Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 09/01/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 4647/2024 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente rel.
Dr. DI LAZZARO Maria Antonia Giudice
Dr. ARDOINO Valeria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4647/2024 promossa da:
, (C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] ed elettivamente domiciliato in Sestri
Levante (GE), C.so Colombo n. 1/2, presso e nello studio dell'Avv. GRANARA FRANCESCO
(C.F. ) che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti C.F._2
Nei confronti di
, (C.F. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._3
16/11/1963, residente in RE IG (SP), Località Cascinetta n. 59/A ed elettivamente domiciliata in IA (GE), Via Martiri della Liberazione n. 56/3, presso e nello studio dell'Avv. SOLPORINI FRANCESCA (C.F. ) che la rappresenta e la C.F._4 difende, come da procura in atti
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1
1) emettere sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in RE IG il 6.05.1989 tra lo stesso e la NO;
Controparte_1
2) dichiarare che i coniugi e hanno adempiuto alle condizioni previste in Pt_1 CP_1 separazione e già regolato ogni altro rapporto patrimoniale fra loro intercorrente;
3) nulla per i figli maggiorenni ed economicamente indipendenti;
Con vittoria delle spese e dei compensi di causa. Con vittoria delle spese e dei compensi di causa”.
CONCLUSIONI CONVENUTA: “Voglia l'On.le Tribunale adito, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti:
− pronunciare, anche con sentenza non definitiva ex art. 709 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in RE IG (SP) il giorno 06 maggio 1989 tra la Sig.ra e il Sig. trascritto nei Registri del Comune di Controparte_1 Parte_1 RE IG al n. 3 parte II serie A Ufficio 1 anno 1989 e procedere alle annotazioni e trascrizioni conseguenti;
- Occorrendo pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle seguenti condizioni: Controparte_1 Parte_1
- autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto;
- assegnare la casa coniugale alla Sig.ra con quanto ivi contenuto Controparte_1 affinché possa proseguire ad abitarvi, trattandosi di immobile appartenuto alla di lei famiglia di origine;
- porre a carico del ricorrente Sig. il pagamento della somma mensile di € Parte_1
400,00 (diconsi quattrocento/00 euro) a titolo di assegno divorzile di mantenimento a fronte dell'elevata disparità economica tra i coniugi;
- porre a carico del Sig. il rimborso pro quota della somma di € 10.349,15 Parte_1 pagata nel 2018 dal figlio in nome e per conto e nell'interesse della madre Persona_1 [...]
per interrompere la prima procedura esecutiva fondata sul mancato Controparte_1 adempimento da parte del ricorrente delle rate del mutuo (almeno pro quota della somma capitale ed a carico del ricorrente ogni altro importo ) e il rimborso delle rate di cui è stato documentato il versamento da parte della convenuta per il tramite del figlio per un importo complessivo pari ad e € 14.309,15 – somma da rimborsare pari € 7.154,57 (riservandosi ogni migliore quantificazione). Con vittoria di spese e compensi”.
CONCLUSIONI PUBBLICO MINISTERO: “Che il Tribunale di Genova pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra i coniugi in causa ed ordini all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Devesi in primo luogo osservare che in data 06/05/1989 i Sig.ri Con
e contraevano matrimonio a Parte_1 Controparte_1
RE IG (SP) (Anno 1989, atto n. 3, Parte II, Serie A, Uff. 1) e ivi la coppia si trasferiva a vivere presso l'abitazione dei genitori
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 della Sig.ra in Località Cascinetta n. 59/A. Dalla loro CP_1 unione nascevano a IA (GE) (01/10/1989) e Persona_2
(26/07/1991), ormai maggiorenni ed Persona_1 economicamente indipendenti.
In data 27/02/2017 i suddetti coniugi sottoscrivevano innanzi al Tribunale di Genova verbale di separazione consensuale omologato in data 10/03/2017 (R.G. 16135/2016).
2. Con ricorso depositato in data 07/05/2024 il Sig. , Parte_1 difeso e rappresentato dall'Avv. Granara Francesco, chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra lo stesso e la Sig.ra la quale difesa e Controparte_1 rappresentata dall'Avv. Solporini Francesca, si costituiva con atto del 30/06/2024.
Riguardo alle condizioni economiche e patrimoniali delle parti, il Sig. ha svolto attività lavorativa di muratore presso la Ditta Pt_1
“Geoedil s.n.c.” di RC EN & C. sita in Sestri Levante (GE) e, a tal riguardo, ha allegato nel ricorso introduttivo quanto risulta essergli stato corrisposto negli ultimi tre anni. Per contro, la Sig.ra CP_1 ha dichiarato di aver sempre svolto l'attività di casalinga dedicandosi alla famiglia e alla cura della prole, motivo per cui non ha prodotto alcuna dichiarazione dei redditi, bensì autocertificazione degli stessi.
