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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 05/05/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. 110/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g 110/2025 promossa da:
) nata a [...] il [...], residente in [...], ed ai fini del presente giudizio ivi domiciliata alla Via Roma n. 44, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Seminara (C.F. ; avv. C.F._2 Email_1
che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
[...]
E
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._3
11/05/1984, residente in [...], ivi domiciliato alla Via Roma n. 44, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Seminara (C.F. ; C.F._2 Email_2 che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: Separazione consensuale.
Conclusioni: rassegnate all'udienza del 19.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51. cod. proc. civ, depositato in data 29/01/2025 Parte_3
e esponevano:
[...] Parte_2
- di aver contratto matrimonio concordatario in data 07/09/2019 con atto iscritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Pescatina (VR) al numero n. 18 parte II Serie A dell'anno 2019;
- che dalla loro unione non sono nati figli;
- che ormai la convivenza è divenuta intollerabile ragion per cui concordemente sono addivenuti alla decisione di separarsi.
Tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la loro separazione alle seguenti condizioni:
“- 1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, lasciando loro la possibilità di trasferire altrove la propria residenza;
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Cirò Marina alla Via Brisi n. 36 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla sig.ra ; Parte_1
3. I coniugi hanno di comune accordo diviso i loro beni in maniera tale da creare vantaggi economici reciproci e soddisfacenti per entrambi.
4. Che entrambi i coniugi sono muniti di reddito proprio e quindi economicamente autosufficienti;
pertanto, nulla chiedono e pretendono l'uno nei confronti dell'altro.
Chiedevano altresì, decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice relatore, di rimettere la causa sul ruolo e, previa fissazione dell'udienza di comparizione di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acqui- sirne il parere, di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo.
Con decreto del 15.02.2025 di assegnazione della causa, il Presidente autorizzava altresì la trattazione scritta della stessa, con deposito di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 473 bis 51. comma
2.
In data 15.03.2025, le parti depositavano telematicamente note scritte d'udienza riportandosi alle con- dizioni di cui al ricorso, dichiarando di non volersi riconciliare e di procedere alla dichiarazione di separazione consensuale con contestuale domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio, secondo i termini e le modalità ex lege.
Visto il parere favorevole del P.M., letti gli atti, all'udienza del 19.03.2025 la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
*****
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Va pertanto pronunciata la separazione consensuale alle condizioni concordate dai coniugi, rientrando l'oggetto di tali accordi nella disponibilità delle parti e non presentando profili di illiceità. Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le con- dizioni connesse a tale pronuncia, non essendo ancora tale domanda procedibile, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione di non volersi conciliare. Le parti dovranno anche, con le medesime note scritte, con- fermare le conclusioni già formulate con riferimento alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronun- ciando nel giudizio civile n. 110/2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così prov- vede:
1) Dichiarala separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio concordatario in data 07/09/2019 con atto iscritto nei
[...] registri dello Stato Civile del Comune di Pescatina (VR) al numero n. 18 parte II Serie A dell'anno 2019;
2) Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
3) Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
4) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del di- spositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pescatina (VR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
5) Provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Crotone in data 17.04.2025.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g 110/2025 promossa da:
) nata a [...] il [...], residente in [...], ed ai fini del presente giudizio ivi domiciliata alla Via Roma n. 44, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Seminara (C.F. ; avv. C.F._2 Email_1
che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
[...]
E
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._3
11/05/1984, residente in [...], ivi domiciliato alla Via Roma n. 44, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Seminara (C.F. ; C.F._2 Email_2 che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: Separazione consensuale.
Conclusioni: rassegnate all'udienza del 19.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51. cod. proc. civ, depositato in data 29/01/2025 Parte_3
e esponevano:
[...] Parte_2
- di aver contratto matrimonio concordatario in data 07/09/2019 con atto iscritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Pescatina (VR) al numero n. 18 parte II Serie A dell'anno 2019;
- che dalla loro unione non sono nati figli;
- che ormai la convivenza è divenuta intollerabile ragion per cui concordemente sono addivenuti alla decisione di separarsi.
Tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la loro separazione alle seguenti condizioni:
“- 1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, lasciando loro la possibilità di trasferire altrove la propria residenza;
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Cirò Marina alla Via Brisi n. 36 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla sig.ra ; Parte_1
3. I coniugi hanno di comune accordo diviso i loro beni in maniera tale da creare vantaggi economici reciproci e soddisfacenti per entrambi.
4. Che entrambi i coniugi sono muniti di reddito proprio e quindi economicamente autosufficienti;
pertanto, nulla chiedono e pretendono l'uno nei confronti dell'altro.
Chiedevano altresì, decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice relatore, di rimettere la causa sul ruolo e, previa fissazione dell'udienza di comparizione di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acqui- sirne il parere, di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo.
Con decreto del 15.02.2025 di assegnazione della causa, il Presidente autorizzava altresì la trattazione scritta della stessa, con deposito di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 473 bis 51. comma
2.
In data 15.03.2025, le parti depositavano telematicamente note scritte d'udienza riportandosi alle con- dizioni di cui al ricorso, dichiarando di non volersi riconciliare e di procedere alla dichiarazione di separazione consensuale con contestuale domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio, secondo i termini e le modalità ex lege.
Visto il parere favorevole del P.M., letti gli atti, all'udienza del 19.03.2025 la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
*****
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Va pertanto pronunciata la separazione consensuale alle condizioni concordate dai coniugi, rientrando l'oggetto di tali accordi nella disponibilità delle parti e non presentando profili di illiceità. Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le con- dizioni connesse a tale pronuncia, non essendo ancora tale domanda procedibile, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione di non volersi conciliare. Le parti dovranno anche, con le medesime note scritte, con- fermare le conclusioni già formulate con riferimento alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronun- ciando nel giudizio civile n. 110/2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così prov- vede:
1) Dichiarala separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio concordatario in data 07/09/2019 con atto iscritto nei
[...] registri dello Stato Civile del Comune di Pescatina (VR) al numero n. 18 parte II Serie A dell'anno 2019;
2) Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
3) Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
4) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del di- spositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pescatina (VR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
5) Provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Crotone in data 17.04.2025.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli