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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 16/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 280/2023 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PIACENZA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Camilla Milani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall' avv. Boris Infantino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Piacenza, via Roma n. 48, come da procura in atti-
-RICORRENTE – contro
(C.F. e P.I. Controparte_1
), in persona del Presidente del Consiglio di P.IVA_1
Amministrazione, rappresentata e difesa dall' avv. Enrico Fornasari ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piacenza, Via Cavour n.
43, come da procura in atti
- RESISTENTE –
Oggetto: retribuzione
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
***
RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 414 c.p.c. depositato in data 18.04.2023 Parte_1 ha dedotto di essere dipendente della
[...] Controparte_2 convenuta a far tempo dal 01.09.2020 con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, qualifica di operaio, inquadramento 4 livello del
CCNL Trasporto Merci e Logistica. Ha lamentato di aver percepito, in riferimento ai periodi in cui si era assentato dal lavoro per malattia, come da documentazione in atti, unicamente l'indennità a carico dell' e CP_3 non quella a carico del datore di lavoro come previsto dal CCNL applicato.
Ha quindi insistito per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni altra istanza, a. accertare e dichiarare l'applicabilità alla Controparte_4 del disposto di cui all'art. 63 CCNL Trasporto merci e Logistica,
[...] integrando, in caso di malattia del ricorrente, la quota di indennità prevista CP_ a carico dell' con le modalità previste dalla norma citata;
b. per l'effetto, condannare la al Controparte_4 pagamento delle differenze retributive quantificate, a partire dal mese di maggio 2021 sino al mese di maggio 2022, in € 3.160,45 lordi, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dì del dovuto al saldo;
c. con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
si è regolarmente Controparte_1 costituita, contestando la pretesa ex adverso avanzata, osservando che il
CCNL applicato al caso di specie fosse sì quello indicato dal ricorrente, ma nella sola sezione riservata al settore cooperative dove non è prevista alcuna indennità a carico del datore di lavoro in caso di malattia e di infortunio;
che tale circostanza fosse nota al ricorrente, non solo sulla base della lettera di assunzione sottoscritta da entrambe le parti in causa (doc.
3 parte resistente) ma anche e in particolar modo, che, in ragione dell'accordo aziendale sottoscritto – oltretutto in prima persona dal ricorrente come RSA, il 7 luglio-28 agosto 2020, e derogando in melius le disposizioni del CCNL era stata in realtà riconosciuta una percentuale di l'indennità integrativa in caso di malattia da porsi a carico del datore di lavoro.
Insisteva quindi per il rigetto del ricorso e la condanna di controparte alla refusione delle spese di lite.
La causa è stata istruita con la sola acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
All'udienza del 16.01.2025 i procuratori delle parti hanno discusso la causa e questa è stata decisa come da dispositivo con l'indicazione del termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.
2 Pur essendo questo giudice a conoscenza dell'orientamento assunto dalla giurisprudenza di merito, condivisa anche di questo Tribunale, relativa al riconoscimento dell'indennità integrativa in caso di assenza per malattia o infortunio a carico del datore di lavoro anche nell'ipotesi di soci lavoratori di società cooperative, ( cfr.Tribunale di Piacenza sentenza n. 41/22 del
10.05.2022 confermata dalla Corte di Appello di Bologna con sentenza n.102/2023 del 9.03.2023), nel caso di specie il ricorso non è fondato e non può trovare accoglimento.
Facendo applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", secondo cui “in applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (ex multis Cass.lav n. 11458/2018), è sufficiente rilevare che il ricorrente nel caso in esame ha lamentato di non aver ricevuto la quota di indennità a carico del datore di lavoro in relazione ai periodi – incontestati, nei quali si è assentato dal lavoro a causa di malattia, diversamente da quanto previsto dal CCNL Trasporti merci e logistica (art. 63).
E' invece emerso che anche per il ricorrente ha trovato applicazione l'accordo aziendale del 7 luglio-28 agosto 2020 in forza del quale, come è evincibile anche dalle buste paga in atti, è intervenuto il pagamento da parte del datore di lavoro di indennità integrative Controparte_1 della quota a carico , nei modi e nelle misure meglio specificata CP_3 nell'accordo aziendale.
Detto accordo non solo ha trovato applicazione anche per il ricorrente, tanto da non ritenersi fondata la richiesta avanzata in atti che non tenga conto delle somme comunque già percepite, ma è stato addirittura sottoscritto dal lavoratore in qualità di RSA, tanto da potersi serenamente escludere che rispetto a questo abbia manifestato espresso dissenso – come richiesto dalla unanime giurisprudenza di legittimità per poterne limitare l'efficacia generale per tutti i lavoratori.
