TRIB
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 07/11/2025, n. 1721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1721 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1406/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1406/2023 promossa da:
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv. Giancarlo C.F._2
AD (C.F.: ) e OV ER (C.F.: ), C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliati in Napoli, alla via Posillipo, n. 69/20,
; Email_1
OPPONENTI contro
(C.F.: ), in persona del legare rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv. disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F.
) ed DR RN (C.F. , elettivamente domiciliata in C.F._5 C.F._6
La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N, ; ; Email_2 Email_3
OPPOSTA
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritte depositate all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e spiegavano Parte_1 Parte_2 opposizione, ex art. 615 c.p.c. e 617 c.p.c., avverso l'atto di precetto, notificato il 24/03/2023, con il quale intimava loro il pagamento della somma di € 40.622,55, in virtù della sentenza n. CP_1
1749/2022 resa dal Tribunale di Avellino, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Giudice adito accogliere la domanda di opposizione e per l'effetto: - in via preliminare si fa
pagina 1 di 5 istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo in ragione del fumus esposto nelle preliminari eccezioni nonché per l'evidente periculum in mora insisto nella natura stessa dell'azione espropriativa preannunciata dalla notifica dell'atto di precetto;
- sempre in via preliminare dichiarare nulla la notifica in quanto viziata l'attestazione di conformità del titolo - nulla la notifica per violazione delle disposizioni di legge - ancora dichiarare la carenza di legittimazione attiva della società procedente - dichiarare nel merito comunque nullo e pertanto inefficace l'atto impugnato in quanto in quanto privo di sottoscrizione da parte del creditore;
- condannare l'opposto alla refusione delle spese e competenze oltre accessori come per legge in favore degli opposti”.
Si costituiva in giudizio in proprio e quale procuratore della la quale Controparte_1 Controparte_2 deduceva: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, In via pregiudiziale: - Rigettare l'istanza di sospensione per le ragioni di cui in narrativa. In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa. Condannare altresì il sig. ai sensi dell'art. 96 c.p.c. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Parte_1
Iva e Cpa, nonché successive occorrende”.
Istruito il giudizio mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, denegata la richiesta sospensiva, la causa veniva rinviata all'udienza del 23.10.2025, per la rimessione della causa in decisione, previo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. All'esito dell'udienza la causa è stata trattenuta in decisione senza la concessione di ulteriori termini.
***
§ L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
I motivi di opposizione formulati dall'opponente nel merito integrano opposizione all'esecuzione, poiché con essi si contesta il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata.
Va, preliminarmente, rilevato che il titolo esecutivo a base del precetto in esame è un titolo di formazione giudiziale, nella specie la sentenza n. 1749 del 2022, emessa all'esito del giudizio N.R.G.
3579/2019 instauratosi tra gli odierni opponenti e la in proprio e quale procuratore della Controparte_1
Controparte_2
Ne consegue che le contestazioni di merito con le quali si contesti il diritto consacrato nel titolo possono fondarsi soltanto su fatti successivi alla formazione del provvedimento, essendo altrimenti deducibili con gli ordinari mezzi d'impugnazione o comunque precluse dal giudicato.
Difatti, in caso di esecuzione forzata fondata su un titolo esecutivo di natura giudiziale, non possono essere proposti come motivi di opposizione all'esecuzione i motivi di merito attinenti alla fondatezza del titolo giudiziale azionato, dovendo tali motivi essere fatti valere unicamente con lo strumento pagina 2 di 5 proprio del gravame avverso il provvedimento giudiziale.
Logico corollario di quanto esposto è che, laddove il gravame non sia stato proposto, sarà comunque preclusa al Giudice dell'opposizione all'esecuzione la cognizione degli aspetti prettamente di merito, essendosi sotto tale profilo il titolo giudiziale definitivamente consolidato, non essendo stato impugnato
(o comunque modificato o cancellato da una decisione in sede di gravame).
Dunque, in sede di opposizione all'esecuzione promossa sulla base di un titolo giudiziale, il potere del giudice è limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'esecuzione stessa, mentre le eventuali ragioni di merito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza o del diverso titolo giudiziale (ex multis
Cassazione Civile, sentenza n. 24752/2008 e Cassazione Civile, sentenza n. 24027/2009).
È infatti principio pacifico che, con l'opposizione all'atto di precetto, intimato in virtù dello stesso titolo giudiziale, si può contestare solo il diritto della controparte a procedere ad esecuzione forzata e possono essere invocati solo fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore, che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo e non anche quelli intervenuti anteriormente, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso (cfr. Cassazione
Civile, sentenza n. 9347/2009).
