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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/07/2025, n. 3275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3275 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 50000765/2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dr. Grazia Roscigno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 50000765/2012 promossa da:
(C.F.: e Parte_1 C.F._1 Pt_2
in qualità di eredi di (C.F. ,
[...] Persona_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. BELSITO NICOLA e dell'avv. Parte_1
( , ex art. 86 c.p.c.; C.F._1
ATTORI contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
(C.F. , (C.F. C.F._4 Controparte_3
); C.F._5
(C.F.: ), COSTABILE Controparte_4 C.F._6
(C.F.: , COSTABILE Pt_3 C.F._7 Pt_4
(C.F.: , COSTABILE C.F._8 Pt_5
(C.F.: ), nella qualità di eredi del Sig. C.F._9 Per_2
( ;
[...] CodiceFiscale_10 tutti rappresentati e difesi dagli avv. TORRE ANDREA e dell'avv.
( ); Controparte_5 C.F._11
CONVENUTO/I
pagi na 1 di 16 Oggetto: Obbligazioni contrattuali
CONCLUSIONI
Parte attorea: «riconoscere il dir itto della sig.ra a rivalersi Persona_1 degli esborsi effettuati, anche in termini di cessione di superfici e di o neri, per soddisfare le condizioni imposte ad essa attrice ed ai convenuti dalla convenzione da tutti stipulata con il Comune di Mercato san Severino in data
05/07/1996;
- quantificare detto credito in rapporto alla sua ragionata determinazione in €.
739.268,84, come indicata nell'elabor ato, allegato al fascicolo di parte attr ice, redatto dal D.L. della lottizzazione arch. per tal verso Persona_3 correggendo, anche con criteri equitativi, le quantificazioni del CTU, salvo si ritenga indispensabile acquisirne ulteri ori chiarimenti;
-condannare i sigg. , , Controparte_1 Controparte_6 Controparte_2 anche in solido, a rimborsare agli attori – Eredi della sig.ra - la Persona_1 somma (complessivamente di € 86.568,38, e comunque) pari all'11,71% del totale delle spese sostenute dalla sig.ra per l e sopra esposte causali, nonché, PE per la medesima causale parzialmente o totalmente anche in solido, i sigg.
, la Controparte_4 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 prima anche in proprio e tutti nella qualità di eredi del Sig. Persona_2
a rimborsare, sempre agli attori, l'importo (complessivamente di € 49.457,08 e comunque) pari al 6,69% del totale delle già indicate spese, dopo averne rite nuto congruo il criterio di ripartizione in esatta proporzione alla estensione superficiaria dei l oro lotti rispetto alla superficie totale considerata nella convenzione, ovvero rideterminandone l'incidenza secondo criterio ritenuto più giusto;
-in subordine, sentir riconoscere – nelle medesime proporzion i - che il vantaggio della possibilità di edificare su ciascuno dei lotti di propr ietà dei convenuti costituisce un indebito arricchimento in danno della dante causa di essi attori, con il co nseguente diritto al riconoscimento e li quidazione, secondo le modalità indicate dall'art. 2041 cod. civ., di un congruo indennizzo che sia rapportato alla spesa e ad ogni altro sacrificio di natura economica sopportato dalla sig.ra e, per converso, all'utile conseguito dai convenuti in ter mini PE
pagi na 2 di 16 di adempimento nei confronti del Co mune di Mercato San Severino agli oneri posti anche a loro carico con la convenzione da tutti stipulata.
-Con rivalutazione ed interessi sulle somme liquidate;
-In tutti i casi, con ogni conseguenza in ordine alle spese d el giudizio». parte convenuta: «IN VIA PRINCIPALE, 1. accogliere tutti i motivi in fatto ed in diritto esposti e pe r l'eff etto rig ettare la proposta domanda attorea che, stante la genericità della stessa, risulta palesemente non fondata in diritto e non provata in fatto essendo addirittura carente di causa petendi;
2. dichiarare che le opere eseguite dalla sono state arbitrariamente PE commissionate dalla stessa e per quel che più conta, stante la genericità e la carenza di elementi probatori a fondamento della pretesa azione a fondamento del presente giudizio, rigettare ogni pr etesa economica formulata;
3. dichiarare nulla ed inconferent e l a richiesta ex art. 2041 c.c. in quanto nessun vantaggio reale ed effettivo, presente o futuro, patrimoniale o non patrimoniale può ri tenersi che i germani abbiano giovato;
_1
IN VIA SUBORDINATA, 1. nella denegata ipotesi che l'Ill.mo Giudicante adito, tenendo conto della CTU tecnica, ritenga che gli odierni c onvenuti siano tenuti al pagamento di una somma a titolo di oneri relativi ad opere di urbanizzazione primaria ma non secondaria, nei confronti degli Eredi della Voglia PE determinare detto l'importo tene ndo presente la coll ocazione planimetrica del lotto, il reale util i zzo e benef icio dei rispetto alle op ere realizzate, _1 tenendo conto ai fi n i economici dei valori in essere all'epoc a dell'inizio dei lavori tenendo a corollari o il prezzario gene r ale del G.C. in materia di appalti pubblici;
2. in via gradata, tenendo conto delle risultanze della CTU tecnica, nella denegata ipotesi che l'Ill.mo Giudicante adito, ritenga che gli odie rni conven uti siano tenuti al pagamento di una somma Voglia determinare detto importo solo per le op ere di urba nizzazione primaria, quali opere previste in convenzione».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 15.12.2012, conveniva in giudizio Persona_1
, , e Controparte_1 CP_6 CP_2 Persona_2 CP_4 per sentirli condannare al pagamento di una somma di danaro a
[...] titolo di rivalsa come nelle conclusioni su riportate.
pagi na 3 di 16 L'attrice ha esposto che il 5.7.1996 era stata stipulata una convenzione essa attrice e i convenuti, da una parte, e il Comune di Mercato San Severino, dall'altra, per la lottizzazione di un terreno situato a Torello.
A seguito di una serie di opere da lei svolte, la lottizzazione era st ata completata e il rappresentante del Comune aveva sot toscritto il verbale di consegna del 2.7.2012.
Già prima di quel momento (all'incirca dal 2008), essa attrice aveva fatto pervenire, per il tramite di propri rappresentanti, numerose lettere alle altre parti stipulanti la convenzione affinché prendessero atto del loro inadempimento: in quelle missive, infatti, la chiedeva di Parte_6 partecipare alla realizzazione delle opere di loro spettanza o, comunque, che pagassero l'equivalente delle spesse. Occorreva, invero, essere celeri nella realizzazione delle opere poiché in caso di ritardo, tutti i beneficiari sarebbero decaduti dagli effetti della convenzione;
così la PE diligentemente, aveva portato avanti i lavori per tutti onde scongiurare l'inefficacia della convenzione.
Con l'odierno atto di citazione, la ha lamentato la persistenza PE dell'inadempiment o delle parti convenute con la conseguente necessaria condanna degli stessi a rifonderle quanto da loro dovuto per tutti i lavori da ella diligentemente anticipati, lavori che hanno effettivamente comportato l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla convenzione di lottizzazione.
I convenuti, costituitisi tardivamente in prima udienza, d'altro lato, pur non mettendo in dubbio l'an dell'obbligo, ossia la validità o l'efficacia del titolo consistente nella lottizzazione, hanno eccepito una serie di errori in cui i tecnici incaricata dalla sarebbero incorsi per il calcolo del PE quantum dovuto. In particolare, i convenuti hanno eccepito:
- in via pregiudiziale, la genericità del petitum e la sua manifesta infondatezza, poiché la avrebbe iniziato arbitrariamente i lavori in PE particolare per quanto riguarda il lotto n. 2, sicché era domandata una somma nettamente superiore a quella richiesta nel 2008;
- hanno chiesto l'esclusione dal calcolo di una serie di opere sia perché pagi na 4 di 16 alcune non erano state realizzate a vantaggio di alcuni lotti (strada a -b-c rispetto al lotto 13, strada D rispet to al lotto 8) sia perché alcuni oneri di urbanizzazione erano già stati assolti (i convenuti Controparte_10 avevano pagato gli oneri di urbanizzazione e costruzione);
- hanno contestato le fatture prodotte, poiché generiche e non collegate ad uno specifico contratto di appalto;
- hanno disconosciu to i lavori del lotto n.2, poiché eseguiti in contrasto con la convenzione o da essa non previsti;
- hanno resistito, in ogni caso, la domanda subordinata di cui all'art. 2041 c.c.