È infatti costante nella giurisprudenza di legittimità (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 2 novembre 2021, n. 31201; 15 novembre 2017,
n. 27115; 18 aprile 2012, n. 6044 e 28 maggio 2004, n. 10353)
l'affermazione che l'efficacia generale (per tutti i lavoratori) degli accordi aziendali è tendenziale - in ragione dell'esistenza di interessi collettivi della
3 comunità di lavoro nell'azienda, i quali richiedono una disciplina unitaria -, trovando un limite nell'espresso dissenso di lavoratori o associazioni sindacali;
limite coessenziale alla riconducibilità anche di tali accordi, non diversamente da quelli nazionali o territoriali, a un sistema di contrattazione collettiva fondato su principi privatistici e sulla rappresentanza negoziale - non già legale o istituzionale - delle organizzazioni sindacali. L'accordo aziendale - come in generale il contratto - «ha forza di legge tra le parti» e la sua efficacia può essere estesa a terzi solo nei «casi previsti dalla legge» (art. 1372 del codice civile). Sicché - si è affermato in giurisprudenza - «sarebbe illecita la pretesa datoriale aziendale di esigere il rispetto dell'accordo aziendale anche dai lavoratori dissenzienti perché iscritti ad un sindacato non firmatario dell'accordo medesimo» (Cass., n. 27115 del 2017).
L'accordo aziendale ordinario, quindi, non estende la sua efficacia anche nei confronti dei lavoratori e delle associazioni sindacali che, in occasione della stipulazione dell'accordo stesso, siano espressamente dissenzienti. Il loro dichiarato dissenso non inficia la validità dell'accordo aziendale, ma incide sull'efficacia, la quale quindi, in tale evenienza, risulta non essere
"generale".
In merito alla validità ed efficacia degli accordi aziendali ed ai rapporti tra gli stessi e i contratti nazionali, giova comunque richiamare alcuni recentissimi arresti della Suprema Corte:
“L'indirizzo interpretativo di questa Corte è infatti consolidato (trovando applicazione anche nell'ambito del pubblico impiego privatizzato: Cass. 26 maggio 2008, n. 13544; Cass. 13 gennaio 2016, n. 355; Cass. 6 aprile
2017, n. 8892), e meritevole di continuità per la sua condivisibile correttezza, nel ritenere che il rapporto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale debba essere regolato, non già in base ai principi di gerarchia e di specialità propri delle fonti legislative, ma della effettiva volontà delle parti sociali, in ragione di una reciproca autonomia delle due discipline (e di un loro diverso ambito applicativo, secondo il criterio di competenza e di specialità nel rispetto del principio di autonomia talché la fonte collettiva prossima agli interessi disciplinati è, nei limiti della normativa inderogabile di legge, prevalente sulle altre consimili: Cass. 19 febbraio 1988, n. 1759), che ha trovato riscontro nel mondo sindacale anche nell'aspetto delle relazioni industriali (Cass. 18 settembre 2007, n.
19351). Ebbene, in virtù del principio dell'autonomia negoziale stabilito dall'art. 1322 c.c., i contratti territoriali possono prorogare l'efficacia dei contratti nazionali e derogarli, anche in pejus senza che osti il disposto dell'art. 2077 c.c., fatta salva solamente la salvaguardia dei diritti già
4 definitivamente acquisiti nel patrimonio dei lavoratori, non suscettibili di un trattamento deteriore in ragione della posteriore normativa di eguale o diverso livello (Cass. 18 maggio 2010, n. 12098); sicché, l'effettiva volontà delle parti sociali deve essere desunta attraverso il coordinamento delle diverse disposizioni delle fonti collettive, aventi tutte pari dignità e forza vincolante, con la conseguenza che i rispettivi fatti costitutivi ed estintivi non interagiscono, rispondendo ciascuna disciplina a regole proprie in ragione dei diversi agenti contrattuali e del loro diverso ambito territoriale
(Cass. 2 marzo 2021, n. 5651; Cass. n. 17939/22).
“I contratti collettivi aziendali sono applicabili a tutti i lavoratori dell'azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti, con l'unica eccezione di quei lavoratori che, aderendo ad una organizzazione sindacale diversa, condividono con essa l'esplicito dissenso dall'accordo, potendo eventualmente essere vincolati da un accordo sindacale separato. (Cass. n. 31201/21)”.
Ebbene, simili considerazioni impongono il rigetto del ricorso e la condanna della parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della parte resistente, liquidate in dispositivo, tenuto conto della complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite che liquida complessivi in euro 1.030,00 oltre spese generali ed accessori di legge.