Di conseguenza, con l'opposizione avverso l'esecuzione fondata su titolo giudiziale, il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi o impeditivi anteriori a quel titolo, i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo, con la conseguenza che in sede di opposizione all'esecuzione, il debitore non può contestare il diritto del creditore per ragioni che avrebbe potuto, e dovuto, far valere nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, ma può far valere esclusivamente fatti modificativi o estintivi sopravvenuti (Tribunale di
Napoli, sentenza n. 5170/2018).
Il Giudice dell'opposizione all'esecuzione, pertanto, può conoscere unicamente o di fatti determinanti l'inesistenza giuridica del titolo giudiziale o dei fatti sopravvenuti alla formazione del titolo giudiziale.
Tanto chiarito, nel caso in lite, vanno respinte tutte le contestazioni che attengono al merito della pretesa creditoria, oggetto della pronuncia sulla scorta della quale è stato attivato il precetto.
Le ulteriori contestazioni attengono, altresì, alla nullità della notifica in quanto sarebbe viziata l'attestazione di conformità del titolo ed alla nullità della notifica per mancanza di sottoscrizione del creditore e omesso deposito dell'avviso di ricevimento.
§Avuto riguardo all'eccezione di carenza di legittimazione attiva, si osserva che la sentenza n. 1749 del
2022, tra le medesime parti del giudizio, ha sancito l'inammissibilità dell'eccezione, essendo stata sollevata con la sola comparsa conclusionale, al maturarsi delle preclusioni assertive. pagina 3 di 5 Le contestazioni mosse dagli odierni opponenti attengono alla titolarità della riscossione della pretesa creditoria oggetto di lite, confutazioni che ineriscono al merito del diritto a procedere giudizialmente e che, come tale, non possono essere fatti valere in sede di opposizione all'esecuzione e pertanto non possono essere vagliate.
Per completezza espositiva si osserva che, sebbene venga contestata la legittimazione attiva dell'opposta società nella subentrata posizione creditoria, specificatamente alle obiezioni sulla titolarità la giurisprudenza si è espressa nel senso che: “il debitore può contestare la validità del precetto eccependone il difetto di legittimazione attiva, solo mediante l'opposizione agli atti esecutivi nel termine di cinque giorni dalla notifica del precetto stesso (art. 17 c.p.c.) senza che il vizio prospettato, attenendo alla validità processuale dell'atto, possa, in mancanza di detta opposizione, propagarsi a quelli successivi che da esso dipendono risultando sanato dal mancato esperimento dell'opposizione”
(Cassazione civile, sez. III, 28/10/1992, n. 11736, Cass. 14.07.2000 n. 9365).
Pur avendo, pertanto, l'opponente proposto tempestivamente opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c., il lamentato vizio non sussiste poiché la società che ha spedito il precetto è la medesima indicata in sentenza, di talché sul punto si è formato il giudicato.
§In merito alla nullità del contratto e della fideiussione, dedotta per l'inserimento delle clausole
“abusive”, si è già osservato che, pur attenendo la contestazione al merito della pretesa, e quindi non esaminabile nel giudizio di opposizione al precetto, laddove è possibile contestare soltanto la regolarità formale del titolo esecutivo giudiziale, le Sezioni Unite della Cassazione, con la Sentenza n.9479 del 6 aprile 2023 - dando applicazione dell'orientamento comunitario espresso nelle cd. Sentenze di san
LE (emesse dalla CGUE nelle cause riunite C 639/19 e C-831/19, causa C-869/19, causa C-
725/19 e causa C-600/19) - hanno chiarito che la clausola vessatoria in un contratto concluso da un consumatore resta abusiva anche ove questi non si sia opposto all'ingiunzione. Ed infatti, tale pronuncia si riferisce alla peculiare ipotesi di decreto ingiuntivo non opposto, laddove cioè non vi sia stata una statuizione idonea al giudicato sulla validità delle clausole tacciate di abusività e, solo in tal caso, spetta al giudice dell'esecuzione verificare se la clausola abbia natura vessatoria, ad esempio perché deroga al foro del consumatore.
Come già evidenziato, il titolo esecutivo è una sentenza pronunciata all'esito dell'opposizione, dunque in un giudizio a cognizione piena, la cui statuizione è invece idonea al giudicato e si estende alla valutazione della validità dell'intero contratto, pur se implicitamente considerata.
§ Va rigetta l'eccezione di nullità del precetto in quanto viziata l'attestazione di conformità del titolo in quanto la mancata attestazione di conformità non inficia il precetto né il titolo esecutivo, trattandosi di una copia dichiarata conforme nel certificato di esecutorietà notificato. pagina 4 di 5 Parimenti va disattesa l'eccezione di nullità della notifica per mancanza di sottoscrizione del creditore e del deposito dell'avviso di ricevimento, in quanto è la stessa parte opponente ad aver provveduto ad allegare il precetto, sottoscritto dai procuratori della società opposta, nonché la cartolina di ricevimento.
§ In merito all'elezione di domicilio cd. “anomala” (siccome priva di collegamenti con il luogo dell'esecuzione) si osserva che l'elezione di domicilio che il creditore abbia compiuto nell'atto di precetto, ex art. 480, comma 3, c.p.c., nel caso di specie mediante indicazione del domicilio digitale, non è vincolante ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente a conoscere dell'opposizione a precetto, il quale va individuato con riferimento al possibile luogo della esecuzione, compreso quello di notifica del precetto, né ai fini della scelta del giudice dell'esecuzione, che non può che essere identificato avuto riguardo al luogo in cui si trovano i beni da sottoporre ad espropriazione, né, tantomeno, incide sulla validità in rito del precetto, determinando unicamente il vincolo, per il debitore, di notificare ivi l'atto di opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. (in tal senso, Cassazione
Civile, ordinanza n. 30141/2017).
Pertanto, alla luce dei principi esposti e delle ragioni sopra menzionate, va dichiarata l'esistenza del diritto di parte opposta a procedere ad esecuzione forzata e va confermato l'atto di precetto.
§ La domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata dalla parte opposta va disattesa in assenza dei presupposti di legge, per non esservi prova della mala fede o colpa grave nell'agire o resistere in executivis.
§ Le spese seguono la soccombenza e sono regolate come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.L. 55 del 2014 e successive modifiche intervenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda ed afferma il diritto dell'opposta a procedere ad esecuzione forzata;
- condanna parte opponente a rifondere alla parte opposta le spese di lite che si liquidano in €
2.540,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
AVELLINO, 7 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1406/2023 promossa da:
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv. Giancarlo C.F._2
AD (C.F.: ) e OV ER (C.F.: ), C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliati in Napoli, alla via Posillipo, n. 69/20,
; Email_1
OPPONENTI contro
(C.F.: ), in persona del legare rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv. disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F.
) ed DR RN (C.F. , elettivamente domiciliata in C.F._5 C.F._6
La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N, ; ; Email_2 Email_3
OPPOSTA
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritte depositate all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e spiegavano Parte_1 Parte_2 opposizione, ex art. 615 c.p.c. e 617 c.p.c., avverso l'atto di precetto, notificato il 24/03/2023, con il quale intimava loro il pagamento della somma di € 40.622,55, in virtù della sentenza n. CP_1
1749/2022 resa dal Tribunale di Avellino, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Giudice adito accogliere la domanda di opposizione e per l'effetto: - in via preliminare si fa
pagina 1 di 5 istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo in ragione del fumus esposto nelle preliminari eccezioni nonché per l'evidente periculum in mora insisto nella natura stessa dell'azione espropriativa preannunciata dalla notifica dell'atto di precetto;
- sempre in via preliminare dichiarare nulla la notifica in quanto viziata l'attestazione di conformità del titolo - nulla la notifica per violazione delle disposizioni di legge - ancora dichiarare la carenza di legittimazione attiva della società procedente - dichiarare nel merito comunque nullo e pertanto inefficace l'atto impugnato in quanto in quanto privo di sottoscrizione da parte del creditore;
- condannare l'opposto alla refusione delle spese e competenze oltre accessori come per legge in favore degli opposti”.
Si costituiva in giudizio in proprio e quale procuratore della la quale Controparte_1 Controparte_2 deduceva: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, In via pregiudiziale: - Rigettare l'istanza di sospensione per le ragioni di cui in narrativa. In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa. Condannare altresì il sig. ai sensi dell'art. 96 c.p.c. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Parte_1
Iva e Cpa, nonché successive occorrende”.
Istruito il giudizio mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, denegata la richiesta sospensiva, la causa veniva rinviata all'udienza del 23.10.2025, per la rimessione della causa in decisione, previo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. All'esito dell'udienza la causa è stata trattenuta in decisione senza la concessione di ulteriori termini.
***
§ L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
I motivi di opposizione formulati dall'opponente nel merito integrano opposizione all'esecuzione, poiché con essi si contesta il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata.
Va, preliminarmente, rilevato che il titolo esecutivo a base del precetto in esame è un titolo di formazione giudiziale, nella specie la sentenza n. 1749 del 2022, emessa all'esito del giudizio N.R.G.
3579/2019 instauratosi tra gli odierni opponenti e la in proprio e quale procuratore della Controparte_1
Controparte_2
Ne consegue che le contestazioni di merito con le quali si contesti il diritto consacrato nel titolo possono fondarsi soltanto su fatti successivi alla formazione del provvedimento, essendo altrimenti deducibili con gli ordinari mezzi d'impugnazione o comunque precluse dal giudicato.
Difatti, in caso di esecuzione forzata fondata su un titolo esecutivo di natura giudiziale, non possono essere proposti come motivi di opposizione all'esecuzione i motivi di merito attinenti alla fondatezza del titolo giudiziale azionato, dovendo tali motivi essere fatti valere unicamente con lo strumento pagina 2 di 5 proprio del gravame avverso il provvedimento giudiziale.
Logico corollario di quanto esposto è che, laddove il gravame non sia stato proposto, sarà comunque preclusa al Giudice dell'opposizione all'esecuzione la cognizione degli aspetti prettamente di merito, essendosi sotto tale profilo il titolo giudiziale definitivamente consolidato, non essendo stato impugnato
(o comunque modificato o cancellato da una decisione in sede di gravame).
Dunque, in sede di opposizione all'esecuzione promossa sulla base di un titolo giudiziale, il potere del giudice è limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'esecuzione stessa, mentre le eventuali ragioni di merito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza o del diverso titolo giudiziale (ex multis
Cassazione Civile, sentenza n. 24752/2008 e Cassazione Civile, sentenza n. 24027/2009).
È infatti principio pacifico che, con l'opposizione all'atto di precetto, intimato in virtù dello stesso titolo giudiziale, si può contestare solo il diritto della controparte a procedere ad esecuzione forzata e possono essere invocati solo fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore, che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo e non anche quelli intervenuti anteriormente, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso (cfr. Cassazione
Civile, sentenza n. 9347/2009).
Di conseguenza, con l'opposizione avverso l'esecuzione fondata su titolo giudiziale, il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi o impeditivi anteriori a quel titolo, i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo, con la conseguenza che in sede di opposizione all'esecuzione, il debitore non può contestare il diritto del creditore per ragioni che avrebbe potuto, e dovuto, far valere nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, ma può far valere esclusivamente fatti modificativi o estintivi sopravvenuti (Tribunale di
Napoli, sentenza n. 5170/2018).
Il Giudice dell'opposizione all'esecuzione, pertanto, può conoscere unicamente o di fatti determinanti l'inesistenza giuridica del titolo giudiziale o dei fatti sopravvenuti alla formazione del titolo giudiziale.
Tanto chiarito, nel caso in lite, vanno respinte tutte le contestazioni che attengono al merito della pretesa creditoria, oggetto della pronuncia sulla scorta della quale è stato attivato il precetto.
Le ulteriori contestazioni attengono, altresì, alla nullità della notifica in quanto sarebbe viziata l'attestazione di conformità del titolo ed alla nullità della notifica per mancanza di sottoscrizione del creditore e omesso deposito dell'avviso di ricevimento.
§Avuto riguardo all'eccezione di carenza di legittimazione attiva, si osserva che la sentenza n. 1749 del
2022, tra le medesime parti del giudizio, ha sancito l'inammissibilità dell'eccezione, essendo stata sollevata con la sola comparsa conclusionale, al maturarsi delle preclusioni assertive. pagina 3 di 5 Le contestazioni mosse dagli odierni opponenti attengono alla titolarità della riscossione della pretesa creditoria oggetto di lite, confutazioni che ineriscono al merito del diritto a procedere giudizialmente e che, come tale, non possono essere fatti valere in sede di opposizione all'esecuzione e pertanto non possono essere vagliate.
