TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 04/12/2025, n. 2557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2557 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice, GE LI, all'esito della trattazione cartolare dell'udienza del
24.11.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter nel c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6004/2022 R.G.L. cui vengono riunite ex art. 151 disp. att. cpc le cause iscritte ai nn. 6456/2023 e 7447/2024 vertenti
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Savino Piazzolla Parte_1
OPPONENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, con l'Avvocatura dell , costituita con l'avv. Domenico Longo CP_1
OPPOSTA
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 costituita con l'avv. Francesca Crescimbeni
OPPOSTA
Oggetto: opposizione ad intimazioni di pagamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.Con ricorso depositato in data 22.07.2022 ed iscritto al n. 6004/2022 r.g., l'opponente indicato in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 043 2022 9003710211/000, notificata dall' in data 18.07.2022, per la complessiva somma di Controparte_2
€ 32.248,59 e riferita ai seguenti titoli: avviso di addebito n. 343 2015 0000027636000, notificato il
13.05.2015 dell'importo di € 14.582,20, a titolo di contributi previdenziali per l'anno 2013; avviso di addebito n. 343 2016 0003202656000, notificato il 18.11.2016 dell'importo di € 8.721,06, a titolo di contributi previdenziali per l'anno 2014; avviso di addebito n. 343 2017 0002375444000, notificato il 24.11.2017 dell'importo di € 5.001,91, a titolo di contributi previdenziali per l'anno 2015; avviso di addebito n. 343 2018 0003615559000, notificato il 25.12.2018 dell'importo di € 2.322,92, a titolo di contributi previdenziali per l'anno 2016; avviso di addebito n. 343 2019 0004225504000, notificato il 22.12.2019 dell'importo di € 766,14, a titolo di contributi previdenziali per l'anno 2017, chiedendone l'annullamento, con vittoria di spese.
A fondamento della propria domanda, l'opponente ha dedotto l'intervenuta decadenza della pretesa creditoria azionata per tardiva iscrizione a ruolo dei crediti indicati negli avvisi di addebito e riportati nell' opposta intimazione di pagamento, la prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali chiesti in pagamento maturata ai sensi della legge n. 335/1995 limitatamente agli avvisi di addebito n. 343 2015 0000027636000- avente ad oggetto l'omesso versamento dei contributi previdenziali dovuti per l'anno 2013 e notificato il 13.5.2015- e n. 343 2016 0003202656000- avente ad oggetto l'omesso versamento dei contributi previdenziali dovuti per l'anno 2014 e notificato il 18.11.2016 -
a fronte della notifica dell'opposta intimazione di pagamento in data 18.7.2022.
Ritualmente costituitasi in giudizio, l' ha eccepito, in via Controparte_3 preliminare, la carenza di legittimazione passiva quanto alla censura di decadenza dal potere accertativo dell' per tardiva iscrizione a ruolo del debito contributivo, essendo l'ente impositore Pt_2
l'unico soggetto responsabile della fase procedimentale attinente alla formazione del ruolo. Quanto all'eccezione di prescrizione formulata con riferimento agli avvisi di addebito n. 343 2015
0000027636 000, n. 343 2016 0003202656 000, ne ha eccepito l'infondatezza, deducendo che, rispetto ad essi, in data 20.04.2017 il contribuente presentava dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, riscontrata in data 03.06.2017 con il relativo piano di ammortamento e mai ottemperata.
Ha, inoltre, eccepito che è poi seguita la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 04376 2019 00003066 000 in data 10.10.2019, nonché la notifica dell'intimazione di pagamento n. 043 2020 9001814055 000 in data 08.02.2020, entrambi atti aventi valore interruttivo della prescrizione, con la conseguenza che - alla data di notifica dell'intimazione impugnata (18.07.2022 )- tenuto, altresì, conto del periodo di sospensione COVID di cui all'art. 68 D.L. 18/2020
(08.03.2020 – 31.08.2021) – alcuna prescrizione quinquennale poteva dirsi maturata.
L' costituitosi tempestivamente in giudizio, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva quanto Pt_2 alle eccezioni relative alla regolarità dell'azione esecutiva;
quanto agli avvisi di addebito sottesi all' intimazione di pagamento, ha eccepito la tardività dell'opposizione relativamente al merito e la conseguente inoppugnabilità degli stessi;
ha, in ultimo, eccepito l'infondatezza dell'eccezione di decadenza formulata ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 46/1999, in quanto norma non più riferita alla formazione dei ruoli, ma alla notifica dell'avviso di addebito, termine, nel caso di specie, rispettato.
1.1. Con successivo ricorso, depositato in data 20.07.2023 ed iscritto al n. 6456/2023 r.g., il ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 043 2023 9002600961000, emessa dall' e notificata in data 17.07.2023 per un importo complessivo Controparte_2 di € 9.533,21 euro, relativa al mancato versamento delle somme rivenienti dagli avvisi di addebito n. 343 2017 0002375444000, notificato il 24.11.2017 per un importo di € 5.657,89, n. 343 2018
0003615559000, notificato il 25.12.2018 per un importo di € 2.646,57, e n. 343 2019 000225504000, notificato il 22.12.2019 per un importo di € 846,27, a titolo di omesso versamento dei contributi previdenziali relativi agli anni 2015, 2016, 2017.
