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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 10/12/2024, n. 2467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2467 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 6133/2023
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
In persona del Giudice Dott.ssa Angela Arbore, all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CONTROVERSIA DI LAVORO ISCRITTA IN R.G. CON IL NUMERO SOPRA INDICATO
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to D'ADDABBO ROBERTO, come da procura in atti e da Parte_1
( VIA ABATE GIMMA 147 70122 BARI [BA] ITALIA;
Parte_2 C.F._1 Controparte_1
( ) VIA ABATE GIMMA 147 70122 BARI ITALIA;
C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv.to D'ADDABBO ROBERTO, come da procura in atti e da Parte_3
( VIA ABATE GIMMA 147 70122 BARI [BA] ITALIA;
Parte_2 C.F._1 Controparte_1
( ) VIA ABATE GIMMA 147 70122 BARI ITALIA;
C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv.to D'ADDABBO ROBERTO, come da procura in Parte_4 atti e da ( VIA ABATE GIMMA 147 70122 BARI [BA] ITALIA;
Parte_2 C.F._1 CP_1
( ) VIA ABATE GIMMA 147 70122 BARI ITALIA;
[...] C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv.to D'ADDABBO ROBERTO, come da procura in Parte_5
atti e da ( VIA ABATE GIMMA 147 70122 BARI [BA] ITALIA;
Parte_2 C.F._1 CP_1
( ) VIA ABATE GIMMA 147 70122 BARI ITALIA;
[...] C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv.to D'ADDABBO ROBERTO, come da Parte_6 procura in atti e da VIA ABATE GIMMA 147 70122 BARI [BA] ITALIA;
Parte_2 C.F._1
( ) VIA ABATE GIMMA 147 70122 BARI ITALIA;
Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv.to D'ADDABBO ROBERTO, come da procura in atti e da Parte_7 [...]
( VIA ABATE GIMMA 147 70122 BARI [BA] ITALIA;
Parte_2 C.F._1 Controparte_1
( ) VIA ABATE GIMMA 147 70122 BARI ITALIA;
C.F._2
RICORRENTE
E
( c.f. ) assistito e difeso Controparte_2 P.IVA_1 dall'avv. LOTITO GIUSEPPINA (c.f. ) e da avv. C.F._3
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.8.23, le parti ricorrenti in epigrafe , dopo aver premesso di aver lavorato alle dipendenze del
[...] quali docente, ha Controparte_3 dedotto: di aver lavorato ciascuna secondo i predetti periodi che di seguito si riportano : 1)la IG.ra attualmente in Parte_3 servizio presso il 2 CD San Giovanni Bosco di Ruvo di Puglia (BA), ha svolto a) per l'a.s. 2018/2019 una supplenza in qualità di docente con decorrenza dal 22/10/2018 al 20/12/2018 e dal 07/01/2019 al
19/06/2019;
b) per l'a.s. 2019/2020 una supplenza in qualità di docente con decorrenza dal 03/10/2019 al 30/06/2020;
c) per l'a.s. 2020/2021 una supplenza in qualità di docente con decorrenza dal 19/10/2020 al 30/06/2021;
d) per l'a.s. 2021/2022 una supplenza in qualità di docente con decorrenza dal 09/09/2021 al 30/06/2022;
e) per l'a.s. 2022/2023 una supplenza in qualità di docente con decorrenza dal 08/09/2022 al 30/06/2023;
2) la IG.ra , attualmente in servizio presso Parte_4
l di CO (BA), ha svolto Controparte_4 a) per l'a.s. 2020/2021 una supplenza in qualità di docente con decorrenza dal 19/10/2020 al 30/06/2021;
b) per l'a.s. 2021/2022 una supplenza in qualità di docente con decorrenza dal 07/10/2021 al 30/06/2022;
c) per l'a.s. 2022/2023 una supplenza in qualità di docente con decorrenza dal 24/01/2023 al 30/06/2023;
3) la IG.ra , attualmente in servizio presso l Parte_1 [...] di CO (BA), ha svolto Controparte_5
a) per l'a.s. 2015/2016 una supplenza in qualità di docente con decorrenza dal 01/10/2015 al 08/06/2016;
b) per l'a.s. 2016/2017 una supplenza in qualità di docente con decorrenza dal 25/10/2016 al 30/06/2017;
c) per l'a.s. 2017/2018 una supplenza in qualità di docente con decorrenza dal 24/10/2017 al 30/06/2018;
d) per l'a.s. 2018/2019 una supplenza in qualità di docente con decorrenza dal 03/10/2018 al 30/06/2019;
e) per l'a.s. 2019/2020 una supplenza in qualità di docente con decorrenza dal 20/09/2019 al 30/06/2020;
f) per l'a.s. 2020/2021 una supplenza in qualità di docente con decorrenza dal 07/10/2020 al 30/06/2021;
g) per l'a.s. 2021/2022 una supplenza in qualità di docente con decorrenza dal 09/09/2021 al 30/06/2022;
h) per l'a.s. 2022/2023 una supplenza in qualità di docente con decorrenza dal 08/09/2022 al 30/06/2023;
4) la IG.ra , attualmente in servizio Parte_6 presso l' di CO (BA), ha svolto Controparte_4
a) per l'a.s. 2016/2017 una supplenza in qualità di docente con decorrenza dal 19/11/2016 al 30/06/2017;
b) per l'a.s. 2017/2018 una supplenza in qualità di docente con decorrenza dal 08/01/2017 al 13/06/2018;
c) per l'a.s. 2018/2019 una supplenza in qualità di docente con decorrenza dal 01/10/2018 al 30/06/2019;
d) per l'a.s. 2019/2020 una supplenza in qualità di docente con decorrenza dal 19/09/2019 al 31/08/2020; e) per l'a.s. 2020/2021 una supplenza in qualità di docente con decorrenza dal 09/10/2020 al 31/08/2021;
5) la IG.ra attualmente in servizio presso la Scuola Parte_7 dell'Infanzia e Primaria 2 CD Fornelli di CO (BA), ha svolto a) per l'a.s. 2016/2017 una supplenza in qualità di docente con decorrenza dal 11/11/2016 al 23/11/2016, dal 27/01/2017 al
27/03/2017, dal 30/03/2017 al 08/04/2017, dal 05/05/2017 al
31/05/2017;
b) per l'a.s. 2017/2018 una supplenza in qualità di docente con decorrenza dal 17/10/2017 al 11/11/2017, dal 13/11/2017 al
10/12/2017, dal 15/01/2018 al 12/06/2018;
c) per l'a.s. 2018/2019 una supplenza in qualità di docente con decorrenza dal 11/10/2018 al 30/06/2019;
d) per l'a.s. 2019/2020 una supplenza in qualità di docente con decorrenza dal 24/09/2019 al 30/06/2020;
e) per l'a.s. 2020/2021 una supplenza in qualità di docente con decorrenza dal 28/09/2020 al 30/06/2021;
f) per l'a.s. 2021/2022 una supplenza in qualità di docente con decorrenza dal 09/09/2021 al 30/06/2022;
g) per l'a.s. 2022/2023 una supplenza in qualità di docente con decorrenza dal 08/09/2022 al 30/06/2023;
6) il IG. , attualmente in servizio presso l'IPSIA Parte_8
Archimede di TT (BAT), ha svolto a) per l'a.s. 2018/2029 una supplenza in qualità di docente con decorrenza dal 23/10/2018 al 11/06/2019;
b) per l'a.s. 2019/2020 una supplenza in qualità di docente con decorrenza dal 02/10/2019 al 30/06/2020;
c) per l'a.s. 2020/2021 una supplenza in qualità di docente con decorrenza dal 13/10/2020 al 30/06/2021;
d) per l'a.s. 2021/2022 una supplenza in qualità di docente con decorrenza dal 09/09/2021 al 30/06/2022.
