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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/11/2025, n. 4706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4706 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice AN PI ER, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al n.
11606/23
TRA
nata ad [...] l'[...], rappresentata Parte_1
e difesa dall'avv.to Antimo Buonamano
Ricorrente
E
Controparte_1 [...]
Controparte_2
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore
[...]
e dei funzionari CP_3 CP_4 Controparte_5
e Controparte_6 Controparte_7
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 26.09.2023, la ricorrente in epigrafe ha dedotto di essere stata assunta a tempo indeterminato e di essere stata provvisoriamente assegnata presso l'IC Teverola;
ha sostenuto di aver partecipato, per l'a.s. 2023/24, alle operazioni di mobilità interprovinciale indicando come sedi di preferenza, in via prioritaria, gli ambiti della provincia di ma di non CP_2 aver ottenuto il richiesto trasferimento, pur essendo titolare di diritto di precedenza in quanto portatrice di handicap ai sensi della Legge n. 104/92 art. 3 comma 3.
Sulla scorta di tale assunto, ritenendosi gravemente lesa e pregiudicata dai provvedimenti emessi dall'amministrazione convenuta, l'istante in epigrafe ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: dichiarare illegittima la condotta dell'amministrazione resistente, ed anche, previa disapplicazione, ove occorra dell'O.M. n. 11 del 01.03.2023, dichiarare il diritto della ricorrente all'assegnazione a partire dall'anno a.s.
2023/2024 presso l'ambito di anche in soprannumero, in CP_2 subordine presso le sedi vacanti in provincia di che sono CP_2 state destinate, alla immissione in ruolo anziché alla mobilità
2023/2024, secondo l'ordine di preferenza prescelto in domanda, e per l'effetto condannare l'amministrazione a disporne il trasferimento;
per l'effetto, dichiarare il diritto ad essere assegnata con precedenza ad una delle seguenti scuole, indicate con l'ordine di preferenza, nella propria istanza di mobilità e, segnatamente, ritenere e dichiarare nulli/illegittimi/annullare/ e da disapplicare i bollettini dei trasferimenti scuola primaria nella parte in cui non includono il suo nominativo nei movimenti in entrata quanto all' e nei Controparte_2 movimenti in uscita quanto all' in Controparte_2 accoglimento del secondo motivo di ricorso, ritenere e dichiarare illegittima la condotta dell'amministrazione resistente, il diritto della docente all'assegnazione a partire dall'a.s.
2023/2024 presso l'ambito provinciale di , anche in CP_2 soprannumero, o in subordine presso le sedi vacanti in provincia di che sono state destinate alla immissione in ruolo CP_2 anziché alla mobilità 2023/2024, secondo l'ordine di preferenza prescelto;
in domanda, e per l'effetto, condannare l'amministrazione a disporne il trasferimento e condannare le
Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di propria competenza, a disporre il trasferimento in uno degli ambiti o scuole indicati con l'ordine di preferenza, nella propria istanza di mobilità, il tutto con vittoria delle spese di lite.
Gli enti convenuti si sono costituiti in giudizio resistendo alla domanda.
In data 13.12.2023 il presente giudizio, in seguito ad astensione del Giudice originariamente assegnatario, è stato assegnato a questo Giudice.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
* * *
Con riguardo alla domanda concernente il riconoscimento della precedenza riconosciuta dalla Legge n. 104/92 in quanto soggetto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge citata occorre osservare quanto segue.
Ai sensi dell'art. 33 comma 6 della Legge n. 104/92 “La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso”.
Inoltre l'art. 601 del D. Lvo n. 297/94 prevede che “Gli articoli
21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico.
2. Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità”.
In proposito la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il genitore o il familiare lavoratore, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap con lui convivente, può esercitare, ai sensi dell'art. 33, commi 5 e
6, della legge n. 104 del 1992, il diritto di scegliere la sede di lavoro sia al momento dell'assunzione che in costanza di rapporto, sempreché il posto risulti esistente e vacante (cfr. sent. Cass.
n. 16298/15); inoltre la Corte ha rilevato che, in considerazione della "ratio" cui è ispirata la legge n. 104 del 1992 e tenendo conto di quanto precisato nelle sentenze n. 406 del 1992 e n. 325 del 1996 della Corte costituzionale, l'art. 33, comma quinto, della citata legge n. 104 del 1992 (recentemente modificato dall'art. 19 della legge n. 53 del 2000) deve essere interpretato nel senso che il riconoscimento in favore del genitore o del familiare lavoratore dell'handicappato del diritto di scegliere la sede lavorativa più vicina al proprio domicilio e di non essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso presuppone, oltre agli altri requisiti esplicitamente previsti dalla legge, sia l'attualità dell'assistenza (della quale il legislatore si è preoccupato di evitare interruzioni) sia la compatibilità con l'interesse comune. Infatti, com'è dimostrato anche dalla presenza dell'inciso: "ove possibile", secondo il legislatore il diritto alla effettiva tutela dell'handicappato - al cui perseguimento devono partecipare lo Stato, le Regioni e gli altri enti locali, nel quadro dei principi posti dalla legge in argomento - non può essere fatto valere quando il relativo esercizio venga a ledere in misura consistente le esigenze economiche e organizzative del datore di lavoro, in quanto ciò può tradursi - soprattutto per quel che riguarda i rapporti di lavoro pubblico - in un danno per la collettività (cfr. sent. Cass. n. 829/01).
Nell'ambito dei trasferimenti del personale scolastico l'art. 13 punto III del CCNI del 18.05.2022 (PERSONALE CON DISABILITA' E
PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE) ha stabilito che “Nel contesto delle procedure dei trasferimenti e, in ciascuna delle tre fasi, viene riconosciuta la precedenza, nell'ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni: 1) disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648; 2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia)..; 3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601, del D.L.vo n.
297/94; Il personale, di cui ai punti 1) e 3), fermo restando il diritto a fruire della precedenza se partecipa ai movimenti nella prima fase, nella seconda e terza fase, può usufruire di tale precedenza all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza o distretto subcomunale oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso. La preferenza sintetica per il predetto comune è obbligatoria prima di esprimere preferenze per altro comune. Il personale di cui al punto 2) può usufruire di tale precedenza all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di cura, a condizione che abbia espresso come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche o distretti compresi nel predetto comune ovvero preferenza sintetica per il comune di cura prima di altre preferenze. Per il personale di cui ai punti 1), 2) e 3), in caso in cui nel comune non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune viciniore ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di residenza/cura”.
Con riferimento al caso in esame, dall'esame della documentazione allegata, risulta che la ricorrente abbia richiesto, nella domanda di mobilità, di godere della precedenza connessa allo stato di handicap grave ed abbia indicato il Comune di per CP_2 usufruire della precedenza prevista dall'art. 33 citato.
Inoltre dai verbali del 14.02.2023 emessi dalla Commissione medica si evince che la docente è stata riconosciuta invalida nella misura del 100% e portatrice di handicap in situazione di gravità.
Occorre infine rilevare che, nel primo ambito indicato ( CP_2
D799) rientra il Comune di Frignano, ossia il comune di residenza della ricorrente.
Pertanto, deve riconoscersi il diritto di precedenza previsto dall'art. 33 comma 6 della Legge n. 104/92 in favore di
[...] nelle operazioni di mobilità interprovinciale per Parte_1
l'a.s. 2023/24 per l'ambito territoriale secondo CP_2
l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità presentata in via amministrativa ed allegata agli atti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con il ricorso in epigrafe, ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede:
Cont Ordina al di attribuire alla ricorrente la precedenza di cui all'art. 33 comma 6 Legge n. 104/92 nelle operazioni di mobilità interprovinciale a.s. 2023/24 e dispone che il tenga CP_1 conto della suddetta precedenza nell'assegnazione dei posti disponibili con riguardo a quelli indicati nella domanda di mobilità.
Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.500,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge con attribuzione al difensore antistatario.