Fissa il termine di gg. 60 per il deposito della sentenza
Piacenza, 16/01/2025 il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Camilla Milani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PIACENZA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Camilla Milani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall' avv. Boris Infantino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Piacenza, via Roma n. 48, come da procura in atti-
-RICORRENTE – contro
(C.F. e P.I. Controparte_1
), in persona del Presidente del Consiglio di P.IVA_1
Amministrazione, rappresentata e difesa dall' avv. Enrico Fornasari ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piacenza, Via Cavour n.
43, come da procura in atti
- RESISTENTE –
Oggetto: retribuzione
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
***
RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 414 c.p.c. depositato in data 18.04.2023 Parte_1 ha dedotto di essere dipendente della
[...] Controparte_2 convenuta a far tempo dal 01.09.2020 con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, qualifica di operaio, inquadramento 4 livello del
CCNL Trasporto Merci e Logistica. Ha lamentato di aver percepito, in riferimento ai periodi in cui si era assentato dal lavoro per malattia, come da documentazione in atti, unicamente l'indennità a carico dell' e CP_3 non quella a carico del datore di lavoro come previsto dal CCNL applicato.
Ha quindi insistito per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni altra istanza, a. accertare e dichiarare l'applicabilità alla Controparte_4 del disposto di cui all'art. 63 CCNL Trasporto merci e Logistica,
[...] integrando, in caso di malattia del ricorrente, la quota di indennità prevista CP_ a carico dell' con le modalità previste dalla norma citata;
b. per l'effetto, condannare la al Controparte_4 pagamento delle differenze retributive quantificate, a partire dal mese di maggio 2021 sino al mese di maggio 2022, in € 3.160,45 lordi, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dì del dovuto al saldo;
c. con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
si è regolarmente Controparte_1 costituita, contestando la pretesa ex adverso avanzata, osservando che il
CCNL applicato al caso di specie fosse sì quello indicato dal ricorrente, ma nella sola sezione riservata al settore cooperative dove non è prevista alcuna indennità a carico del datore di lavoro in caso di malattia e di infortunio;
che tale circostanza fosse nota al ricorrente, non solo sulla base della lettera di assunzione sottoscritta da entrambe le parti in causa (doc.
3 parte resistente) ma anche e in particolar modo, che, in ragione dell'accordo aziendale sottoscritto – oltretutto in prima persona dal ricorrente come RSA, il 7 luglio-28 agosto 2020, e derogando in melius le disposizioni del CCNL era stata in realtà riconosciuta una percentuale di l'indennità integrativa in caso di malattia da porsi a carico del datore di lavoro.
Insisteva quindi per il rigetto del ricorso e la condanna di controparte alla refusione delle spese di lite.
La causa è stata istruita con la sola acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
All'udienza del 16.01.2025 i procuratori delle parti hanno discusso la causa e questa è stata decisa come da dispositivo con l'indicazione del termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.
2 Pur essendo questo giudice a conoscenza dell'orientamento assunto dalla giurisprudenza di merito, condivisa anche di questo Tribunale, relativa al riconoscimento dell'indennità integrativa in caso di assenza per malattia o infortunio a carico del datore di lavoro anche nell'ipotesi di soci lavoratori di società cooperative, ( cfr.Tribunale di Piacenza sentenza n. 41/22 del
10.05.2022 confermata dalla Corte di Appello di Bologna con sentenza n.102/2023 del 9.03.2023), nel caso di specie il ricorso non è fondato e non può trovare accoglimento.
Facendo applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", secondo cui “in applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (ex multis Cass.lav n. 11458/2018), è sufficiente rilevare che il ricorrente nel caso in esame ha lamentato di non aver ricevuto la quota di indennità a carico del datore di lavoro in relazione ai periodi – incontestati, nei quali si è assentato dal lavoro a causa di malattia, diversamente da quanto previsto dal CCNL Trasporti merci e logistica (art. 63).
E' invece emerso che anche per il ricorrente ha trovato applicazione l'accordo aziendale del 7 luglio-28 agosto 2020 in forza del quale, come è evincibile anche dalle buste paga in atti, è intervenuto il pagamento da parte del datore di lavoro di indennità integrative Controparte_1 della quota a carico , nei modi e nelle misure meglio specificata CP_3 nell'accordo aziendale.
Detto accordo non solo ha trovato applicazione anche per il ricorrente, tanto da non ritenersi fondata la richiesta avanzata in atti che non tenga conto delle somme comunque già percepite, ma è stato addirittura sottoscritto dal lavoratore in qualità di RSA, tanto da potersi serenamente escludere che rispetto a questo abbia manifestato espresso dissenso – come richiesto dalla unanime giurisprudenza di legittimità per poterne limitare l'efficacia generale per tutti i lavoratori.
