Improcedibile
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 01/08/2025, n. 6844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6844 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06844/2025REG.PROV.COLL.
N. 05747/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5747 del 2023, proposto da
ES EL e EF EL, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe D'Amico e Angelo Mastrandrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gaeta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Piccolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di AT (Sezione Prima) n. 947/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Gaeta;
Vista la nota del 2 luglio 2025, depositata in pari data, con la quale gli appellanti chiedono il passaggio in decisione della causa senza preventiva discussione e dichiarano di non aver più interesse al ricorso;
Vista la nota depositata in data 7 luglio 2025 con la quale il Comune appellato ha chiesto il passaggio in decisione della causa senza preventiva discussione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2025 il Cons. Marco Valentini;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Avanti il giudice di prime cure gli originari ricorrenti, odierni appellanti, hanno chiesto l’annullamento:
-della nota prot. n. 59816 del 31 ottobre 2016, notificata il 9 novembre 2016, con cui è stata rigettata la domanda di condono edilizio assunta al prot. n. 45899, prat. n. 186/B, del 30 novembre 2004, presentata ai sensi dell’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, convertito dalla legge. 24 novembre 2003 n. 326, relativamente alla ristrutturazione di un rudere con cambio di destinazione d’uso da fabbricato rurale a civile abitazione e all’ampliamento dello stesso, individuato nel locale catasto al foglio n. 34, particella n. 39, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, inclusa la nota prot. n. 32520 del 17 giugno 2016, recante preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il primo giudice ha respinto il ricorso.
In fatto, emerge dagli atti di causa che AR RR EL è proprietaria dell’immobile distinto nel catasto di Gaeta al foglio n. 34, particella n. 39.
In relazione a tale cespite, con istanza assunta al prot. n. 45899, prat. n. 186/B, del 30 novembre 2004 ha chiesto il condono edilizio, ai sensi dell’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, avendo eseguito la ristrutturazione di un rudere con cambio di destinazione d’uso da fabbricato rurale a civile abitazione (mq 47,58) e l’ampliamento dello stesso (mq 21,45).
L’Amministrazione civica, previa comunicazione di avvio del procedimento di rigetto, giusta nota prot. n. 32520 del 17 giugno 2016, cui ha fatto seguito la memoria partecipativa allibrata al prot. n. 40344 del 28 luglio 2016, con nota prot. n. 59816 del 31 ottobre 2016, notificata il 9 novembre 2016, ha definitivamente rigettato la citata domanda del 30 novembre 2004.
In particolare, l’ente locale ha rilevato che le opere in discorso non sarebbero sanabili perché ascrivibili alle tipologie 1 e 3, all. 1, del d.l. n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003, essendo state realizzate in una zona vincolata ex artt. 37 delle n.t.a. del PTP dell’ambito 14, adottato con delibera della Giunta regionale n. 2281 del 28 aprile 1987 e 27 delle n.t.a. del PTPR, adottato con delibere della Giunta regionale nn. 556 del 25 luglio 2007 e 1025 del 21 dicembre 2007.
Quanto alle censure proposte, il TAR ha statuito che il primo motivo di impugnazione non può trovare accoglimento in quanto la motivazione del provvedimento appare pienamente adeguata; mediante il richiamo alla zona di riferimento, sono infatti puntualmente individuabili le norme degli strumenti urbanistici applicabili al caso di specie.
Neppure il secondo mezzo di gravame può essere, secondo il TAR, utilmente delibato.
Nel caso di specie, infatti, argomenta il giudice di prime cure che i presupposti per la sanatoria non sussistono, in quanto, in primo luogo, secondo quanto rappresentato dal Comune di Gaeta nel provvedimento impugnato e non contestato da parte ricorrente, “ nella dichiarazione sostitutiva di certificazioni è stata omessa l’epoca dell’abuso ”, impedendo così all’Amministrazione di delibare se l’illecito sia stato eseguito prima dell’imposizione del vincolo o no.
In ogni caso gli illeciti de quibus , consistenti in un mutamento di destinazione d’uso con opere e in un ampliamento mediante chiusura, comportano senz’altro aumento di superficie e di carico urbanistico, che ne rendono corretta l’ascrizione alla tipologia 3 di abusi (i.e. opere di ristrutturazione edilizia ex art. 3, comma 1, lett. d) del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) e, quindi, ad un’opera c.d. maggiore, che come tale non è sanabile.
In aggiunta a ciò, non risulta neppure essere stato rilasciato il parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo.
Ciascuna di tali circostanze, conclude il primo giudice, è di per sé idonea a refluire nel diniego di atto ampliativo, con susseguente correttezza dell’operato del Comune di Gaeta.
Avverso la sentenza impugnata in data 4 luglio 2023 è stato depositato ricorso in appello.
Si è costituito in giudizio il Comune di Gaeta.
In data 3 giugno 2025 hanno depositato memoria le parti appellanti.
All’udienza pubblica dell’8 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In sede di appello, è stato dedotto un unico motivo: “ error in iudicando: violazione dell’art. 32, comma 27, d.l. n. 269/2003”.
Sono stati poi riproposti i motivi dedotti nel ricorso introduttivo.
Tuttavia, con nota depositata il 2 luglio l’appellante rappresenta un fatto nuovo.
Con provvedimento del 20 giugno 2025, successivamente notificato, il Dirigente del Dipartimento Sviluppo Economico, Edilizia, Attività Pianificatoria del Comune di Gaeta avrebbe rilasciato agli appellanti il Permesso di Costruire in Sanatoria n. 17/2025, inerente all’esecuzione di opere edilizie già realizzate consistenti in “ opere di manutenzione straordinaria dei tetti di copertura senza interventi strutturali, il rifacimento e l’inserimento di nuovi impianti tecnologici (impianto idrico, elettrico e fognario), di nuove pavimentazioni e rivestimenti, intonaci, pitturazione e messa in opera di nuovi infissi ”.
Il tutto previo il rilascio del Parere della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone e AT, con nota MIC/MIC_SABAP-LAZIO/25.11.2024/0012514-P.
Per tale ragione, gli appellanti chiedono che, assunta la causa a sentenza, venga dichiarata la cessata materia del contendere, o in via gradata la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con compensazione delle spese legali.
L’appello è improcedibile, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett, c) cod.proc.amm..
Il Collegio infatti non può che prendere atto di quanto rappresentato dalle parti appellanti in corso di giudizio circa la sopravvenienza di un difetto di interesse alla decisione.
Sussistono nondimeno peculiari motivi per la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Marco Valentini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Valentini | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO