Articolo 6 della Legge 22 giugno 1954, n. 395
Articolo 5Articolo 7
Versione
10 luglio 1954
Art. 6.
Le disposizioni dei precedenti articoli non si applicano per le merci che risultino vendute a prezzi superiori a quelli ufficialmente stabiliti o che abbiano avuto, da parte del concessionario del reintegro, una destinazione diversa da quella prescritta.
I beneficiari dei reintegri di prezzo di cui alla presente legge sono obbligati a restituire allo Stato le somme eventualmente percepite a tale titolo su prodotti commerciati al di fuori della specifica disciplina di vincolo e di prezzo che era a base della concessione dei reintegri a carico del bilancio dello Stato.
Entrata in vigore il 10 luglio 1954