Deducevano gli istanti che per i suddetti periodi non era stata riconosciuta la cd. “Carta del docente”, di importo pari ad € 500 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali e riservata, in base alla disciplina vigente
(legge n. 107 del 13.07.2015 cd. “Buona Scuola” – D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015), ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part -time, con esclusione, quindi, dei docenti cd. precari come la ricorrente medesima;
che tale disciplina è discriminatoria per contrasto anche con l'art. 3 e
35 della Costituzione e per violazione articoli 63 e 64 del CCNL di categoria che prevedono la centralità della formazione del docente;
che con diffida stragiudiziale, rimasta senza esito, chiedevano al
il riconoscimento del diritto a beneficiare della cd. “Carta del CP_2 docente” e del relativo bonus di € 500 per ciascun anno scolastico in cui ha lavorato.
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale accerti lo svolgimento del lavoro alle dipendenze del come Controparte_2 insegnante con contratti a tempo determinato, riconosca il diritto a ottenere il beneficio della Carta Docenti, con valore di € 500,00 annui e Contr condanni il l' al pagamento delle somme Controparte_2 come indicate in ricorso per ciascun ricorrente ; con vittoria di spese con attribuzione.
Costituitisi in giudizio, il l' Controparte_2 [...]
hanno eccepito, preliminarmente, il difetto di Controparte_7 giurisdizione del giudice adito. Nel merito hanno eccepito
l'infondatezza della domanda e la legittimità del comportamento assunto dal , evidenziando che il differente regime appare CP_2 giustificato dalla diversa disciplina dei docenti di ruolo rispetto a quella dei c.d. precari e che in ogni caso il meccanismo della carta docenti non prevede l'erogazione di una somma di denaro tout court ma un vincolo al relativo utilizzo, oltre alla prescrizione per alcuni anni .
LA DECISIONE
Questioni preliminari
1. Preliminarmente va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'adito giudice ordinario. L'oggetto principale della domanda, infatti, consiste nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica – che anzi può essere qualificata, come si evidenzierà nel prosieguo, come richiesta di un ristoro economico corrispondente al valore della c.d. carta docenti di cui non si è potuto fruire -, con la conseguenza che la controversia verte, in realtà, sulla pretesa di una prestazione di natura economica nei confronti del derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro. Controparte_2
Ne consegue, quindi, che alla luce del condivisibile orientamento costante dei Giudici di
Legittimità, questo tipo di controversie, vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (cfr. Cass.
SS.UU. n. 16765/2014 e Cass. SS.UU. n. 3032/2011) rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
Il merito
Nel merito la domanda è fondata e va accolta.
Il quadro normativo
2.1 In primo luogo appare opportuno prendere le mosse dal quadro normativo di riferimento.
L'art. 35 della Costituzione prevede che “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro”, con ciò, quindi, attribuendo rilevanza costituzionale alla formazione dei lavoratori.
Il C.C.N.L. Scuola, inoltre, attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato “Formazione in
Servizio”, che “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire
l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti.
Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le
Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”.
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, prevede che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
La clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del
18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, al punto 1 prevede: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparab ili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; in particolare, al punto 4 della clausola si dispone che: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a partico lari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”. z
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd. “Buona Scuola”) prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l 'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_3 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Nel dare attuazione alla previsione normativa si è previsto, all'art. 2 del d.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015, che i destinatari della carta docenti siano “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pien o che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, con ciò, quindi, escludendo i docenti assunti con contratto a tempo determinato.
2.2 Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, appare evidente, già dalla lettura in sequenza delle disposizioni appena richiamate, che:
a) la Carta Docenti costituisce uno strumento destinato a favorire la formazione dei docenti;
b) la formazione costituisce elemento essenziale nell'attività lavorativa dei docenti, senza che ri levi, in questa prospettiva, la distinzione tra docenti assunti a tempo indeterminato e determinato.
Nel dare attuazione al disposto della legge n. 107/2015, che ha introdotto la “Carta Docenti”, si è scelto di riconoscere tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, dando luogo, in questo modo, a una evidente disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che ciò trovi alcun tipo di giustificazione, considerata la omogeneità della prestazione lavorativa svolta – peraltro di rilevanza centrale e costituzionale in quanto tesa allo sviluppo della formazione e dell'istruzione del corpo docenti e, quindi, tramite esso, della popolazione – e l'identità della finalità di formazione del personale docente che, quindi , non può che essere comune a tutti i docenti, indipendentemente dalle relative modalità di assunzione.
Peraltro, la scelta effettuata appare ancora più irragionevole se si considera che sono stati inclusi nei destinatari della “Carta Docente” anche docenti assunti con contratto a tempo parziale – che, quindi, almeno astrattamente, potrebbero svolgere un numero di ore inferiore a quello di docenti assunti a tempo determinato ma con contratto a tempo pieno -, nonché docenti in periodo di prova e, quindi, co me tali, non ancora inseriti a tutti gli effetti nell'organico ministeriale.
