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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 23/10/2025, n. 1489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1489 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di appello di RI / sezione 1a civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1. dott. Maria Mitola - Presidente
2. dott. Michele Prencipe - Consigliere relatore
3. dott. Emma Manzionna - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto nel Registro Generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024 sotto il numero d'ordine 1577, avente per oggetto reclamo ex artt. 51 e 70 comma 8° D.Lg. n. 14/2019 avverso la sentenza n. 106/2024, pubblicata in data 31/10/2024, del G.D. del Tribunale di Trani, di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti , TRA (in forma abbreviata anche Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_2 domiciliata in Napoli al corso Umberto I n. 22 presso lo studio dell'avv.
[...]
, da cui è rappresentata e difesa in virtù di mandato su foglio Parte_3 separato da intendersi in calce al reclamo ex art. 83 c.p.c.
– reclamante – E e rappresentati e difesi dagli avv.t i Controparte_1 Controparte_2 Filomena Carla Ciccarelli e Alberto Addario in virtù di mandato in calce all'atto di costituzione in giudizio depositato in data 17/01/2025, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Ciccarelli in Trani alla via De Robertis n. 68,
– reclamati –
avv. Filomena (nella sua qualità di creditore ed O.C.C.-Gestore della CP_3 Crisi della procedura di sovraindebitamento ),
[...]
Controparte_4 (nella sua qualità di creditore ed della Crisi della procedura di CP_5 sovraindebitamento), (nella sua qualità di creditore della Controparte_6 procedura di sovraindebitamento , (nella sua qualità di creditore Controparte_7 della procedura di sovraindebitamento , in persona del Controparte_8 legale rappresentante pro tempore, in persona del legale Controparte_9 rappresentante pro tempore, CP_10 Controparte_11
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] Controparte_12
, in persona dell'amministratore pro tempore, in persona
[...] CP_13 del legale rappresentante pro tempore, Controparte_14
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] CP_15
, in persona del sindaco pro tempore, contumaci,
[...]
– reclamati – PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BARI,
– interventore ex lege – Con provvedimento in data 10/06/2025, pronunciato all'esito di udienza in pari
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data sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte, preso atto che almeno una delle parti aveva depositato note scritte, si riservava . I. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I.A. Con sentenza n. 106/2024, pubblicata in data 31/10/2024, il G.D. del Tribunale di Trani, pronunciando sulla domanda ex artt. 66-67 C.C.I.I.1 presentata nell'interesse di e così provvedeva: 1) Controparte_1 Controparte_2 omologava il piano di ristrutturazione dei debiti;
2) disponeva la revoca delle cessioni del quinto derivanti dal finanziamento;
3) disponeva la Parte_2 comunicazione della sentenza ai creditori a mezzo dell'O.C.C. e la pubblicazione entro 48 ore in apposita area del sito web del Tribunale;
4) dichiarava chiusa la procedura;
5) mandava alla cancelleria gli adempimenti di competenza. A sostegno della decisione, il G.D. del Tribunale di Trani osservava quanto segue: « - visto il ricorso ex art. 66/67 c.c.i.i. depositato nell'interesse di CP_1 (c.f. ) nato a [...] il [...] e
[...] C.F._1 CP_2
(c.f. ) nata a [...] il [...] elettivamente
[...] C.F._2 domiciliati c/o avv. Filomena Carla Ciccarelli – De Robertis 68 Trani, rappresentato e difeso dall'avv. Filomena Carla Ciccarelli;
- esaminati gli atti;
- osservato che sono state espletate le formalità di cui all'art. 70, 1°, 2° e 3° comma, c.c.i.i.;
- rilevato che sono state proposte osservazioni da titolare di un Parte_2 credito derivante da ammortamento di finanziamento con cessione del quinto;
- considerato che parte ricorrente: a) è persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta;
b) è in stato di sovraindebitamento ed ha agito tramite un OCC costituito nel circondario, che ha depositato la sua relazione;
c) non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quella proposta;
b) non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte c) ha fornito la documentazione prevista;
- ritenuta la competenza territoriale;
- vista la relazione del professionista di cui sopra e ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 70 7° comma, c.c.i.i. e, in particolare, dell'ammissibilità giuridica e della fattibilità del piano;
- considerato, quanto all'opposizione: a) il creditore opponente è titolare di credito chirografario, recessivo rispetto al credito ipotecario, sicch é in punto di convenienza del piano appare arduo riconoscere ragioni concrete di opposizione se non il fatto che il pagamento sarà dilazionato nel tempo rispetto ad una cessione del quinto che comunque appare allo stato non sostenibile;
né l'opponente ha dato specifica e concreta dimostrazione che la liquidazione del cespite lascerebbe margine di soddisfazione aggredendo il reddito dei proponenti, s ussistendo in realtà altri crediti concorrenti di rango privilegiato;
