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Sentenza 7 febbraio 2024
Sentenza 7 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 07/02/2024, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
PRIMA SEZIONE
Il Giudice dr.ssa Giuseppina Sanna
Ha emesso
SENTENZA
nel procedimento 2653 /2023 promosso da appresentato e difeso dall'avv.to Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, l'avv.to , la cui parte da Parte_1 lei difesa nel procedimento penale 1792/23 è stata ammessa al patrocinio a spese dello
Stato, proponeva impugnazione contro la liquidazione dei compensi emesso in data
19 settembre 2023 dal Giudice davanti al quale la causa è stata trattata.
Sosteneva il ricorrente che il Giudice nel provvedere alla liquidazione non aveva rispettato i parametri medi del DM 13.8.2022 n.147 chiedeva pertanto la modifica della liquidazione nei limiti dei parametri indicati.
Si costituiva il a mezzo del Presidente del Tribunale il quale concludeva per CP_1 il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente ha eccepito in udienza la illegittimità della costituzione del Presidente del Tribunale in quanto vietata dall'art. 2 RG 1611/33 chiedendo di conseguenza la dichiarazione di contumacia del . Controparte_1
L'eccezione relativa alla illegittimità della costituzione in giudizio sotto il profilo della mancanza di legittimazione del Presidente del Tribunale a rappresentare il ministero della Giustizia nei giudizi nei quali è convenuto in nome e per conto dell'Avvocatura dello Stato deve ritenersi fondata. Ed infatti la costituzione dello Stato e la sua rappresentanza legale e regolamentata dal RG 1611/33 e con riferimento ai poteri di delega dell'avvocatura l'art. 2 del citato Regio Decreto dispone che “ Per la rappresentanza delle Amministrazioni dello Stato nei giudizi che si svolgono fuori della sede degli uffici dell'Avvocatura dello Stato, questa ha facoltà di delegare funzionari dell'Amministrazione interessata, esclusi i magistrati dell'Ordine giudiziario, ed in casi eccezionali anche procuratori legali, esercenti nel circondario dove si svolge il giudizio. L'Avvocatura dello Stato ha facoltà di conferire - in relazione a particolari, accertate esigenze - la delega di cui al primo comma del presente articolo a procuratori legali per quanto concerne lo svolgimento di incombenze di rappresentanza nei giudizi, civili e amministrativi che si svolgono nelle sedi degli uffici dell'Avvocatura generale dello Stato o delle avvocature distrettuali, relativi a materie riguardanti enti soppressi “ con l'evidente esclusione dei magistrati dell'ordine giudiziario dalla possibilità di essere delegati dalla avvocatura di essere delegati a rappresentare lo stato . Alla luce del suesposto principio il deve ritenersi non Controparte_1 costituito in quanto la costituzione in giudizio è avvenuta a mezzo di procuratore non legittimato . Ciò posto ritiene il Giudice che con riferimento alla liquidazione dei compensi nell'ipotesi di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato si debba tenere conto dell'ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione la quale ha fissato il principio “ In tema di patrocinio a spese dello Stato, la disposizione di cui all'art. 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che impone di liquidare l'onorario e le spese al difensore in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore ad essa, purché non al di sotto delle tariffe minime.” Cass. 31404/2019 ;
Cass.15006/2021; Cass.4759/2022).
Ed, inoltre l'art. 5, comma 6, D.M. 55/2014 non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei limiti indicati dalle disposizioni, allorquando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri "di regola" predisposti dal legislatore, impregiudicato il dovere di dare adeguatamente conto in motivazione delle ragioni delle decisione (Cass. 11887/2019), dovere che nello specifico caso il tribunale ha compiutamente assolto, evidenziando la particolare semplicità delle questioni trattate e la sollecita definizione del procedimento” Cass.10452/2023
Emerge dalla produzioni che il procedimento atteneva al reato di deturpamento di beni altrui ( art. 639 cp) udienza di convalida di arresto in flagranza conclusasi con il patteggiamento e che quindi ben potevano essere liquidati i minimi tariffari come da decreto opposto
Spese compensate .
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta,
1) Rigetta il ricorso
2) Spese compensate.