Ne consegue, quindi, l'illegittimità della determinazione assunta con il d.P.C.M. n. 32313/2015 nella parte in cui ha escluso dai destinatari dell'attribuzione della Carta Docenti i docenti assunti con contratto a tempo determinato, con conseguente disapplicazione della stessa e riconoscimento del diritto azionato in questa sede.
Il quadro giurisprudenziale
3.1 Tale ricostruzione del quadro normativo ha trovato riscontro in rilevanti decisioni giurisprudenziali, emesse sia in ambito interno che comunitario.
E così con la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il ConIGlio di Stato ha riformato la decisione del Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, che con sentenza n.
7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, CP_8 nella parte in cui specificava che la “Carta del docente” e i relativi €
500,00 annui erano assegna ti ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015. Più specificamente, il ConIGlio di Stato, in riforma della decisione del
TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal CP_2 beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Ancora più recentemente della questione è stata investita la Corte di
Giustizia Europea che, con ordinanza del 18 maggio 2022, resa nella causa C-450-21, chiamata a pronunciarsi della questione concernente la compatibilità con la normativa comunitaria della disposizione di cui all'articolo 1, comm a 121, della legge 107/2015 con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, ha affermato che la stessa deve essere interpretata nel senso che “(…) osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non anche al personale Controparte_2 docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un CP_2 vantaggio finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti”.
In termini analoghi, peraltro, si è pronunciato il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 515/2022 del 24.03.2022 resa in fattispecie analoga alla presente e, ancora più recentemente, il Tribunale di
Marsala, con sentenza n. 803/2022 del 7.09.2022
3.2 Peraltro, l'interpretazione che equipara anche con riferimento alla
Carta Docenti la posizione dei docenti non di ruolo a quella dei docenti di ruolo appare in linea anche con i principi affermati costantemente dalla Corte di Giustizia Europea, in relazione ad alcune note questioni come quella concernete il riconosciment o del servizio c.d. pre-ruolo svolto dai docenti precari nel periodo antecedente la stabilizzazione. Così, ad esempio, la decisione della
Corte di Giustizia 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C -444/09,
e C-456/09, Iglesias in cui si afferm a che: Per_1 Per_2
“un'indennità per anzianità di servizio … rientra nell'ambito di applicazione della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, in quanto costituisce una condizione d'impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'Accordo Quadro”.
Del resto, sempre in materia di anzianità di servizio, ma affermando un principio che presenta sicuramente d ei profili di connessione con la questione in esame, la Corte di Cassazione, con la nota sentenza della Suprema Corte n. 31149/2019, ha affermato che: “In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui
l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tem po indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato”.
Secondo i principi affermati dalla Suprema Corte, in particolare, occorre verificare che non vi siano in concreto ragioni che giustifichino la disparità di trattamento dei docenti assunti a tempo determinato, come ad esempio, lo svolgimento di compiti e mansioni non del tutto assimilabili a quelle svolte dai docenti assunti a tempo indeterminato.
Nel caso di specie, nulla è stato provato che possa giustificare il diverso trattamento dei docenti e ciò ancora di più se si considera che viene in rilievo la formazione e l'aggiornamento del docente che non può che essere considerata identica sia per i docenti assunti a tempo indeterminato che per quelli assunti a tempo determinato. A ragionare diversamente, infatti, si dovrebbe ipotizzare che l'attività svolta dai docenti c.d. precari possa essere caratterizzata da un minor grado di aggiornamento del personale docente, il che certa mente risulterebbe irragionevole e in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza e finirebbe, in definitiva, anche con il ledere irrimediabilmente il diritto all'istruzione costituzionalmente garantito, considerando che si avrebbe un corpo do centi la cui formazione è differenziata a seconda della stabilità o meno del rapporto di lavoro;
il che, evidentemente, non è concepibile senza che si dia luogo ad una inammissibile disparità di trattamento.
3.3 Quanto al fatto che la Carta Docenti è stata concepita come uno strumento vincolato, che consente l'acquisto di libri e altri strumenti per la formazione del docente, mentre con il ricorso in esame si chiede il mero pagamento del corrispondente valore della carta, deve ritenersi che la domanda vada qualificata come di risarcimento danno per non aver fruito della somma di denaro corrispondente al valore della Carta Docenti in conseguenza di un illegittimo comportamento del e come tale sia ammissibile nei termini Controparte_2 proposti;
ciò anche in considerazione del fatto che essendo la domanda proposta da un docente precario questi potrebbe non essere attualmente inserito nell'organigramma scolastico, il che renderebbe sostanzialmente inattuabile l'esecuzione della decisione di condanna al rilascio della Carta.
Né può condividersi quanto eccepito dal secondo cui il CP_2 docente dovrebbe dare prova dell'esborso di somme ai fini della formazione, perché una soluzione di questo tipo finirebbe con il ledere ulteriormente la posizione del docente non di ruolo che, oltre a non aver ottenuto la Carta Docenti nei tempi e nella modalità previsti per i docenti di ruolo, avrebbe anche dovuto investire in autonomia sulla formazione senza nessuna certezza di ottenere il ristoro dell'esborso sostenuto.
L'intervento della Corte di Cassazione a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
4.1 Tale ricostruzione trova sostanziale conferma nella recentissima decisione della Corte di Cassazione del 4 -27.10.2023 resa in tema di
Carta docenti.
Com'è noto, con ordinanza del 24.04.2023 il Tribunale di Taranto,
Sezione Lavoro, nell'ambito di un giudizio teso al riconoscimento della cd. Carta docenti a docenti non di ruolo, ha disposto il rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. alla Corte di Cassazione, ponendo una serie di questioni che partono da quella principale, inerente la sussistenza o meno del riconoscimento di tale diritto e si estendono a quelle connesse e consequenziali (modalità di riconoscimento del diritto, natura retribut iva o risarcitoria della prestazione, termine prescrizionale, riconoscibilità o meno per rapporti di breve durata e individuazione della durata minima del rapporto per poter riconoscere il diritto).
Con decreto del 29-30.05.2023, il Primo Presidente della Corte di
Cassazione ha dichiarato ammissibile il rinvio pregiudiziale e ha rimesso la questione interpretativa alla Sezione Lavoro della Suprema
Corte per l'enunciazione del relativo principio di diritto.