Entrambe le parti hanno chiesto l'espletamento della C.T.U. che è stata effettivamente disposta, con incarico all'Ing. , cui Persona_4 seguivano varie osservazioni delle parti alle quali il CTU ha debitamente risposto al verbale dell'udienza del 5.5.2021.
Deve, poi, darsi at to che in data 14.12.2014 è deceduta l'originaria attrice, ma gli eredi si sono prontamente costituiti in sua vece e che, il 27.6.2017, il processo si è interrotto per la morte di , ma è poi stato Persona_2 correttamente riassunto
Precisate le conclusioni e depositate le memorie ex art. 190 c.p.c., la causa
è stata trattenuta in decisione fino all'emissione della presente sentenza.
***
1. Tanto premesso in fatto, il giudice osserva che la domanda proposta dalla deve qualificarsi come di regresso, con tutti gli effetti PE conseguenti in tema di onere probatorio.
1.1. Il titolo da cui deriva la pretesa della è costituito dalla PE convenzione di lottizzazione stipu lata tra il Comune di Mercato San
Severino, p.t. rappresentato dal dott. Giovanni Romano, e la sig.ra PE
, , e i sig.ri
[...] _11 Controparte_12 Controparte_13 in data 5 luglio 1996, registrata a Controparte_14 Controparte_15
pagi na 5 di 16 Salerno il 25 luglio 1996, al n. 6836.
1.2. Tale convenzione, pur essendo attuativa della delibera comunale del n.
116 del 25.3.1980 e delle pedisseque deliberazioni, ha natura contrattuale [v.
Sez. U, Sentenza n. 2669 del 05/03/1993, secondo cui «le convenzioni urbanistiche stipu late nel quadro della legge 6 agosto 1967, n. 765 - per il rilascio di licenze edilizie in relazione ad opere di urbanizzazione che il privato si obbliga ad eseguire - sebbene lascino integra (nonostante qualsiasi patto contrario) - la potestà pubblicistica del Comune di liberarsi dal vincolo contrattuale in relazione a sopravvenute esigenze di pubblico interesse e di porre, quindi, al riguardo dei terreni oggetto della convenzione medesima, limiti diversi (ed anche assoluti) di inedificabilità conservano tuttavia carattere contrattuale», conf. Cass. sez. 1, Sentenza n. 364 del 10/01/2014].
1.3. Riguardo alla specifica convenzione stipulata dalle parti, i proprietari dei “futuri lotti” si atteggiano quali debitori in solido nei confronti del
Comune. A supporto di tale interpretazione milita, in primo luogo, il dato letterale della Convenzione, il cui art. 1 testualmente prevede che «le ditte,
(…), nella loro qualità di proprietari dei terreni (…), si impegnano a provvedere, a propria cura e spese, secondo le condizioni riportate nei successivi articoli, alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria come appresso indicate», senza esplicitare una divisione pro quota degli impegni assunti, che si devono dunque intendere ricadenti su tutti i “proprietari”.
1.4. Un ulteriore dato a sostegno della correttezza dell'approccio ermeneutico appena spiegato è quello normativo: tutte le parti si sono obbligate ad un idem debitum costituito dalla realizzazione delle opere
(obbligazione di f are), dalla corresponsione del contributo per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione secondaria, nonché alla cessione gratuita entro il termine di 10 anni delle aree di urbanizzazione secondaria (v. artt. 1 e 2 della convenzione laddove nuovamente si scrive “i comparenti si impegnano” senza specificare obblighi parziari). In ottemperanza al dettato dell'art. 1292
c.c., secondo cui la solidarietà si presume in presenza di idem debitum, già questo basterebbe a far sorgere la solidarietà passiva come del resto la pagi na 6 di 16 giurisprudenza maggioritaria oggi richiede (v. Cass., sez. un. n. 13143 del
2022, secondo cui «l'art. 1292 non identifica l'obbligazione solidale come obbligazione nascente da un unico at to o fatto giuridico che dia luogo a un medesimo e unico obbligo di prestazione da parte di più soggetti, bensì come situazione nella quale si diano più soggetti obbligati alla medesima prestazione»), ma nella fattispecie concreta tale idem debitum è altresì sostenuto dall'eadem causa obligandi, costituita, appunto, dall'edilizia condizionata.
1.5. La ha sempre agito, quindi, quale condebitore solidale sia PE verso il Comune che verso le altre parti del contratto.
1.6. Da questa qualificazione discende una prima conclusione in punto di diritto per il caso di specie: la pretesa della non può andare oltre PE quanto previsto dalla convenzione stessa, a meno che ella non dimostri che nuovi obblighi siano stati pattuiti in nome e per conto di tutti gli altri condebitori. Infatti, l'assunzione di un nuovo obbligo deve ritenersi “fatto negativo” per gli altri condebitori in solido e, senza una specifica normat iva derogatoria in tal senso, non può mai essere esteso agli altri (arg. ex artt.
1300 c.c. e 1304 c.c.).
1.7. Ne discende, però, anche un'altra fondamentale conseguenza: se sussiste la solidarietà tra tutti i condebitori, la ben poteva esegu ire PE la prestazione in luogo di tutti gli altri e, allo stesso modo, ben poteva il
Comune interloquire solo con lei per gli obblighi scaturenti dalla convenzione;
tuttavia, ella, allorché ha domandato alle altre parti in rivalsa quanto da lei eseguito anche per gli altri, non ha agit o in via risarcitoria, oppure in ripetizione o quale titolare di un ingiusto impoverimento, bensì in regresso ex art. 1299 c.c. L'azione di regresso, infatti, esclude quella di arricchimento senza causa a mente dell'art. 2042 c.c.
1.8. Da tale qualificazione discende, infine, un'ultima logica conclusione: versano in ipotesi di inadempimento di obbligazioni, il regime probat orio applicabile sarà quello delle note Sez. Un. 2001 n. 13533, in del quale è onere dell'attrice fornire la prova non solo del titolo ma del suo contenuto, pagi na 7 di 16 ossia che le obbligazioni adempiute corrispondano a quelle per le quali anche gli altri condebitori si erano obbligati.
2. Queste conclusioni, sul piano giuridico, permettono di risolvere alcune delle eccezioni sollevate dalle parti.
2.1. In primo luogo, deve escludersi dall'obbligo di regresso tutto quanto è stato realizzato per le opere di urbanizzazione secondaria e, in particolare, per il lotto n. 2 per le ragioni di seguito spiegate.
2.2. Va premesso che, al di là della misu ra della superficie destinata dalla
Convenzione alle opere di urbanizzazione e indicata in 463 m2 (v. pag. 5 della convenzione) , quel che conta ai fini dell'adempimento è che il Comune abbia ritenuto “corretta” l'esecuzione delle opere così come consegnate.
L'accettazione da parte del Comune delle opere realizzate, a riscontro della loro riconosciuta esecuzione a regola d'arte, è indubbiamente un “fatto positivo” per i condebitori in solido che si estende a tutti per espressa previsione dell'art. 1292 c.c. («l'adempimento di uno libera tutti gli altri», in cui l'adempimento deve giocoforza intendersi come esatto adempimento come a contrario desumibile dall'art. 1218 c.c.). Tale accettazione è avvenuta espressamente con il verbale di consegna del 2.7.2012, verbale che del resto si preoccupa anche di disciplinare i vizi di costruzione.
2.3. Dall'esame della documentazione prodotta e dalla c.t.u. è riscontrato che tra la convenzione di lottizzazione e la consegna delle opere è stata concordata una “variazione” agli obblighi di costruzione, ma l'attrice non ha fornito nessuna prova che che tale variazione sia stata concordata con condebitori in solido né che tale modificazione sia avvenuta per iscritto.
2.4. Che una variazione sia avvenuta, è ammesso dalla stessa parte attorea poiché nell'allegato computo metrico, redatto del c.t.p. attorea, architetto avente data 15.12.2011, si legge che «a seguito dell'intesa con la PA Per_3 per l'integrazione della lottizzazione con opere di urbanizzazione secondaria, viene realizzata un'area a verde con pista per il gioco delle bocce e una palazzina per attività ricreative al coperto». Del resto, tale opera, come correttamente rilevato dal C.T.U., non era originariamente prevista dalla Convenzione che pagi na 8 di 16 non imponeva obblighi di realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria, ma solo l'obbligo di cessione (cedere i terreni) e di pagamento del contributo.