A sostegno dell'opposizione, il ricorrente deduceva: la litispendenza, avendo l' già Controparte_4 richiesto il pagamento dell'avviso di addebito n. 343 2017 0002375444000 mediante l' intimazione di pagamento n. 043 2022 9003710211/000, avverso la quale parte ricorrente aveva già proposto ricorso giudiziario iscritto sub rg n. 6004/2022 rg;
l'omessa notifica degli avvisi di addebito n. 343
2018 0003615559000 e n. 343 2019 000225504000; la decadenza della pretesa creditoria azionata per tardiva iscrizione a ruolo dei crediti indicati negli avvisi di addebito e riportati nell' opposta intimazione di pagamento, in quanto iscritti a ruolo oltre il termine di un anno dalla scadenza di ciascuno di essi.
Le parti convenute si costituivano ritualmente in giudizio, concludendo per il rigetto del ricorso.
Quanto alla , eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva Controparte_2 quanto alle censure di illegittimità prospettate in relazione alla formazione dei titoli esecutivi;
l' Pt_2 eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva quanto alle eccezioni relative alla regolarità della procedura esecutiva, compresa l'impugnata intimazione di pagamento, eccepiva inoltre l'inammissibilità dell'opposizione relativamente al merito ed alla decadenza ex art. 25 D. L.vo
46/1999 in quanto tardiva, quanto alle notifiche degli avvisi di addebito delle quali era contestata l' omissione, ne eccepiva la regolarità ed efficacia, in quanto effettuate a mezzo posta elettronica all' indirizzo risultante dalla visura camerale, prodotta in atti.
1.2. Con ulteriore ricorso, depositato in data 3.09.2024 ed iscritto al n. 7447/2024 r.g., parte opponente, premesso che in data 19.08.2024 l' gli aveva notificato Controparte_2
l'intimazione di pagamento n. 043 2024 9008421431000 per la complessiva somma di € 9.863,32, fondata su tre avvisi di addebito - n. 343 2017 0002375444000, notificato il 24.11.2017 per l'importo di € 5.792,19; n. 343 2018 0003615559000, notificato il 25.12.2018 per l'importo di € 2.764,70; n.
343 2019 0004225504000, notificato il 22.12.2019 per l'importo di € 917.83- tutti riferiti al mancato pagamento di contributi dovuti all' per gli anni 2015, 2016 e 2017, ha eccepito la nullità della Pt_2 stessa sul rilievo che gli avvisi di addebito sottesi erano già stati richiesti dall'Ente riscossore P.IV mediante le intimazioni di pagamento n. 043 2022 9003710211/000 e n. 043 , P.IVA_2 avverso le quali risultavano già pendenti giudizi di opposizione iscritti ai nn. 6004/2023 rg e
6456/2023 rg.
Si costituivano l' e l' eccependo la regolarità della procedura Controparte_5 Pt_2 di recupero dei crediti con difese sostanzialmente sovrapponibili a quelle spiegate nel giudizio iscritto sub rg nr 6456/2023 e concludendo per il rigetto del ricorso.
Con decreto del 25.07.2022 si disponeva, inaudita altera parte, la sospensione dell'esecutività degli avvisi di addebito n. 343 2015 0000027636000 e n. 343 2016 0003202656000.
L' udienza è stata tenuta con le modalità di cui in epigrafe. Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione, le cause sono state decise, previa la loro riunione, come da sentenza depositata telematicamente all' esito della trattazione cartolare.
*****
2. Preliminarmente, deve essere disposta la riunione dei giudizi in epigrafe indicati per connessione soggettiva ed oggettiva, avendo ad oggetto l'accertamento negativo della medesima pretesa azionata dall' ed avente ad oggetto il mancato pagamento di contributi previdenziali Controparte_4 concernenti le stesse annualità, cui sono seguite le corrispondenti intimazioni di pagamento, oggetto dei procedimenti in esame.
3. Nel merito, l'opposizione è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
3.1. Innanzitutto, deve essere rilevata l'inoppugnabilità degli avvisi di addebito sottesi alle intimazioni di pagamento oggetto di opposizione. L'art. 30, comma 14, d.l. 78/2010 ha previsto l'applicazione delle norme riferite al ruolo, alle somme iscritte al ruolo ed alla cartella di pagamento agli avvisi di addebito, emessi a decorrere dall'1.1.2011, dall' quali titoli esecutivi per il recupero di somme dovute a qualsiasi titolo all'Istituto di Pt_2
Previdenza.
Ai sensi dell'art. 24, comma 5, d.lgs. 46/1999, “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”, pertanto, l'omessa impugnazione della cartella di pagamento -o dell'avviso di addebito- nel termine di legge rende l'atto inoppugnabile. “In tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, fissato dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento onde consentire l'instaurazione di un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, perché diretto
a rendere non più contestabile il credito contributivo, in caso di omessa tempestiva impugnazione, ed
a consentirne una rapida riscossione” (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 21365 del 15/10/2010).