Con sentenza n. 29961/2023 del 4 -27 ottobre 2023, la Corte di
Cassazione, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_2
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il siste ma telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della
Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
I principi di diritto affermati dal Giudice di Legittimità a ppaiono condivisibili perché in linea con i principi comunitari innanzi richiamati.
Alla luce di ciò, considerato che è documentato e non contestato lo svolgimento dell'attività di docente per il periodo prospettato in ricorso, la domanda va accolta e va dichiarato il diritto dei ricorrenti a ottenere il beneficio economico della cd. “Carta del docente” e, quindi, del relativo bonus di € 500 per ciascun anno scolastico, con conseguente condanna del ai pagamenti Controparte_2 delle somme come indicate in dispositivo, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla presente sentenza al saldo.
Per le ricorrenti , va accolta la corretta eccezione di Parte_1 prescrizione formulata dal ,per gli anni scolastici 2015 -15 e CP_2
2016-17 e 17.18,; così anche per la per gli anni 2016 -17; per Pt_6 la quelle 16-17e 17-18 posto che , come correttamente Pt_7 dedotto dal , trattasi di pretese economiche per le quali vale CP_2 quanto disposto dall'art. 2948, comma 4 codice civile ( si prescrivono in 5 anni “gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”).
Non può, invece, ritenersi prescritto il diritto da riferirsi all'annualità
2018/2019 richiesto in sede di ricorso per i docenti , Pt_3
, , e in considerazione della citata Parte_1 Pt_6 Pt_7 Parte_5 notifica del ricorso avvenuta il 04/09/2023. P rescrizione che, applicando i principi espressi dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 sul punto, deve ritenersi tempestivamente interrotta per mezzo della citata notifica:
- sia considerando la data del 12/09/2018 quale data a partire dall a quale inizia a de-correre ex art. 2935 c.c. la prescrizione quinquennale, in quanto primo giorno utile per l'annualità 2018/2019 per procedere alla registrazione telematica sull'applicazione web onde fruire del beneficio;
- sia considerando il momento del conferimento degli incarichi per l'annualità 2018/2019 quale data a partire dalla quale inizia a decorrere ex art. 2935 c.c. la prescrizione quinquennale. E che per la docente deve individuarsi nella data del 22/10/2018, per la Pt_3
docente deve individuarsi nella data del 03/10/2018, per la Parte_1
docente deve individuarsi nella data del 01/10/2018, per la Pt_6
docente deve individuarsi nella data del 11/10/2018, per il Pt_7
docente deve individuarsi nella data del 23/10/2018. Parte_5
Pr quanto riguarda la durata delle supplenze, si tratta di supplenze con durata fino al 30 giugno ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, per le quali, secondo la Corte di Cassazione, va riconosciuto il diritto alla Carta Docenti;
né sul punto risulta contestato alcunché di specifico dal sulla Controparte_2 minore durata della supplenza;
in ogni caso continuative inoltre, la durata al 30 giugno e non al 31 agosto delle supplenze esclude anche che possa trovare applicazione il decreto legge n. 69/2023, c.d. Salva
Infrazioni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 13 giugno 2023, che all'art. 15 prevede che “la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”, dovendosi intendere per “supplenza annuale” quelle con durata fino al 31 agosto, escludendo i titolari di supplenze fino al 30 giugno;
per alcuni anni e per alcuni ricorrenti si ha lo svolgimento di fatto di un'unica supplenza equiparabile a quella di cui al comma secondo dell'art. 4 in quanto conclusasi fino al termine delle attività didattiche di giugno senza alcuna soluzione di continuità, presso lo stesso istituto, sulla stessa cattedra, per le stesse ore. Infatti deve ritenersi, sulla scorta delle disposizioni che disciplinano la Carta
Docenti, come interpretate dalla Suprema Corte, che la ratio del beneficio risieda – nell'ottica del perseguimento di un migliore servizio scolastico – nell'offrire al corpo docente un sostegno formativo all'intera attività didattica che si moduli su un piano di
“continuità” e di durata tendenzialmente “annuale”.
b) per quanto riguarda la condizione della parte ricorrente di
“interna” o “esterna” al sistema delle docenze scolastiche, - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla Carta Docenti
(adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) -, deve presumersi che parte ricorrente sia ancora “interna” al sistema delle docenze scolastiche, da intendersi, come chiarito dal Giudice di Legittimità, come riferito ai docenti “iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo”, non essendo contestata tale circostanza dalla parte resistente o dedotta dalla parte ricorrente l'assenza di tali condizioni.
Pertanto, va dichiarato il diritto dei ricorrenti a ottenere il beneficio economico della cd. “Carta del docente” e va riconosciuta la tutela di cui al punto 2) del citato dispositivo della decisione della Suprema
Corte, ossia l'adempimento in forma specifica, con condanna del all'attribuzione in favore della ricorrente della Carta CP_2
Docente, secondo il sistema proprio di essa e p er un valore corrispondente a quello perduto , oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Spese processuali
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n.
55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento, con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria/di tratta zione, tenuto conto della limitata attività processuale svolta.
Le spese sono liquidate con attribuzione ai procuratori antistatari avv.ti che ne hanno fatto richiesta nell'atto introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n.6122/2023 come innanzi proposta, così provvede:
1. dichiara il diritto dei ricorrenti a ottenere il beneficio economico della cd. “Carta del docente” e, quindi, del relativo bonus di € 500 per ciascun anno scolastico svolto come documentato in ricorso;
2. condanna, per l'effetto, il , in persona del Controparte_2
pro tempore, al pagamento in favore di : CP_9 Parte_3 nella misura complessiva di € 2.500,00; Parte_4 nella misura complessiva di € 1.500,00 ; nella Parte_1 misura complessiva di € 2.500,00; Parte_6 nella misura complessiva di € 1.500,00; nella misura Parte_7 complessiva di € 2.500,00; nella misura Parte_5 complessiva di € 2.000,00; oltre accessori di legge;
3. condanna il , in persona del Ministro pro tempore, al pagamento delle spese Controparte_2
processuali in favore dei ricorrenti che, liquida in € 3500,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge con attribuzione ai procuratori antistatari .