La convenuta ha altresì precisato:
- che l'unico cespite ad oggi attivo risulta essere il corrispettivo di € 50,00 annui che la stessa percepisce dal figlio per la Persona_1 locazione agricola degli immobili e dei terreni siti nel Comune di RE IG (SP) Loc. Vigna Luisa n.60 come risulta da contratto di affitto di fondo rustico datato 01/07/2017;
- di continuare a vivere nell'ex casa coniugale ereditata da suoi genitori oramai defunti sita in RE (SP), Località Cascinetta n. 59/A;
- di essere aiutata economicamente dal figlio che Persona_2 provvede a farle la spesa e al pagamento delle utenze relative all'immobile in cui la stessa risiede.
Relativamente alle vicende inerenti agli immobili e ai terreni siti nel Comune di RE IG (SP) Loc. Vigna Luisa n.60 l'Avv. Solporini,
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 nell'interesse della Sig.ra evidenziava che: “In data 28 CP_1 maggio 2005 la con atto rogato dal Notaio Controparte_2 Per_3
(Rep. 31981 – 10.293) concedeva mutuo fondiario ex art. 38 e segg.ti TUB di originari Euro 66.000,00 con durata di anni 20. Alla stipula aveva partecipato, in qualità di terza datrice di ipoteca, anche la signora
[...]
. I sigg.ri e avevano acconsentito Controparte_1 CP_1 Pt_1 che la iscrivesse a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi CP_2 scaturenti dal mutuo ipoteca per Euro 132.000,00 sul compendio sito in RE IG (all'epoca di loro proprietà per la quota di ½ - immobile rustico e terreni – poi trasferiti in sede di separazione per la sua quota dal alla – con onere del di continuare a pagare Pt_1 CP_1 Pt_1 le sue rate di mutuo). Tuttavia il rapporto con la non è stato CP_2 onorato dal Sig. già nel 2017. In data 20.09.2017 la Banca Pt_1 cedente inviava telegramma di messa in mora degli obbligati, per poi instaurare una esecuzione immobiliare. Tale esecuzione immobiliare veniva successivamente sospesa per 12 mesi a seguito di accordo intervenuto con il debitore che aveva versato la somma di Euro 10.349,15 prevedendo altresì il versamento successivo di euro 330 mensili. Giova, tuttavia, sottolineare che la somma di € 10.349,15 non veniva versata dal ricorrente Sig. che era rimasto nuovamente inerte di Parte_1 fronte alla contestazione del suo inadempimento, ma veniva corrisposta dal figlio che provvedeva, mediante assegno circolare Persona_1 datato 08/11/2018, al pagamento in nome per conto e nell'interesse della madre al fine di scongiurare il pignoramento Controparte_1 degli immobili (all'uopo si produce copia fotostatica assegno circolare e contabile bancaria Doc. 8) . Cosi come lo stesso figlio Persona_1 provvedeva nei mesi e anni seguenti (almeno sino a maggio 2022) al pagamento delle rate mensili del mutuo, per l'intero di ogni rata, quindi anche per la parte che da condizioni di separazione avrebbe dovuto corrispondere il padre (si allegano contabili bonifici Parte_1 pagamento 12 rate Doc. 9). Tuttavia la perdita del lavoro da parte del figlio ha comportato l'impossibilità per lo stesso di Persona_1 continuare a versare le rate del mutuo dei genitori sino all'estinzione. Da tale inadempimento delle parti è derivato, a seguito della cessione del credito da parte di alla Asset Management S.p.a., CP_2 cessionaria, l'avvio di nuova procedura di recupero coattivo del credito per l'importo ancora dovuto pari a complessivi Euro 15.118,32. Atto di precetto notificato in data 08.05.2024 alla Sig.ra Controparte_1 quale terza datrice di ipoteca. Analogo atto di precetto veniva notificato al
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 Sig. senza che il medesimo, a quanto risulta alla Parte_1 scrivente, si attivasse per far fronte alle richieste di adempimento. Appare, pertanto, pacifico che anche quel minimo di “corrispettivo” indiretto che il Sig. si era impegnato a corrispondere in Parte_1 sede di separazione consensuale non sia stato onorato dal medesimo e ciò ha determinato, altresì, un aggravio di ulteriori inutili spese per la Sig.ra Esborsi a cui quest'ultima è riuscita a far fronte CP_1 esclusivamente grazie all'aiuto dei figli. Giova, inoltre, sottolineare che l'inadempimento del non è dovuto ad una sua Parte_1 impossibilità economica, anche perché, come risulta dagli atti dallo stesso prodotti, il medesimo svolge attività lavorativa di muratore con contratto a tempo indeterminato con retribuzione annua (Certificazione Unica 2024) superiore ai 22.000,00 Euro. Quindi, volendo, il Sig. ben Parte_1 avrebbe potuto onorare gli impegni presi con la in sede di mutuo e CP_2 con la moglie in sede di separazione. In merito la Sig.ra CP_1 richiede il rimborso pro quota (pari ad ½) di quanto da lei, per il tramite del figlio corrisposto per il pagamento delle rate del Persona_1 mutuo (come sopra meglio descritte), e per il versamento in quota unica dell'importo di € 10.349,15, per un totale complessivo versato pari ad € 14.309,15 oltre commissioni bancarie – somma da rimborsare pari a € 7.154,57 (riservandosi ogni migliore quantificazione). La Sig.ra
[...]
non è titolare di conto corrente né bancario né postale. Controparte_1
Si precisa, altresì, che la Sig.ra si sta adoperando al fine di CP_1 definire la richiesta di pagamento proveniente dalla Amco – Asset Management Company S.p.a. attraverso la , Parte_2 chiedendo sin da ora il rimborso pro quota da parte del Sig. Pt_1
di quanto verrà dalla medesima, per il tramite dei figli, corrisposto
[...] al fine di scongiurare il pignoramento dell'immobile ipotecato”.
