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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 29/05/2025, n. 1259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1259 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di TA, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 1138/2024 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto: Separazione giudiziale,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. GIGANTE VINCENZO, Parte_1
come da mandato in atti,
E
, rappresentata e difesa dall'avv. GIUSTI ROSANNA, Parte_2
come da mandato in atti,
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di TA.
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 31/03/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 cpc, le parti hanno chiesto la trasformazione del rito in congiunto alle condizioni di cui all'accordo, debitamente sottoscritto dalle stesse personalmente e dai rispettivi procuratori;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12/03/2024, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario in Noci (Ba) in data 30/10/1967 con
[...]
, che dalla loro unione erano nati tre figli, in Parte_2 Persona_1
TA (Ta) il 05/09/1968, nata in [...] il [...] e Controparte_1
nato a [...] il [...], tutti maggiorenni ed CP_2
economicamente indipendenti, chiedeva pronunziarsi la separazione personale dalla moglie, esponendo che la vita coniugale era ormai divenuta intollerabile a causa di incomprensioni tali da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza
La resistente non si opponeva alla domanda di separazione, chiedeva tuttavia disporsi l'obbligo a carico del marito del pagamento di un assegno di mantenimento in suo favore.
All'udienza del 17/09/2024, le parti comparivano innanzi al Giudice Delegato, il quale formulava agli stessi una proposta conciliativa sulle questioni controverse;
i procuratori delle parti chiedevano congiuntamente il rinvio della causa in trattazione scritta per valutare suddetta proposta.
All'udienza del 31/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 cpc, le parti, con note depositate per l'udienza, dichiaravano di aderire alla proposta formulata dal Giudice e chiedevano congiuntamente pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui all'accordo riportante la sottoscrizione delle parti e dei rispettivi difensori.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
La norma di cui all'art. 151 c.c., ove statuisce che “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole”, ammette che il Giudice pronunzi la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiari a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in ragione della sua condotta contraria ai doveri derivanti dal matrimonio.
Come è emerso dalle deduzioni difensive delle parti, il rapporto coniugale non appare più connotato dalla comunione materiale e spirituale, che caratterizza invece l'unità tra i coniugi nel rapporto coniugale, il quale, pertanto, risulta gravemente compromesso da una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare.
Il distacco spirituale tra i coniugi si presenta grave e insuperabile, pertanto la prosecuzione della convivenza, oltre che inidonea ad attenuare la condizione di disaccordo fatta registrare dai coniugi, risulterebbe intollerabile.
Non resta che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica dell'accordo depositato telematicamente per l'udienza del 31/03/2025, con il quale i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e le cui condizioni sono da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. Ricorrono, infine, giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto della particolare natura della controversia e del suo esito finale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa n. 1138/2024 R.G. tra
[...]
e , così provvede: Parte_1 Parte_2
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi , nato a Parte_1
SAN GI ON (TA) il 02/08/1944, e , nata a Parte_2
CARPINONE (IS) il 28/01/1938, uniti in matrimonio in Noci (Ba) in data
30/10/1967 (trascritto con atto n. 242, p.2 , s. A, dell'anno 1967);
2) disciplina le condizioni della separazione dei coniugi Parte_1
e in conformità a quelle concordate e trasfuse nelle note Parte_2
scritte di udienza del 31/03/2025, qui da intendersi trascritte e riportate.
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Noci (Ba).
4) compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in TA, nella camera di consiglio del 23/05/2025.
IL PRESIDENTE
Martino Casavola
IL GIUDICE est.
Anna Carbonara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di TA, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 1138/2024 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto: Separazione giudiziale,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. GIGANTE VINCENZO, Parte_1
come da mandato in atti,
E
, rappresentata e difesa dall'avv. GIUSTI ROSANNA, Parte_2
come da mandato in atti,
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di TA.
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 31/03/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 cpc, le parti hanno chiesto la trasformazione del rito in congiunto alle condizioni di cui all'accordo, debitamente sottoscritto dalle stesse personalmente e dai rispettivi procuratori;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12/03/2024, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario in Noci (Ba) in data 30/10/1967 con
[...]
, che dalla loro unione erano nati tre figli, in Parte_2 Persona_1
TA (Ta) il 05/09/1968, nata in [...] il [...] e Controparte_1
nato a [...] il [...], tutti maggiorenni ed CP_2
economicamente indipendenti, chiedeva pronunziarsi la separazione personale dalla moglie, esponendo che la vita coniugale era ormai divenuta intollerabile a causa di incomprensioni tali da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza
La resistente non si opponeva alla domanda di separazione, chiedeva tuttavia disporsi l'obbligo a carico del marito del pagamento di un assegno di mantenimento in suo favore.
All'udienza del 17/09/2024, le parti comparivano innanzi al Giudice Delegato, il quale formulava agli stessi una proposta conciliativa sulle questioni controverse;
i procuratori delle parti chiedevano congiuntamente il rinvio della causa in trattazione scritta per valutare suddetta proposta.
All'udienza del 31/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 cpc, le parti, con note depositate per l'udienza, dichiaravano di aderire alla proposta formulata dal Giudice e chiedevano congiuntamente pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui all'accordo riportante la sottoscrizione delle parti e dei rispettivi difensori.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
La norma di cui all'art. 151 c.c., ove statuisce che “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole”, ammette che il Giudice pronunzi la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiari a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in ragione della sua condotta contraria ai doveri derivanti dal matrimonio.
Come è emerso dalle deduzioni difensive delle parti, il rapporto coniugale non appare più connotato dalla comunione materiale e spirituale, che caratterizza invece l'unità tra i coniugi nel rapporto coniugale, il quale, pertanto, risulta gravemente compromesso da una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare.
Il distacco spirituale tra i coniugi si presenta grave e insuperabile, pertanto la prosecuzione della convivenza, oltre che inidonea ad attenuare la condizione di disaccordo fatta registrare dai coniugi, risulterebbe intollerabile.
Non resta che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica dell'accordo depositato telematicamente per l'udienza del 31/03/2025, con il quale i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e le cui condizioni sono da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. Ricorrono, infine, giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto della particolare natura della controversia e del suo esito finale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa n. 1138/2024 R.G. tra
[...]
e , così provvede: Parte_1 Parte_2
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi , nato a Parte_1
SAN GI ON (TA) il 02/08/1944, e , nata a Parte_2
CARPINONE (IS) il 28/01/1938, uniti in matrimonio in Noci (Ba) in data
30/10/1967 (trascritto con atto n. 242, p.2 , s. A, dell'anno 1967);
2) disciplina le condizioni della separazione dei coniugi Parte_1
e in conformità a quelle concordate e trasfuse nelle note Parte_2
scritte di udienza del 31/03/2025, qui da intendersi trascritte e riportate.
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Noci (Ba).
4) compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in TA, nella camera di consiglio del 23/05/2025.
IL PRESIDENTE
Martino Casavola
IL GIUDICE est.
Anna Carbonara