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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 23/01/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto
Sezione Lavoro
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato, la seguente
Sentenza ex art. 429 cpc
nella causa per controversia di previdenza e assistenza promossa da
Parte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Del Vecchio - Ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappr e dif dall'Avv. Battiato
- Convenuto -
OGGETTO: “rdc”.
Fatto e diritto
Con ricorso del 7.3.24 la parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di Taranto quale giudice del lavoro di dichiarare il proprio diritto a percepire il rdc e che dunque non sussiste alcun indebito.
L' si costituiva chiedendo il rigetto della domanda attorea. CP_1
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
********************
La domanda è infondata.
La ricorrente non ha dichiarato i redditi percepiti dal proprio coniuge, , Controparte_2
qualificato nelle domande di rdc come “non occupato” e che, invece, a seguito di accertamento della Gdf è stato individuato quale socio della Cooperativa recuperi francavillesi, attività per la quale ha percepito nel periodo dal 2018 al 2021 € 105.667,00, mai dichiarati. Né può invocarsi alcun principio di affidamento della stessa atteso che la prestazione è stata erogata dall' sulla CP_1
scorta della falsa dichiarazione prodotta dalla parte e revocato appena avuta contezza dell'accertamento da parte della GDF, che ha compiuto le opportune verifiche sulla predetta autodichiarazione, che hanno dato come esito la non conferma del requisito reddituale.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta il ricorso,
2. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1500,00, oltre iva e cpa.
Taranto, 23.1.25
Il Tribunale –giudice del lavoro
(Dott.ssa Maria LEONE)
Sezione Lavoro
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato, la seguente
Sentenza ex art. 429 cpc
nella causa per controversia di previdenza e assistenza promossa da
Parte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Del Vecchio - Ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappr e dif dall'Avv. Battiato
- Convenuto -
OGGETTO: “rdc”.
Fatto e diritto
Con ricorso del 7.3.24 la parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di Taranto quale giudice del lavoro di dichiarare il proprio diritto a percepire il rdc e che dunque non sussiste alcun indebito.
L' si costituiva chiedendo il rigetto della domanda attorea. CP_1
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
********************
La domanda è infondata.
La ricorrente non ha dichiarato i redditi percepiti dal proprio coniuge, , Controparte_2
qualificato nelle domande di rdc come “non occupato” e che, invece, a seguito di accertamento della Gdf è stato individuato quale socio della Cooperativa recuperi francavillesi, attività per la quale ha percepito nel periodo dal 2018 al 2021 € 105.667,00, mai dichiarati. Né può invocarsi alcun principio di affidamento della stessa atteso che la prestazione è stata erogata dall' sulla CP_1
scorta della falsa dichiarazione prodotta dalla parte e revocato appena avuta contezza dell'accertamento da parte della GDF, che ha compiuto le opportune verifiche sulla predetta autodichiarazione, che hanno dato come esito la non conferma del requisito reddituale.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta il ricorso,
2. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1500,00, oltre iva e cpa.
Taranto, 23.1.25
Il Tribunale –giudice del lavoro
(Dott.ssa Maria LEONE)