Così deciso in Trani, il 10/12/2024
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Angela Arbore
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
In persona del Giudice Dott.ssa Angela Arbore, all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CONTROVERSIA DI LAVORO ISCRITTA IN R.G. CON IL NUMERO SOPRA INDICATO
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to D'ADDABBO ROBERTO, come da procura in atti e da Parte_1
( VIA ABATE GIMMA 147 70122 BARI [BA] ITALIA;
Parte_2 C.F._1 Controparte_1
( ) VIA ABATE GIMMA 147 70122 BARI ITALIA;
C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv.to D'ADDABBO ROBERTO, come da procura in atti e da Parte_3
( VIA ABATE GIMMA 147 70122 BARI [BA] ITALIA;
Parte_2 C.F._1 Controparte_1
( ) VIA ABATE GIMMA 147 70122 BARI ITALIA;
C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv.to D'ADDABBO ROBERTO, come da procura in Parte_4 atti e da ( VIA ABATE GIMMA 147 70122 BARI [BA] ITALIA;
Parte_2 C.F._1 CP_1
( ) VIA ABATE GIMMA 147 70122 BARI ITALIA;
[...] C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv.to D'ADDABBO ROBERTO, come da procura in Parte_5
atti e da ( VIA ABATE GIMMA 147 70122 BARI [BA] ITALIA;
Parte_2 C.F._1 CP_1
( ) VIA ABATE GIMMA 147 70122 BARI ITALIA;
[...] C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv.to D'ADDABBO ROBERTO, come da Parte_6 procura in atti e da VIA ABATE GIMMA 147 70122 BARI [BA] ITALIA;
Parte_2 C.F._1
( ) VIA ABATE GIMMA 147 70122 BARI ITALIA;
Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv.to D'ADDABBO ROBERTO, come da procura in atti e da Parte_7 [...]
( VIA ABATE GIMMA 147 70122 BARI [BA] ITALIA;
Parte_2 C.F._1 Controparte_1
( ) VIA ABATE GIMMA 147 70122 BARI ITALIA;
C.F._2
RICORRENTE
E
( c.f. ) assistito e difeso Controparte_2 P.IVA_1 dall'avv. LOTITO GIUSEPPINA (c.f. ) e da avv. C.F._3
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.8.23, le parti ricorrenti in epigrafe , dopo aver premesso di aver lavorato alle dipendenze del
[...] quali docente, ha Controparte_3 dedotto: di aver lavorato ciascuna secondo i predetti periodi che di seguito si riportano : 1)la IG.ra attualmente in Parte_3 servizio presso il 2 CD San Giovanni Bosco di Ruvo di Puglia (BA), ha svolto a) per l'a.s. 2018/2019 una supplenza in qualità di docente con decorrenza dal 22/10/2018 al 20/12/2018 e dal 07/01/2019 al
19/06/2019;
b) per l'a.s. 2019/2020 una supplenza in qualità di docente con decorrenza dal 03/10/2019 al 30/06/2020;
c) per l'a.s. 2020/2021 una supplenza in qualità di docente con decorrenza dal 19/10/2020 al 30/06/2021;
d) per l'a.s. 2021/2022 una supplenza in qualità di docente con decorrenza dal 09/09/2021 al 30/06/2022;
e) per l'a.s. 2022/2023 una supplenza in qualità di docente con decorrenza dal 08/09/2022 al 30/06/2023;
2) la IG.ra , attualmente in servizio presso Parte_4
l di CO (BA), ha svolto Controparte_4 a) per l'a.s. 2020/2021 una supplenza in qualità di docente con decorrenza dal 19/10/2020 al 30/06/2021;
b) per l'a.s. 2021/2022 una supplenza in qualità di docente con decorrenza dal 07/10/2021 al 30/06/2022;
c) per l'a.s. 2022/2023 una supplenza in qualità di docente con decorrenza dal 24/01/2023 al 30/06/2023;
3) la IG.ra , attualmente in servizio presso l Parte_1 [...] di CO (BA), ha svolto Controparte_5
a) per l'a.s. 2015/2016 una supplenza in qualità di docente con decorrenza dal 01/10/2015 al 08/06/2016;
b) per l'a.s. 2016/2017 una supplenza in qualità di docente con decorrenza dal 25/10/2016 al 30/06/2017;
c) per l'a.s. 2017/2018 una supplenza in qualità di docente con decorrenza dal 24/10/2017 al 30/06/2018;
d) per l'a.s. 2018/2019 una supplenza in qualità di docente con decorrenza dal 03/10/2018 al 30/06/2019;
e) per l'a.s. 2019/2020 una supplenza in qualità di docente con decorrenza dal 20/09/2019 al 30/06/2020;
f) per l'a.s. 2020/2021 una supplenza in qualità di docente con decorrenza dal 07/10/2020 al 30/06/2021;
g) per l'a.s. 2021/2022 una supplenza in qualità di docente con decorrenza dal 09/09/2021 al 30/06/2022;
h) per l'a.s. 2022/2023 una supplenza in qualità di docente con decorrenza dal 08/09/2022 al 30/06/2023;
4) la IG.ra , attualmente in servizio Parte_6 presso l' di CO (BA), ha svolto Controparte_4
a) per l'a.s. 2016/2017 una supplenza in qualità di docente con decorrenza dal 19/11/2016 al 30/06/2017;
b) per l'a.s. 2017/2018 una supplenza in qualità di docente con decorrenza dal 08/01/2017 al 13/06/2018;
c) per l'a.s. 2018/2019 una supplenza in qualità di docente con decorrenza dal 01/10/2018 al 30/06/2019;
d) per l'a.s. 2019/2020 una supplenza in qualità di docente con decorrenza dal 19/09/2019 al 31/08/2020; e) per l'a.s. 2020/2021 una supplenza in qualità di docente con decorrenza dal 09/10/2020 al 31/08/2021;
5) la IG.ra attualmente in servizio presso la Scuola Parte_7 dell'Infanzia e Primaria 2 CD Fornelli di CO (BA), ha svolto a) per l'a.s. 2016/2017 una supplenza in qualità di docente con decorrenza dal 11/11/2016 al 23/11/2016, dal 27/01/2017 al
27/03/2017, dal 30/03/2017 al 08/04/2017, dal 05/05/2017 al
31/05/2017;
b) per l'a.s. 2017/2018 una supplenza in qualità di docente con decorrenza dal 17/10/2017 al 11/11/2017, dal 13/11/2017 al
10/12/2017, dal 15/01/2018 al 12/06/2018;
c) per l'a.s. 2018/2019 una supplenza in qualità di docente con decorrenza dal 11/10/2018 al 30/06/2019;
d) per l'a.s. 2019/2020 una supplenza in qualità di docente con decorrenza dal 24/09/2019 al 30/06/2020;
e) per l'a.s. 2020/2021 una supplenza in qualità di docente con decorrenza dal 28/09/2020 al 30/06/2021;
f) per l'a.s. 2021/2022 una supplenza in qualità di docente con decorrenza dal 09/09/2021 al 30/06/2022;
g) per l'a.s. 2022/2023 una supplenza in qualità di docente con decorrenza dal 08/09/2022 al 30/06/2023;
6) il IG. , attualmente in servizio presso l'IPSIA Parte_8
Archimede di TT (BAT), ha svolto a) per l'a.s. 2018/2029 una supplenza in qualità di docente con decorrenza dal 23/10/2018 al 11/06/2019;
b) per l'a.s. 2019/2020 una supplenza in qualità di docente con decorrenza dal 02/10/2019 al 30/06/2020;
c) per l'a.s. 2020/2021 una supplenza in qualità di docente con decorrenza dal 13/10/2020 al 30/06/2021;
d) per l'a.s. 2021/2022 una supplenza in qualità di docente con decorrenza dal 09/09/2021 al 30/06/2022.