Sassari 02/02/2024 Il Giudice G.Sanna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
PRIMA SEZIONE
Il Giudice dr.ssa Giuseppina Sanna
Ha emesso
SENTENZA
nel procedimento 2653 /2023 promosso da appresentato e difeso dall'avv.to Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, l'avv.to , la cui parte da Parte_1 lei difesa nel procedimento penale 1792/23 è stata ammessa al patrocinio a spese dello
Stato, proponeva impugnazione contro la liquidazione dei compensi emesso in data
19 settembre 2023 dal Giudice davanti al quale la causa è stata trattata.
Sosteneva il ricorrente che il Giudice nel provvedere alla liquidazione non aveva rispettato i parametri medi del DM 13.8.2022 n.147 chiedeva pertanto la modifica della liquidazione nei limiti dei parametri indicati.
Si costituiva il a mezzo del Presidente del Tribunale il quale concludeva per CP_1 il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente ha eccepito in udienza la illegittimità della costituzione del Presidente del Tribunale in quanto vietata dall'art. 2 RG 1611/33 chiedendo di conseguenza la dichiarazione di contumacia del . Controparte_1
L'eccezione relativa alla illegittimità della costituzione in giudizio sotto il profilo della mancanza di legittimazione del Presidente del Tribunale a rappresentare il ministero della Giustizia nei giudizi nei quali è convenuto in nome e per conto dell'Avvocatura dello Stato deve ritenersi fondata. Ed infatti la costituzione dello Stato e la sua rappresentanza legale e regolamentata dal RG 1611/33 e con riferimento ai poteri di delega dell'avvocatura l'art. 2 del citato Regio Decreto dispone che “ Per la rappresentanza delle Amministrazioni dello Stato nei giudizi che si svolgono fuori della sede degli uffici dell'Avvocatura dello Stato, questa ha facoltà di delegare funzionari dell'Amministrazione interessata, esclusi i magistrati dell'Ordine giudiziario, ed in casi eccezionali anche procuratori legali, esercenti nel circondario dove si svolge il giudizio. L'Avvocatura dello Stato ha facoltà di conferire - in relazione a particolari, accertate esigenze - la delega di cui al primo comma del presente articolo a procuratori legali per quanto concerne lo svolgimento di incombenze di rappresentanza nei giudizi, civili e amministrativi che si svolgono nelle sedi degli uffici dell'Avvocatura generale dello Stato o delle avvocature distrettuali, relativi a materie riguardanti enti soppressi “ con l'evidente esclusione dei magistrati dell'ordine giudiziario dalla possibilità di essere delegati dalla avvocatura di essere delegati a rappresentare lo stato . Alla luce del suesposto principio il deve ritenersi non Controparte_1 costituito in quanto la costituzione in giudizio è avvenuta a mezzo di procuratore non legittimato . Ciò posto ritiene il Giudice che con riferimento alla liquidazione dei compensi nell'ipotesi di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato si debba tenere conto dell'ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione la quale ha fissato il principio “ In tema di patrocinio a spese dello Stato, la disposizione di cui all'art. 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che impone di liquidare l'onorario e le spese al difensore in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore ad essa, purché non al di sotto delle tariffe minime.” Cass. 31404/2019 ;
Cass.15006/2021; Cass.4759/2022).
Ed, inoltre l'art. 5, comma 6, D.M. 55/2014 non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei limiti indicati dalle disposizioni, allorquando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri "di regola" predisposti dal legislatore, impregiudicato il dovere di dare adeguatamente conto in motivazione delle ragioni delle decisione (Cass. 11887/2019), dovere che nello specifico caso il tribunale ha compiutamente assolto, evidenziando la particolare semplicità delle questioni trattate e la sollecita definizione del procedimento” Cass.10452/2023
Emerge dalla produzioni che il procedimento atteneva al reato di deturpamento di beni altrui ( art. 639 cp) udienza di convalida di arresto in flagranza conclusasi con il patteggiamento e che quindi ben potevano essere liquidati i minimi tariffari come da decreto opposto
Spese compensate .
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta,
1) Rigetta il ricorso
2) Spese compensate.
Sassari 02/02/2024 Il Giudice G.Sanna