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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 26/05/2025, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Terza Sezione Civile
La Corte D'Appello di Palermo composta dai sigg.ri Magistrati dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente dr. Cristina Midulla Consigliere dr. Alida Marinuzzi Consigliere rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1276 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa
DA rappresentata e difesa dall'avvocato MARINO ALBERTO Parte_1 appellante
CONTRO
con il patrocinio dell'avv. ANGELUCCI OLIVIA MARIA Controparte_1
GIUDIZIALE Controparte_2 appellati
OGGETTO: Opposizione sentenza di apertura della liquidazione giudiziale
1 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
ha proposto reclamo ai sensi del disposto dell'art.51, d.lgs. Parte_1
n.14/2019, notificato in data 24.7.2023 avverso la sentenza n.65/2023, pubblicata il
15.6.2023, resa dal Tribunale di Palermo che ha dichiarato “l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Parte_1
Si è costituita la che ha chiesto il rigetto del reclamo e in Controparte_1 subordine, in caso di accoglimento del reclamo, ha chiesto di accertare l'imputabilità dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale esclusivamente in capo a
[...] che non si era costituita nella fase pre-liquidatoria affinché fossero poste a Parte_1 carico della stessa le spese della procedura e il compenso del Curatore ex art. 366 CCII.
Tanto premesso la ha proposto reclamo avverso la sentenza n. 65/2023 Parte_1 adducendo l'insussistenza dei requisiti previsti per l'apertura della liquidazione giudiziale che di seguito si riportano: a) di aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
Secondo principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, il debitore può fornire la prova della non fallibilità ex art. 1, comma 2, L.F. (oggi art. 121 CCII in combinato disposto con l'art. 2, comma 1, lett. d) CCII) anche con strumenti probatori alternativi ai bilanci degli ultimi tre esercizi previsti dall'art. 15, comma 4, L.F. - i quali non assurgono a prova legale - avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa come di qualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa (cfr. Cass. Sez. I civ., 01 dicembre 2022, n. 35381).
2 Nel caso di specie, la società non ha prodotto i bilanci di esercizio ma documentazione contabile: Copia visura storica copia bilanci del triennio 2020/2022; Parte_1 copia registri acquisti e vendite del triennio 2020/2022; copia dichiarazioni del triennio
2020/2022; copia libro giornale del triennio 2020/2022; copia registro beni ammortizzabili;
copia libro degli inventari del triennio 2020/2022; elenco creditori.
Nel corso del presente procedimento è stata disposta CTU al fine di verificare “sulla base dei documenti contabili prodotti dalla reclamante, accertare se la stessa abbia superato o meno le soglie previste dall'art. 1 della legge fallimentare”.
Il CTU ha depositato relazione tecnica con la quale ha concluso che “In conformità alle direttive contenute nel mandato ricevuto, al termine dell'accertamento svolto – commentato nel paragrafo precedente – il C.T.U., sulla base della descritta documentazione ed in relazione a quanto rilevato ed osservato, è pervenuto, in ordine al quesito, e alle conclusioni già anticipate nelle pagine precedenti, che, di seguito, si riassumono: La Parte_1 non ha superato le soglie previste dall'art. 1 della Legge Fallimentare Contabile”.
Il CTU ha infatti evidenziato in una tabella i dati contabili estrapolati dalla documentazione contabile prodotta dai quali si ricavano i valori per ciascuno esercizio relativi a ricavi, attivo e debiti, da cui emerge che non c'è stato superamento dei limiti dimensionali previsti dall'art. 1 L.F.
ANNO TOTALE ATTIVO RICAVI LORDI DEBITI
2020 € 56.450 € 11.601 € 186.619
2021 € 101.867 € 83.702 € 214.370
2022 € 64.339 € 1 € 289.876
Per le ragioni esposte il reclamo va accolto e va dunque revocata la sentenza la sentenza n.65/2023, pubblicata il 15.6.2023, resa dal Tribunale di Palermo che ha, tra l'altro,
3 dichiarato “l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Parte_1
[...]
Le spese si compensano in quanto la società non si è costituita nel procedimento prefallimentare e con la sua condotta ha dunque dato luogo al presente procedimento.
Le spese di CTU si pongono a carico delle parti nella misura del 50%.
PQM
Accoglie il reclamo e dispone la revoca della sentenza n.65/2023, pubblicata il 15.6.2023, resa dal Tribunale di Palermo che ha, tra l'altro, dichiarato “l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Parte_1
Compensa tra le parti le spese del presente procedimento.
Pone le spese di CTU a carico delle parti nella misura del 50%
Così deciso in Palermo in data 30.4.2025
Il Consigliere rel.
Alida Marinuzzi
Il Presidente
Antonino L. Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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