Deducevano gli istanti che per i suddetti periodi non era stata riconosciuta la cd. “Carta del docente”, di importo pari ad € 500 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali e riservata, in base alla disciplina vigente
(legge n. 107 del 13.07.2015 cd. “Buona Scuola” – D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015), ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part -time, con esclusione, quindi, dei docenti cd. precari come la ricorrente medesima;
che tale disciplina è discriminatoria per contrasto anche con l'art. 3 e
35 della Costituzione e per violazione articoli 63 e 64 del CCNL di categoria che prevedono la centralità della formazione del docente;
che con diffida stragiudiziale, rimasta senza esito, chiedevano al
il riconoscimento del diritto a beneficiare della cd. “Carta del CP_2 docente” e del relativo bonus di € 500 per ciascun anno scolastico in cui ha lavorato.
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale accerti lo svolgimento del lavoro alle dipendenze del come Controparte_2 insegnante con contratti a tempo determinato, riconosca il diritto a ottenere il beneficio della Carta Docenti, con valore di € 500,00 annui e Contr condanni il l' al pagamento delle somme Controparte_2 come indicate in ricorso per ciascun ricorrente ; con vittoria di spese con attribuzione.
Costituitisi in giudizio, il l' Controparte_2 [...]
hanno eccepito, preliminarmente, il difetto di Controparte_7 giurisdizione del giudice adito. Nel merito hanno eccepito
l'infondatezza della domanda e la legittimità del comportamento assunto dal , evidenziando che il differente regime appare CP_2 giustificato dalla diversa disciplina dei docenti di ruolo rispetto a quella dei c.d. precari e che in ogni caso il meccanismo della carta docenti non prevede l'erogazione di una somma di denaro tout court ma un vincolo al relativo utilizzo, oltre alla prescrizione per alcuni anni .
LA DECISIONE
Questioni preliminari
1. Preliminarmente va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'adito giudice ordinario. L'oggetto principale della domanda, infatti, consiste nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica – che anzi può essere qualificata, come si evidenzierà nel prosieguo, come richiesta di un ristoro economico corrispondente al valore della c.d. carta docenti di cui non si è potuto fruire -, con la conseguenza che la controversia verte, in realtà, sulla pretesa di una prestazione di natura economica nei confronti del derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro. Controparte_2
Ne consegue, quindi, che alla luce del condivisibile orientamento costante dei Giudici di
Legittimità, questo tipo di controversie, vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (cfr. Cass.
SS.UU. n. 16765/2014 e Cass. SS.UU. n. 3032/2011) rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
Il merito
Nel merito la domanda è fondata e va accolta.
Il quadro normativo
2.1 In primo luogo appare opportuno prendere le mosse dal quadro normativo di riferimento.
L'art. 35 della Costituzione prevede che “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro”, con ciò, quindi, attribuendo rilevanza costituzionale alla formazione dei lavoratori.
Il C.C.N.L. Scuola, inoltre, attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato “Formazione in
Servizio”, che “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire
l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti.
Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le
Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”.
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, prevede che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
La clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del
18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, al punto 1 prevede: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparab ili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; in particolare, al punto 4 della clausola si dispone che: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a partico lari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”. z
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd. “Buona Scuola”) prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l 'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_3 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Nel dare attuazione alla previsione normativa si è previsto, all'art. 2 del d.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015, che i destinatari della carta docenti siano “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pien o che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, con ciò, quindi, escludendo i docenti assunti con contratto a tempo determinato.
2.2 Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, appare evidente, già dalla lettura in sequenza delle disposizioni appena richiamate, che:
a) la Carta Docenti costituisce uno strumento destinato a favorire la formazione dei docenti;
b) la formazione costituisce elemento essenziale nell'attività lavorativa dei docenti, senza che ri levi, in questa prospettiva, la distinzione tra docenti assunti a tempo indeterminato e determinato.
Nel dare attuazione al disposto della legge n. 107/2015, che ha introdotto la “Carta Docenti”, si è scelto di riconoscere tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, dando luogo, in questo modo, a una evidente disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che ciò trovi alcun tipo di giustificazione, considerata la omogeneità della prestazione lavorativa svolta – peraltro di rilevanza centrale e costituzionale in quanto tesa allo sviluppo della formazione e dell'istruzione del corpo docenti e, quindi, tramite esso, della popolazione – e l'identità della finalità di formazione del personale docente che, quindi , non può che essere comune a tutti i docenti, indipendentemente dalle relative modalità di assunzione.
Peraltro, la scelta effettuata appare ancora più irragionevole se si considera che sono stati inclusi nei destinatari della “Carta Docente” anche docenti assunti con contratto a tempo parziale – che, quindi, almeno astrattamente, potrebbero svolgere un numero di ore inferiore a quello di docenti assunti a tempo determinato ma con contratto a tempo pieno -, nonché docenti in periodo di prova e, quindi, co me tali, non ancora inseriti a tutti gli effetti nell'organico ministeriale.