2.5. Vero è che le convenzioni urbanistiche, in la convenzione di lottizzazione è ricompresa, hanno natura contrattuale, ma vero è anche che esse, come la stessa giurisprudenza evidenzia, si inseriscono in un contesto endoprocedimentale di natura pubblicistica (Cass., sez. 5 - , Sentenza n.
16533 del 22/06/2018, secondo cui «la convenzione di lottizzazione è un accordo endoprocedimentale di diritto pubblico, volto al conseguimento dell'autorizzazione urbanistica o edilizia, sicché non costituisce un contratto a prestazioni corrispettive, mancando tra le stesse u na corrispondenza di natura negoziale») e appartengono al più ampio alveo dell'amministrazione concordata o dell'esercizio consensuale del potere, con la conseguente applicazione ad esse dell'art. 11 della L. 241/1990 (v. Cons. Stato, Sez. IV,
17/06/2019, n. 4068, secondo cui «la convenzione di lottizzazione è inquadrabile negli accordi sostitutivi di provvedimento di cui all'art. 11 della legge n. 241 del 1990 che, inserendosi nell'alveo dell'esercizio di un pot ere, ne mutuano le caratteristiche e la natura, salva l'applicazione dei principi civilistici in materia di obbligazione e contratti per aspetti non incompatibili con la generale disciplina pubblicistica. Di conseguenza, la lottizzazione costituisce esercizio consensuale di un potere pianificatorio che sfocia in un progetto ed in una serie di disposizioni urbanistiche generanti obbligazioni ed oneri, rese pubbliche attraverso la trascrizione, che s'impongono anche agli aventi causa dal lottizzante in forza della loro provenienza e funzione sostitutiva»).
2.6. Ebbene, dall'applicazione dell'art. 11 l.241/1990 discende che ogni modifica o variazione della stessa deve risultare da «f orma scritta», a pena di nullità, come il comma 2 di quell'articolo prescrive.
2.7. Nella fattispecie, spettava all'attrice, quale creditrice in regresso verso gli altri condebitori, allegare e provare tale variazione dell'obbligo, sia quale novazione sia al più quale datio in solutum, così da poterne valu tare pagi na 9 di 16 l'estensibilità degli effetti agli altri condebitori, ma tale prova non è stata raggiunta.
2.8. L'intesa sulle “nuove e diverse opere” realizzate al lotto n. 2 esonda dalle obbligazioni assunte da tutti i condebitori e afferisce a un accordo successivo intercorso solo dalla sig.ra con il Comune;
sicché ogni PE obbligo da esso nascente è irrilevant e in questa sede perché non opponibile agli altri condebit ori in solido;
e, pure a volere considerare l'intesa orale novativa, essa sarebbe comunque stata inestensibile agli altri condebitori ai sensi dell'art. 1300 c.c. e, in ogni caso, se datio in solutum, il diritto di ripetizione pro quota si sarebbe dovuto rapportare al valore della prestazione effettuata sino a concorrenza di quello della prestazione dovuta e così alla minor somma tra questo ed il valore della prestazione eseguita in luogo dell'adempimento (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5852 del 28/10/1988).
2.9. Applicando il principio indicato al caso di specie: se l'attrice in luogo del pagamento degli oneri di urbanizzazione secondaria ha eseguito per conto proprio dette opere, sostenendo esborsi maggiori all'importo che tutti i condebitori si erano obbligati a pagare, avrà diritto di chiedere agli solo la parte dovuta da ciascuno corrispondente al debito originario.
2.10. Non assume rilievo la circostanza che « la convenzione appare palesemente derogatoria della norma nazionale che all'art. 28 della L. 1150/42 sancisce l'obbligo in capo al soggetto attuatore di realizzazione di almeno quota parte delle urbanizzazioni secondarie», poiché anche se la convenzione è st ata stipulata in violazione dalla disposizione indicata può al più rilevare quale vizio di legittimità dell'originaria delibera di lottizzazione, ma quest'ultima non è stata nemmeno prodotta e non è oggetto di indagine di questo giudice che, pertanto, non potrebbe in ogni caso disapplicarla ai sensi dell'art. 4
LCA, in quanto tale potere si riferisce ai provvedimenti amministrativi.
Nemmeno la parte attorea ha dedotto (né tanto più provato) che il Comune aveva adottato un successivo provvedimento amminist rativo incidente sulla convenzione.
2.11. Pertanto, l'eventuale illegittimità deve reputarsi assorbita dalla pagi na 10 di 16 mancata impugnativa dell'atto principale (la delibera) ed esso non può invalidare l'atto endoprocedimentale derivato (la convenzione di lottizzazione).
2.12. Non vale, infine, osservare – come ha fatto parte at trice nelle conclusioni – che le opere di urbanizzazione primaria afferenti al lotto n. 2 erano previste dalla Convenzione, poiché se questo è vero, vero è anche che esse sono variate – in modo imprecisato non essendo presente agli atti la variazione – così non è più possibile distinguere – in conseguenza del mancato assolvimento della parte attorea degli oneri assertivi e probatori su di essa gravanti – quali di quelle opere sono servite all'urbanizzazione secondaria: ancora una volta, pertanto, il problema è di natura probatoria ed afferisce alla titolarità della pretesa creditoria, prova che è stata assent e o insufficiente.
2.13. Coglie, così, nel segno il CTU quando, nel rispondere allo specifico quesito, ha evidenziato che «il parcheggio ed il verde attrezzato contestati da parte attrice non possono essere qualificati come urbanizzazione primaria, bensì, come opere necessarie e prodromiche alla funzionalità dell'urbanizzazione secondaria».
2.14. Per quanto concerne il parziale adempimento opposto dai convenuti e agli onere di urbanizzazione primaria Per_2 CP_4 eseguiti sulla strada "D” concernenti allacci, alla pubblica fognatura, alla rete di scarico delle acque reflue, alla rete idrica e a quella elettrica, la documentazione da essi prodotta a supporto (3 bollettini postali di pagamento prodotti in allego alla comparsa di costituzione e risposta) si riferisce al pagamento degli oneri per il rilascio del condono edilizio, spesa estranea alla convenzione e non opponibile in regresso in questa sede, in quanto integrante un'eccezione riconvenzionale di compensazione, che essendo un'eccezione in senso stretto avrebbe dovuto essere proposta con comparsa di costituzione tempestivamente depositata, invece, come già detto, tutti i convenuti si sono costituiti tardivamente in prima udienza.
2.15. Altre spese di cui pure i convenuti hanno affermat o di avere pagi na 11 di 16 sostenuto, non possono essere, poi, detratte, poiché non è stato provato il loro pagamento: in altri termini, il condebitore in regresso si atteggia quale creditore e, in quanto tale, egli deve limitarsi ad allegare l'inadempiment o e provare il titolo del credito, spetta poi al debitore in solido dimostrare di avere adempiuto in modo specifico, ma gli adempimenti cui i convenuti si riferiscono sono semplici “allegazioni” non supportate da prove orali o documentali.
2.16. Infine, non risulta dal titolo che le parti si siano obbligate ad assumersi “costi” per l'acquisto dei terreni da lottizzare;
pertanto, anche queste spese devono essere detratte dalla pretesa creditoria.
2.17. In sintesi, quindi, il creditore in regresso può pretendere solo quanto egli, insieme con gli altri condebitori, si era obbligato in solido nella convenzione, nei limiti delle ripartizioni interne degli obblighi. E tale pretesa creditoria consiste nelle spese effettuate dalla per le opere PE di urbanizzazione primaria, per la cessione gratuita di dette zone e delle aree di urbanizzazione secondaria, per le opere di allaccio della zona ai servizi pubblici nonché per la corresponsione al Comune del contributo per la esecuzione delle opere di urbanizzazione secondaria. Tali spese sono correttamente individuate dal CTU anche sulla base relazione tecnica allegata alla Convenzione e che ne costituiva parte integrante.
