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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 17/04/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE
Caterina Baisi CONSIGLIERA Rel.
Maria Grazia Cassia CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 354 /2024 R.G.L. promossa da:
, c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Paola Soragni. appellante
CONTRO
, c.f. Controparte_1
, in persona del p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1 CP_2 dall'Avvocatura dello Stato di Genova. appellato
– CP_3 Controparte_4 appellato contumace
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso in data 19.12.2024
Per l'appellato costituito: come da comparsa in data 25.3.2025
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale di Imperia in data 22.3.2022, Parte_1
docente in servizio a tempo indeterminato, ha agito nei confronti del dell' , Controparte_1 Controparte_5 lamentando l'illegittimità del provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione adottato dal in data 11.1.2022 per CP_1 inadempimento dell'obbligo vaccinale previsto dall'art.
4-ter d.l. 44/2021, conv. dalla l. 76/2021, introdotto dall'art. 2 d.l. 172/2021, e chiedendo la condanna dell' a riammetterla in servizio nonché a corrisponderle la CP_5 retribuzione o in subordine l'assegno alimentare.
A sostegno delle domande la ricorrente, muovendo dal rilievo dell'inefficacia dei vaccini rispetto alla prevenzione del contagio e dei possibili gravi effetti collaterali, ha eccepito sotto diversi profili l'illegittimità costituzionale della disciplina per contrasto con i principi costituzionali sanciti negli artt. 1, 2, 3, 4, 32 e 36 Cost.
Il si è costituito e ha contestato la fondatezza delle domande. CP_1
L'Istituto scolastico è rimasto contumace.
Con sentenza pubblicata in data 27.5.2024 il Tribunale ha respinto il ricorso.
Avverso la sentenza il ricorrente propone appello e il resiste. CP_1
L'Istituto scolastico è contumace.
All'udienza del 17.4.2025 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da separato dispositivo trascritto in calce.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale ha respinto il ricorso in applicazione dei principi affermati dalla Corte Costituzionale nelle sentenze intervenute nel corso del procedimento di primo grado, nn. 14 e 15 del 2023, che hanno dichiarato infondati i dubbi sulla legittimità costituzionale delle disposizioni in materia di inadempimento dell'obbligo vaccinale contenute nel d.l. 44/2021 e s.m.i.
Il Tribunale ha in particolare affermato che i parametri di ragionevolezza e proporzionalità, che secondo la categoria elaborata dal diritto UE si esprime nella idoneità, necessità e adeguatezza dei vaccini, sono nella specie soddisfatti posto che: 1) il vaccino è mezzo idoneo a raggiungere l'obiettivo, riducendo sensibilmente la possibilità di contrarre la malattia in forma grave, come si evince dalle rilevazioni statistiche;
2) il vaccino è mezzo
2 necessario per raggiungere lo scopo, non essendo le altre misure (tamponi e distanziamento sociale) ugualmente idonee alla prevenzione della malattia e al suo diffondersi o comunque socialmente ed economicamente sostenibili;
3) la limitazione al diritto del singolo di autodeterminazione è tollerabile, dal momento che la normativa prevede l'esenzione per chi versa in condizioni biologiche di incompatibilità, che la violazione dell'obbligo non
è sanzionata penalmente e non comporta la perdita del lavoro, essendovi solo una limitazione temporanea della retribuzione in relazione all'evoluzione della pandemia.
In definitiva, ad avviso del giudice di primo grado, l'obbligo vaccinale selettivo, e la conseguente sospensione dal lavoro in caso di inottemperanza, si connota quale misura sufficientemente validata sul piano scientifico e idonea a tutelare, ex art. 2087 c.c., la salute dei lavoratori esposti ad un potenziale rischio di contagio.
Quanto alla domanda subordinata relativa all'assegno alimentare, è infondata la tesi della ricorrente per cui il datore di lavoro sarebbe gravato da un obbligo alimentare anche al di fuori dei casi previsti dalla legge o dal contratto, trattandosi di contratto cd. a prestazioni corrispettive per il quale la retribuzione spetta solo se la prestazione viene eseguita salvo espresse deroghe legali o contrattuali, valendo sul punto le considerazioni espresse dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 15 del 2023 (punto 14.5).
2. Preliminarmente, si rileva il difetto di legittimazione passiva dell' convenuto in giudizio, in quanto organo Controparte_5 dell'amministrazione dotato di limitata personalità giuridica, che non si estende alla titolarità dei rapporti di lavoro con il personale docente, facente capo in via esclusiva al (cfr. da ultimo Cass. Controparte_1
34605/2024).
3. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che il vaccino contro il Covid19 sia idoneo, necessario e adeguato per la prevenzione della trasmissione del virus Sars-Cov-2, non essendovi sul punto il minimo supporto probatorio e
3 risultando anzi richiamate dichiarazioni, degli organi di controllo e delle società produttrici, contrarie alla capacità del vaccino di evitare il contagio.
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta la contraddittorietà della decisione appellata nella parte in cui il giudice, dopo avere affermato l'idoneità, necessità e adeguatezza del vaccino, ha invocato l'operatività del principio di precauzione per legittimare l'obbligo vaccinale (affermato dal
Consiglio di Stato nella sentenza n. 7045 del 2021), quando invece, alla luce delle informazioni scientifiche e delle dichiarazioni AIFA, PFIZER, EMA, da un lato è provata l'incertezza scientifica sulla capacità del vaccino di evitare gravi effetti avversi, dall'altro vi è certezza scientifica sulla non idoneità dello stesso a prevenire la trasmissione del virus ma solo il singolo dalla forma della malattia grave.
Con il terzo motivo, l'appellante critica la sentenza per asserita violazione degli artt. 4 e 32 della Costituzione e dell'art. 3 della Carta dei
Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, a causa dell'illegittima compressione del diritto al trattamento sanitario sulla base del consenso libero e informato e del diritto al lavoro, in assenza di una finalità di tutela della salute pubblica, non essendo i vaccini né testati né autorizzati per la prevenzione del contagio, ed essendo violati, attesi i danni correlati, i principi di prudenza e cautela a tutela della salute di chi riceve il trattamento sanitario, peraltro in assenza di prescrizione medica.
3.1 I primi tre motivi, da esaminarsi congiuntamente per connessione,
sono infondati.
In merito alla legittimità della disciplina in materia di inadempimento dell'obbligo vaccinale del personale scolastico, si richiamano, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., i precedenti di questa Corte (nn. 24 del 2024 e
119 del 2025) resi in analoghe fattispecie e basati sulle pronunce della Corte
Costituzionale intervenute nel corso del 2023, come di seguito riportato.
<<3.3 (..) Le misure, introdotte dall'art.
4-ter d.l. 44/2021 a decorrere dal 15.12.2021, sono non irragionevolmente correlate alla finalità, in quella fase, di ridurre in maniera rapida e tempestiva la circolazione del virus,
4 quantomeno nelle manifestazioni cliniche più gravi, esonerando altresì temporaneamente il datore di lavoro dall'obbligo di individuare mansioni alternative nell'ambito dell'organizzazione scolastica anche per ciascuno dei docenti resosi inadempiente per libera scelta individuale, come già previsto per i dipendenti esentati dall'obbligo per condizioni di salute indipendenti dalla loro volontà.
Vale osservare, sotto il profilo della proporzionalità, che la genetica transitorietà della disciplina, per la stretta modulazione con l'andamento del monitoraggio della situazione pandemica, ha trovato piena conferma nell'effettiva attenuazione delle misure introdotta dall'art. 8, comma 4, del d.l. n. 24 del 24 marzo 2022, come convertito, che, stante la regressione della pandemia, ha abrogato a distanza di pochi mesi il divieto di svolgimento dell'attività lavorativa per il personale docente inadempiente e la sospensione della retribuzione che ne costituiva il corrispettivo, prevedendone l'impiego in attività di supporto all'istituzione scolastica.