3.2. Con riguardo all'eccepita decadenza dei crediti riportati nelle intimazioni di pagamento n. 043
2022 9003710211/000 e n. 043 2023 9002600961000, parte ricorrente sostiene che l'Ente previdenziale sarebbe tenuto a iscrivere a ruolo le somme dovute entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza del relativo termine di adempimento.
A tal riguardo, è opportuno precisare che, con l'entrata in vigore del D.L. 78/2010, a partire dal 1° gennaio 2011, l' ha acquisito il potere autonomo di formare il titolo esecutivo mediante l'avviso Pt_2 di addebito, sostituendo ruolo e cartella e rendendo superflua la tradizionale iscrizione a ruolo tramite l'ente riscossore.
La Giurisprudenza di legittimità, in merito, ritiene con orientamento costante che l'art. 25 d.lgs. n. 46 del 1999 prevede una decadenza processuale e non sostanziale e che l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda all' per il recupero dei crediti contributivi, sicchè un Pt_2 eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito ( cfr. ordinanza 29 ottobre 2019, n. 27726). Ne consegue che l' eccepita decadenza consente, in ogni caso, la verifica della fondatezza della domanda di pagamento dell' istituto previdenziale e rilevandosi, nella specie, che i crediti non sono stati neppure genericamente contestati nel loro ammontare.
3.3. Esaminando, ora, l'eccezione di prescrizione dei crediti previdenziali, si osserva che il ricorrente deduce che l'avviso di addebito n. 343 2015 0000027636000 veniva notificato in data 13.05.2015, e l'avviso di addebito n. 343 2016 0003202656000 veniva notificato in data 18.11.2016, dunque, rispettivamente, in data antecedente di 7 anni e 2 mesi, il primo, e di 5 anni e 8 mesi, il secondo, rispetto all'intimazione di pagamento n. 043 2022 9003710211/000, invece notificata il 18.07.2022, con la conseguenza che la prescrizione dei crediti previdenziali portati nei titoli dovrebbe ritenersi maturata.
Tuttavia, l' , in riferimento ai due avvisi di addebito citati, ha dedotto e documentato Controparte_4 di aver ricevuto una dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, riscontrata in data
3.06.2017, corredata dal relativo piano di ammortamento relativo ai crediti contributivi summenzionati (cfr. doc.ti 1 e 2 allegati nella memoria di costituzione dell' Controparte_6
nel procedimento rg nr 6004/2022).
[...]
Parte opponente con note di trattazione scritta, depositate nel procedimento rg nr 6004/2022 in data
7.10.2024, ha disconosciuto “di aver presentato o sottoscritto dichiarazione di adesione agevolata”.
Tale disconoscimento, oltre che generico, appare contraddetto dalla circostanza che l' adesione alla definizione agevolata veniva presentata per conto dell'opponente dal delegato al deposito della stessa, in forza di delega versata in atti corredata dalla produzione dei documenti di identità dell'opponente e la cui sottoscrizione non era, invece, oggetto di disconoscimento.
L' istanza, dunque, appare regolarmente acquisita e valutabile ai fini dell'esame della eccezione.
Mette conto aggiungere che l'adesione alla definizione agevolata integra un atto volontario, frutto di scelta e autodeterminazione da parte del contribuente, i cui effetti sono previsti dalla legge, per cui una volta presentata è irrevocabile e non può essere modificata dall'ufficio, né contestata dal contribuente per un ripensamento successivo, ma solo per errore materiale manifesto e riconoscibile
(Cass. Sez. Trib n. 8555/2019). Tanto premesso, giova rammentare che la Cassazione, con ordinanza n. 11540 del 02 maggio 2019, ha confermato che la presentazione del modello di istanza di
Rottamazione, accolta dal riscossore, comporta l'estinzione del giudizio, stante la rinuncia del contribuente insita nell'istanza di definizione agevolata. Con ulteriore arresto (ord. 22.12.2020 n.
29293) la Cassazione ha precisato che la semplice produzione in giudizio di tale richiesta di adesione
è elemento sufficiente per la dichiarazione di estinzione, non essendo necessario il pagamento integrale delle somme liquidate.
Ed inoltre, che l'accettazione dell'istanza di rottamazione avviene quanto il CO comunica gli importi del piano di dilazione, integrando tale comunicazione l'elemento dell'accettazione della stessa. Infine, la Suprema Corte ha precisato che la rinuncia alla causa deve essere espressa e può coincidere anche con la sola produzione in giudizio della richiesta di Rottamazione accettata dal
CO (“ Secondo questa Corte infatti, in tema di adesione del contribuente alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 (conv., con modif., dalla I. n. 225 del 2016), poiché la dichiarazione di adesione reca l'impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui relativi carichi il ricorrente che deposita nel giudizio di legittimità l'attestazione di ammissione alla procedura manifesta un'inequivoca rinuncia al ricorso onde va dichiarata l'estinzione del giudizio (Cass. n.