2.18. Si deve precisare, però, che nell'atto di citazione la non PE ha fatto riferimento al contributo per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione secondaria comprensivo del costo delle aree e quantificato in l. 9.155.300 (€ 4.728,32) eventualmente maggiorato dei maggiori costi per l'acquisizione delle aree secondo future indicazioni di legge né alle spese di cessione. Esse, pur costituendo un obbligo solidale, non sono state domandate in regresso, essendosi limitata l'attrice a chiedere “le spese effettuate per realizzare i lavori”.
2.19. Sul versante del riparto interno degli obblighi, sono prive di pregio le deduzioni dei convenuti laddove pretendono di evitare di adempiere in regresso sulla base dell'utilità o meno delle opere realizzate pagi na 12 di 16 rispetto ai lotti di appartenenza.
Il criterio dell'utilità, quale termine per il riparto interno dell'obbligazione solidale, non emerge né dal titolo né dalle allegazioni delle parti né dalle contestazioni.
Invero, deve ricordarsi che a mente dell'art. 1298 c.c., le parti di ciascu no si presumono uguali, se non risulti diversamente.
2.20. Ebbene, nessuna delle parti, né nelle interlocuzioni epistolari né in quelle processuali, ha specificamente contestato il riparto percentuale proposto dal CTU.
2.21. Tale conteggio ha del resto un fondamento logico -giuridico nel titolo: vero è che i comproprietari dei terreni si sono in solido obbligati alla lottizzazione, ma vero è anche che dall'atto stesso è possibile desumere chiaramente le “quote proprietarie”, sicché appare razionale che la divisione interna dell'obbligazione sia avvenuta proprio con riferimento alle consistenze che in futuro le parti avrebbero avuto come fabbricati.
2.22. Corretto è, pertanto, quanto evidenziato dal CTU: considerato
«che il piano di lottizzazione prevede la realizzazione di 1840 mq di urbanizzazioni secondarie (standard) e 2641 mq di viabilità ed urbanizzazioni primarie, la tabella di seguito riportata rappresenta, in funzione della relativa incidenza sull'intera capacità edificatoria del comparto, la quantità di Urbanizzazioni primarie e standard da attribuire in termini di obbligazioni ad ogni singolo lotto. Ad esempio se il lotto 1 rappresenta il 9,29% di incidenza di capacità edificatoria va da se che dovrà contribuire alla realizzazione del 9,29 % delle urbanizzazioni primarie ed alla cessione del 9,29 % dei terreni destinati a standard».
2.23. Le percentuali utilizzate 11,71% (eredi , 6,69% _1
( ) corrispondono, peraltro, quasi del tutto a quelle Parte_7 proposte dall'attrice nella lettera 24/04/2009, laddove si legge che i devono, per il lotto n. 8, la quota del 6,60% delle spese e Controparte_10 corrispondono del tutto a quanto da ella richiesto nell'atto di citazione. I convenuti, d'altro lato, non hanno specificamente contestato tali percentuali pagi na 13 di 16 interne di riparto.
Sui criteri di liquidazione delle spese, si ritiene corretto quanto osservato dal CTU.
Da un lato, infatti, parte attorea ha allegato una serie di fatture la cui causale è sì relativa ai lavori propri della Convenzione, ma non è specifica, né è stata fornita la prova della spesa sostenuta per ogni lotto costruito. Il problema è rilevante nel caso di specie, poiché come si è detto, le spese per l'urbanizzazione del lotto 2 non possono essere post e a carico degli altri condebitori in solido, in quanto frutto di un'autonoma intesa.
2.24. Gli sforzi probatori dell'attrice, volti a dimostrare con prove testimoniali, che dei contratti di appalto sono stati conclusi, seppure abbiano effettivamente dimostrato che quelle fatture sono connesse a quegli appalti, si sono rivelati insufficienti poiché non hanno spiegato quali costi sono stati sostenuti per realizzare qu ali lotti.
2.25. Sul punto, persuade quindi totalmente quanto osservato dal CTU:
«tali fatture, pur relative ai lavori eseguiti in Mercato San Severino –
Lottizzazione D'Amato, non riportano i dettagli circa le lavorazioni a cui si riferiscono. Pertanto, non è dato sapere se le spese sostenute afferiscono alla realizzazione delle opere primarie o per contro afferiscono al centro polifunzionale che sfugge dagli obblighi convenzionali. Non risulta prodotta altra documentazione (contabilità lavori, stati di avanzamento, certificati di pagamento) attestante il pagamento delle spese sostenute».
2.26. Lo sforzo probatorio attoreo, pertanto, non è risultato utile e non ha raggiunto quella soglia di rilevanza richiesta per la prova della pretesa.
2.27. Così, essendo provato il credit o in regresso nell' an, la quantificazione non può avvenire attraverso presunzioni, quando la prova del suo ammontare avrebbe potuto essere agevolmente data attraverso la tenuta di una semplice contabilità; si rinvia alla argomentazione del CTU nella risposta al quesito 9.2. e all'intera CTU. Giusto è anche l'accoglimento, da parte del CTU, delle osservazioni del CTP di parte attorea laddove ha pagi na 14 di 16 chiesto l'attualizzazione delle somme a titolo di spese al 2011, per un totale di costi pari ad euro € 134.046,33.
2.28. In ogni caso, il credito vantato in regresso è di valore, in quanto originariamente non liquidabile in moneta, e produttivo di interessi anche se l'obbligazione originaria non lo era;
ciò perché si tratta di un diritto
“nuovo”, non di un diritto acquisito come nella surrogazione.
2.29. La somma deve essere, pertanto, come domandato, rivalutata sino al giorno del pagamento. Non possono, invece, essere riconosciuti gli interessi compensativi poiché non è stato provato il maggior danno subito.
3. Tenuto conto di quanto statuito sulle responsabilità interne ai condebitori e sugli obblighi esterni dei condebitori in solido rispetto al
Comune, parametrati tali obblighi alla domanda attorea e alle prove raggiunte, questo giudice condanna i convenuti a restituire, in regresso, agli eredi di parte attrice i seguenti importi, così liquidati:
- la somma di euro 15.699,83, già rivalutata sino al 2011, ma da rivalutarsi annualmente sino al momento dell'effettivo pagamento, per gli eredi dei condebitori quota pari all'11,71% dell'obbligazione _1 solidale per cui è causa;
- la somma di euro 8.972,70, già rivalutata sino al 2011, ma da rivalutarsi annualmente sino al momento dell'effettivo pagamento, per gli eredi dei condebitori quota pari all'6,69% Controparte_10 dell'obbligazione solidale per cui è causa.
4. Le spese devono porsi a carico delle parti convenuto con compensazione della metà, visto l'accoglimento della domanda per un importo molto inferiore a quello domandato e della richiesta di c.t .u. avanzata dai convenuti.
4.1. Per tali ragioni le spese di CTU sono poste per 1/3 in capo all'attrice e per le restanti parti, 1/3 in capo ai e 1/3 in capo agli - _1 CP_4 costabile, con diritto di chi ha versato una quota maggiore a ripeterla dagli altri. pagi na 15 di 16
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna _1
, e a pagare alla
[...] Controparte_2 Controparte_3 parte attorea la somma di euro 15.699,83, già rivalutata sino al 2011, ma da rivalutarsi annualmente sino al momento dell'effettivo pagamento, a titolo di regresso pari all'11,71% di obbligazione solidale assunta per convenzione di lottizzazione del 5/07/1996;
B) condanna, altresì, , , Controparte_4 Controparte_7
e a pagare a parte attrice la Controparte_8 Controparte_9 somma di euro 8.972,70, già rivalutata sino al 2011, ma da rivalutarsi annualmente sino al momento dell'effettivo pagamento, a titolo di regresso, pari al 6,69% di obbligazione solidale per convenzione di lottizzazione del
5/07/1996;
C) condanna i convenuti, in solido tra loro, previa compensazione del
50%, a rifondere alla parte attorea le spese di lite, che liquidano per intero in €641,00 per spese e € 5.077, per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sui compensi, c.p.a. e iva come per legge;
D) pone le spese di CTU per 1/3 in capo all'attrice e per 1/3 in capo ai e per 1/3 in capo agli -costabile, con diritto di chi ha _1 CP_4 versato una quota maggiore a ripeterla dagli altri.