È infatti costante nella giurisprudenza di legittimità (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 2 novembre 2021, n. 31201; 15 novembre 2017,
n. 27115; 18 aprile 2012, n. 6044 e 28 maggio 2004, n. 10353)
l'affermazione che l'efficacia generale (per tutti i lavoratori) degli accordi aziendali è tendenziale - in ragione dell'esistenza di interessi collettivi della
3 comunità di lavoro nell'azienda, i quali richiedono una disciplina unitaria -, trovando un limite nell'espresso dissenso di lavoratori o associazioni sindacali;
limite coessenziale alla riconducibilità anche di tali accordi, non diversamente da quelli nazionali o territoriali, a un sistema di contrattazione collettiva fondato su principi privatistici e sulla rappresentanza negoziale - non già legale o istituzionale - delle organizzazioni sindacali. L'accordo aziendale - come in generale il contratto - «ha forza di legge tra le parti» e la sua efficacia può essere estesa a terzi solo nei «casi previsti dalla legge» (art. 1372 del codice civile). Sicché - si è affermato in giurisprudenza - «sarebbe illecita la pretesa datoriale aziendale di esigere il rispetto dell'accordo aziendale anche dai lavoratori dissenzienti perché iscritti ad un sindacato non firmatario dell'accordo medesimo» (Cass., n. 27115 del 2017).
L'accordo aziendale ordinario, quindi, non estende la sua efficacia anche nei confronti dei lavoratori e delle associazioni sindacali che, in occasione della stipulazione dell'accordo stesso, siano espressamente dissenzienti. Il loro dichiarato dissenso non inficia la validità dell'accordo aziendale, ma incide sull'efficacia, la quale quindi, in tale evenienza, risulta non essere
"generale".
In merito alla validità ed efficacia degli accordi aziendali ed ai rapporti tra gli stessi e i contratti nazionali, giova comunque richiamare alcuni recentissimi arresti della Suprema Corte:
“L'indirizzo interpretativo di questa Corte è infatti consolidato (trovando applicazione anche nell'ambito del pubblico impiego privatizzato: Cass. 26 maggio 2008, n. 13544; Cass. 13 gennaio 2016, n. 355; Cass. 6 aprile
2017, n. 8892), e meritevole di continuità per la sua condivisibile correttezza, nel ritenere che il rapporto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale debba essere regolato, non già in base ai principi di gerarchia e di specialità propri delle fonti legislative, ma della effettiva volontà delle parti sociali, in ragione di una reciproca autonomia delle due discipline (e di un loro diverso ambito applicativo, secondo il criterio di competenza e di specialità nel rispetto del principio di autonomia talché la fonte collettiva prossima agli interessi disciplinati è, nei limiti della normativa inderogabile di legge, prevalente sulle altre consimili: Cass. 19 febbraio 1988, n. 1759), che ha trovato riscontro nel mondo sindacale anche nell'aspetto delle relazioni industriali (Cass. 18 settembre 2007, n.
19351). Ebbene, in virtù del principio dell'autonomia negoziale stabilito dall'art. 1322 c.c., i contratti territoriali possono prorogare l'efficacia dei contratti nazionali e derogarli, anche in pejus senza che osti il disposto dell'art. 2077 c.c., fatta salva solamente la salvaguardia dei diritti già
4 definitivamente acquisiti nel patrimonio dei lavoratori, non suscettibili di un trattamento deteriore in ragione della posteriore normativa di eguale o diverso livello (Cass. 18 maggio 2010, n. 12098); sicché, l'effettiva volontà delle parti sociali deve essere desunta attraverso il coordinamento delle diverse disposizioni delle fonti collettive, aventi tutte pari dignità e forza vincolante, con la conseguenza che i rispettivi fatti costitutivi ed estintivi non interagiscono, rispondendo ciascuna disciplina a regole proprie in ragione dei diversi agenti contrattuali e del loro diverso ambito territoriale
(Cass. 2 marzo 2021, n. 5651; Cass. n. 17939/22).
“I contratti collettivi aziendali sono applicabili a tutti i lavoratori dell'azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti, con l'unica eccezione di quei lavoratori che, aderendo ad una organizzazione sindacale diversa, condividono con essa l'esplicito dissenso dall'accordo, potendo eventualmente essere vincolati da un accordo sindacale separato. (Cass. n. 31201/21)”.
Ebbene, simili considerazioni impongono il rigetto del ricorso e la condanna della parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della parte resistente, liquidate in dispositivo, tenuto conto della complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite che liquida complessivi in euro 1.030,00 oltre spese generali ed accessori di legge.
Fissa il termine di gg. 60 per il deposito della sentenza
Piacenza, 16/01/2025 il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Camilla Milani
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