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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/11/2025, n. 11089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11089 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E N T E N Z A Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. n 14696 + 21184 + 21416/24 all'udienza del 3/11/2025, mediante lettura, la seguente sentenza
TRA
, rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 Parte_3 dall'avv. Naso Domenico pec giusta procura Email_1 in calce al ricorso
RICORRENTE E
in persona del Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso ex art 417 bis cpc dal funzionario avv Alessia Cavallo pec : Email_2
RESISTENTE
Oggetto: Punteggio per servizio di leva.
FATTO E DIRITTO Con ricorsi separatamente depositati e poi riuniti i ricorrenti di cui in epigrafe adivano il
Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentir:
“1.Accertare e dichiarare l'illegittimità del Decreto del n. 50 del Controparte_1
3.03.2021, relativo alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A., nella parte in cui ha stabilito che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica”, anche alla luce di quanto stabilito dall'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 8586 del 29.03.2024, e della conseguente illegittimità delle graduatorie definitive d'Istituto di 3a fascia del personale ATA, per il profilo di “Assistente amministrativo” e “Collaboratore scolastico”, nella parte in cui non era stato attribuito ai ricorrenti il punteggio di 6 punti, o il diverso punteggio ritenuto di giustizia, per il servizio militare di leva svolto dal nel periodo compreso dal 12.04.1999 al Pt_1
11.02.2000 e dal nel periodo dal 16.03.2004 al 15.03.2005 nonché per il servizio Pt_3 civile sostitutivo svolto dal nel periodo dal 24.06.1996 al 3.06.1997 Pt_2
2. Per l'effetto ordinare alle Amministrazioni resistenti di provvedere alla rideterminazione del punteggio dei ricorrenti nelle graduatorie definitive d'Istituto di 3a fascia del personale ATA per il profilo di “Assistente amministrativo” e “Collaboratore scolastico”, attribuendo ai medesimi in tali graduatorie il punteggio di 6 punti, o il diverso punteggio ritenuto di giustizia, per il servizio militare svolto dal nel periodo compreso dal 12.04.1999 al Pt_1
11.02.2000 per il servizio civile sostitutivo svolto dal nel periodo dal 24.06.1996 al Pt_2
3.06.1997 e per il servizio militare svolto dal nel periodo dal 16.03.2004 al 15.03.2005. Pt_3
3. Ordinare altresì alle Amministrazioni resistenti di porre in essere tutti gli atti necessari al fine di assumere in servizio i ricorrenti se, con il nuovo punteggio ottenuto, gli stessi avranno diritto ad essere assunti in uno degli Istituti Scolastici indicati nella domanda di aggiornamento per il triennio 2021-2024” . Assumevano , il di aver conseguito nell'anno 12.06.1988 il diploma di maturità ed Pt_1 di aver successivamente prestato il servizio militare di leva nel periodo compreso dal
12.04.1999 al 11.02.2000., il di aver conseguito nell'anno 18.07.1994 il diploma di Pt_2 maturità e di aver successivamente prestato il servizio sostitutivo civile di leva nel periodo compreso dal 24.06.1996 al 3.06.1997 ed il di aver conseguito il titolo di studio di Pt_3 accesso nelle graduatorie ATA e di aver successivamente prestato il servizio militare di leva nel periodo compreso dal 16.03.2004 al 15.03.2005; che con la pubblicazione del Decreto
Ministeriale 50 del 3.03.2021 il aveva successivamente emanato il Controparte_1 bando relativo alle procedure di aggiornamento delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale A.T.A. per il triennio scolastico 2021/2024; che l'allegato A del D.M. 50 del 3.03.2021 prevedeva espressamente: “ Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”; che, inoltre, il predetto D.M. 50-2021 attribuiva 0,6 punti per ogni anno di servizio militare di leva svolto non in costanza di nomina (considerandolo come servizio generico svolto presso Amministrazione statale) e 6 punti per ogni anno di servizio militare di leva svolto in costanza di nomina;
che i ricorrenti presentavano domanda telematica all relativa all'inserimento/aggiornamento Controparte_3 per i profili di “Assistente amministrativo”, “Assistente tecnico” e “Collaboratore scolastico” delle Graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2021-24 ; che nella predetta domanda i ricorrenti davano atto di aver conseguito il diploma di maturità e di aver successivamente prestato il il servizio civile sostitutivo Pt_2 di leva , il e il il servizio militare di leva nel periodo indicato da ciascuno di Pt_3 Pt_1 essi;
che i ricorrenti apprendevano che nella graduatorie non era stato riconosciuto loro il punteggio 6 per il servizio militare;
che intendevano far valere l'illegittimità del D.M.
