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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/06/2025, n. 9698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9698 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 16312 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, riservata in decisione con provvedimento del 07.02.2025, vertente tra:
l , Controparte_1
elettivamente domiciliata in Roma, via Po n. 24, presso lo studio dell'avv. Paolo Ceci che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- appellante –
E
, CP_2
elettivamente domiciliato in Roma, via Monte Zebio n. 28, presso lo studio dell'avv. Eugenio Scrocca che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- appellato –
E
, CP_3
elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura Capitolina in Roma, Via del Tempio di
Giove n. 21, rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Battistella in virtù di procura in atti;
- appellata –
E
1 la Controparte_4
- appellata contumace -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 21324/2019 emessa dal Giudice di Pace di Roma - opposizione avverso intimazione di pagamento - sanzioni amministrative per violazione del Codice della strada;
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 06.02.2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L ha proposto appello avverso la sentenza n. 21324/2019 con la Controparte_1 quale il Giudice di Pace di Roma ha accolto l'opposizione proposta da avverso CP_2
l'intimazione di pagamento n. 09720189092086803 e avverso alcune delle cartelle di pagamento ad essa sottese, n. 09720120283462218000, n. 09720130245157319000, n. 09720150146035857000,
n.09720150180882856000, n. 09720150187809538000, n. 09720150210679551000, n.
09720160183450144000, n. 09720170204347631000 e nr. 09720180082156328001000 aventi ad oggetto sanzioni amministrative elevate per violazioni del Codice della strada, per un credito complessivo di euro 5.868,66.
A fondamento dell'opposizione, aveva eccepito l'omessa notifica delle cartelle di CP_2
pagamento e degli atti ad esse presupposti e la prescrizione del credito esattoriale.
L e avevano eccepito il proprio difetto di Controparte_1 CP_3
legittimazione passiva in ordine alle contestazioni relative agli atti non rientranti nelle rispettive competenze. Nel merito, le convenute avevano rilevato la rituale notificazione degli atti impugnati e avevano chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto infondata.
Il Giudice di Pace di Roma ha accolto l'opposizione ritenendo non provata la notifica delle cartelle esattoriali impugnate, in ragione dell'inutilizzabilità della documentazione prodotta dall'
[...]
, attesa la nullità della costituzione in giudizio dell'ente avvalendosi del patrocinio Controparte_1
di un avvocato del libero Foro. Il giudice di prime cure ha altresì ritenuto non provata la riferibilità dei verbali notificati, prodotti in atti da ai crediti oggetto degli atti impugnati, con CP_3
conseguente estinzione del credito vantato dall'amministrazione ai sensi dell'art. 201 d.lgs. n. 285/1992
Avverso tale pronuncia ha proposto appello l contestando l'erroneità Controparte_1 della sentenza di prime cure per aver ritenuto nulla la costituzione in giudizio dell'ente, con conseguente inutilizzabilità della documentazione prodotta.
2 L ha dunque insistito per la valutazione della documentazione Controparte_5
comprovante la rituale notificazione delle cartelle di pagamento.
Nel merito, l'appellata ha chiesto il rigetto delle domande proposte in primo grado dall'opponente in quanto infondate.
Si è costituito in giudizio eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello, CP_2
in quanto tardivamente proposto.
L'appellato ha altresì rilevato la correttezza della sentenza di prime cure nella parte in cui ha ritenuto non validamente costituita l' mediante avvocato del libero Foro. Controparte_1
Nel merito, ha chiesto il rigetto del gravame insistendo nell'eccezione di omessa CP_2
notifica degli atti impugnati e di prescrizione del credito esattoriale. Nelle difese conclusive l'opponente ha chiesto altresì la condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle contestazioni CP_3 afferenti agli atti di competenza dell'agente della riscossione e, in ogni caso, ha chiesto di essere tenuta indenne dal carico delle spese processuali.
Con comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 3.02.2025, l Controparte_1
ha dedotto di ave provveduto allo sgravio dei crediti oggetto delle cartelle di pagamento n.
[...]
09720120283462218000, n. 09720130245157319000, n. 09720150146035857000, n.
09720150180882856000, n. 09720150187809538000, n. 09720160183450144000 e n.
09720170204347631000, chiedendo pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con riferimento alla relativa opposizione.