29394 del 2017).
Ha pertanto espresso il seguente principio: “è vero dunque che il pagamento integrale costituisce valido requisito per l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ma non è un requisito indispensabile per la semplice estinzione dello stesso, essendo sufficiente anche solo la domanda di adesione alla definizione agevolata e il pagamento della prima rata, e del resto
l'estinzione del giudizio non determina anche l'estinzione del debito tributario dal momento che, secondo questa Corte, «non sussiste l'interesse del convenuto ad impugnare un'ordinanza di estinzione del giudizio, trattandosi di statuizione meramente processuale inidonea ad arrecare pregiudizio alle parti coinvolte ed a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi l'efficacia di tale giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio”.
Nel caso di specie, l'istanza di definizione agevolata veniva presentata ed accolta in data antecedente al deposito di ciascuno dei ricorsi riuniti.
In ogni caso, la prescrizione è maturata, dovendosi riconoscere all' istanza di rateizzazione efficacia interruttiva del termine prescrizionale. Come noto, “La ricognizione del debito equivale ad atto interruttivo della prescrizione nonché a rinuncia a valersi della prescrizione già maturata per quelli già prescritti” (Cass. Ordinanza n. 26013 del 29/12/2015; Corte di appello di Roma, n. 1956/2018 del
21.05.2018). Ad ogni buon conto, come da ultimo affermato da Cassazione, ordinanza n. 16098 del
18 giugno 2018 “se è vero che di per sé in materia tributaria, non può costituire acquiescenza da parte del contribuente l'avere chiesto ed ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso
l'interruzione del decorso del termine di prescrizione e si pone quindi in maniera incompatibile con
l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto notifica delle cartelle”. Nel caso di specie, agli avvisi di addebito citati è poi seguita la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 04376 2019 00003066 000 in data 10.10.2019, nonché la notifica dell'intimazione di pagamento n. 043 2020 9001814055 000 in data 08.02.2020, entrambi versati in atti ed aventi valore interruttivo della prescrizione, con la conseguenza che alla data di notifica dell'intimazione impugnata (18.07.2022)- tenuto, altresì, conto del periodo di sospensione COVID di cui all'art. 68
D.L. 18/2020 (08.03.2020 – 31.08.2021) – alcuna prescrizione quinquennale risultava maturata.
3.4. Proseguendo nell'esame dei motivi di doglianza, appare inoltre infondato quello relativo all'omessa notifica degli avvisi di addebito n. 343 2018 0003615559000 e n. 343 2019
000225504000. Parte opponente ha sostenuto che le notifiche non possano essere effettuate nei giorni festivi, evidenziando come la notifica relativa al primo titolo sarebbe stata notificata il giorno di
Natale (25.12.2018) e la seconda di domenica (22.12.2019).
In merito, è opportuno riportare quanto affermato dalle Sezioni Unite, ovvero che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. 28 settembre 2018 n. 23620) sia che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nel caso affrontato dalla Cassazione il file era in "estensione.doc", anziché
"formato.pdf") ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. 18 aprile 2016, n. 7665).
Nel caso di specie, deve rilevarsi che l' ha documentato– fin dalla sua costituzione in giudizio – Pt_2 il valido perfezionamento del procedimento di notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata, producendo i file in formato eml, contenenti la ricevuta di avvenuta consegna degli avvisi di addebito n. 343 2018 0003615559000 e n. 343 2019 000225504000, inoltrate all'odierno opponente mediante posta elettronica certificata rispettivamente in data 25.12.2018 e in data 22.11.2019. Per altro verso, l'opponente non ha sollevato contestazioni di sorta in ordine all'esattezza dell'indirizzo presso il quale venivano perfezionate le notifiche e, con l'instaurazione dei giudizi riuniti, ha dato conto di avere effettiva e piena conoscenza del contenuto degli atti dei quali pure deduce l'omessa notifica.
Conclusivamente, alla stregua delle argomentazioni che precedono, l'opposizione va rigettata.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
4. Le spese di lite - liquidate secondo dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022 - seguono la soccombenza dell'opponente nei confronti di ciascuna parte resistente, con distrazione, quanto all' , in favore dell'Avv. Francesca Crescimbeni, per dichiarato Controparte_2 anticipo ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti in epigrafe indicati, così provvede:
- revoca la sospensione dell'esecutività degli avvisi di addebito n. 343 2015 0000027636000 e n. 343
2016 0003202656000, disposta con decreto del 25.07.2022;
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente al pagamento, nei confronti dell' e dell delle spese Controparte_2 Pt_2 di lite, liquidate per ciascuno in euro 2.697,00, oltre accessori, se dovuti, con distrazione in favore dell'avv. Francesca Crescimbeni, procuratrice dell . Controparte_2
Foggia, all'esito della trattazione cartolare dell'udienza del 24.11.2025.
