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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 14/01/2026, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 239/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RIZZO ALDO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 4407/2025 depositato il 10/10/2025, relativo alla sentenza n.
2524/2024 sezione 03
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.ge.r.t. Spa - 05491900634
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inoltrato in via telematica, l'Avv. Ricorrente_1, in proprio e nella qualità di difensore antistatario di Nominativo_1, ha chiesto l'ottemperanza della sentenza n. 2524/2024, resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Cosenza il 12/03/2024, depositata in segreteria il 5/4/2024, notificata in pari data, con cui in solido gli enti convenuti (Società Gestione Riscossione Tributi-S.p.a. e Consorzio di Bonifica dei Bacini
Meridionali del Cosentino) erano condannati al pagamento in favore del difensore anticipatario della originaria ricorrente delle spese di lite, liquidate in euro 300,00, oltre accessori di legge e con distrazione ex art. 93 c.
p.c.. Ha precisato che la SOGERT s.p.a. non aveva ottemperato all'invito a provvedere in ordine a tale capo della sentenza, notificato il 28/4/2025. Tanto premesso, ha concluso come da pagina 3 del ricorso.
Non si è costituita la SOGERT s.p.a..
La Corte in composizione monocratica, in camera di consiglio, esaminati gli atti e documenti di causa, ha deciso come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
Secondo l'art. 70 del D.l.vo 546/92, “La parte che vi ha interesse può chiedere l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della commissione tributaria passata in giudicato …. Il collegio, sentite le parti in contraddittorio ed acquisita la documentazione necessaria, adotta con sentenza i provvedimenti indispensabili per l'ottemperanza in luogo dell'ufficio [del Ministero delle finanze o dell'ente locale] che li ha omessi e nelle forme amministrative per essi prescritti dalla legge, attenendosi agli obblighi risultanti espressamente dal dispositivo della sentenza e tenuto conto della relativa motivazione … Per il pagamento di somme dell'importo fino a ventimila euro e comunque per il pagamento delle spese di giudizio, il ricorso
è deciso dalla Commissione in composizione monocratica.”.
Parte ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza della sentenza n. 2524/2024, resa dalla Corte di
Giustizia Tributaria di Cosenza il 12/03/2024, depositata in segreteria il 5/4/2024, notificata in pari data, con cui in solido gli enti convenuti (Società Gestione Riscossione Tributi-S.p.a. e Consorzio di Bonifica dei Bacini
Meridionali del Cosentino) erano condannati al pagamento in favore del difensore anticipatario della originaria ricorrente delle spese di lite, liquidate in euro 300,00, oltre accessori di legge e con distrazione ex art. 93 c.
p.c..
La SOGERT non ha provato di aver versato la somma predetta in favore della parte ricorrente.
Pertanto, deve ritenersi che l'Avv. Ricorrente_1 ha diritto al rimborso della somma di € 358,80, di cui € 300,00 per compensi, € 45,00 per rimborso spese forfettario ex lege (15% su compensi), € 13,80 per Cassa Avvocati
(4%).
Ne consegue l'accoglimento del ricorso. Si dispone la nomina del Commissario ad acta, nel caso di persistente inottemperanza oltre termine di cui al dispositivo, nella persona del Direttore della Ragioneria territoriale di
Cosenza o altro funzionario dello stesso Ufficio delegato dal medesimo, il cui compenso pone a carico della
SOGERT s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., riservandosi di liquidarlo all'esito dell'attività commissariale, dietro presentazione di relazione di attività svolte e di istanza da parte dello stesso
Commissario ad acta
Spese di questo giudizio secondo soccombenza.
Discende da tutto quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, in ottemperanza della sentenza n. 2524/2024, resa dalla Corte di Giustizia
Tributaria di Cosenza, ordina alla SOGERT s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., di versare in favore del ricorrente la somma di € 358,80, nel termine di giorni 30 dalla comunicazione o dalla notifica di parte della presente sentenza;
b) nomina Commissario ad acta, nel caso di persistente inottemperanza oltre detto termine, il Direttore della
Ragioneria territoriale di Cosenza o altro funzionario dello stesso Ufficio delegato dal medesimo;
c) condanna la SOGERT s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della controparte delle spese di questo giudizio, liquidate in € 200,00, oltre Iva, cap e spese forfettarie come per legge.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RIZZO ALDO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 4407/2025 depositato il 10/10/2025, relativo alla sentenza n.
