Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 27/04/2026, n. 2687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2687 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02687/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03737/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3737 del 2025, proposto da GI LF, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone e Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di OL, domiciliataria ex lege in OL, via Diaz 11;
Ufficio Scolastico Provinciale Ambito Territoriale di OL, non costituito in giudizio;
per l'esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza Tribunale di OL n. 5617/2024 pubblicata in data 27 luglio 2024 nel giudizio RG n. 14742/2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa RI MA nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IT
1.Con sentenza n. 5617/2024, il Tribunale di OL – Sezione Lavoro ha accertato il diritto del signor LF GI, odierno ricorrente, a percepire la retribuzione professionale docenti prevista all’art 7 del CCNL 15.3.2001 per il servizio prestato nei periodi di supplenza indicati in sentenza e per l’effetto ha condannato il Miur al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di € 3.584,77, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo, da portarsi in detrazione dell’eventuale maggior danno della rivalutazione monetaria, stante il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione in relazione ai crediti richiesti dai pubblici dipendenti.
2. Con l’odierno ricorso la parte ricorrente ha adito l’intestato Tribunale per l’esecuzione del giudicato formatosi in ordine alla mentovata decisione del Tribunale di OL con riferimento esclusivo al pagamento alle somme riconosciute a titolo di retribuzione professionale docenti, con esclusione quindi delle spese di lite in quanto attribuite ai procuratori dichiaratisi antistatari nel giudizio civile.
3. La ricorrente ha, quindi, chiesto a questo Tribunale di ordinare al Ministero intimato il compimento di tutti gli atti necessari a dare piena, integrale ed esatta esecuzione al giudicato formatosi sul titolo azionato, ordinando all’Amministrazione di provvedere entro un termine congruo, non superiore a giorni 30 ovvero in quello ritenuto opportuno.
4. Parte ricorrente ha altresì richiesto, per l’ipotesi di perdurante inerzia dell’Amministrazione, la nomina di un commissario ad acta con condanna dell’Amministrazione convenuta alle spese di lite con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari anche nel presente giudizio.
5. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito con memoria di stile.
6. All’udienza del 27 gennaio 2025, la causa, sentiti difensori delle parti presenti, è stata trattenuta in decisione.
7. In punto di ammissibilità della domanda azionata, il Collegio rileva che la sentenza del Tribunale di OL, in epigrafe indicata, risulta notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito; che è in atti il certificato di passaggio in giudicato rilasciato dal Tribunale di OL in data 19 marzo 2025 e che è decorso inutilmente il termine ante quem di cui all’art. 14, co. 1, del d.l. n. 669/1996 (convertito in legge n. 30/1997).
8. Nondimeno, il ricorso è fondato.
9. Nel costituirsi in giudizio la difesa erariale non ha contestato la domanda azionata né ha prodotto documentazione idonea a provare l’avvenuto pagamento di quanto riconosciuto nel giudicato civile, sicché non vi è in atti prova dell’adempimento del provvedimento giurisdizionale.
10. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto nei limiti di seguito illustrati con conseguenziale ordine all'intimata Amministrazione di provvedere all’integrale esecuzione della sentenza nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della presente decisione, al puntuale e integrale pagamento delle somme rivendicate da parte ricorrente e di sua esclusiva spettanza come individuate nella sentenza in epigrafe indicata.
11. Una volta decorso infruttuosamente il termine suindicato, provvederà - entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura della ricorrente - un Commissario ad acta, che si individua sin d’ora nel Dirigente della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell’Istruzione e del Merito, (o funzionario dallo stesso delegato munito delle adeguate competenze tecniche), che su specifica istanza di parte ricorrente darà corso all'esecuzione della sentenza in epigrafe, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell'Amministrazione inadempiente.
12. A tal riguardo si ritiene di dover precisare che:
a) il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all'Amministrazione di appartenenza (cfr. C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015; Tar Campania, OL, Sez. VII, ord. n. 2039/2019);
b) il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento, per l'utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all'art. 55 del citato d.P.R., all'art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell'incarico, all'art. 56 del citato d.P.R.;
c) tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002, con l'ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull'attività svolta, bensì con il compimento dell'ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;
d) il commissario ad acta è tenuto a effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con deposito all'interno del relativo fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato "Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali", rinvenibile sul sito web della G.A., Portale dell'Avvocato - Processo Amministrativo Telematico - Documentazione operativa e modulistica, che deve essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e inoltrato all'indirizzo PEC risultante dall'elenco denominato "Indirizzi PEC per il PAT".
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo con attribuzione ai procuratori, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), accoglie il ricorso e per l’effetto:
- ordina all'Amministrazione resistente di dare esecuzione al titolo azionato nei modi e nei termini specificati in motivazione;
- per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d'ora quale Commissario ad acta il Dirigente della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del MIM, (o funzionario dallo stesso delegato munito delle adeguate competenze tecniche), che - su specifica richiesta della ricorrente e nei termini di cui in motivazione - provvederà al compimento degli atti necessari all'esecuzione della suindicata sentenza, riconoscendo all'interessata quanto statuito e quanto dovutogli;
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rifondere alla ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre agli accessori di legge e rifusione del contributo unificato, se ed in quanto versato, con attribuzione in favore dei difensori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in OL nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GU EL Di OL, Presidente
RI MA, Primo Referendario, Estensore
Vincenzo Sciascia, Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| RI MA | GU EL Di OL |
IL SEGRETARIO