Aversa, 25.11.2025
Il Giudice
AN PI ER
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice AN PI ER, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al n.
11606/23
TRA
nata ad [...] l'[...], rappresentata Parte_1
e difesa dall'avv.to Antimo Buonamano
Ricorrente
E
Controparte_1 [...]
Controparte_2
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore
[...]
e dei funzionari CP_3 CP_4 Controparte_5
e Controparte_6 Controparte_7
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 26.09.2023, la ricorrente in epigrafe ha dedotto di essere stata assunta a tempo indeterminato e di essere stata provvisoriamente assegnata presso l'IC Teverola;
ha sostenuto di aver partecipato, per l'a.s. 2023/24, alle operazioni di mobilità interprovinciale indicando come sedi di preferenza, in via prioritaria, gli ambiti della provincia di ma di non CP_2 aver ottenuto il richiesto trasferimento, pur essendo titolare di diritto di precedenza in quanto portatrice di handicap ai sensi della Legge n. 104/92 art. 3 comma 3.
Sulla scorta di tale assunto, ritenendosi gravemente lesa e pregiudicata dai provvedimenti emessi dall'amministrazione convenuta, l'istante in epigrafe ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: dichiarare illegittima la condotta dell'amministrazione resistente, ed anche, previa disapplicazione, ove occorra dell'O.M. n. 11 del 01.03.2023, dichiarare il diritto della ricorrente all'assegnazione a partire dall'anno a.s.
2023/2024 presso l'ambito di anche in soprannumero, in CP_2 subordine presso le sedi vacanti in provincia di che sono CP_2 state destinate, alla immissione in ruolo anziché alla mobilità
2023/2024, secondo l'ordine di preferenza prescelto in domanda, e per l'effetto condannare l'amministrazione a disporne il trasferimento;
per l'effetto, dichiarare il diritto ad essere assegnata con precedenza ad una delle seguenti scuole, indicate con l'ordine di preferenza, nella propria istanza di mobilità e, segnatamente, ritenere e dichiarare nulli/illegittimi/annullare/ e da disapplicare i bollettini dei trasferimenti scuola primaria nella parte in cui non includono il suo nominativo nei movimenti in entrata quanto all' e nei Controparte_2 movimenti in uscita quanto all' in Controparte_2 accoglimento del secondo motivo di ricorso, ritenere e dichiarare illegittima la condotta dell'amministrazione resistente, il diritto della docente all'assegnazione a partire dall'a.s.
2023/2024 presso l'ambito provinciale di , anche in CP_2 soprannumero, o in subordine presso le sedi vacanti in provincia di che sono state destinate alla immissione in ruolo CP_2 anziché alla mobilità 2023/2024, secondo l'ordine di preferenza prescelto;
in domanda, e per l'effetto, condannare l'amministrazione a disporne il trasferimento e condannare le
Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di propria competenza, a disporre il trasferimento in uno degli ambiti o scuole indicati con l'ordine di preferenza, nella propria istanza di mobilità, il tutto con vittoria delle spese di lite.
Gli enti convenuti si sono costituiti in giudizio resistendo alla domanda.
In data 13.12.2023 il presente giudizio, in seguito ad astensione del Giudice originariamente assegnatario, è stato assegnato a questo Giudice.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
* * *
Con riguardo alla domanda concernente il riconoscimento della precedenza riconosciuta dalla Legge n. 104/92 in quanto soggetto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge citata occorre osservare quanto segue.
Ai sensi dell'art. 33 comma 6 della Legge n. 104/92 “La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso”.
Inoltre l'art. 601 del D. Lvo n. 297/94 prevede che “Gli articoli
21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico.
2. Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità”.