Il Giudice del Lavoro
GE LI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice, GE LI, all'esito della trattazione cartolare dell'udienza del
24.11.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter nel c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6004/2022 R.G.L. cui vengono riunite ex art. 151 disp. att. cpc le cause iscritte ai nn. 6456/2023 e 7447/2024 vertenti
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Savino Piazzolla Parte_1
OPPONENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, con l'Avvocatura dell , costituita con l'avv. Domenico Longo CP_1
OPPOSTA
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 costituita con l'avv. Francesca Crescimbeni
OPPOSTA
Oggetto: opposizione ad intimazioni di pagamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.Con ricorso depositato in data 22.07.2022 ed iscritto al n. 6004/2022 r.g., l'opponente indicato in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 043 2022 9003710211/000, notificata dall' in data 18.07.2022, per la complessiva somma di Controparte_2
€ 32.248,59 e riferita ai seguenti titoli: avviso di addebito n. 343 2015 0000027636000, notificato il
13.05.2015 dell'importo di € 14.582,20, a titolo di contributi previdenziali per l'anno 2013; avviso di addebito n. 343 2016 0003202656000, notificato il 18.11.2016 dell'importo di € 8.721,06, a titolo di contributi previdenziali per l'anno 2014; avviso di addebito n. 343 2017 0002375444000, notificato il 24.11.2017 dell'importo di € 5.001,91, a titolo di contributi previdenziali per l'anno 2015; avviso di addebito n. 343 2018 0003615559000, notificato il 25.12.2018 dell'importo di € 2.322,92, a titolo di contributi previdenziali per l'anno 2016; avviso di addebito n. 343 2019 0004225504000, notificato il 22.12.2019 dell'importo di € 766,14, a titolo di contributi previdenziali per l'anno 2017, chiedendone l'annullamento, con vittoria di spese.
A fondamento della propria domanda, l'opponente ha dedotto l'intervenuta decadenza della pretesa creditoria azionata per tardiva iscrizione a ruolo dei crediti indicati negli avvisi di addebito e riportati nell' opposta intimazione di pagamento, la prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali chiesti in pagamento maturata ai sensi della legge n. 335/1995 limitatamente agli avvisi di addebito n. 343 2015 0000027636000- avente ad oggetto l'omesso versamento dei contributi previdenziali dovuti per l'anno 2013 e notificato il 13.5.2015- e n. 343 2016 0003202656000- avente ad oggetto l'omesso versamento dei contributi previdenziali dovuti per l'anno 2014 e notificato il 18.11.2016 -
a fronte della notifica dell'opposta intimazione di pagamento in data 18.7.2022.
Ritualmente costituitasi in giudizio, l' ha eccepito, in via Controparte_3 preliminare, la carenza di legittimazione passiva quanto alla censura di decadenza dal potere accertativo dell' per tardiva iscrizione a ruolo del debito contributivo, essendo l'ente impositore Pt_2
l'unico soggetto responsabile della fase procedimentale attinente alla formazione del ruolo. Quanto all'eccezione di prescrizione formulata con riferimento agli avvisi di addebito n. 343 2015
0000027636 000, n. 343 2016 0003202656 000, ne ha eccepito l'infondatezza, deducendo che, rispetto ad essi, in data 20.04.2017 il contribuente presentava dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, riscontrata in data 03.06.2017 con il relativo piano di ammortamento e mai ottemperata.
Ha, inoltre, eccepito che è poi seguita la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 04376 2019 00003066 000 in data 10.10.2019, nonché la notifica dell'intimazione di pagamento n. 043 2020 9001814055 000 in data 08.02.2020, entrambi atti aventi valore interruttivo della prescrizione, con la conseguenza che - alla data di notifica dell'intimazione impugnata (18.07.2022 )- tenuto, altresì, conto del periodo di sospensione COVID di cui all'art. 68 D.L. 18/2020
(08.03.2020 – 31.08.2021) – alcuna prescrizione quinquennale poteva dirsi maturata.
L' costituitosi tempestivamente in giudizio, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva quanto Pt_2 alle eccezioni relative alla regolarità dell'azione esecutiva;
quanto agli avvisi di addebito sottesi all' intimazione di pagamento, ha eccepito la tardività dell'opposizione relativamente al merito e la conseguente inoppugnabilità degli stessi;
ha, in ultimo, eccepito l'infondatezza dell'eccezione di decadenza formulata ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 46/1999, in quanto norma non più riferita alla formazione dei ruoli, ma alla notifica dell'avviso di addebito, termine, nel caso di specie, rispettato.
1.1. Con successivo ricorso, depositato in data 20.07.2023 ed iscritto al n. 6456/2023 r.g., il ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 043 2023 9002600961000, emessa dall' e notificata in data 17.07.2023 per un importo complessivo Controparte_2 di € 9.533,21 euro, relativa al mancato versamento delle somme rivenienti dagli avvisi di addebito n. 343 2017 0002375444000, notificato il 24.11.2017 per un importo di € 5.657,89, n. 343 2018
0003615559000, notificato il 25.12.2018 per un importo di € 2.646,57, e n. 343 2019 000225504000, notificato il 22.12.2019 per un importo di € 846,27, a titolo di omesso versamento dei contributi previdenziali relativi agli anni 2015, 2016, 2017.