22/7/2025
La Giudice dott. Grazia Roscigno
Provvedimento redatto con la collaborazione del dr. Francesco D'Amato, magistrato ordinario in tirocinio presso questo Tribunale.
pagi na 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dr. Grazia Roscigno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 50000765/2012 promossa da:
(C.F.: e Parte_1 C.F._1 Pt_2
in qualità di eredi di (C.F. ,
[...] Persona_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. BELSITO NICOLA e dell'avv. Parte_1
( , ex art. 86 c.p.c.; C.F._1
ATTORI contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
(C.F. , (C.F. C.F._4 Controparte_3
); C.F._5
(C.F.: ), COSTABILE Controparte_4 C.F._6
(C.F.: , COSTABILE Pt_3 C.F._7 Pt_4
(C.F.: , COSTABILE C.F._8 Pt_5
(C.F.: ), nella qualità di eredi del Sig. C.F._9 Per_2
( ;
[...] CodiceFiscale_10 tutti rappresentati e difesi dagli avv. TORRE ANDREA e dell'avv.
( ); Controparte_5 C.F._11
CONVENUTO/I
pagi na 1 di 16 Oggetto: Obbligazioni contrattuali
CONCLUSIONI
Parte attorea: «riconoscere il dir itto della sig.ra a rivalersi Persona_1 degli esborsi effettuati, anche in termini di cessione di superfici e di o neri, per soddisfare le condizioni imposte ad essa attrice ed ai convenuti dalla convenzione da tutti stipulata con il Comune di Mercato san Severino in data
05/07/1996;
- quantificare detto credito in rapporto alla sua ragionata determinazione in €.
739.268,84, come indicata nell'elabor ato, allegato al fascicolo di parte attr ice, redatto dal D.L. della lottizzazione arch. per tal verso Persona_3 correggendo, anche con criteri equitativi, le quantificazioni del CTU, salvo si ritenga indispensabile acquisirne ulteri ori chiarimenti;
-condannare i sigg. , , Controparte_1 Controparte_6 Controparte_2 anche in solido, a rimborsare agli attori – Eredi della sig.ra - la Persona_1 somma (complessivamente di € 86.568,38, e comunque) pari all'11,71% del totale delle spese sostenute dalla sig.ra per l e sopra esposte causali, nonché, PE per la medesima causale parzialmente o totalmente anche in solido, i sigg.
, la Controparte_4 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 prima anche in proprio e tutti nella qualità di eredi del Sig. Persona_2
a rimborsare, sempre agli attori, l'importo (complessivamente di € 49.457,08 e comunque) pari al 6,69% del totale delle già indicate spese, dopo averne rite nuto congruo il criterio di ripartizione in esatta proporzione alla estensione superficiaria dei l oro lotti rispetto alla superficie totale considerata nella convenzione, ovvero rideterminandone l'incidenza secondo criterio ritenuto più giusto;
-in subordine, sentir riconoscere – nelle medesime proporzion i - che il vantaggio della possibilità di edificare su ciascuno dei lotti di propr ietà dei convenuti costituisce un indebito arricchimento in danno della dante causa di essi attori, con il co nseguente diritto al riconoscimento e li quidazione, secondo le modalità indicate dall'art. 2041 cod. civ., di un congruo indennizzo che sia rapportato alla spesa e ad ogni altro sacrificio di natura economica sopportato dalla sig.ra e, per converso, all'utile conseguito dai convenuti in ter mini PE
pagi na 2 di 16 di adempimento nei confronti del Co mune di Mercato San Severino agli oneri posti anche a loro carico con la convenzione da tutti stipulata.
-Con rivalutazione ed interessi sulle somme liquidate;
-In tutti i casi, con ogni conseguenza in ordine alle spese d el giudizio». parte convenuta: «IN VIA PRINCIPALE, 1. accogliere tutti i motivi in fatto ed in diritto esposti e pe r l'eff etto rig ettare la proposta domanda attorea che, stante la genericità della stessa, risulta palesemente non fondata in diritto e non provata in fatto essendo addirittura carente di causa petendi;
2. dichiarare che le opere eseguite dalla sono state arbitrariamente PE commissionate dalla stessa e per quel che più conta, stante la genericità e la carenza di elementi probatori a fondamento della pretesa azione a fondamento del presente giudizio, rigettare ogni pr etesa economica formulata;
3. dichiarare nulla ed inconferent e l a richiesta ex art. 2041 c.c. in quanto nessun vantaggio reale ed effettivo, presente o futuro, patrimoniale o non patrimoniale può ri tenersi che i germani abbiano giovato;
_1
IN VIA SUBORDINATA, 1. nella denegata ipotesi che l'Ill.mo Giudicante adito, tenendo conto della CTU tecnica, ritenga che gli odierni c onvenuti siano tenuti al pagamento di una somma a titolo di oneri relativi ad opere di urbanizzazione primaria ma non secondaria, nei confronti degli Eredi della Voglia PE determinare detto l'importo tene ndo presente la coll ocazione planimetrica del lotto, il reale util i zzo e benef icio dei rispetto alle op ere realizzate, _1 tenendo conto ai fi n i economici dei valori in essere all'epoc a dell'inizio dei lavori tenendo a corollari o il prezzario gene r ale del G.C. in materia di appalti pubblici;
2. in via gradata, tenendo conto delle risultanze della CTU tecnica, nella denegata ipotesi che l'Ill.mo Giudicante adito, ritenga che gli odie rni conven uti siano tenuti al pagamento di una somma Voglia determinare detto importo solo per le op ere di urba nizzazione primaria, quali opere previste in convenzione».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 15.12.2012, conveniva in giudizio Persona_1
, , e Controparte_1 CP_6 CP_2 Persona_2 CP_4 per sentirli condannare al pagamento di una somma di danaro a
[...] titolo di rivalsa come nelle conclusioni su riportate.
pagi na 3 di 16 L'attrice ha esposto che il 5.7.1996 era stata stipulata una convenzione essa attrice e i convenuti, da una parte, e il Comune di Mercato San Severino, dall'altra, per la lottizzazione di un terreno situato a Torello.
A seguito di una serie di opere da lei svolte, la lottizzazione era st ata completata e il rappresentante del Comune aveva sot toscritto il verbale di consegna del 2.7.2012.
Già prima di quel momento (all'incirca dal 2008), essa attrice aveva fatto pervenire, per il tramite di propri rappresentanti, numerose lettere alle altre parti stipulanti la convenzione affinché prendessero atto del loro inadempimento: in quelle missive, infatti, la chiedeva di Parte_6 partecipare alla realizzazione delle opere di loro spettanza o, comunque, che pagassero l'equivalente delle spesse. Occorreva, invero, essere celeri nella realizzazione delle opere poiché in caso di ritardo, tutti i beneficiari sarebbero decaduti dagli effetti della convenzione;
così la PE diligentemente, aveva portato avanti i lavori per tutti onde scongiurare l'inefficacia della convenzione.
Con l'odierno atto di citazione, la ha lamentato la persistenza PE dell'inadempiment o delle parti convenute con la conseguente necessaria condanna degli stessi a rifonderle quanto da loro dovuto per tutti i lavori da ella diligentemente anticipati, lavori che hanno effettivamente comportato l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla convenzione di lottizzazione.
I convenuti, costituitisi tardivamente in prima udienza, d'altro lato, pur non mettendo in dubbio l'an dell'obbligo, ossia la validità o l'efficacia del titolo consistente nella lottizzazione, hanno eccepito una serie di errori in cui i tecnici incaricata dalla sarebbero incorsi per il calcolo del PE quantum dovuto. In particolare, i convenuti hanno eccepito:
- in via pregiudiziale, la genericità del petitum e la sua manifesta infondatezza, poiché la avrebbe iniziato arbitrariamente i lavori in PE particolare per quanto riguarda il lotto n. 2, sicché era domandata una somma nettamente superiore a quella richiesta nel 2008;
- hanno chiesto l'esclusione dal calcolo di una serie di opere sia perché pagi na 4 di 16 alcune non erano state realizzate a vantaggio di alcuni lotti (strada a -b-c rispetto al lotto 13, strada D rispet to al lotto 8) sia perché alcuni oneri di urbanizzazione erano già stati assolti (i convenuti Controparte_10 avevano pagato gli oneri di urbanizzazione e costruzione);
- hanno contestato le fatture prodotte, poiché generiche e non collegate ad uno specifico contratto di appalto;
- hanno disconosciu to i lavori del lotto n.2, poiché eseguiti in contrasto con la convenzione o da essa non previsti;
- hanno resistito, in ogni caso, la domanda subordinata di cui all'art. 2041 c.c.
