Versione
1 gennaio 2010
1 gennaio 2010
Art. 5. (Criteri di nomina
del Presidente dell'ISTAT) 1. All' articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 , dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "La designazione effettuata dal Governo e' sottoposta al previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che possono procedere all'audizione della persona designata. La nomina e' subordinata al parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti".
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 16 del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul
Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione
dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell' art.
24 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 16 (Presidente). - 1. Il presidente dell'Istituto
nazionale di statistica, scelto tra i professori ordinari
in materie statistiche, economiche ed affini, e' nominato,
ai sensi dell' art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ,
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri. La designazione effettuata dal
Governo e' sottoposta al previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti, che possono procedere
all'audizione della persona designata. La nomina e'
subordinata al parere favorevole espresso dalle predette
Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti.
Egli ha la legale rappresentanza e provvede
all'amministrazione dell'Istituto, assicurandone il
funzionamento.».
del Presidente dell'ISTAT) 1. All' articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 , dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "La designazione effettuata dal Governo e' sottoposta al previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che possono procedere all'audizione della persona designata. La nomina e' subordinata al parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti".
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 16 del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul
Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione
dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell' art.
24 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 16 (Presidente). - 1. Il presidente dell'Istituto
nazionale di statistica, scelto tra i professori ordinari
in materie statistiche, economiche ed affini, e' nominato,
ai sensi dell' art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ,
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri. La designazione effettuata dal
Governo e' sottoposta al previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti, che possono procedere
all'audizione della persona designata. La nomina e'
subordinata al parere favorevole espresso dalle predette
Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti.
Egli ha la legale rappresentanza e provvede
all'amministrazione dell'Istituto, assicurandone il
funzionamento.».
Commentari • 3
- 1. GOVERNANCE DEL PNRR: D.L. 31 maggio 2021, n. 77 - conversione in legge 29 luglio 2021, n. 108.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/ · 1
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. Al fine di monitorare l'efficace attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e il rispetto dei termini entro i quali i progetti medesimi devono essere completati sulla base del calendario concordato con le …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 25
- 1. Trib. Napoli, sentenza 22/10/2024, n. 6923Provvedimento: NRG. 9146/23 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Simona ha adottato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 9146/2023 R. G. TRA Parte_1 in persona del legale rapp.te p.t. Parte_2 con sede in Napoli (NA) alla via G.B. Marino n. 1, P. IVA P.IVA_1 , rapp.ta e difesa dall'Avv. Antonella Camera (C.F. C.F._1 e con lei elett.te dom.ta presso il suo studio sito in Napoli (NA), alla via G. Porzio n. 4, Centro Direzionale, Isola G1, come da mandato a tergo del ricorso; -RICORRENTE IN OPPOSIZIONE- E CP_1 nato a [...] il [...], (CF C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Nerino Allocati (C.F. C.F._3 ) …Leggi di più...
- art. 5 comma 8 d.l. n. 95/2012·
- divieto monetizzazione ferie·
- giurisprudenza Corte di Cassazione·
- compensazione spese giudizio·
- giurisprudenza Corte Costituzionale·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- società in house providing·
- onere della prova·
- monetizzazione ferie