3. In data 07/10/2024 l'Avv. Solporini, difensore di fiducia della Sig.ra dismetteva il mandato a suo tempo CP_1 conferitole.
All'udienza del 22/10/2024 davanti al dr. Domenico Pellegrini Giudice Delegato compariva unicamente il quale dichiarava di Parte_1 non sapere nulla di quanto riferito dalla moglie rispetto al fatto che il figlio secondo avrebbe pagato oltre 10.000,00 euro. Riferiva, inoltre, che i figli hanno rispettivamente 33 e 35 anni, che attualmente lavorano e che sono autosufficienti.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 Da ultimo l'Avv. Granara:
- produceva lettera di licenziamento della Geodil nei confronti del Sig.
Pt_1
- deduceva che a seguito di procedure esecutive nei confronti del Sig. (54.000 Euro di debiti verso l'Agenzia delle Entrate), la casa Pt_1 sita in Castiglione Chiavarese (GE) era stata messa in vendita in quanto in garanzia dei debiti;
- precisava che a seguito di tale vendita il Sig. ed i fratelli ne Pt_1 avevano ricavato la loro quota (1/3 ciascuno), ma che la quota di
, sorella del Sig. era stata ridotta a favore dello stesso CP_3 Pt_1 non bastando il solo terzo di sua competenza a soddisfare i suoi debiti verso l'Agenzia delle Entrate;
- concludeva, pertanto, affermando che il Sig. deve ancora Pt_1 pagare il debito verso la sorella oltre ai 10.000,00 euro CP_3 all'Agenzia delle Entrate (con una rateizzazione di 150,00 euro).
4. E' trascorso il termine di legge dalla data della separazione pronunciata dal Tribunale di Genova.
Nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione coniugale avuto riguardo al lungo lasso di tempo ormai decorso rispetto all'intervenuta separazione, atteso che i coniugi hanno vissuto separati ininterrottamente dal momento della separazione, senza che sia mai intervenuta riconciliazione tra loro.
Sussistono, conseguentemente, i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970, n. 898 in relazione all'art. 4 comma 13 stessa legge nel testo modificato dalla Legge 6.3.1987, n. 74 per pronunciare la sentenza di divorzio.
5. Va respinta la domanda di assegno divorzile.
Invero in sede di separazione consensuale le parti avevano dichiarato di essere economicamente autosufficienti. Nulla è stato dedotto, dalla convenuta, in ordine ad una modifica o peggioramento delle sue condizioni economiche dopo la separazione. La convenuta invece ha dedotto di essere in difficoltà dal punto di vista economico sostenendo di avere un reddito di solo 50 Euro annui derivanti dalla locazione
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6 dell'immobile al figlio e di essere aiutata economicamente da quest'ultimo: si tratta però di una situazione che necessariamente sussisteva anche al momento della separazione in quanto la convenuta non ha dichiarato di avere perso un lavoro o di essere in difficoltà per motivi di salute. Sotto il profilo perequativo-retributivo va invece osservato che in sede di separazione i coniugi avevano già concordato il trasferimento delle quote di proprietà dell'immobile in favore della moglie a sistemazione dei loro rapporti.
In ogni caso la convenuta non ha coltivato le sue domande in sede di conclusioni. E ciò vale soprattutto per la domanda di restituzione delle somme pagate per il mutuo: tra l'altro la ricorrente deduce che le somme che il marito avrebbe dovuto pagare le ha pagate in realtà il figlio per cui la domanda di restituzione avrebbe dovuto essere proposta dal figlio. In ogni caso non essendo stata coltivata la domanda nelle conclusioni si deve ritenere abbandonata. Stante l'abbandono delle domande da parte della convenuta sussistono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 6 maggio 1989 nel Comune di VARESE LI (SP) (Anno 1989,
Atto n. 3, Parte II, Serie A, Uff. 1) dai Signori
, codice fiscale , nato a Parte_1 C.F._1
IA (GE) il 30/09/1962
E
, codice fiscale Controparte_1 C.F._3 nata a [...] [...]
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 7 Respinge la domanda di assegno divorzile di parte convenuta.
Dichiara non doversi provvedere sulle altre domande della convenuta in quanto non confermate nelle conclusioni.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VARESE LI (SP) di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970, come novellata;
Genova, lì 27/12/2024
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 8