Ne consegue, quindi, l'illegittimità della determinazione assunta con il d.P.C.M. n. 32313/2015 nella parte in cui ha escluso dai destinatari dell'attribuzione della Carta Docenti i docenti assunti con contratto a tempo determinato, con conseguente disapplicazione della stessa e riconoscimento del diritto azionato in questa sede.
Il quadro giurisprudenziale
3.1 Tale ricostruzione del quadro normativo ha trovato riscontro in rilevanti decisioni giurisprudenziali, emesse sia in ambito interno che comunitario.
E così con la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il ConIGlio di Stato ha riformato la decisione del Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, che con sentenza n.
7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, CP_8 nella parte in cui specificava che la “Carta del docente” e i relativi €
500,00 annui erano assegna ti ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015. Più specificamente, il ConIGlio di Stato, in riforma della decisione del
TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal CP_2 beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Ancora più recentemente della questione è stata investita la Corte di
Giustizia Europea che, con ordinanza del 18 maggio 2022, resa nella causa C-450-21, chiamata a pronunciarsi della questione concernente la compatibilità con la normativa comunitaria della disposizione di cui all'articolo 1, comm a 121, della legge 107/2015 con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, ha affermato che la stessa deve essere interpretata nel senso che “(…) osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non anche al personale Controparte_2 docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un CP_2 vantaggio finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti”.
In termini analoghi, peraltro, si è pronunciato il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 515/2022 del 24.03.2022 resa in fattispecie analoga alla presente e, ancora più recentemente, il Tribunale di
Marsala, con sentenza n. 803/2022 del 7.09.2022
3.2 Peraltro, l'interpretazione che equipara anche con riferimento alla
Carta Docenti la posizione dei docenti non di ruolo a quella dei docenti di ruolo appare in linea anche con i principi affermati costantemente dalla Corte di Giustizia Europea, in relazione ad alcune note questioni come quella concernete il riconosciment o del servizio c.d. pre-ruolo svolto dai docenti precari nel periodo antecedente la stabilizzazione. Così, ad esempio, la decisione della
Corte di Giustizia 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C -444/09,
e C-456/09, Iglesias in cui si afferm a che: Per_1 Per_2
“un'indennità per anzianità di servizio … rientra nell'ambito di applicazione della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, in quanto costituisce una condizione d'impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'Accordo Quadro”.
Del resto, sempre in materia di anzianità di servizio, ma affermando un principio che presenta sicuramente d ei profili di connessione con la questione in esame, la Corte di Cassazione, con la nota sentenza della Suprema Corte n. 31149/2019, ha affermato che: “In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui
l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tem po indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato”.
Secondo i principi affermati dalla Suprema Corte, in particolare, occorre verificare che non vi siano in concreto ragioni che giustifichino la disparità di trattamento dei docenti assunti a tempo determinato, come ad esempio, lo svolgimento di compiti e mansioni non del tutto assimilabili a quelle svolte dai docenti assunti a tempo indeterminato.
Nel caso di specie, nulla è stato provato che possa giustificare il diverso trattamento dei docenti e ciò ancora di più se si considera che viene in rilievo la formazione e l'aggiornamento del docente che non può che essere considerata identica sia per i docenti assunti a tempo indeterminato che per quelli assunti a tempo determinato. A ragionare diversamente, infatti, si dovrebbe ipotizzare che l'attività svolta dai docenti c.d. precari possa essere caratterizzata da un minor grado di aggiornamento del personale docente, il che certa mente risulterebbe irragionevole e in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza e finirebbe, in definitiva, anche con il ledere irrimediabilmente il diritto all'istruzione costituzionalmente garantito, considerando che si avrebbe un corpo do centi la cui formazione è differenziata a seconda della stabilità o meno del rapporto di lavoro;
il che, evidentemente, non è concepibile senza che si dia luogo ad una inammissibile disparità di trattamento.
3.3 Quanto al fatto che la Carta Docenti è stata concepita come uno strumento vincolato, che consente l'acquisto di libri e altri strumenti per la formazione del docente, mentre con il ricorso in esame si chiede il mero pagamento del corrispondente valore della carta, deve ritenersi che la domanda vada qualificata come di risarcimento danno per non aver fruito della somma di denaro corrispondente al valore della Carta Docenti in conseguenza di un illegittimo comportamento del e come tale sia ammissibile nei termini Controparte_2 proposti;
ciò anche in considerazione del fatto che essendo la domanda proposta da un docente precario questi potrebbe non essere attualmente inserito nell'organigramma scolastico, il che renderebbe sostanzialmente inattuabile l'esecuzione della decisione di condanna al rilascio della Carta.
Né può condividersi quanto eccepito dal secondo cui il CP_2 docente dovrebbe dare prova dell'esborso di somme ai fini della formazione, perché una soluzione di questo tipo finirebbe con il ledere ulteriormente la posizione del docente non di ruolo che, oltre a non aver ottenuto la Carta Docenti nei tempi e nella modalità previsti per i docenti di ruolo, avrebbe anche dovuto investire in autonomia sulla formazione senza nessuna certezza di ottenere il ristoro dell'esborso sostenuto.
L'intervento della Corte di Cassazione a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
4.1 Tale ricostruzione trova sostanziale conferma nella recentissima decisione della Corte di Cassazione del 4 -27.10.2023 resa in tema di
Carta docenti.
Com'è noto, con ordinanza del 24.04.2023 il Tribunale di Taranto,
Sezione Lavoro, nell'ambito di un giudizio teso al riconoscimento della cd. Carta docenti a docenti non di ruolo, ha disposto il rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. alla Corte di Cassazione, ponendo una serie di questioni che partono da quella principale, inerente la sussistenza o meno del riconoscimento di tale diritto e si estendono a quelle connesse e consequenziali (modalità di riconoscimento del diritto, natura retribut iva o risarcitoria della prestazione, termine prescrizionale, riconoscibilità o meno per rapporti di breve durata e individuazione della durata minima del rapporto per poter riconoscere il diritto).
Con decreto del 29-30.05.2023, il Primo Presidente della Corte di
Cassazione ha dichiarato ammissibile il rinvio pregiudiziale e ha rimesso la questione interpretativa alla Sezione Lavoro della Suprema
Corte per l'enunciazione del relativo principio di diritto.