Entrambe le parti hanno chiesto l'espletamento della C.T.U. che è stata effettivamente disposta, con incarico all'Ing. , cui Persona_4 seguivano varie osservazioni delle parti alle quali il CTU ha debitamente risposto al verbale dell'udienza del 5.5.2021.
Deve, poi, darsi at to che in data 14.12.2014 è deceduta l'originaria attrice, ma gli eredi si sono prontamente costituiti in sua vece e che, il 27.6.2017, il processo si è interrotto per la morte di , ma è poi stato Persona_2 correttamente riassunto
Precisate le conclusioni e depositate le memorie ex art. 190 c.p.c., la causa
è stata trattenuta in decisione fino all'emissione della presente sentenza.
***
1. Tanto premesso in fatto, il giudice osserva che la domanda proposta dalla deve qualificarsi come di regresso, con tutti gli effetti PE conseguenti in tema di onere probatorio.
1.1. Il titolo da cui deriva la pretesa della è costituito dalla PE convenzione di lottizzazione stipu lata tra il Comune di Mercato San
Severino, p.t. rappresentato dal dott. Giovanni Romano, e la sig.ra PE
, , e i sig.ri
[...] _11 Controparte_12 Controparte_13 in data 5 luglio 1996, registrata a Controparte_14 Controparte_15
pagi na 5 di 16 Salerno il 25 luglio 1996, al n. 6836.
1.2. Tale convenzione, pur essendo attuativa della delibera comunale del n.
116 del 25.3.1980 e delle pedisseque deliberazioni, ha natura contrattuale [v.
Sez. U, Sentenza n. 2669 del 05/03/1993, secondo cui «le convenzioni urbanistiche stipu late nel quadro della legge 6 agosto 1967, n. 765 - per il rilascio di licenze edilizie in relazione ad opere di urbanizzazione che il privato si obbliga ad eseguire - sebbene lascino integra (nonostante qualsiasi patto contrario) - la potestà pubblicistica del Comune di liberarsi dal vincolo contrattuale in relazione a sopravvenute esigenze di pubblico interesse e di porre, quindi, al riguardo dei terreni oggetto della convenzione medesima, limiti diversi (ed anche assoluti) di inedificabilità conservano tuttavia carattere contrattuale», conf. Cass. sez. 1, Sentenza n. 364 del 10/01/2014].
1.3. Riguardo alla specifica convenzione stipulata dalle parti, i proprietari dei “futuri lotti” si atteggiano quali debitori in solido nei confronti del
Comune. A supporto di tale interpretazione milita, in primo luogo, il dato letterale della Convenzione, il cui art. 1 testualmente prevede che «le ditte,
(…), nella loro qualità di proprietari dei terreni (…), si impegnano a provvedere, a propria cura e spese, secondo le condizioni riportate nei successivi articoli, alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria come appresso indicate», senza esplicitare una divisione pro quota degli impegni assunti, che si devono dunque intendere ricadenti su tutti i “proprietari”.
1.4. Un ulteriore dato a sostegno della correttezza dell'approccio ermeneutico appena spiegato è quello normativo: tutte le parti si sono obbligate ad un idem debitum costituito dalla realizzazione delle opere
(obbligazione di f are), dalla corresponsione del contributo per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione secondaria, nonché alla cessione gratuita entro il termine di 10 anni delle aree di urbanizzazione secondaria (v. artt. 1 e 2 della convenzione laddove nuovamente si scrive “i comparenti si impegnano” senza specificare obblighi parziari). In ottemperanza al dettato dell'art. 1292
c.c., secondo cui la solidarietà si presume in presenza di idem debitum, già questo basterebbe a far sorgere la solidarietà passiva come del resto la pagi na 6 di 16 giurisprudenza maggioritaria oggi richiede (v. Cass., sez. un. n. 13143 del
2022, secondo cui «l'art. 1292 non identifica l'obbligazione solidale come obbligazione nascente da un unico at to o fatto giuridico che dia luogo a un medesimo e unico obbligo di prestazione da parte di più soggetti, bensì come situazione nella quale si diano più soggetti obbligati alla medesima prestazione»), ma nella fattispecie concreta tale idem debitum è altresì sostenuto dall'eadem causa obligandi, costituita, appunto, dall'edilizia condizionata.
1.5. La ha sempre agito, quindi, quale condebitore solidale sia PE verso il Comune che verso le altre parti del contratto.
1.6. Da questa qualificazione discende una prima conclusione in punto di diritto per il caso di specie: la pretesa della non può andare oltre PE quanto previsto dalla convenzione stessa, a meno che ella non dimostri che nuovi obblighi siano stati pattuiti in nome e per conto di tutti gli altri condebitori. Infatti, l'assunzione di un nuovo obbligo deve ritenersi “fatto negativo” per gli altri condebitori in solido e, senza una specifica normat iva derogatoria in tal senso, non può mai essere esteso agli altri (arg. ex artt.
1300 c.c. e 1304 c.c.).
1.7. Ne discende, però, anche un'altra fondamentale conseguenza: se sussiste la solidarietà tra tutti i condebitori, la ben poteva esegu ire PE la prestazione in luogo di tutti gli altri e, allo stesso modo, ben poteva il
Comune interloquire solo con lei per gli obblighi scaturenti dalla convenzione;
tuttavia, ella, allorché ha domandato alle altre parti in rivalsa quanto da lei eseguito anche per gli altri, non ha agit o in via risarcitoria, oppure in ripetizione o quale titolare di un ingiusto impoverimento, bensì in regresso ex art. 1299 c.c. L'azione di regresso, infatti, esclude quella di arricchimento senza causa a mente dell'art. 2042 c.c.
1.8. Da tale qualificazione discende, infine, un'ultima logica conclusione: versano in ipotesi di inadempimento di obbligazioni, il regime probat orio applicabile sarà quello delle note Sez. Un. 2001 n. 13533, in del quale è onere dell'attrice fornire la prova non solo del titolo ma del suo contenuto, pagi na 7 di 16 ossia che le obbligazioni adempiute corrispondano a quelle per le quali anche gli altri condebitori si erano obbligati.
2. Queste conclusioni, sul piano giuridico, permettono di risolvere alcune delle eccezioni sollevate dalle parti.
2.1. In primo luogo, deve escludersi dall'obbligo di regresso tutto quanto è stato realizzato per le opere di urbanizzazione secondaria e, in particolare, per il lotto n. 2 per le ragioni di seguito spiegate.
2.2. Va premesso che, al di là della misu ra della superficie destinata dalla
Convenzione alle opere di urbanizzazione e indicata in 463 m2 (v. pag. 5 della convenzione) , quel che conta ai fini dell'adempimento è che il Comune abbia ritenuto “corretta” l'esecuzione delle opere così come consegnate.
L'accettazione da parte del Comune delle opere realizzate, a riscontro della loro riconosciuta esecuzione a regola d'arte, è indubbiamente un “fatto positivo” per i condebitori in solido che si estende a tutti per espressa previsione dell'art. 1292 c.c. («l'adempimento di uno libera tutti gli altri», in cui l'adempimento deve giocoforza intendersi come esatto adempimento come a contrario desumibile dall'art. 1218 c.c.). Tale accettazione è avvenuta espressamente con il verbale di consegna del 2.7.2012, verbale che del resto si preoccupa anche di disciplinare i vizi di costruzione.
2.3. Dall'esame della documentazione prodotta e dalla c.t.u. è riscontrato che tra la convenzione di lottizzazione e la consegna delle opere è stata concordata una “variazione” agli obblighi di costruzione, ma l'attrice non ha fornito nessuna prova che che tale variazione sia stata concordata con condebitori in solido né che tale modificazione sia avvenuta per iscritto.
2.4. Che una variazione sia avvenuta, è ammesso dalla stessa parte attorea poiché nell'allegato computo metrico, redatto del c.t.p. attorea, architetto avente data 15.12.2011, si legge che «a seguito dell'intesa con la PA Per_3 per l'integrazione della lottizzazione con opere di urbanizzazione secondaria, viene realizzata un'area a verde con pista per il gioco delle bocce e una palazzina per attività ricreative al coperto». Del resto, tale opera, come correttamente rilevato dal C.T.U., non era originariamente prevista dalla Convenzione che pagi na 8 di 16 non imponeva obblighi di realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria, ma solo l'obbligo di cessione (cedere i terreni) e di pagamento del contributo.
2.5. Vero è che le convenzioni urbanistiche, in la convenzione di lottizzazione è ricompresa, hanno natura contrattuale, ma vero è anche che esse, come la stessa giurisprudenza evidenzia, si inseriscono in un contesto endoprocedimentale di natura pubblicistica (Cass., sez. 5 - , Sentenza n.
16533 del 22/06/2018, secondo cui «la convenzione di lottizzazione è un accordo endoprocedimentale di diritto pubblico, volto al conseguimento dell'autorizzazione urbanistica o edilizia, sicché non costituisce un contratto a prestazioni corrispettive, mancando tra le stesse u na corrispondenza di natura negoziale») e appartengono al più ampio alveo dell'amministrazione concordata o dell'esercizio consensuale del potere, con la conseguente applicazione ad esse dell'art. 11 della L. 241/1990 (v. Cons. Stato, Sez. IV,
17/06/2019, n. 4068, secondo cui «la convenzione di lottizzazione è inquadrabile negli accordi sostitutivi di provvedimento di cui all'art. 11 della legge n. 241 del 1990 che, inserendosi nell'alveo dell'esercizio di un pot ere, ne mutuano le caratteristiche e la natura, salva l'applicazione dei principi civilistici in materia di obbligazione e contratti per aspetti non incompatibili con la generale disciplina pubblicistica. Di conseguenza, la lottizzazione costituisce esercizio consensuale di un potere pianificatorio che sfocia in un progetto ed in una serie di disposizioni urbanistiche generanti obbligazioni ed oneri, rese pubbliche attraverso la trascrizione, che s'impongono anche agli aventi causa dal lottizzante in forza della loro provenienza e funzione sostitutiva»).
2.6. Ebbene, dall'applicazione dell'art. 11 l.241/1990 discende che ogni modifica o variazione della stessa deve risultare da «f orma scritta», a pena di nullità, come il comma 2 di quell'articolo prescrive.
2.7. Nella fattispecie, spettava all'attrice, quale creditrice in regresso verso gli altri condebitori, allegare e provare tale variazione dell'obbligo, sia quale novazione sia al più quale datio in solutum, così da poterne valu tare pagi na 9 di 16 l'estensibilità degli effetti agli altri condebitori, ma tale prova non è stata raggiunta.
2.8. L'intesa sulle “nuove e diverse opere” realizzate al lotto n. 2 esonda dalle obbligazioni assunte da tutti i condebitori e afferisce a un accordo successivo intercorso solo dalla sig.ra con il Comune;
sicché ogni PE obbligo da esso nascente è irrilevant e in questa sede perché non opponibile agli altri condebit ori in solido;
e, pure a volere considerare l'intesa orale novativa, essa sarebbe comunque stata inestensibile agli altri condebitori ai sensi dell'art. 1300 c.c. e, in ogni caso, se datio in solutum, il diritto di ripetizione pro quota si sarebbe dovuto rapportare al valore della prestazione effettuata sino a concorrenza di quello della prestazione dovuta e così alla minor somma tra questo ed il valore della prestazione eseguita in luogo dell'adempimento (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5852 del 28/10/1988).
2.9. Applicando il principio indicato al caso di specie: se l'attrice in luogo del pagamento degli oneri di urbanizzazione secondaria ha eseguito per conto proprio dette opere, sostenendo esborsi maggiori all'importo che tutti i condebitori si erano obbligati a pagare, avrà diritto di chiedere agli solo la parte dovuta da ciascuno corrispondente al debito originario.
2.10. Non assume rilievo la circostanza che « la convenzione appare palesemente derogatoria della norma nazionale che all'art. 28 della L. 1150/42 sancisce l'obbligo in capo al soggetto attuatore di realizzazione di almeno quota parte delle urbanizzazioni secondarie», poiché anche se la convenzione è st ata stipulata in violazione dalla disposizione indicata può al più rilevare quale vizio di legittimità dell'originaria delibera di lottizzazione, ma quest'ultima non è stata nemmeno prodotta e non è oggetto di indagine di questo giudice che, pertanto, non potrebbe in ogni caso disapplicarla ai sensi dell'art. 4
LCA, in quanto tale potere si riferisce ai provvedimenti amministrativi.
Nemmeno la parte attorea ha dedotto (né tanto più provato) che il Comune aveva adottato un successivo provvedimento amminist rativo incidente sulla convenzione.
2.11. Pertanto, l'eventuale illegittimità deve reputarsi assorbita dalla pagi na 10 di 16 mancata impugnativa dell'atto principale (la delibera) ed esso non può invalidare l'atto endoprocedimentale derivato (la convenzione di lottizzazione).
2.12. Non vale, infine, osservare – come ha fatto parte at trice nelle conclusioni – che le opere di urbanizzazione primaria afferenti al lotto n. 2 erano previste dalla Convenzione, poiché se questo è vero, vero è anche che esse sono variate – in modo imprecisato non essendo presente agli atti la variazione – così non è più possibile distinguere – in conseguenza del mancato assolvimento della parte attorea degli oneri assertivi e probatori su di essa gravanti – quali di quelle opere sono servite all'urbanizzazione secondaria: ancora una volta, pertanto, il problema è di natura probatoria ed afferisce alla titolarità della pretesa creditoria, prova che è stata assent e o insufficiente.
2.13. Coglie, così, nel segno il CTU quando, nel rispondere allo specifico quesito, ha evidenziato che «il parcheggio ed il verde attrezzato contestati da parte attrice non possono essere qualificati come urbanizzazione primaria, bensì, come opere necessarie e prodromiche alla funzionalità dell'urbanizzazione secondaria».
2.14. Per quanto concerne il parziale adempimento opposto dai convenuti e agli onere di urbanizzazione primaria Per_2 CP_4 eseguiti sulla strada "D” concernenti allacci, alla pubblica fognatura, alla rete di scarico delle acque reflue, alla rete idrica e a quella elettrica, la documentazione da essi prodotta a supporto (3 bollettini postali di pagamento prodotti in allego alla comparsa di costituzione e risposta) si riferisce al pagamento degli oneri per il rilascio del condono edilizio, spesa estranea alla convenzione e non opponibile in regresso in questa sede, in quanto integrante un'eccezione riconvenzionale di compensazione, che essendo un'eccezione in senso stretto avrebbe dovuto essere proposta con comparsa di costituzione tempestivamente depositata, invece, come già detto, tutti i convenuti si sono costituiti tardivamente in prima udienza.
2.15. Altre spese di cui pure i convenuti hanno affermat o di avere pagi na 11 di 16 sostenuto, non possono essere, poi, detratte, poiché non è stato provato il loro pagamento: in altri termini, il condebitore in regresso si atteggia quale creditore e, in quanto tale, egli deve limitarsi ad allegare l'inadempiment o e provare il titolo del credito, spetta poi al debitore in solido dimostrare di avere adempiuto in modo specifico, ma gli adempimenti cui i convenuti si riferiscono sono semplici “allegazioni” non supportate da prove orali o documentali.
2.16. Infine, non risulta dal titolo che le parti si siano obbligate ad assumersi “costi” per l'acquisto dei terreni da lottizzare;
pertanto, anche queste spese devono essere detratte dalla pretesa creditoria.
2.17. In sintesi, quindi, il creditore in regresso può pretendere solo quanto egli, insieme con gli altri condebitori, si era obbligato in solido nella convenzione, nei limiti delle ripartizioni interne degli obblighi. E tale pretesa creditoria consiste nelle spese effettuate dalla per le opere PE di urbanizzazione primaria, per la cessione gratuita di dette zone e delle aree di urbanizzazione secondaria, per le opere di allaccio della zona ai servizi pubblici nonché per la corresponsione al Comune del contributo per la esecuzione delle opere di urbanizzazione secondaria. Tali spese sono correttamente individuate dal CTU anche sulla base relazione tecnica allegata alla Convenzione e che ne costituiva parte integrante.
2.18. Si deve precisare, però, che nell'atto di citazione la non PE ha fatto riferimento al contributo per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione secondaria comprensivo del costo delle aree e quantificato in l. 9.155.300 (€ 4.728,32) eventualmente maggiorato dei maggiori costi per l'acquisizione delle aree secondo future indicazioni di legge né alle spese di cessione. Esse, pur costituendo un obbligo solidale, non sono state domandate in regresso, essendosi limitata l'attrice a chiedere “le spese effettuate per realizzare i lavori”.
2.19. Sul versante del riparto interno degli obblighi, sono prive di pregio le deduzioni dei convenuti laddove pretendono di evitare di adempiere in regresso sulla base dell'utilità o meno delle opere realizzate pagi na 12 di 16 rispetto ai lotti di appartenenza.
Il criterio dell'utilità, quale termine per il riparto interno dell'obbligazione solidale, non emerge né dal titolo né dalle allegazioni delle parti né dalle contestazioni.
Invero, deve ricordarsi che a mente dell'art. 1298 c.c., le parti di ciascu no si presumono uguali, se non risulti diversamente.
2.20. Ebbene, nessuna delle parti, né nelle interlocuzioni epistolari né in quelle processuali, ha specificamente contestato il riparto percentuale proposto dal CTU.
2.21. Tale conteggio ha del resto un fondamento logico -giuridico nel titolo: vero è che i comproprietari dei terreni si sono in solido obbligati alla lottizzazione, ma vero è anche che dall'atto stesso è possibile desumere chiaramente le “quote proprietarie”, sicché appare razionale che la divisione interna dell'obbligazione sia avvenuta proprio con riferimento alle consistenze che in futuro le parti avrebbero avuto come fabbricati.
2.22. Corretto è, pertanto, quanto evidenziato dal CTU: considerato
«che il piano di lottizzazione prevede la realizzazione di 1840 mq di urbanizzazioni secondarie (standard) e 2641 mq di viabilità ed urbanizzazioni primarie, la tabella di seguito riportata rappresenta, in funzione della relativa incidenza sull'intera capacità edificatoria del comparto, la quantità di Urbanizzazioni primarie e standard da attribuire in termini di obbligazioni ad ogni singolo lotto. Ad esempio se il lotto 1 rappresenta il 9,29% di incidenza di capacità edificatoria va da se che dovrà contribuire alla realizzazione del 9,29 % delle urbanizzazioni primarie ed alla cessione del 9,29 % dei terreni destinati a standard».
2.23. Le percentuali utilizzate 11,71% (eredi , 6,69% _1
( ) corrispondono, peraltro, quasi del tutto a quelle Parte_7 proposte dall'attrice nella lettera 24/04/2009, laddove si legge che i devono, per il lotto n. 8, la quota del 6,60% delle spese e Controparte_10 corrispondono del tutto a quanto da ella richiesto nell'atto di citazione. I convenuti, d'altro lato, non hanno specificamente contestato tali percentuali pagi na 13 di 16 interne di riparto.
Sui criteri di liquidazione delle spese, si ritiene corretto quanto osservato dal CTU.
Da un lato, infatti, parte attorea ha allegato una serie di fatture la cui causale è sì relativa ai lavori propri della Convenzione, ma non è specifica, né è stata fornita la prova della spesa sostenuta per ogni lotto costruito. Il problema è rilevante nel caso di specie, poiché come si è detto, le spese per l'urbanizzazione del lotto 2 non possono essere post e a carico degli altri condebitori in solido, in quanto frutto di un'autonoma intesa.
2.24. Gli sforzi probatori dell'attrice, volti a dimostrare con prove testimoniali, che dei contratti di appalto sono stati conclusi, seppure abbiano effettivamente dimostrato che quelle fatture sono connesse a quegli appalti, si sono rivelati insufficienti poiché non hanno spiegato quali costi sono stati sostenuti per realizzare qu ali lotti.
2.25. Sul punto, persuade quindi totalmente quanto osservato dal CTU:
«tali fatture, pur relative ai lavori eseguiti in Mercato San Severino –
Lottizzazione D'Amato, non riportano i dettagli circa le lavorazioni a cui si riferiscono. Pertanto, non è dato sapere se le spese sostenute afferiscono alla realizzazione delle opere primarie o per contro afferiscono al centro polifunzionale che sfugge dagli obblighi convenzionali. Non risulta prodotta altra documentazione (contabilità lavori, stati di avanzamento, certificati di pagamento) attestante il pagamento delle spese sostenute».
2.26. Lo sforzo probatorio attoreo, pertanto, non è risultato utile e non ha raggiunto quella soglia di rilevanza richiesta per la prova della pretesa.
2.27. Così, essendo provato il credit o in regresso nell' an, la quantificazione non può avvenire attraverso presunzioni, quando la prova del suo ammontare avrebbe potuto essere agevolmente data attraverso la tenuta di una semplice contabilità; si rinvia alla argomentazione del CTU nella risposta al quesito 9.2. e all'intera CTU. Giusto è anche l'accoglimento, da parte del CTU, delle osservazioni del CTP di parte attorea laddove ha pagi na 14 di 16 chiesto l'attualizzazione delle somme a titolo di spese al 2011, per un totale di costi pari ad euro € 134.046,33.
2.28. In ogni caso, il credito vantato in regresso è di valore, in quanto originariamente non liquidabile in moneta, e produttivo di interessi anche se l'obbligazione originaria non lo era;
ciò perché si tratta di un diritto
“nuovo”, non di un diritto acquisito come nella surrogazione.
2.29. La somma deve essere, pertanto, come domandato, rivalutata sino al giorno del pagamento. Non possono, invece, essere riconosciuti gli interessi compensativi poiché non è stato provato il maggior danno subito.
3. Tenuto conto di quanto statuito sulle responsabilità interne ai condebitori e sugli obblighi esterni dei condebitori in solido rispetto al
Comune, parametrati tali obblighi alla domanda attorea e alle prove raggiunte, questo giudice condanna i convenuti a restituire, in regresso, agli eredi di parte attrice i seguenti importi, così liquidati:
- la somma di euro 15.699,83, già rivalutata sino al 2011, ma da rivalutarsi annualmente sino al momento dell'effettivo pagamento, per gli eredi dei condebitori quota pari all'11,71% dell'obbligazione _1 solidale per cui è causa;
- la somma di euro 8.972,70, già rivalutata sino al 2011, ma da rivalutarsi annualmente sino al momento dell'effettivo pagamento, per gli eredi dei condebitori quota pari all'6,69% Controparte_10 dell'obbligazione solidale per cui è causa.
4. Le spese devono porsi a carico delle parti convenuto con compensazione della metà, visto l'accoglimento della domanda per un importo molto inferiore a quello domandato e della richiesta di c.t .u. avanzata dai convenuti.
4.1. Per tali ragioni le spese di CTU sono poste per 1/3 in capo all'attrice e per le restanti parti, 1/3 in capo ai e 1/3 in capo agli - _1 CP_4 costabile, con diritto di chi ha versato una quota maggiore a ripeterla dagli altri. pagi na 15 di 16
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna _1
, e a pagare alla
[...] Controparte_2 Controparte_3 parte attorea la somma di euro 15.699,83, già rivalutata sino al 2011, ma da rivalutarsi annualmente sino al momento dell'effettivo pagamento, a titolo di regresso pari all'11,71% di obbligazione solidale assunta per convenzione di lottizzazione del 5/07/1996;
B) condanna, altresì, , , Controparte_4 Controparte_7
e a pagare a parte attrice la Controparte_8 Controparte_9 somma di euro 8.972,70, già rivalutata sino al 2011, ma da rivalutarsi annualmente sino al momento dell'effettivo pagamento, a titolo di regresso, pari al 6,69% di obbligazione solidale per convenzione di lottizzazione del
5/07/1996;
C) condanna i convenuti, in solido tra loro, previa compensazione del
50%, a rifondere alla parte attorea le spese di lite, che liquidano per intero in €641,00 per spese e € 5.077, per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sui compensi, c.p.a. e iva come per legge;
D) pone le spese di CTU per 1/3 in capo all'attrice e per 1/3 in capo ai e per 1/3 in capo agli -costabile, con diritto di chi ha _1 CP_4 versato una quota maggiore a ripeterla dagli altri.
22/7/2025
La Giudice dott. Grazia Roscigno
Provvedimento redatto con la collaborazione del dr. Francesco D'Amato, magistrato ordinario in tirocinio presso questo Tribunale.
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