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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/03/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato in esito allo scambio di note scritte la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2502/2020 r.g. e vertente
tra
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in S. Teresa di Riva (ME) presso lo studio C.F._2 dell'avv. Marilena Stracuzzi che li rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrenti
e
, già Controparte_1 [...]
, in persona del Controparte_2
pro tempore e , in persona del legale CP_3 Controparte_4
rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici distrettuali di sono ope legis domiciliati, CP_4
e Controparte_5 Controparte_6
provincia di (c.f. ), in persona del dirigente pro
[...] CP_4 P.IVA_1
tempore, legalmente domiciliato in presso la sede di quest'ultimo ufficio, CP_4
rappresentato e difeso ex art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dal funzionario dott.ssa Giuseppa
Antonietta Ioculano,
resistenti
e nei confronti di
(c.f. ), con sede a Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_7 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in presso la sede dell'Avvocatura dell' , rappresentato CP_4 CP_4
e difeso dall'avv. Oliviero Atzeni del ruolo professionale per procura in atti,
chiamato in causa oggetto: impiego pubblico privatizzato - personale docente - valutazione servizio pre ruolo – fasce stipendiali e ricostruzione carriera.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato l'8 giugno 2020 ed Parte_1 Parte_2
adivano questo giudice del lavoro e, premesso di essere stati assunti alle dipendenze del in forza di contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica Controparte_1
ed economica rispettivamente dal 1 settembre 2011 e dal 1 settembre 2007 e di aver precedentemente lavorato presso la stessa amministrazione con contratti a tempo determinato di durata annuale o infra annuale dall'a.s. 2000/2001 all'a.s. 2010/2011 il primo e all'a.s.
2006/2007 la seconda, lamentavano l'illegittimità dei decreti di ricostruzione di carriera emessi in ragione del mancato integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio pre-ruolo, poiché valutata secondo i criteri di cui all'art. 485 d.lgs. n. 297/1994 e, dunque, in violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 della direttiva n. 1999/70/CE.
Chiedevano, pertanto, il riconoscimento del proprio diritto alla corretta ricostruzione di carriera, con integrale computo del servizio di pre-ruolo svolto e, per l'effetto, la condanna delle amministrazioni convenute a collocarli nella posizione stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata e a corrispondere loro le differenze retributive e contributive dovute, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di ciascun incremento retributivo al saldo.
Cont Con Nella resistenza del Ministero, dell' dell' e dell' di CP_10 CP_4 convenuti, integrato il contraddittorio nei confronti dell' , quale litisconsorte necessario, CP_7
veniva disposta ctu contabile. Quindi, sostituita l'udienza dell'11 marzo 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Si premette che la legittimazione passiva in questa controversia spetta solo al
, già , quale datore di lavoro dei ricorrenti, Controparte_1 CP_11
difettando invece in capo agli Uffici scolastici regionali e provinciali (o "ambiti"). Trattasi invero di due mere articolazioni territoriali cui, a partire dal d.P.R. n. 260/2007, sono preposti dirigenti non generali, laddove l'art. 16, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 165/2001 riserva ai dirigenti di uffici dirigenziali generali il potere di promuovere e resistere alle liti (v. Cass. n.
32166/2021); lo stesso dicasi per il singolo Istituto scolastico che ha tenuto il comportamento contestato (v., già in precedenza, Cass. n. 6460/2009).
3.- Nel merito, le circostanze di fatto dedotte in ricorso relativamente al servizio pre-ruolo svolto dagli istanti in forza di ripetuti contratti a termine sono documentalmente provate dagli stessi decreti di ricostruzione di carriera in atti;
esse, inoltre, non sono state contestate dalle
Amministrazioni resistenti, le quali si sono limitate a rilevarne la non valutabilità per intero ai
2 fini economici e giuridici, in ragione di quanto espressamente stabilito dagli artt. 485 e 489
d.lgs. n. 297/1994 in relazione al riconoscimento, in favore del personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, del servizio non di ruolo prestato presso le medesime scuole statati e pareggiate, comprese quelle all'estero. Hanno, in ogni caso, eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale tanto del diritto alla valutazione in carriera del servizio pre-ruolo prestato – posto che, per entrambi i docenti, la richiesta è stata presentata a distanza di dieci anni dal primo contratto, relativo all'a.s. 2000/2001 – quanto dei relativi benefici economici.
Occorre, dunque, anzitutto premettere che l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato può essere fatta valere dal personale docente e amministrativo della scuola sia per rivendicare, in relazione ai contratti a termine intercorsi fra le parti, le maggiorazioni retributive connesse all'anzianità stessa, sia per richiedere, successivamente all'immissione in ruolo e alla stipula del contratto a tempo indeterminato, la ricostruzione della carriera e il riconoscimento, a fini giuridici ed economici, del servizio in precedenza prestato
(cfr. ex multis Cass. n. 17314/2020 e n. 31149/2019).
Si tratta di pretese basate entrambe sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 99/70/CE, seppur non sovrapponibili, sia perché fondate su elementi costitutivi diversi
(in un caso la sola successione dei contratti a termine, nell'altro la prestazione a tempo determinato seguita dall'immissione in ruolo), sia in quanto non coincidenti sono le disposizioni legali e contrattuali che vengono in rilievo.
Quanto alla seconda, rilevante nella specie, è ius receptum (a partire da Cass. nn.
31149/2019 cit., nn. 33138, 33139, 33140 del 2019) che:
- l'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la richiamata clausola 4 e deve essere disapplicato nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
- il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente fin dall'inizio a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489;
3 - l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell'art. 485 cit. deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato.
3.1.- Ciò premesso, il nominato CTU, dr. dopo un attento esame della Per_1
documentazione prodotta, ha rilevato, quanto alla posizione della , che: “Dal decreto Pt_2
emesso dall'ufficio scolastico regionale per la Calabria – Istituto Tecnico Industriale “M.M.
MILANO” Polistena – si ricava che gli anni di pre-ruolo sono stati valutati ai sensi dell'articolo 485 del D. Lgs. 297/94 (…). Viene infatti riconosciuto ai fini giuridici ed economici una anzianità pre ruolo di 6 anni (primi quattro anni per intero e restanti anni per i due terzi) ed ai soli fini economici 1 anno (il restante terzo). Nel decreto di ricostruzione della carriera si specifica che l'anzianità considerata utile solo ai fini economici (anni 1) diverrà utilizzabile ai fini delle posizioni stipendiali al compimento dell'anzianità di 16 anni, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 399/88”.
Ciò premesso, tenuto conto dei periodi di pre-ruolo svolti da tale ricorrente, analiticamente indicati nel decreto prot. n. 1231 del 19 febbraio 2011, e valutata la legittimità del provvedimento secondo i principi di diritto enunciati dalla S.C. con la richiamata sentenza n. 31149/2019, il consulente ha calcolato un'effettiva anzianità utile pari a 5 anni 7 mesi e 3 giorni, inferiore all'anzianità di pre-ruolo ai fini economici e giuridici computata nel decreto di ricostruzione ai sensi dell'art. 485 d.l.gs. n. 297/1994, pari, come detto, a 6 anni.
Tali conclusioni, rimaste pressocché incontestate (con le note successive al deposito della consulenza il procuratore della ricorrente si è limitato, sul punto, a dissentire in maniera generica), sono condivisibili in quanto coerenti con i parametri indicati e accompagnati da esaustiva motivazione.
Dunque, in relazione alla posizione della alcuna illegittima disparità di Pt_2
trattamento risulta ravvisabile nel decreto di ricostruzione impugnato, con la conseguenza che le relative domande di rideterminazione dell'anzianità di servizio e di conseguente condanna al pagamento delle connesse differenze retributive e contributive, vanno respinte.
3.2.- Quanto, invece, allo il consulente ha dato atto che “Dal decreto emesso Pt_1 dall'ufficio scolastico regionale per la Calabria – Istituto Tecnico Industriale ITI “PANNELLA
/ VALLAURI” Reggio Calabria – si ricava che gli anni di pre-ruolo sono stati valutati ai sensi dell'articolo 485 del D. Lgs. 297/94. Tanto si evince dalla lettura dell'articolo 2 del detto decreto. Viene infatti riconosciuto ai fini giuridici ed economici una anzianità pre ruolo di 6 anni e 8 mesi (primi quattro anni per intero e restanti anni per i due terzi) ed ai soli fini economici anni 1 e mesi 4 (il restante terzo). Nel decreto di ricostruzione della carriera si specifica che, l'anzianità considerata utile solo ai fini economici (1 anni e 4 mesi) diverrà
4 utilizzabile ai fini delle posizioni stipendiali al compimento dell'anzianità di 16 anni, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 399/88”.
Ha, dunque, calcolato l'anzianità effettiva utile spettante al docente al momento dell'immissione in ruolo in 7 anni 2 mesi e 15 giorni, considerando a tal fine il periodo di servizio militare prestato dal 12 maggio 1998 al 15 marzo 1999, ai sensi dell'art. 485, comma
7, d.lgs. n. 294/1994 e non anche il servizio svolto dal 5 dicembre 2000 al 30 giugno 2001 quale docente di sostegno, trattandosi di servizio prestato senza titolo;
per l'effetto, stante la superiorità dell'anzianità così calcolata rispetto a quella riconosciuta nel decreto n. 180 del 22 maggio 2015 ai fini giuridici ed economici e ritenuta, dunque, l'illegittimità del provvedimento di ricostruzione, ha quantificato le differenze retributive maturate dalla ricorrente nella somma complessiva di 4.234,26 euro.
Sul punto però risultano condivisibili le osservazioni mosse dal convenuto CP_1
quanto all'erroneità dell'inquadramento effettuato dal consulente, avendo questi inserito il ricorrente nella fascia stipendiale 9-14, in virtù di un'anzianità pari a 9 anni 10 mesi e 4 giorni alla data di conferma in ruolo (1 settembre 2012) non corrispondente a quella effettiva calcolata
(7 anni 2 mesi e 15 giorni).
Va, infatti, rilevato che secondo i criteri espressi dalla S.C. sopra richiamati, l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell'art. 485 cit. deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato e non già, come erroneamente ritenuto dal ctu, calcolando l'intera anzianità indicata nel decreto di ricostruzione (vale a dire sommando l'anzianità considerata ai fini giuridici ed economici e quella considerata solo ai fini economici).
Ciò finirebbe per assicurare, infatti, alle persone assunte a tempo determinato un trattamento economico di miglior favore rispetto a quello riservato al personale della scuola definitivamente immesso nei ruoli, senza che questo trattamento possa certamente trovare giustificazione nella clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE.
Del resto, dall'esame del decreto di ricostruzione della carriera risulta che il servizio militare prestato dallo , qui computato dal consulente per intero nell'ambito del servizio Pt_1
pre-ruolo, è stato calcolato dal quale anzianità di ruolo, pari a 10 mesi e 4 giorni, con CP_1
la conseguenza che, all'atto della conferma in ruolo, l'anzianità utile ai fini giuridici ed economici riconosciuta al docente era pari a 8 anni 6 mesi e 4 giorni, comunque superiore a quella calcolata dal ctu.
5 In definitiva, anche in relazione allo è da escludere la sussistenza nella specie di Pt_1 un'illegittima disparità di trattamento rispetto al personale assunto ab origine a tempo indeterminato, con la conseguenza che le pretese vanno del tutto respinte.
Ogni ulteriore eccezione resta assorbita.
4.- La controvertibilità delle questioni fino ai più recenti arresti di legittimità giustificano la compensazione per metà delle spese del giudizio in favore del solo convenuto legittimato, che per la restante parte seguono la soccombenza e ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i si liquidano, tenuto conto del valore indeterminabile e dell'attività svolta, in 4.628,5 euro, oltre accessori. Vanno poste, invece, a definitivo carico dei ricorrenti in solido, le spese di ctu, già liquidate con separato decreto. Nei confronti delle altre amministrazioni le spese possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta le domande e condanna in solido ed a pagare le spese di ctu e rimborsare al Parte_1 Parte_2 [...]
metà delle spese processuali, liquidata in 4.628,5 euro, oltre spese Controparte_1
generali e accessori di legge, compensandole per il resto.
Messina,12.3.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro
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