3. L'eccezione di inammissibilità dell'appello è fondata e deve pertanto essere accolta.
L'opponente ha impugnato le cartelle di pagamento, chiedendo accertarsi la prescrizione dei relativi crediti, attesa l'omessa notificazione delle cartelle stesse nonché di ulteriori atti interruttivi del termine di prescrizione.
La Cassazione ha chiarito che l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento con cui si facciano valere fatti estintivi successivi alla formazione del titolo (come la prescrizione del credito o l'intervenuto annullamento della cartella di pagamento) deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi (Cass. n. 28583/2018; Cass.
n. 594/2016).
Anche la contestazione relativa all'omessa notificazione delle cartelle di pagamento, volta ad accertare la prescrizione della pretesa creditoria dell'amministrazione, deve essere qualificata come opposizione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione ex art. 617 c.p.c.
3 La giurisprudenza di legittimità ha infatti evidenziato che deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione la contestazione relativa alla mancanza di notificazione della cartella di pagamento quando essa è strumentale alla contestazione della pretesa esecutiva dell'ente impositore, della quale il destinatario assume di non essere previamente venuto a conoscenza proprio in conseguenza della mancata notificazione della cartella esattoriale (Cass. n. 10326/2014).
Chiarito quindi che le domande proposte da integrano una opposizione all'esecuzione, CP_2
occorre rilevare che la sospensione feriale dei termini processuali non si applica al giudizio di opposizione all'esecuzione.
Sul punto la Corte di Cassazione ha chiarito la sospensione dei termini processuali in periodo feriale indicata dall'art. 1 della l. n. 742 del 1969, non si applica ai procedimenti di opposizione all'esecuzione, come stabilito dall'art. 92 del r.d. n. 12 del 1941, a quelli di opposizione agli atti esecutivi e di opposizione di terzo all'esecuzione, di cui agli artt. 615, 617 e 619 c.p.c., ed a quelli di accertamento dell'obbligo del terzo di cui all'art. 548 dello stesso codice. . (Cass. n. 21568/2017 cfr. altresì Cass. n.
32015/2024). Si è altresì affermato che il principio sancito dall'art. 3 della l. n. 742 del 1969, secondo cui le cause di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi non sono sottoposte a sospensione durante il periodo feriale, trova applicazione anche al termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi che sia stata impugnata per revocazione, nonché al termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza che ha deciso sulla revocazione (Cass. n. 14972/2015)
Le cause di opposizione all'esecuzione sono escluse dalla sospensione feriale dei termini processuali ai sensi dell'art. 3 della l. n. 742 del 1969 e, a tal fine, a nulla rileva che, unitamente all'opposizione, sia stata proposta una domanda di risarcimento danni da responsabilità processuale aggravata ex art. 96
c.p.c., ovvero una domanda di distrazione delle spese in favore del difensore, e nemmeno ha influenza la circostanza che queste domande accessorie abbiano formato oggetto di autonoma impugnazione
(Cass. n. 20354/2020)
Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti si evince che la sentenza di primo grado n.
21324/2019 è stata pubblicata in data 01.08.2019, mentre l'atto di citazione in appello è stato notificato in data 25.02.2020 e depositato in data 04.03.2020, ossia oltre il termine sei mesi prescritto dall'art. 327
c.p.c.
In conclusione, l'appello deve essere dichiarato inammissibile in quanto tardivamente proposto.
3. La regolamentazione delle spese di lite del gravame, liquidate come in dispositivo in base al valore della causa detratta la fase istruttoria in quanto non svolta, nella misura minima prevista dai parametri
4 di cui al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, attesa la semplicità delle questioni giuridiche trattate, segue la soccombenza dell'appellante.
Nulla deve essere disposto in ordine alle spese nei confronti della attesa la Controparte_4
contumacia.
La domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. proposta da deve essere rigettata CP_2
in difetto di prova della mala fede o della colpa grave dell' . Controparte_1
Sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'articolo 13, comma 1 quater, del T.U.
30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
PQM
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. Controparte_1
21324/2019: dichiara inammissibile l'appello; condanna al rimborso delle spese del giudizio di appello in favore Controparte_1
del procuratore di , avv. Eugenio Scrocca, dichiaratosi antistatario, e di CP_2 CP_3
liquidate in euro 1.700,00 per ciascuna parte per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
nulla sulle spese della;
Controparte_4 si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'articolo 13, comma
1 quater, del T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
Così deciso in Roma, 28.06.2025
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
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