2524/2024 sezione 03
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.ge.r.t. Spa - 05491900634
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inoltrato in via telematica, l'Avv. Ricorrente_1, in proprio e nella qualità di difensore antistatario di Nominativo_1, ha chiesto l'ottemperanza della sentenza n. 2524/2024, resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Cosenza il 12/03/2024, depositata in segreteria il 5/4/2024, notificata in pari data, con cui in solido gli enti convenuti (Società Gestione Riscossione Tributi-S.p.a. e Consorzio di Bonifica dei Bacini
Meridionali del Cosentino) erano condannati al pagamento in favore del difensore anticipatario della originaria ricorrente delle spese di lite, liquidate in euro 300,00, oltre accessori di legge e con distrazione ex art. 93 c.
p.c.. Ha precisato che la SOGERT s.p.a. non aveva ottemperato all'invito a provvedere in ordine a tale capo della sentenza, notificato il 28/4/2025. Tanto premesso, ha concluso come da pagina 3 del ricorso.
Non si è costituita la SOGERT s.p.a..
La Corte in composizione monocratica, in camera di consiglio, esaminati gli atti e documenti di causa, ha deciso come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
Secondo l'art. 70 del D.l.vo 546/92, “La parte che vi ha interesse può chiedere l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della commissione tributaria passata in giudicato …. Il collegio, sentite le parti in contraddittorio ed acquisita la documentazione necessaria, adotta con sentenza i provvedimenti indispensabili per l'ottemperanza in luogo dell'ufficio [del Ministero delle finanze o dell'ente locale] che li ha omessi e nelle forme amministrative per essi prescritti dalla legge, attenendosi agli obblighi risultanti espressamente dal dispositivo della sentenza e tenuto conto della relativa motivazione … Per il pagamento di somme dell'importo fino a ventimila euro e comunque per il pagamento delle spese di giudizio, il ricorso
è deciso dalla Commissione in composizione monocratica.”.
Parte ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza della sentenza n. 2524/2024, resa dalla Corte di
Giustizia Tributaria di Cosenza il 12/03/2024, depositata in segreteria il 5/4/2024, notificata in pari data, con cui in solido gli enti convenuti (Società Gestione Riscossione Tributi-S.p.a. e Consorzio di Bonifica dei Bacini
Meridionali del Cosentino) erano condannati al pagamento in favore del difensore anticipatario della originaria ricorrente delle spese di lite, liquidate in euro 300,00, oltre accessori di legge e con distrazione ex art. 93 c.
p.c..
La SOGERT non ha provato di aver versato la somma predetta in favore della parte ricorrente.
Pertanto, deve ritenersi che l'Avv. Ricorrente_1 ha diritto al rimborso della somma di € 358,80, di cui € 300,00 per compensi, € 45,00 per rimborso spese forfettario ex lege (15% su compensi), € 13,80 per Cassa Avvocati
(4%).
Ne consegue l'accoglimento del ricorso. Si dispone la nomina del Commissario ad acta, nel caso di persistente inottemperanza oltre termine di cui al dispositivo, nella persona del Direttore della Ragioneria territoriale di
Cosenza o altro funzionario dello stesso Ufficio delegato dal medesimo, il cui compenso pone a carico della
SOGERT s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., riservandosi di liquidarlo all'esito dell'attività commissariale, dietro presentazione di relazione di attività svolte e di istanza da parte dello stesso
Commissario ad acta
Spese di questo giudizio secondo soccombenza.
Discende da tutto quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, in ottemperanza della sentenza n. 2524/2024, resa dalla Corte di Giustizia
Tributaria di Cosenza, ordina alla SOGERT s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., di versare in favore del ricorrente la somma di € 358,80, nel termine di giorni 30 dalla comunicazione o dalla notifica di parte della presente sentenza;
b) nomina Commissario ad acta, nel caso di persistente inottemperanza oltre detto termine, il Direttore della
Ragioneria territoriale di Cosenza o altro funzionario dello stesso Ufficio delegato dal medesimo;
c) condanna la SOGERT s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della controparte delle spese di questo giudizio, liquidate in € 200,00, oltre Iva, cap e spese forfettarie come per legge.