A sostegno dell'opposizione, il ricorrente deduceva: la litispendenza, avendo l' già Controparte_4 richiesto il pagamento dell'avviso di addebito n. 343 2017 0002375444000 mediante l' intimazione di pagamento n. 043 2022 9003710211/000, avverso la quale parte ricorrente aveva già proposto ricorso giudiziario iscritto sub rg n. 6004/2022 rg;
l'omessa notifica degli avvisi di addebito n. 343
2018 0003615559000 e n. 343 2019 000225504000; la decadenza della pretesa creditoria azionata per tardiva iscrizione a ruolo dei crediti indicati negli avvisi di addebito e riportati nell' opposta intimazione di pagamento, in quanto iscritti a ruolo oltre il termine di un anno dalla scadenza di ciascuno di essi.
Le parti convenute si costituivano ritualmente in giudizio, concludendo per il rigetto del ricorso.
Quanto alla , eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva Controparte_2 quanto alle censure di illegittimità prospettate in relazione alla formazione dei titoli esecutivi;
l' Pt_2 eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva quanto alle eccezioni relative alla regolarità della procedura esecutiva, compresa l'impugnata intimazione di pagamento, eccepiva inoltre l'inammissibilità dell'opposizione relativamente al merito ed alla decadenza ex art. 25 D. L.vo
46/1999 in quanto tardiva, quanto alle notifiche degli avvisi di addebito delle quali era contestata l' omissione, ne eccepiva la regolarità ed efficacia, in quanto effettuate a mezzo posta elettronica all' indirizzo risultante dalla visura camerale, prodotta in atti.
1.2. Con ulteriore ricorso, depositato in data 3.09.2024 ed iscritto al n. 7447/2024 r.g., parte opponente, premesso che in data 19.08.2024 l' gli aveva notificato Controparte_2
l'intimazione di pagamento n. 043 2024 9008421431000 per la complessiva somma di € 9.863,32, fondata su tre avvisi di addebito - n. 343 2017 0002375444000, notificato il 24.11.2017 per l'importo di € 5.792,19; n. 343 2018 0003615559000, notificato il 25.12.2018 per l'importo di € 2.764,70; n.
343 2019 0004225504000, notificato il 22.12.2019 per l'importo di € 917.83- tutti riferiti al mancato pagamento di contributi dovuti all' per gli anni 2015, 2016 e 2017, ha eccepito la nullità della Pt_2 stessa sul rilievo che gli avvisi di addebito sottesi erano già stati richiesti dall'Ente riscossore P.IV mediante le intimazioni di pagamento n. 043 2022 9003710211/000 e n. 043 , P.IVA_2 avverso le quali risultavano già pendenti giudizi di opposizione iscritti ai nn. 6004/2023 rg e
6456/2023 rg.
Si costituivano l' e l' eccependo la regolarità della procedura Controparte_5 Pt_2 di recupero dei crediti con difese sostanzialmente sovrapponibili a quelle spiegate nel giudizio iscritto sub rg nr 6456/2023 e concludendo per il rigetto del ricorso.
Con decreto del 25.07.2022 si disponeva, inaudita altera parte, la sospensione dell'esecutività degli avvisi di addebito n. 343 2015 0000027636000 e n. 343 2016 0003202656000.
L' udienza è stata tenuta con le modalità di cui in epigrafe. Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione, le cause sono state decise, previa la loro riunione, come da sentenza depositata telematicamente all' esito della trattazione cartolare.
*****
2. Preliminarmente, deve essere disposta la riunione dei giudizi in epigrafe indicati per connessione soggettiva ed oggettiva, avendo ad oggetto l'accertamento negativo della medesima pretesa azionata dall' ed avente ad oggetto il mancato pagamento di contributi previdenziali Controparte_4 concernenti le stesse annualità, cui sono seguite le corrispondenti intimazioni di pagamento, oggetto dei procedimenti in esame.
3. Nel merito, l'opposizione è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
3.1. Innanzitutto, deve essere rilevata l'inoppugnabilità degli avvisi di addebito sottesi alle intimazioni di pagamento oggetto di opposizione. L'art. 30, comma 14, d.l. 78/2010 ha previsto l'applicazione delle norme riferite al ruolo, alle somme iscritte al ruolo ed alla cartella di pagamento agli avvisi di addebito, emessi a decorrere dall'1.1.2011, dall' quali titoli esecutivi per il recupero di somme dovute a qualsiasi titolo all'Istituto di Pt_2
Previdenza.
Ai sensi dell'art. 24, comma 5, d.lgs. 46/1999, “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”, pertanto, l'omessa impugnazione della cartella di pagamento -o dell'avviso di addebito- nel termine di legge rende l'atto inoppugnabile. “In tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, fissato dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento onde consentire l'instaurazione di un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, perché diretto
a rendere non più contestabile il credito contributivo, in caso di omessa tempestiva impugnazione, ed
a consentirne una rapida riscossione” (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 21365 del 15/10/2010).
