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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 2938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2938 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella in funzione di giudice del lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza di discussione del 14.4.2025 con lo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio recante il n. 24218/24 R.G. vertente
TRA
in proprio e n.q. di l.r. della s.r.l.s. , rappresentata Parte_1 CP_1
e difesa dall'avv. Giorgio Giordano;
opponente
E
rappresentato e difeso dall'avv.Anna Di Stefano;
CP_2
Opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato i n data 11.11.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe formulava opposizione ex art. 18 legge 24.11.1989 n. 81 e art. 6 d.lgvo n.150/2011 avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001708163, notificata l'11.10.2024, relativa alla sanzione amministrativa di euro 631,70 per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative al mese di Dicembre 2016.
Parte ricorrente deduceva che l'ordinanza ingiunzione era stata preceduta dalla notifica, in data 9.5.2019, dell'accertamento n. 5100.03/10/2024/0804591 dell'importo di euro 497,32 che aveva tempestivamente pagato il 26.8.2019. Essa eccepiva la prescrizione della pretesa azionata tenuto conto del lungo lasso di tempo intercorso tra l'epoca della violazione (dicembre 2016) e quella dell'accertamento di Maggio 2019, nonché tra quest'ultima data e quella della notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Concludeva, quindi, per sentir annullare l'ordinanza ingiunzione opposta essendo non dovute le somme ingiunte perché prescritte con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio l' che contestava le avverse difese e contestava il CP_2 maturarsi del termine di prescrizione in ragione della sospensione del predetto termine introdotto con la legislazione per l'emergenza Covid.
Autorizzato il deposito di note illustrative, veniva fissato il termine fino al 14.4.2025 ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note di trattazione scritta;
espletato l'incombente, la causa veniva decisa con la presente sentenza che veniva depositata telematicamente.
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
L'opponente non contesta l'an della pretesa portata dall'ordinanza ingiunzione opposta e rappresentata dalla sanzione amministrativa accessoria alla condotta integrata dal mancato tempestivo versamento di trattenute previdenziali, avendo anche provveduto al pagamento – sia pur tardivamente – del debito originario.
Neppure ha contestato di aver ritualmente ricevuto l'atto di accertamento a Maggio
2019.
Il tempo decorso dalla condotta contestata dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali – cioè dalla violazione del Dicembre 2016 – alla notifica dell'atto di accertamento del maggio 2019 è del tutto irrilevante non solo per il mancato decorso del termine quinquennale di prescrizione, ma anche perché l'eventuale eccezione in tal senso avrebbe dovuto essere fatta valere attraverso la tempestiva impugnazione dell'atto di accertamento che, invece, è mancata.
Quanto al tempo decorso dalla notifica dell'atto di accertamento di Maggio 2019 alla notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta (11.10.2024) non è decorso il termine di prescrizione poiché occorre considerare il periodo di sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali previsto dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da Covid Sars-19.
In particolare, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.L. 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla L. 2020, n. 27), i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria , sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Altresì, ai sensi dell'art..11, comma 9, d.l. n.183/2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n.21/2021, detti termini sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione…omissis..”
Ne deriva che, considerati i predetti periodi di sospensione, il primo corrente dal 23.2.2020 al 30.6.2020, il secondo dal 31.12.2020 al 30.6.2021, pari a complessivi 311 giorni, l'eccezione di prescrizione è infondata.
L'opposizione va, pertanto, rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza o si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
-Rigetta l'opposizione;
-Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 450,00, oltre oneri accessori;
-Si comunichi.
Napoli, 15.4.2025
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella in funzione di giudice del lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza di discussione del 14.4.2025 con lo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio recante il n. 24218/24 R.G. vertente
TRA
in proprio e n.q. di l.r. della s.r.l.s. , rappresentata Parte_1 CP_1
e difesa dall'avv. Giorgio Giordano;
opponente
E
rappresentato e difeso dall'avv.Anna Di Stefano;
CP_2
Opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato i n data 11.11.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe formulava opposizione ex art. 18 legge 24.11.1989 n. 81 e art. 6 d.lgvo n.150/2011 avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001708163, notificata l'11.10.2024, relativa alla sanzione amministrativa di euro 631,70 per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative al mese di Dicembre 2016.
Parte ricorrente deduceva che l'ordinanza ingiunzione era stata preceduta dalla notifica, in data 9.5.2019, dell'accertamento n. 5100.03/10/2024/0804591 dell'importo di euro 497,32 che aveva tempestivamente pagato il 26.8.2019. Essa eccepiva la prescrizione della pretesa azionata tenuto conto del lungo lasso di tempo intercorso tra l'epoca della violazione (dicembre 2016) e quella dell'accertamento di Maggio 2019, nonché tra quest'ultima data e quella della notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Concludeva, quindi, per sentir annullare l'ordinanza ingiunzione opposta essendo non dovute le somme ingiunte perché prescritte con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio l' che contestava le avverse difese e contestava il CP_2 maturarsi del termine di prescrizione in ragione della sospensione del predetto termine introdotto con la legislazione per l'emergenza Covid.
Autorizzato il deposito di note illustrative, veniva fissato il termine fino al 14.4.2025 ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note di trattazione scritta;
espletato l'incombente, la causa veniva decisa con la presente sentenza che veniva depositata telematicamente.
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
L'opponente non contesta l'an della pretesa portata dall'ordinanza ingiunzione opposta e rappresentata dalla sanzione amministrativa accessoria alla condotta integrata dal mancato tempestivo versamento di trattenute previdenziali, avendo anche provveduto al pagamento – sia pur tardivamente – del debito originario.
Neppure ha contestato di aver ritualmente ricevuto l'atto di accertamento a Maggio
2019.
Il tempo decorso dalla condotta contestata dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali – cioè dalla violazione del Dicembre 2016 – alla notifica dell'atto di accertamento del maggio 2019 è del tutto irrilevante non solo per il mancato decorso del termine quinquennale di prescrizione, ma anche perché l'eventuale eccezione in tal senso avrebbe dovuto essere fatta valere attraverso la tempestiva impugnazione dell'atto di accertamento che, invece, è mancata.
Quanto al tempo decorso dalla notifica dell'atto di accertamento di Maggio 2019 alla notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta (11.10.2024) non è decorso il termine di prescrizione poiché occorre considerare il periodo di sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali previsto dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da Covid Sars-19.
In particolare, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.L. 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla L. 2020, n. 27), i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria , sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Altresì, ai sensi dell'art..11, comma 9, d.l. n.183/2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n.21/2021, detti termini sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione…omissis..”
Ne deriva che, considerati i predetti periodi di sospensione, il primo corrente dal 23.2.2020 al 30.6.2020, il secondo dal 31.12.2020 al 30.6.2021, pari a complessivi 311 giorni, l'eccezione di prescrizione è infondata.
L'opposizione va, pertanto, rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza o si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
-Rigetta l'opposizione;
-Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 450,00, oltre oneri accessori;
-Si comunichi.
Napoli, 15.4.2025
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella)