Art. 5. (Criteri di nomina
del Presidente dell'ISTAT) 1. All' articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 , dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "La designazione effettuata dal Governo e' sottoposta al previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che possono procedere all'audizione della persona designata. La nomina e' subordinata al parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti".
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 16 del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul
Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione
dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell' art.
24 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 16 (Presidente). - 1. Il presidente dell'Istituto
nazionale di statistica, scelto tra i professori ordinari
in materie statistiche, economiche ed affini, e' nominato,
ai sensi dell' art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ,
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri. La designazione effettuata dal
Governo e' sottoposta al previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti, che possono procedere
all'audizione della persona designata. La nomina e'
subordinata al parere favorevole espresso dalle predette
Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti.
Egli ha la legale rappresentanza e provvede
all'amministrazione dell'Istituto, assicurandone il
funzionamento.».
del Presidente dell'ISTAT) 1. All' articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 , dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "La designazione effettuata dal Governo e' sottoposta al previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che possono procedere all'audizione della persona designata. La nomina e' subordinata al parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti".
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 16 del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul
Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione
dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell' art.
24 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 16 (Presidente). - 1. Il presidente dell'Istituto
nazionale di statistica, scelto tra i professori ordinari
in materie statistiche, economiche ed affini, e' nominato,
ai sensi dell' art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ,
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri. La designazione effettuata dal
Governo e' sottoposta al previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti, che possono procedere
all'audizione della persona designata. La nomina e'
subordinata al parere favorevole espresso dalle predette
Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti.
Egli ha la legale rappresentanza e provvede
all'amministrazione dell'Istituto, assicurandone il
funzionamento.».