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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 07/06/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluca Antonio Peluso,
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 868/2021 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in C.F._1
atti, dallʼavv. presso il cui studio sito in Parte_2
Sant'Agata di TE (ME), via Campidoglio n. 26, è elettivamente domiciliato;
Attore;
CONTRO
nata a [...] il [...], (C.F. Controparte_1
) e nata a [...] C.F._2 Controparte_2
(ME) il 20/10/1948, (C.F. ), nella qualità di legali C.F._3
rappresentanti della Controparte_3
, (C.F. ), con sede in
[...] P.IVA_1
Acquedolci (ME), via Filadelfio Di Leo n. 37, elettivamente domiciliate
1 in Mistretta (ME), via V. Salamone n.19 presso lo studio dell'avv.
Eugenio Passalacqua, che le rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Convenute;
CONCLUSIONI
All'udienza del 10-03-2025, svoltasi, giusta decreto del 5-02-2025, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come da note scritte in atti e la causa veniva assunta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio n. 868/2021
R.G., , premesse le proprie ragioni in fatto e in diritto, Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la farmacia Di
Controparte_3
nonché e , nella qualità di legali Controparte_1 Controparte_2
rappresentanti della predetta farmacia per ivi sentire Controparte_3
accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, ritenere e dichiarare che l'attore ha subito l'incidente descritto in premessa, verificatosi il giorno 27 agosto 2020 ore 17,30 circa all'interno dei locali della convenuta farmacia, e che in conseguenza di esso l'attore ha riportato i danni enunciati, sia patrimoniali, sia biologici e non patrimoniali;
Voglia ritenere e dichiarare la società e le socie convenute, responsabili dei danni subiti dall'attore in conseguenza dell'incidente medesimo;
Voglia il Tribunale liquidare i danni reclamati nella misura sopra indicata o in quella maggiore o minore che sarà
2 ritenuta giusta e liquidata secondo equità, e secondo le norme di cui agli
articoli 1223 e 1226 Cod. civ. quelli non quantificabili esattamente, oltre
rivalutazione monetaria e interessi legali, sino alla data dell' emittenda
sentenza; Voglia condannare la società convenuta e le socie in solido al
pagamento del relativo risarcimento. Con rivalsa di spese e compensi del
giudizio, rimborso forfetario, contributo alla c.p.a. e IVA”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 20-09-2021, si costituivano le convenute, instando per “si chiede che venga rigettata la
domanda di risarcimento formulata dall'attore con la di lui condanna alla
rifusione in favore delle comparenti delle spese di lite”.
All'udienza di prima comparizione dell'8-11-2021, venivano concessi i chiesti termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
La causa veniva, quindi, istruita mediante l'interrogatorio formale delle convenute giusta ordinanza del 5 luglio 2022; mediante l'escussione dei testi ammessi con ordinanza del 23-06-2023 e tenuto conto delle dichiarazioni rese della parti, interrogate sui fatti di causa giusta verbale dell'udienza dell'8 aprile 2024.
Di poi, con ordinanza dell'11-4-2024, il G.I., “ritenuta l'insussistenza dei
presupposti per la nomina di un consulente tecnico d'ufficio; ritenuta la causa
matura per la decisione”, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10 marzo 2025.
Come accennato, all'udienza del 10-03-2025, svoltasi, giusta decreto del 5-02-2025, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come da note scritte in atti e la causa veniva
3 assunta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
In particolare, l'attore così concludeva: “Lʼavv. si Parte_2
riporta alla domanda e alle deduzioni e difese nell'interesse dell'attore, e in particolare alle note per la trattazione scritta dell'udienza del 8 aprile 2024
contenente alche la richiesta di CTU medico legale, per la quantificazione dei
danni. In subordine, anche in considerazione del comportamento delle parti convenute prima del giudizio, id est in occasione dell'invito alla negoziazione assistita del 23 gennaio 2021, in caso di mancato accoglimento delle domande,
vorrà il giudice compensare le spese del giudizio” (note del 10-3-2025)
mentre parte convenuta “precisa le conclusioni chiedendo l'accoglimento
delle domande, eccezioni e richieste, formulate in atti e verbali di causa” (note del 10-3-2025).