Abrogazione che non può ritersi retroattiva, come preteso dalle appellanti, in quanto adottata allo scopo di aggiornare le modalità di gestione delle misure di contenimento alla concreta e attuale evoluzione della situazione epidemiologica.
3.4 Né può sostenersi l'illegittimità della disciplina in ragione della inattendibilità dei dati relativi alla situazione pandemica considerati dal legislatore - situazione la cui esistenza è stata negata in radice dalle appellanti - in quanto tali dati emergono, come rilevato dalla Corte
Costituzionale, dalle rilevazioni delle autorità nazionali e sovranazionali istituzionalmente investite dei compiti di sorveglianza sanitaria, alle quali il legislatore non può evitare di conformarsi salva l'ipotesi, qui non ricorrente, di un evidente e grave scostamento dagli standard scientifici di settore.
In proposito, concorrono a sostenere la non irragionevolezza della scelta operata dal legislatore con la decretazione d'urgenza, oltre alle dichiarazioni dello stato di pandemia dell'OMS e di emergenza nazionale
5 da parte del Consiglio dei Ministri, i rapporti dell'AIFA e dell'ISS, tra cui in particolare il report esteso ISS del 25.2.2022 (prodotto dalle stesse appellanti sub doc. 21) nel quale sono evidenziati i picchi di incidenza dei casi confermati nel periodo prossimo all'introduzione dell'obbligo vaccinale per il personale scolastico (tabelle pag. 7).
Analoghe considerazioni valgono per quanto concerne il profilo della sicurezza ed efficacia dei vaccini, che è stato parimenti oggetto di approfondita analisi della Corte Costituzionale, chiamata a verificare se il legislatore avesse utilizzato correttamente il dato medico-scientifico posto a disposizione dalle autorità di settore, mantenendosi in un un'area di
“attendibilità scientifica”. Si riportano gli esiti positivi di detta verifica, compendiati nella sentenza n. 14 del 2023:
“10.– Per far ciò occorre confrontarsi, innanzitutto, con i contributi elaborati dall'AIFA, dall'ISS, dal Controparte_6
, dalla
[...] Controparte_7
e dalla
[...] Controparte_8
, tutti depositati dall'Avvocatura generale dello Stato in allegato
[...] all'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
10.1.– Il principale dato medico-scientifico garantito dalle autorità istituzionali nazionali ed europee, preposte al settore, è costituito, fin dal momento dell'adozione della disposizione censurata e a tutt'oggi, dalla natura non sperimentale del vaccino e dalla sua efficacia, oltre che dalla sua sicurezza.
10.2.– Relativamente ai primi due profili – che lo stesso giudice rimettente sostanzialmente non contesta – convergono le conclusioni dell'AIFA, dell'ISS e del Segretariato generale del . Controparte_6
Viene innanzitutto attestato che i «vaccini anti COVID-19 non possono in alcun modo considerarsi sperimentali», poiché «[i] vaccini attualmente in uso nella campagna vaccinale in Italia […] sono vaccini regolarmente immessi in commercio dopo aver completato l'iter per determinarne qualità, sicurezza ed efficacia» (così, testualmente, la nota dell'ISS sopra
6 menzionata, pagina 2).
Come attestato più dettagliatamente dall'AIFA, tali vaccini sono oggetto di autorizzazioni all'immissione in commercio condizionate (CMA), sulla base di un protocollo preesistente e già utilizzato in passato in ambito europeo per una serie di medicinali destinati a soddisfare un elevato bisogno terapeutico insoddisfatto (così la nota dell'AIFA sopra menzionata, pagina 9).
Ciò posto, l'Unione europea ha quindi ritenuto che, a fronte di minacce gravi per la salute pubblica, quale è senz'altro la pandemia, la scelta tecnica di ricorrere alla CMA rappresentasse la scelta migliore al fine di garantire la tutela della salute. E ciò in quanto «questa autorizzazione certifica che la sicurezza, l'efficacia e la qualità dei medicinali autorizzati, nel caso specifico del vaccino, sono comprovate e che i benefici sono superiori ai rischi» (pagina 8 della nota dell'AIFA). Sempre secondo quanto attestato dall'AIFA, nessuna delle fasi dello sviluppo pre-clinico e clinico (test di qualità, valutazione dell'efficacia e del profilo di sicurezza) dei vaccini è stata omessa e il numero dei pazienti coinvolti negli studi clinici è lo stesso di quello relativo a vaccini sviluppati con tempistiche standard. È stato infatti possibile «affiancare temporalmente le diverse fasi di sviluppo clinico e di arruolare negli studi di fase 3 un numero molto elevato (decine di migliaia) di partecipanti» (pagina 10 della nota dell'AIFA).
Sull'efficacia della vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da
SARS-CoV-2 si sofferma l'ISS, esponendo che «[l]a vaccinazione anti-
COVID-19 costituisce una misura di prevenzione fondamentale per contenere la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2. Numerose evidenze scientifiche internazionali hanno dimostrato l'elevata efficacia dei vaccini anti-COVlD-19 disponibili ad oggi, sia nella popolazione generale sia in specifici sottogruppi di categorie a rischio, inclusi gli operatori sanitari»
(pagine 2 e 3 della nota dell'ISS). Al di là della fisiologica eterogeneità delle risposte immunitarie dei singoli individui e della maggiore capacità
7 ella variante Omicron di eludere l'immunità rispetto alle varianti precedenti, viene attestato che «la protezione rimane elevata specialmente nei confronti della malattia severa o peggior esito» (pagina 3 della nota dell'ISS). L'ISS chiarisce, inoltre, che «anche se l'efficacia vaccinale non è pari al l00%, ma del resto nessun vaccino ha una tale efficacia, l'elevata circolazione del virus SARS-CoV-2 rende comunque rilevante la quota di casi prevenibile» (pagina 5 della nota dell'ISS).
10.3.– Quanto al profilo della sicurezza, l'AIFA, come sopra riportato, sostiene con chiarezza che la CMA «certifica che la sicurezza, l'efficacia e la qualità dei medicinali autorizzati, nel caso specifico del vaccino, sono comprovate e che i benefici sono superiori ai rischi».
Inoltre – affrontando specificamente le criticità segnalate dal Collegio rimettente – l' attesta l'assoluta attendibilità del sistema di raccolta CP_9
dati, basato sulla farmacovigilanza passiva (pagine da 16 a 23 della nota dell'AIFA), e, soprattutto, evidenzia la differenza tra «segnalazioni di eventi avversi dopo vaccini anti-COVID-19» e «analisi del segnale» (pagine da 23
a 25 della nota dell'AIFA). Alla base della segnalazione dell'evento avverso vi è infatti il solo criterio temporale, il quale, tuttavia, è condizione necessaria ma non sufficiente a stabilire un nesso causale fra vaccinazione ed evento (pagine da 23 a 25 della nota dell'AIFA).
Secondo le conclusioni esposte, «la maggior parte delle reazioni avverse ai vaccini sono non gravi e con esito in risoluzione completa. Le reazioni avverse gravi hanno una frequenza da rara a molto rara e non configurano un rischio tale da superare i benefici della vaccinazione. Non è stato inoltre osservato alcun eccesso di decessi a seguito di vaccinazione e il numero di casi in cui la vaccinazione può aver contribuito all'esito fatale dell'evento avverso è estremamente esiguo e comunque non tale da inficiare il beneficio di tali medicinali» (pagine 26 e 27 della nota dell'AIFA).
Sempre relativamente al profilo della sicurezza, l'ISS, a sua volta, attesta che «[a]d oggi miliardi di persone nel mondo sono state vaccinate contro
COVID-19. I vaccini anti SARS-CoV-2 approvati sono stati attentamente
8 testati e continuano ad essere monitorati costantemente. Numerose evidenze scientifiche internazionali hanno confermato la sicurezza dei vaccini anti-
COVID-19» (pagina 6 della nota dell'ISS). Si segnala, infine, la mole di dati di sicurezza relativi ai soggetti che hanno ricevuto un vaccino per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, posto che, secondo l'EMA, fino all'inizio di aprile 2022 sono state più di 868 milioni le dosi di vaccini somministrate alle persone nell'UE e nello Spazio economico europeo
(SEE), concludendo nel senso che «[d]ai dati emerge che la stragrande maggioranza degli effetti collaterali noti dei vaccini COVID-19 sono lievi e di breve durata. Problemi di sicurezza classificabili come gravi sono estremamente rari» (pagina 8 della nota dell'ISS).
11.– Alla luce dei dati sin qui ripercorsi, deve ritenersi che le autorità scientifiche attestino concordemente la sicurezza dei vaccini per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 oggetto di CMA e la loro efficacia nella riduzione della circolazione del virus (come emerge dalla diminuzione del numero dei contagi, nonché del numero di casi ricoverati, in area medica e in terapia intensiva, e dall'entità dei decessi associati al
SARS-CoV-2 relativi al periodo che parte dall'inizio della campagna di vaccinazione di massa risalente a marzo-aprile 2021).
Ed è su questi dati scientifici – forniti dalle autorità di settore e che non possono perciò essere sostituiti con dati provenienti da fonti diverse, ancorché riferibili a “esperti” del settore – che si è basata la scelta politica del legislatore;
legislatore che altrimenti, anziché alle autorità istituzionali, avrebbe dovuto affidarsi a “esperti” non è dato vedere con quali criteri scelti.
Appare evidente, dunque, in coerenza con il dato medico-scientifico che attesta la piena efficacia del vaccino e l'idoneità dell'obbligo vaccinale rispetto allo scopo di ridurre la circolazione del virus, la non irragionevolezza del ricorso ad esso, «[a] fronte di “un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque” (sentenza n. 127 del 2022)» (sentenza n. 171 del
9 2022), caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio”>>.
Le conclusioni cui è pervenuta questa Corte nei precedenti appena citati, circa la legittimità delle disposizioni controverse, hanno trovato di recente ulteriori conferme nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui “È indubbio che la norma (art.
4-ter d.l. n. 44 del 2021) facesse riferimento all'obbligo vaccinale come funzionale alla «prevenzione dell'infezione da
SARS-CoV-2», ma ciò altro non significa se non che l'immunizzazione del singolo aveva un effetto di limitazione della trasmissione idoneo a realizzare la perseguita prevenzione sul piano collettivo (c.d. effetto gregge)
e dunque il risultato avuto di mira dal legislatore attraverso la campagna vaccinale.
In questa logica non hanno pregio altre distinzioni ed è il rifiuto a sottoporsi alle vaccinazioni esistenti ed autorizzate, che rileva.
Né vi è luogo a pensare che il vaccino abbia avuto una utilizzazione diversa da quella autorizzata.
Anche a voler seguire il ragionamento di cui al secondo motivo, l'utilizzo del vaccino, rispetto al singolo, sarebbe quello suo proprio e l'effetto di prevenzione deriverebbe dall'immunizzazione del singolo e non da un'utilizzazione del presidio sanitario per scopi diversi” (Cass. 31216/2024
e conf. Cass. 31217/2024, Cass. 31218/2024).
Le critiche dell'appellante sul punto vanno pertanto disattese.
3. Con il quarto motivo, l'appellante si duole, in subordine, della mancata condanna del al risarcimento del danno subito a causa CP_1 dell'omessa ricollocazione in altra posizione lavorativa all'interno dell'Istituto scolastico, idonea ad evitare il rischio di contagio per sé e per gli altri, ai sensi dell'art. 2087 c.c. Ciò in analogia con la normativa introdotta a seguito della direttiva 2000/78/CE, con la quale si è stabilito che, in caso di venir meno delle condizioni di salute del lavoratore, lo Stato deve introdurre una disciplina che preveda un accomodamento ragionevole del luogo di lavoro, per evitarne la discriminazione rispetto agli altri lavoratori, come prescritto dall'art. 3 d. lgs. 216/2003, eventualmente anche
10 attraverso il ricorso a modalità di lavoro flessibile.
3.1 Il motivo è infondato.
Con specifico riferimento alla disciplina delle conseguenze dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale, progressivamente introdotta per diverse categorie di personale tra cui i docenti, dagli artt. 4 e segg. d.l.
44/2021, la Corte Costituzionale, con plurime sentenze (nn. 14, 15, 185 e
186 del 2023), ha escluso il carattere irragionevole e sproporzionato della scelta del legislatore in quanto espressione di un bilanciato contemperamento della dimensione individuale e di quella collettiva del diritto alla salute, e ciò alla luce della portata temporanea delle conseguenze di carattere non disciplinare sul rapporto di lavoro e della natura transitoria dell'obbligo vaccinale, considerata la gravità e imprevedibilità del decorso della pandemia nonché i dati della sicurezza ed efficacia della vaccinazione sulla base delle conoscenze medico-scientifiche in quel momento disponibili.
Nell'ultima delle sentenze citate, n. 186 del 2023, la Corte Costituzionale ha in particolare escluso l'irragionevolezza dell'imposizione dell'obbligo vaccinale anche per il personale adibito a modalità di lavoro agile (con riferimento all'art.
4-ter, commi 1, lettera c), e 2, del d.l. n. 44 del 2021, per il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8-ter d.lgs. 502/1992), ribadendo nuovamente la legittimità dell'obbligo vaccinale selettivo per determinate categorie di lavoratori a prescindere dalle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e dalla possibilità di una collocazione lavorativa “protetta”.
Muovendo dalle peculiarità delle condizioni epidemiologiche all'epoca esistenti, la Corte Costituzionale ha ribadito, in linea con le precedenti sentenze nn. 14, 15 e 185 del 2023, la legittima scelta del legislatore di prevedere, accanto all'offerta gratuita e raccomandata all'intera popolazione di un vaccino ritenuto allora idoneo a ridurre la circolazione del virus, un obbligo vaccinale perimetrato per categorie predeterminate e modulato progressivamente sulla base dell'evoluzione della situazione pandemica,
11 quale scelta compatibile con gli artt. 3 e 32 Cost. poiché frutto di un ragionevole contemperamento delle due dimensioni del diritto alla salute, che richiedeva in quel momento “un sistema idoneo a garantire la linearità
e automaticità dell'individuazione dei destinatari, così da consentire un'agevole e rapida attuazione dell'obbligo e prevenire il sorgere di dubbi e contrasti in sede applicativa (sentenza n. 185 del 2023)”.
Alla luce dei principi richiamati, meritano conferma le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale circa la legittimità della disposizione censurata, quanto all'obbligo vaccinale per il personale docente e l'automatica sospensione dal lavoro e dalla retribuzione degli inadempienti prevista dall'art.
4-ter d.l. 44/2021 nel periodo in questione, in quanto non irragionevolmente correlate alla finalità, in quella fase, di ridurre in maniera rapida e tempestiva la circolazione del virus, quantomeno nelle manifestazioni cliniche più gravi, esonerando temporaneamente il datore di lavoro dall'obbligo di individuare mansioni alternative nell'ambito dell'organizzazione scolastica anche per ciascuno dei docenti resosi inadempiente per libera scelta individuale, oltre che per quei dipendenti esentati dall'obbligo per condizioni di salute indipendenti dalla loro volontà.
Vale osservare, sotto il profilo della proporzionalità, che la genetica transitorietà della disciplina, per la stretta modulazione con l'andamento del monitoraggio della situazione pandemica, ha trovato piena conferma nella successiva attenuazione delle misure introdotta dall'art. 8, comma 4, del d.l. n. 24 del 24 marzo 2022, che, stante la regressione della pandemia, ha abrogato a distanza di pochi mesi il divieto di svolgimento dell'attività lavorativa per il personale docente inadempiente e la sospensione della retribuzione che ne costituiva il corrispettivo, prevedendone l'impiego in attività di supporto all'istituzione scolastica. Abrogazione che, tuttavia, non può essere estesa retroattivamente al periodo precedente l'entrata in vigore della novella, in quanto adottata allo scopo di aggiornare le modalità di gestione delle misure di contenimento alla concreta evoluzione in atto della situazione epidemiologica.
12 4. Con il quinto motivo, l'appellante critica la decisione per avere escluso il diritto di fruire dell'assegno alimentare, pari al 50% della retribuzione, previsto per i dipendenti pubblici nelle ipotesi di contestazioni disciplinari e sanzioni della sospensione dal lavoro per colpevole inadempimento degli obblighi contrattuali, in virtù dell'art. 82 D.P.R. n. 3/57 e dell'art. 500 d. lgs. 297/94.
4.1 Il motivo è infondato.
Anche su questo punto è sufficiente richiamare le argomentazioni espresse nel precedente di questa Corte già citato (n. 24 del 2024), ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
“In merito all'assegno alimentare, valgono le conclusioni cui è pervenuta la Corte Costituzionale nella sentenza n. 15 del 2023, che ha affermato la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.
4-ter, comma 3, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3 e 32, secondo comma, Cost., nella parte in cui la norma, nel prevedere che, per il periodo di sospensione correlata al mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale, non sono dovuti la retribuzione né “altro compenso o emolumento, comunque denominati”, esclude l'assegno alimentare.
Nella pronuncia la Corte ha in primo luogo rilevato che l'esclusione della retribuzione e di “qualunque altro emolumento”, incluso quindi l'assegno alimentare, deriva, come evidenziato dalla portata onnicomprensiva della locuzione impiegata, dalla natura funzionalmente sinallagmatica del rapporto di lavoro formalmente in essere e dal principio generale di corrispettività che presuppone lo svolgimento della prestazione lavorativa, salvo i casi di impossibilità dipendente dal rifiuto del datore di lavoro. Ha, quindi, escluso l'illegittimità costituzionale della norma per disparità di trattamento rispetto alla situazione del lavoratore del quale sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, in base all'art. 82 del d.P.R. n. 3 del
1957 (o al sopravvenuto contratto collettivo di comparto), trattandosi di
13 istituti non comparabili in quanto in tali ipotesi la sospensione si configura come misura provvisoria e cautelare, diretta ad assicurare al lavoratore un sostegno temporaneo in attesa dell'esito dei paralleli procedimenti che potrebbero sfociare anche nella sua assoluzione da ogni responsabilità.
Il riconoscimento dell'assegno alimentare, previsto per le ipotesi in cui la temporanea impossibilità della prestazione dipende dalla volontà del datore di lavoro o da condotte del dipendente in via di accertamento suscettibili di incidere sulla prosecuzione del rapporto, non può dunque essere esteso anche al caso di specie, in cui la mancata prestazione lavorativa dipende esclusivamente dal rifiuto del lavoratore di dotarsi di necessari requisiti per la tutela della sicurezza.
Né, a contrario, può attribuirsi rilievo alla natura assistenziale e non retributiva dell'assegno, in quanto, come chiarito dalla Corte
Costituzionale nella sentenza citata, è giustificato che l'accollo al datore di lavoro della erogazione solidaristica (e dei relativi costi) sia limitato ai casi nei quali la prestazione è impedita per cause oggettive e non anche qualora dipenda esclusivamente da una scelta del lavoratore”.
5. Per tutte le ragioni esposte l'appello deve essere respinto.
Ai fini delle spese del grado non si ravvisano motivi di deroga al criterio della soccombenza, atteso che al momento del deposito dell'appello, nel dicembre 2024, l'infondatezza delle questioni emergeva dal quadro ormai consolidato della giurisprudenza costituzionale, come peraltro evidenziato anche dal Tribunale nella sentenza appellata.
L'appellante va dunque condannata a rimborsare al le spese, CP_1
liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva in concreto espletata.
Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
14 Visto l'art. 437 c.p.c., respinge l'appello; condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del presente grado, liquidate in euro 1.984,00 oltre rimborso forfettario e oneri di legge;
dichiara la sussistenza delle condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza del 17/04/2025
LA CONSIGLIERA est. IL PRESIDENTE
Caterina Baisi Federico Grillo Pasquarelli
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