3.2. Con riguardo all'eccepita decadenza dei crediti riportati nelle intimazioni di pagamento n. 043
2022 9003710211/000 e n. 043 2023 9002600961000, parte ricorrente sostiene che l'Ente previdenziale sarebbe tenuto a iscrivere a ruolo le somme dovute entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza del relativo termine di adempimento.
A tal riguardo, è opportuno precisare che, con l'entrata in vigore del D.L. 78/2010, a partire dal 1° gennaio 2011, l' ha acquisito il potere autonomo di formare il titolo esecutivo mediante l'avviso Pt_2 di addebito, sostituendo ruolo e cartella e rendendo superflua la tradizionale iscrizione a ruolo tramite l'ente riscossore.
La Giurisprudenza di legittimità, in merito, ritiene con orientamento costante che l'art. 25 d.lgs. n. 46 del 1999 prevede una decadenza processuale e non sostanziale e che l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda all' per il recupero dei crediti contributivi, sicchè un Pt_2 eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito ( cfr. ordinanza 29 ottobre 2019, n. 27726). Ne consegue che l' eccepita decadenza consente, in ogni caso, la verifica della fondatezza della domanda di pagamento dell' istituto previdenziale e rilevandosi, nella specie, che i crediti non sono stati neppure genericamente contestati nel loro ammontare.
3.3. Esaminando, ora, l'eccezione di prescrizione dei crediti previdenziali, si osserva che il ricorrente deduce che l'avviso di addebito n. 343 2015 0000027636000 veniva notificato in data 13.05.2015, e l'avviso di addebito n. 343 2016 0003202656000 veniva notificato in data 18.11.2016, dunque, rispettivamente, in data antecedente di 7 anni e 2 mesi, il primo, e di 5 anni e 8 mesi, il secondo, rispetto all'intimazione di pagamento n. 043 2022 9003710211/000, invece notificata il 18.07.2022, con la conseguenza che la prescrizione dei crediti previdenziali portati nei titoli dovrebbe ritenersi maturata.
Tuttavia, l' , in riferimento ai due avvisi di addebito citati, ha dedotto e documentato Controparte_4 di aver ricevuto una dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, riscontrata in data
3.06.2017, corredata dal relativo piano di ammortamento relativo ai crediti contributivi summenzionati (cfr. doc.ti 1 e 2 allegati nella memoria di costituzione dell' Controparte_6
nel procedimento rg nr 6004/2022).
[...]
Parte opponente con note di trattazione scritta, depositate nel procedimento rg nr 6004/2022 in data
7.10.2024, ha disconosciuto “di aver presentato o sottoscritto dichiarazione di adesione agevolata”.
Tale disconoscimento, oltre che generico, appare contraddetto dalla circostanza che l' adesione alla definizione agevolata veniva presentata per conto dell'opponente dal delegato al deposito della stessa, in forza di delega versata in atti corredata dalla produzione dei documenti di identità dell'opponente e la cui sottoscrizione non era, invece, oggetto di disconoscimento.
L' istanza, dunque, appare regolarmente acquisita e valutabile ai fini dell'esame della eccezione.
Mette conto aggiungere che l'adesione alla definizione agevolata integra un atto volontario, frutto di scelta e autodeterminazione da parte del contribuente, i cui effetti sono previsti dalla legge, per cui una volta presentata è irrevocabile e non può essere modificata dall'ufficio, né contestata dal contribuente per un ripensamento successivo, ma solo per errore materiale manifesto e riconoscibile
(Cass. Sez. Trib n. 8555/2019). Tanto premesso, giova rammentare che la Cassazione, con ordinanza n. 11540 del 02 maggio 2019, ha confermato che la presentazione del modello di istanza di
Rottamazione, accolta dal riscossore, comporta l'estinzione del giudizio, stante la rinuncia del contribuente insita nell'istanza di definizione agevolata. Con ulteriore arresto (ord. 22.12.2020 n.
29293) la Cassazione ha precisato che la semplice produzione in giudizio di tale richiesta di adesione
è elemento sufficiente per la dichiarazione di estinzione, non essendo necessario il pagamento integrale delle somme liquidate.
Ed inoltre, che l'accettazione dell'istanza di rottamazione avviene quanto il CO comunica gli importi del piano di dilazione, integrando tale comunicazione l'elemento dell'accettazione della stessa. Infine, la Suprema Corte ha precisato che la rinuncia alla causa deve essere espressa e può coincidere anche con la sola produzione in giudizio della richiesta di Rottamazione accettata dal
CO (“ Secondo questa Corte infatti, in tema di adesione del contribuente alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 (conv., con modif., dalla I. n. 225 del 2016), poiché la dichiarazione di adesione reca l'impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui relativi carichi il ricorrente che deposita nel giudizio di legittimità l'attestazione di ammissione alla procedura manifesta un'inequivoca rinuncia al ricorso onde va dichiarata l'estinzione del giudizio (Cass. n.