2. Nel merito, giova, anzitutto, rammentare che, ai sensi dell'art. 2051
c.c., “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in
custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
La funzione della norma in parola è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi, di fatto, ne controlla le modalità d'uso e di conservazione — potendo eliminare le situazione di pericolo insorte ed escludere i terzi dal contatto con la cosa — salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, interpretato nel senso più ampio come fattore idoneo a interrompere il nesso causale e comprensivo anche del fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
4 Infatti, per caso fortuito, ex art. 2051 c.c., deve intendersi la presenza di un elemento estraneo alla sfera soggettiva del custode che,
interrompendo il nesso di causalità, risulti idoneo ad assurgere a causa esclusiva del danno.
In questi termini, la Cassazione ha precisato che il caso fortuito deve essere connotato da impulso causale autonomo, imprevedibilità
nonché assoluta eccezionalità (Cass. n. 5741/2009), descrivendolo come un fatto caratterizzato dall'essere estraneo alla sfera di custodia del soggetto.
In sintesi, secondo tale visione prospettica, il caso fortuito, per liberare il custode dall'obbligo risarcitorio, dovrebbe essere: a) causa esclusiva del danno;
b) del tutto estraneo alla sfera di custodia, dovendosi soggiungere che, nella nozione, rientrano:
1) l'evento imprevisto e imprevedibile;
2) il fatto del terzo;
3) il fatto della vittima, poiché la pericolosità della cosa impone un obbligo massimo di cautela, proprio in quanto il pericolo sia altamente prevedibile.
Tale prevedibilità, individuabile con l'uso dell'ordinaria diligenza, è
sufficiente ad escludere la responsabilità del custode anche ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Ancora, con riguardo ad ipotesi del tipo di quella in esame, la giurisprudenza di merito ha precisato che “In tema di responsabilità ex
art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso
causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di
5 intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi
presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere
molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di
aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio
percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere
integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato(…)Ai fini della
prova liberatoria che il custode deve fornire, ai sensi dell'art. 2051 c.c., il
fattore causale estraneo al danneggiante, per costituire caso fortuito, deve
avere una efficacia causale di tale intensità da interrompere il nesso eziologico
tra la cosa custodita e l'evento lesivo” (Tribunale Roma sez. XIII,
27/03/2019, n.6592).
E inoltre “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la
condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia
diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in
applicazione - anche ufficiosa - dell'articolo 1227, comma 1, del Cc,
richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di
ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso
dall'articolo 2 della Costituzione, sicché, quanto più la situazione di possibile
danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da
parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in
rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza
causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale
del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il
nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo
stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile
6 secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece,
per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Tribunale
Milano sez. X, 09/12/2022, n.9640).
In sintesi, la giurisprudenza ha posto l'accento anche sul grado di diligenza richiesto allo stesso danneggiato che va rapportato alle circostanze del caso concreto e alla maggiore o minore prevedibilità
della situazione di pericolo e, quindi, di possibile danno che quelle circostanze fanno emergere.
3. Fornite queste coordinate rilevanti sul piano dell'interpretazione normativo-giurisprudenziale, occorre, anzitutto, evidenziare che la stessa ricostruzione della dinamica dei fatti offerta dal porta Parte_1
ad escludere che lo stato dei luoghi presentasse un'oggettiva situazione di pericolosità, atteso che questi, all'udienza dell'8 aprile
2024, ha dichiarato quanto si trascrive: “…Sono entrato in farmacia e ho
dato la ricetta alla dottoressa e mentre la dottoressa cercava i farmaci io mi
sono girato e sono scivolato. Ho picchiato il polso e il piede essendo caduto a
terra. Nei locali c'era dell'acqua che però non proveniva da un'attività di
pulizia dei locali ma ho sentito dire dalla dottoressa che proveniva da qualche
cliente che forse aveva poggiato una borsa. Io lavoro come falegname” (cfr.
verbale d'udienza).
Ora, premesso che non va revocata in dubbio l'avvenuta caduta dell'attore – come pure riferito dalle stesse convenute – risulta,
tuttavia, inverosimile attribuire ad un'eventuale e ipotetica pericolosità
della cosa, ossia del pavimento dei locali, la causa dell'infortunio stesso.
7 Infatti, per un verso, è rimasta indimostrata l'asserita presenza di acqua a terra, atteso che il teste sentito all'udienza Testimone_1
del 3-11-2023, ha riferito di “non aver visto acqua a terra”, mentre le altre deposizioni testimoniali non consentono di ritenere provata la precitata circostanza e, per altro verso, ancora, non sfugge la contraddittorietà del narrato di parte attrice che, in citazione, ha fatto espresso riferimento alla presenza di una “pozza d'acqua” sul pavimento (pag. 1), mentre, all'udienza dell'8-4-2024, ha escluso che l'acqua potesse provenire da un'attività di pulizia dei locali,
ipotizzandone la provenienza da una borsa poggiata da un cliente (il che rende ancor più inverosimile il formarsi di una vera e propria pozza d'acqua).
Ma, soprattutto, emerge che l'attore non sarebbe caduto mentre era in movimento e si apprestava a raggiungere il banco della farmacia ma quando, sul posto, era in attesa di ricevere i farmaci e solo perché si era girato (“…mentre la dottoressa cercava i farmaci io mi sono girato e sono
scivolato).
Pertanto, non possono che condividersi le argomentazioni esplicitate in comparsa conclusionale da parte convenuta ossia “La concludente con
la propria comparsa di costituzione e risposta aveva già messo in evidenza che
l'esclusiva responsabilità dell''asserito incidente in questione non si era svolto
con le modalità descritte nell'atto introduttivo del giudizio, tenuto conto che
la colpa dell'accadimento era attribuibile esclusivamente all'attore che non era
affatto caduto a terra “a causa di una pozza d'acqua sul pavimento”; difatti,
né prima -né al momento della caduta- era stata effettuata attività di pulizia-
8 lavaggio del pavimento o altro: pertanto, il sig. era caduto per fatto Parte_1
proprio non essendo affatto bagnato il pavimento. Peraltro, si osserva che lo
stesso attore -nel corso dell'istruttoria all'udienza dell'8 aprile 2024- ha
riferito una circostanza inverosimile: “…omissis…. mi sono girato e sono
scivolato ... ho picchiato il polso e il piede essendo caduto a terra”
Orbene, tale dinamica è impossibile in natura: non ci si può girare e scivolare,
e quindi, cadere a terra di botto rimanendo sul posto…” (pag. 2 comparsa conclusionale depositata il 22 aprile 2025).
In sintesi, non solo non è stata provata dall'attore, che pure vi era onerato, l'intrinseca pericolosità della cosa ma anzi il narrato stesso dell'attore sembra escluderla, dovendosi supporre che la causa dell'infortunio sia ascrivibile ad un eventuale “mancamento” del
, ossia ad un fattore estraneo alla sfera di responsabilità del Parte_1
custode.
Per tali ragioni, è apparsa irrilevante la chiesta CTU medico-legale.
Conclusivamente, la domanda risarcitoria è infondata e va rigettata.
4. Le spese di lite vanno poste a carico dell'attore soccombente e sono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri medi di cui al D.M.
n. 55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenendo conto dell'attività
difensiva concretamente svolta dalle parti e del valore della controversia indicato in citazione (€ 20.000,00) secondo il prospetto che segue:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
9 Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.077,00
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa n. 868/2021 R.G.
ogni altra domanda, questione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda risarcitoria avanzata da per le Parte_1
causali di cui in motivazione;
2. Condanna al pagamento, in favore delle convenute, Parte_1
delle spese di lite che si liquidano complessivamente in € 5.077,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, IVA, C.P.A.
come per legge.
Così deciso in Patti il 7 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Antonio Peluso
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