50/2021 e della conseguente mancata attribuzione di punti 6 nelle graduatorie definitive d'Istituto di 3a fascia del personale ATA per il servizio militare di leva svolto per poter ottenere una migliore collocazione nella graduatoria di III fascia del personale A.T.A.. Deducevano che l'errato calcolo del punteggio violava l' art. 485, c 7 del Dlvo 297/94 l'art 20 L 958/86 l'art 52 Cost. ; che la tesi del ricorrente era stata avvalorata dalla giurisprudenza di legittimità e di merito. Concludevano come sopra . Si costituiva il affermando la legittimità del DM 50/21 rispettoso della normativa CP_1 in materia, citava giurisprudenza favorevole al e chiedeva il rigetto del ricorso . CP_1
La causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza .
Parte ricorrente censura il DM 50/21 laddove attribuisce un massimo di 6 punti al servizio di leva prestato in costanza di rapporto ed un punteggio inferiore di massimo punti 0,60 al servizio di leva prestato non in costanza di rapporto . Il predetto DM sarebbe contrario con la normativa citata dai ricorrenti di rango primario e pertanto il DM sarebbe illegittimo.
Proprio sulla legittimità del DM 50/21,in ordine al diverso punteggio del servizio prestato in costanza di rapporto e non in costanza di rapporto, è intervenuta la Suprema Corte con la sentenza n 22429/24 secondo cui “in tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del d.m. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto.” La Suprema Corte ha esaminato la legittimità del DM sotto i profili denunciati da parte ricorrente e per completezza espositiva si preferisce riportare la sentenza al fine di contestare le deduzioni di parte ricorrente.
Precisa la Corte :“3. Ciò posto, si rileva che i precedenti di questa S.C. hanno definito la questione – diversa da quella che è oggetto dell'odierno contendere - in ordine alla possibilità, per i decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per l'accesso all'impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto. Tale limitazione era infatti contenuta nell'art. 2, co. 6, del
D.M. n. 44 del 2011 e di conseguenza Cass. 2 marzo 2020, n. 5679, Cass.3 giugno 2021, n.15467 e Cass 29 dicembre 2021, n. 41894 (tutte riguardanti docenti e graduatorie c.d. ad esaurimento) e Cass. 29 marzo 2024, n. 8586 (sempre quanto ai docenti ed alle graduatorie di circolo e di istituto) hanno ritenuto che si trattasse di previsione non legittima. Ciò essenzialmente, a partire dall'originaria Cass. 5679/2020, sul presupposto che l'art. 2050 del
Codice dell'Ordinamento Militare andasse inteso non nel senso appunto di limitare – in presenza di pubblici concorsi, cui andavano estensivamente equiparate le graduatorie per l'accesso alla scuola – il riconoscimento del servizio ai soli casi di nomina in costanza di rapporto, ma nel senso, coerente con il disposto dell'art. 52 della Costituzione ed al principio di non discriminazione ivi espressamente sancito, di imporre in generale il riconoscimento di quel servizio (comma 1), ribadendone il riconoscimento anche se reso in corso di rapporto (comma 2). Si tratta di principi espressi rispetto a casi che coinvolgevano personale docente, ma che evidentemente valgono anche rispetto al personale ATA che qui viene in evidenza.