Per completezza espositiva si osserva che, sebbene venga contestata la legittimazione attiva dell'opposta società nella subentrata posizione creditoria, specificatamente alle obiezioni sulla titolarità la giurisprudenza si è espressa nel senso che: “il debitore può contestare la validità del precetto eccependone il difetto di legittimazione attiva, solo mediante l'opposizione agli atti esecutivi nel termine di cinque giorni dalla notifica del precetto stesso (art. 17 c.p.c.) senza che il vizio prospettato, attenendo alla validità processuale dell'atto, possa, in mancanza di detta opposizione, propagarsi a quelli successivi che da esso dipendono risultando sanato dal mancato esperimento dell'opposizione”
(Cassazione civile, sez. III, 28/10/1992, n. 11736, Cass. 14.07.2000 n. 9365).
Pur avendo, pertanto, l'opponente proposto tempestivamente opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c., il lamentato vizio non sussiste poiché la società che ha spedito il precetto è la medesima indicata in sentenza, di talché sul punto si è formato il giudicato.
§In merito alla nullità del contratto e della fideiussione, dedotta per l'inserimento delle clausole
“abusive”, si è già osservato che, pur attenendo la contestazione al merito della pretesa, e quindi non esaminabile nel giudizio di opposizione al precetto, laddove è possibile contestare soltanto la regolarità formale del titolo esecutivo giudiziale, le Sezioni Unite della Cassazione, con la Sentenza n.9479 del 6 aprile 2023 - dando applicazione dell'orientamento comunitario espresso nelle cd. Sentenze di san
LE (emesse dalla CGUE nelle cause riunite C 639/19 e C-831/19, causa C-869/19, causa C-
725/19 e causa C-600/19) - hanno chiarito che la clausola vessatoria in un contratto concluso da un consumatore resta abusiva anche ove questi non si sia opposto all'ingiunzione. Ed infatti, tale pronuncia si riferisce alla peculiare ipotesi di decreto ingiuntivo non opposto, laddove cioè non vi sia stata una statuizione idonea al giudicato sulla validità delle clausole tacciate di abusività e, solo in tal caso, spetta al giudice dell'esecuzione verificare se la clausola abbia natura vessatoria, ad esempio perché deroga al foro del consumatore.
Come già evidenziato, il titolo esecutivo è una sentenza pronunciata all'esito dell'opposizione, dunque in un giudizio a cognizione piena, la cui statuizione è invece idonea al giudicato e si estende alla valutazione della validità dell'intero contratto, pur se implicitamente considerata.
§ Va rigetta l'eccezione di nullità del precetto in quanto viziata l'attestazione di conformità del titolo in quanto la mancata attestazione di conformità non inficia il precetto né il titolo esecutivo, trattandosi di una copia dichiarata conforme nel certificato di esecutorietà notificato. pagina 4 di 5 Parimenti va disattesa l'eccezione di nullità della notifica per mancanza di sottoscrizione del creditore e del deposito dell'avviso di ricevimento, in quanto è la stessa parte opponente ad aver provveduto ad allegare il precetto, sottoscritto dai procuratori della società opposta, nonché la cartolina di ricevimento.
§ In merito all'elezione di domicilio cd. “anomala” (siccome priva di collegamenti con il luogo dell'esecuzione) si osserva che l'elezione di domicilio che il creditore abbia compiuto nell'atto di precetto, ex art. 480, comma 3, c.p.c., nel caso di specie mediante indicazione del domicilio digitale, non è vincolante ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente a conoscere dell'opposizione a precetto, il quale va individuato con riferimento al possibile luogo della esecuzione, compreso quello di notifica del precetto, né ai fini della scelta del giudice dell'esecuzione, che non può che essere identificato avuto riguardo al luogo in cui si trovano i beni da sottoporre ad espropriazione, né, tantomeno, incide sulla validità in rito del precetto, determinando unicamente il vincolo, per il debitore, di notificare ivi l'atto di opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. (in tal senso, Cassazione
Civile, ordinanza n. 30141/2017).
Pertanto, alla luce dei principi esposti e delle ragioni sopra menzionate, va dichiarata l'esistenza del diritto di parte opposta a procedere ad esecuzione forzata e va confermato l'atto di precetto.
§ La domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata dalla parte opposta va disattesa in assenza dei presupposti di legge, per non esservi prova della mala fede o colpa grave nell'agire o resistere in executivis.
§ Le spese seguono la soccombenza e sono regolate come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.L. 55 del 2014 e successive modifiche intervenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda ed afferma il diritto dell'opposta a procedere ad esecuzione forzata;
- condanna parte opponente a rifondere alla parte opposta le spese di lite che si liquidano in €
2.540,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
AVELLINO, 7 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 5 di 5