In proposito la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il genitore o il familiare lavoratore, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap con lui convivente, può esercitare, ai sensi dell'art. 33, commi 5 e
6, della legge n. 104 del 1992, il diritto di scegliere la sede di lavoro sia al momento dell'assunzione che in costanza di rapporto, sempreché il posto risulti esistente e vacante (cfr. sent. Cass.
n. 16298/15); inoltre la Corte ha rilevato che, in considerazione della "ratio" cui è ispirata la legge n. 104 del 1992 e tenendo conto di quanto precisato nelle sentenze n. 406 del 1992 e n. 325 del 1996 della Corte costituzionale, l'art. 33, comma quinto, della citata legge n. 104 del 1992 (recentemente modificato dall'art. 19 della legge n. 53 del 2000) deve essere interpretato nel senso che il riconoscimento in favore del genitore o del familiare lavoratore dell'handicappato del diritto di scegliere la sede lavorativa più vicina al proprio domicilio e di non essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso presuppone, oltre agli altri requisiti esplicitamente previsti dalla legge, sia l'attualità dell'assistenza (della quale il legislatore si è preoccupato di evitare interruzioni) sia la compatibilità con l'interesse comune. Infatti, com'è dimostrato anche dalla presenza dell'inciso: "ove possibile", secondo il legislatore il diritto alla effettiva tutela dell'handicappato - al cui perseguimento devono partecipare lo Stato, le Regioni e gli altri enti locali, nel quadro dei principi posti dalla legge in argomento - non può essere fatto valere quando il relativo esercizio venga a ledere in misura consistente le esigenze economiche e organizzative del datore di lavoro, in quanto ciò può tradursi - soprattutto per quel che riguarda i rapporti di lavoro pubblico - in un danno per la collettività (cfr. sent. Cass. n. 829/01).
Nell'ambito dei trasferimenti del personale scolastico l'art. 13 punto III del CCNI del 18.05.2022 (PERSONALE CON DISABILITA' E
PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE) ha stabilito che “Nel contesto delle procedure dei trasferimenti e, in ciascuna delle tre fasi, viene riconosciuta la precedenza, nell'ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni: 1) disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648; 2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia)..; 3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601, del D.L.vo n.
297/94; Il personale, di cui ai punti 1) e 3), fermo restando il diritto a fruire della precedenza se partecipa ai movimenti nella prima fase, nella seconda e terza fase, può usufruire di tale precedenza all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza o distretto subcomunale oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso. La preferenza sintetica per il predetto comune è obbligatoria prima di esprimere preferenze per altro comune. Il personale di cui al punto 2) può usufruire di tale precedenza all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di cura, a condizione che abbia espresso come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche o distretti compresi nel predetto comune ovvero preferenza sintetica per il comune di cura prima di altre preferenze. Per il personale di cui ai punti 1), 2) e 3), in caso in cui nel comune non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune viciniore ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di residenza/cura”.
Con riferimento al caso in esame, dall'esame della documentazione allegata, risulta che la ricorrente abbia richiesto, nella domanda di mobilità, di godere della precedenza connessa allo stato di handicap grave ed abbia indicato il Comune di per CP_2 usufruire della precedenza prevista dall'art. 33 citato.
Inoltre dai verbali del 14.02.2023 emessi dalla Commissione medica si evince che la docente è stata riconosciuta invalida nella misura del 100% e portatrice di handicap in situazione di gravità.
Occorre infine rilevare che, nel primo ambito indicato ( CP_2
D799) rientra il Comune di Frignano, ossia il comune di residenza della ricorrente.
Pertanto, deve riconoscersi il diritto di precedenza previsto dall'art. 33 comma 6 della Legge n. 104/92 in favore di
[...] nelle operazioni di mobilità interprovinciale per Parte_1
l'a.s. 2023/24 per l'ambito territoriale secondo CP_2
l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità presentata in via amministrativa ed allegata agli atti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con il ricorso in epigrafe, ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede:
Cont Ordina al di attribuire alla ricorrente la precedenza di cui all'art. 33 comma 6 Legge n. 104/92 nelle operazioni di mobilità interprovinciale a.s. 2023/24 e dispone che il tenga CP_1 conto della suddetta precedenza nell'assegnazione dei posti disponibili con riguardo a quelli indicati nella domanda di mobilità.
Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.500,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge con attribuzione al difensore antistatario.
Aversa, 25.11.2025
Il Giudice
AN PI ER