4. Il tema di causa è però diverso e riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso.
5. Per affrontare la questione del punto di vista giuridico sono necessari vari chiarimenti.
5.1 Va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del d. lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del “riconoscimento del servizio agli effetti della carriera” (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569). Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
5.2 Si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame. Esso prevede che: - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso); - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso); - è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso); - il servizio valutabile è in generale quello “effettivamente prestato” (punto 1 delle note alla LA di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati «nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti». In sostanza, secondo la LA allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale
LA (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella LA, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
6. L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati. Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Il comma 2 – ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti».
6.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
6.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole. Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
7. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo. Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081). D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
8. A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602.
9. A completamento del ragionamento vanno svolte due ulteriori considerazioni.
9.1 La prima è che non è evidentemente ragione di illegittimità del trattamento destinato a chi abbia prestato il servizio militare obbligatorio o sostitutivo dall'art. 2050, co. 1, del Codice dell'Ordinamento Militare, ovverosia al di fuori da un rapporto già in corso, il fatto che analogo trattamento fosse destinato, fino all'aprile 2023, ai volontari del servizio civile universale (art. 18, co., 4, d. lgs. n. 40 del 2017), entrambi i casi essendo trattati attribuendo lo stesso valore o punteggio attribuito ai servizi presso le Pubbliche Amministrazioni. Il servizio militare o sostitutivo e l'attuale servizio civile universale, se svolti non in costanza di rapporto, sono evenienze diverse – obbligatorio uno, volontario l'altro - frutto di un'evoluzione storica n cui, a fini comparativi, non è però in sé necessariamente irrazionale che quei servizi siano valutati dalle norme citate, senza praticare trattamenti deteriori, in modo tra loro paritario. Da ciò, non vi sarebbe poi ragione alcuna per far derivare una parificazione del servizio militare o sostitutivo reso non in costanza di rapporto, con quello reso in pendenza di rapporto, situazioni in sé disomogenee per quanto sopra detto.
9.2 La seconda considerazione è che la domanda svolta in causa riguarda la partecipazione alle graduatorie generali di circolo e d'istituto di terza fascia. Non viene quindi in gioco una qualche pretesa a regimi di riserva previsti espressamente per militari in “ferma” (art. 1014, co. 1, d. lgs. n. 66 del 2010, Codice dell'Ordinamento Militare), per gli ufficiali di complemento (art. 678, co. 9, del medesimo d. lgs.) e ora, in esito al d.l. n. 44 del 2023, conv. con mod. in legge n. 74 del 2023 (con cui si è modificato il già menzionato art. 18, co., 4 del d. lgs. n. 40 del 2017) per chi abbia svolto periodi di servizio civile “universale”. Pertanto, visto che la domanda in oggetto riguarda solo la graduatoria “generale”, non vi è luogo neanche ad affrontare, da nessun punto di vista, questa diversa tematica 10. In definitiva, il ricorso va accolto ed essendo pacifico che il ricorrente ha svolto il servizio militare non in costanza di rapporto di lavoro, non sono necessari altri accertamenti in fatto, sicché può definirsi la causa con la decisione di merito, nel senso del rigetto dell'originaria domanda del ricorrente. A tale decisione va fatta seguire la compensazione delle spese dell'intero processo, essendo notori i contrasti giurisprudenziali sul tema e venendo quest'ultimo per la prima volta affrontato in sede di legittimità.” Il richiamo di parte ricorrente alla ordinanza 8586/24 resa dalla Suprema Corte è inconferente, in quanto in essa si disquisisce sulla generale valutabilità del servizio di leva e civile sostitutivo ai sensi delle richiamate disposizioni nelle graduatorie e non del diverso punteggio attribuito al servizio prestato in costanza o meno di rapporto. Deve pertanto respingersi il ricorso. In ordine alle spese, dati i contrasti nella giurisprudenza di merito si compensano tra le parti.
PQM
Definitivamente pronunciando ogni contraria eccezione e/o istanza disattese rigetta i ricorsi;
compensa le spese.
Roma 3/11/25