Con sentenza n. 29961/2023 del 4 -27 ottobre 2023, la Corte di
Cassazione, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_2
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il siste ma telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della
Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
I principi di diritto affermati dal Giudice di Legittimità a ppaiono condivisibili perché in linea con i principi comunitari innanzi richiamati.
Alla luce di ciò, considerato che è documentato e non contestato lo svolgimento dell'attività di docente per il periodo prospettato in ricorso, la domanda va accolta e va dichiarato il diritto dei ricorrenti a ottenere il beneficio economico della cd. “Carta del docente” e, quindi, del relativo bonus di € 500 per ciascun anno scolastico, con conseguente condanna del ai pagamenti Controparte_2 delle somme come indicate in dispositivo, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla presente sentenza al saldo.
Per le ricorrenti , va accolta la corretta eccezione di Parte_1 prescrizione formulata dal ,per gli anni scolastici 2015 -15 e CP_2
2016-17 e 17.18,; così anche per la per gli anni 2016 -17; per Pt_6 la quelle 16-17e 17-18 posto che , come correttamente Pt_7 dedotto dal , trattasi di pretese economiche per le quali vale CP_2 quanto disposto dall'art. 2948, comma 4 codice civile ( si prescrivono in 5 anni “gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”).
Non può, invece, ritenersi prescritto il diritto da riferirsi all'annualità
2018/2019 richiesto in sede di ricorso per i docenti , Pt_3
, , e in considerazione della citata Parte_1 Pt_6 Pt_7 Parte_5 notifica del ricorso avvenuta il 04/09/2023. P rescrizione che, applicando i principi espressi dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 sul punto, deve ritenersi tempestivamente interrotta per mezzo della citata notifica:
- sia considerando la data del 12/09/2018 quale data a partire dall a quale inizia a de-correre ex art. 2935 c.c. la prescrizione quinquennale, in quanto primo giorno utile per l'annualità 2018/2019 per procedere alla registrazione telematica sull'applicazione web onde fruire del beneficio;
- sia considerando il momento del conferimento degli incarichi per l'annualità 2018/2019 quale data a partire dalla quale inizia a decorrere ex art. 2935 c.c. la prescrizione quinquennale. E che per la docente deve individuarsi nella data del 22/10/2018, per la Pt_3
docente deve individuarsi nella data del 03/10/2018, per la Parte_1
docente deve individuarsi nella data del 01/10/2018, per la Pt_6
docente deve individuarsi nella data del 11/10/2018, per il Pt_7
docente deve individuarsi nella data del 23/10/2018. Parte_5
Pr quanto riguarda la durata delle supplenze, si tratta di supplenze con durata fino al 30 giugno ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, per le quali, secondo la Corte di Cassazione, va riconosciuto il diritto alla Carta Docenti;
né sul punto risulta contestato alcunché di specifico dal sulla Controparte_2 minore durata della supplenza;
in ogni caso continuative inoltre, la durata al 30 giugno e non al 31 agosto delle supplenze esclude anche che possa trovare applicazione il decreto legge n. 69/2023, c.d. Salva
Infrazioni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 13 giugno 2023, che all'art. 15 prevede che “la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”, dovendosi intendere per “supplenza annuale” quelle con durata fino al 31 agosto, escludendo i titolari di supplenze fino al 30 giugno;
per alcuni anni e per alcuni ricorrenti si ha lo svolgimento di fatto di un'unica supplenza equiparabile a quella di cui al comma secondo dell'art. 4 in quanto conclusasi fino al termine delle attività didattiche di giugno senza alcuna soluzione di continuità, presso lo stesso istituto, sulla stessa cattedra, per le stesse ore. Infatti deve ritenersi, sulla scorta delle disposizioni che disciplinano la Carta
Docenti, come interpretate dalla Suprema Corte, che la ratio del beneficio risieda – nell'ottica del perseguimento di un migliore servizio scolastico – nell'offrire al corpo docente un sostegno formativo all'intera attività didattica che si moduli su un piano di
“continuità” e di durata tendenzialmente “annuale”.
b) per quanto riguarda la condizione della parte ricorrente di
“interna” o “esterna” al sistema delle docenze scolastiche, - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla Carta Docenti
(adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) -, deve presumersi che parte ricorrente sia ancora “interna” al sistema delle docenze scolastiche, da intendersi, come chiarito dal Giudice di Legittimità, come riferito ai docenti “iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo”, non essendo contestata tale circostanza dalla parte resistente o dedotta dalla parte ricorrente l'assenza di tali condizioni.
Pertanto, va dichiarato il diritto dei ricorrenti a ottenere il beneficio economico della cd. “Carta del docente” e va riconosciuta la tutela di cui al punto 2) del citato dispositivo della decisione della Suprema
Corte, ossia l'adempimento in forma specifica, con condanna del all'attribuzione in favore della ricorrente della Carta CP_2
Docente, secondo il sistema proprio di essa e p er un valore corrispondente a quello perduto , oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Spese processuali
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n.
55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento, con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria/di tratta zione, tenuto conto della limitata attività processuale svolta.
Le spese sono liquidate con attribuzione ai procuratori antistatari avv.ti che ne hanno fatto richiesta nell'atto introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n.6122/2023 come innanzi proposta, così provvede:
1. dichiara il diritto dei ricorrenti a ottenere il beneficio economico della cd. “Carta del docente” e, quindi, del relativo bonus di € 500 per ciascun anno scolastico svolto come documentato in ricorso;
2. condanna, per l'effetto, il , in persona del Controparte_2
pro tempore, al pagamento in favore di : CP_9 Parte_3 nella misura complessiva di € 2.500,00; Parte_4 nella misura complessiva di € 1.500,00 ; nella Parte_1 misura complessiva di € 2.500,00; Parte_6 nella misura complessiva di € 1.500,00; nella misura Parte_7 complessiva di € 2.500,00; nella misura Parte_5 complessiva di € 2.000,00; oltre accessori di legge;
3. condanna il , in persona del Ministro pro tempore, al pagamento delle spese Controparte_2
processuali in favore dei ricorrenti che, liquida in € 3500,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge con attribuzione ai procuratori antistatari .
Così deciso in Trani, il 10/12/2024
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Angela Arbore