29394 del 2017).
Ha pertanto espresso il seguente principio: “è vero dunque che il pagamento integrale costituisce valido requisito per l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ma non è un requisito indispensabile per la semplice estinzione dello stesso, essendo sufficiente anche solo la domanda di adesione alla definizione agevolata e il pagamento della prima rata, e del resto
l'estinzione del giudizio non determina anche l'estinzione del debito tributario dal momento che, secondo questa Corte, «non sussiste l'interesse del convenuto ad impugnare un'ordinanza di estinzione del giudizio, trattandosi di statuizione meramente processuale inidonea ad arrecare pregiudizio alle parti coinvolte ed a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi l'efficacia di tale giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio”.
Nel caso di specie, l'istanza di definizione agevolata veniva presentata ed accolta in data antecedente al deposito di ciascuno dei ricorsi riuniti.
In ogni caso, la prescrizione è maturata, dovendosi riconoscere all' istanza di rateizzazione efficacia interruttiva del termine prescrizionale. Come noto, “La ricognizione del debito equivale ad atto interruttivo della prescrizione nonché a rinuncia a valersi della prescrizione già maturata per quelli già prescritti” (Cass. Ordinanza n. 26013 del 29/12/2015; Corte di appello di Roma, n. 1956/2018 del
21.05.2018). Ad ogni buon conto, come da ultimo affermato da Cassazione, ordinanza n. 16098 del
18 giugno 2018 “se è vero che di per sé in materia tributaria, non può costituire acquiescenza da parte del contribuente l'avere chiesto ed ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso
l'interruzione del decorso del termine di prescrizione e si pone quindi in maniera incompatibile con
l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto notifica delle cartelle”. Nel caso di specie, agli avvisi di addebito citati è poi seguita la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 04376 2019 00003066 000 in data 10.10.2019, nonché la notifica dell'intimazione di pagamento n. 043 2020 9001814055 000 in data 08.02.2020, entrambi versati in atti ed aventi valore interruttivo della prescrizione, con la conseguenza che alla data di notifica dell'intimazione impugnata (18.07.2022)- tenuto, altresì, conto del periodo di sospensione COVID di cui all'art. 68
D.L. 18/2020 (08.03.2020 – 31.08.2021) – alcuna prescrizione quinquennale risultava maturata.
3.4. Proseguendo nell'esame dei motivi di doglianza, appare inoltre infondato quello relativo all'omessa notifica degli avvisi di addebito n. 343 2018 0003615559000 e n. 343 2019
000225504000. Parte opponente ha sostenuto che le notifiche non possano essere effettuate nei giorni festivi, evidenziando come la notifica relativa al primo titolo sarebbe stata notificata il giorno di
Natale (25.12.2018) e la seconda di domenica (22.12.2019).
In merito, è opportuno riportare quanto affermato dalle Sezioni Unite, ovvero che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. 28 settembre 2018 n. 23620) sia che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nel caso affrontato dalla Cassazione il file era in "estensione.doc", anziché
"formato.pdf") ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. 18 aprile 2016, n. 7665).
Nel caso di specie, deve rilevarsi che l' ha documentato– fin dalla sua costituzione in giudizio – Pt_2 il valido perfezionamento del procedimento di notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata, producendo i file in formato eml, contenenti la ricevuta di avvenuta consegna degli avvisi di addebito n. 343 2018 0003615559000 e n. 343 2019 000225504000, inoltrate all'odierno opponente mediante posta elettronica certificata rispettivamente in data 25.12.2018 e in data 22.11.2019. Per altro verso, l'opponente non ha sollevato contestazioni di sorta in ordine all'esattezza dell'indirizzo presso il quale venivano perfezionate le notifiche e, con l'instaurazione dei giudizi riuniti, ha dato conto di avere effettiva e piena conoscenza del contenuto degli atti dei quali pure deduce l'omessa notifica.
Conclusivamente, alla stregua delle argomentazioni che precedono, l'opposizione va rigettata.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
4. Le spese di lite - liquidate secondo dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022 - seguono la soccombenza dell'opponente nei confronti di ciascuna parte resistente, con distrazione, quanto all' , in favore dell'Avv. Francesca Crescimbeni, per dichiarato Controparte_2 anticipo ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti in epigrafe indicati, così provvede:
- revoca la sospensione dell'esecutività degli avvisi di addebito n. 343 2015 0000027636000 e n. 343
2016 0003202656000, disposta con decreto del 25.07.2022;
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente al pagamento, nei confronti dell' e dell delle spese Controparte_2 Pt_2 di lite, liquidate per ciascuno in euro 2.697,00, oltre accessori, se dovuti, con distrazione in favore dell'avv. Francesca Crescimbeni, procuratrice dell . Controparte_2
Foggia, all'esito della trattazione cartolare dell'udienza del 24.11.2025.
Il Giudice del Lavoro
GE LI