b) sussiste indebitamento senza colpa grave, atteso che l'ulteriore (e non rilevante rispetto al totale) indebitamento contratto dalla appare CP_2 conseguenza del carico rappresentato dal mutuo ipotecario (il cui impiego è
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evidente) contratto dai genitori e dalle sue garanzie: carico che è ricaduto tutto sulle spalle dei ricorrenti dopo la morte dei genitori mutuatari, senza considerare la sopravvenuta precarietà delle condizioni fisiche del che impediscono, CP_1 oltre all'età avanzata, di acquisire ulteriori risorse reddituali;
del resto vi è stato comunque un tentativo di regolare il debito ipotecario con una conversione del pignoramento, pagata solo in parte;
la famiglia non è stata neppure soccorsa in modo rilevante da “eventuali apporti assistenziali/previdenziali”; né si poteva ragionevolmente imporre ai ricorrenti di abbandonare l'immobile in cui la famiglia era vissuta già per parecchi anni rinunciando all'eredità, tanto meno qualificando in termini di colpa grave la scelta opposta che si è nel concreto realizzata;
c) il rapporto tra redditi e spese mensili appare sufficientemente illustrato e documentato;
d) secondo il corrente orientamento di questo tribunale, il compenso prededucibile dell'OCC è prelevato normalmente con precedenza, nei casi in cui non vi è liquidazione ma solo ristrutturazione del debito, in applicazione dell'art. 71 comma 4 CCII;
invero da un lato la capienza della procedura non è in discussione e dall'altro non vi è ragione per attendere la fine dell'esecuzione, trattandosi di semplici pagamenti rateali e non dovendosi attendere la quantificazione dell'esito della liquidazione;
peraltro è stato precisato che il compenso iscritto nel piano, quantificato a termini di DM vigente, è al lordo dell'acconto, che non è stato versato;
e) l'opponente non ha indicato specificamente su quali beni oggetto di privilegio (diverso dall'ipotecario) avrebbe dovuto svolgersi la usuale comparazione di cui lamenta la mancanza;
f) quanto all'elemento temporale, seppure la durata dei piani o accordi previsti dalla legge non possa, in linea di massima, eccedere il termine di circa 5 -7 anni dall'omologa, in forza di quanto elaborato in via giurisprudenziale in materia concordataria (la cui disciplina è estendibile in via analogica alla materia del sovraindebitamento) e tenuto comunque conto delle peculiarità che contraddistinguono l'istituto, resta ferma la possibilità per il giudice di valutare l'accoglibilità del ricorso in base al le specificità caratterizzanti la fattispecie concreta, e ciò alla luce della ratio che governa la normativa, tenuto comunque conto delle ragioni creditorie;
in particolare, è condivisibile quanto sostenuto da una parte della giurisprudenza di merito, seco ndo cui, in assenza di un univoco dato normativo che stabilisca in maniera chiara il perimetro temporale nel quale si debbono snodare le procedure di sovraindebitamento, non può che supplire la interpretazione giurisprudenziale del dato normativo, che pres uppone, muovendosi nel tracciato dei principi di rango costituzionale, il bilanciamento di contrapposti interessi di rango costituzionale (la ragionevole durata dei procedimenti nonché la effettività della tutela giurisdizionale);». I.B. in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, con ricorso depositato in data 29/11/2024, proponeva reclamo, ai sensi degli artt. 51 e 70 comma 8° D.Lg. n. 14/2019, avverso la predetta sentenza, chiedendo alla Corte di appello di RI di voler, previa fissazione dell'udienza per la discussione del reclamo in contraddittorio con le parti avverse e dei potenziali controinteressati (creditori concorrenti), con onere di notificazione a carico della Cancelleria, come per legge, così provvedere: a) accogliere il reclamo e, per l'effetto, revocare la sentenza reclamata, con ogni consequenziale statuizione;
b) condannare parte reclamata alla ri fusione, in
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favore di essa reclamante, delle spese processuali . I.C. Con decreto in data 12/12/2024 il Presidente della sezione 1ª civile della Corte di appello di RI, ex artt. 127 e 127 ter c.p.c., così provvedeva: fissava l'udienza del giorno 28/01/2025 in modalità cartolare, assegnando ai reclamati il termine di 10 giorni prima dell'udienza per la costituzione ed a tutte le parti il termine delle ore 09:00 del giorno d'udienza per il deposito di note di trattazione scritta, con facoltà di ciascuna parte di opporsi con istanza motivata alla trattazione scritta entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto , precisando che sull'opposizione si sarebbe provveduto nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, si sarebbe disposto in conformità ; nominava il relatore;
disponeva la notifica del ricorso e del decreto alle parti interessate, a cura della reclamante, entro 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento . I.D. Il PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BARI, con nota in data 12/12/2024, formulava parere favorevole all'accoglimento del reclamo , osservando: che la decisione adottata (che, su ricorso depositato nell'interesse di e Controparte_1 Controparte_2 aveva disposto la revoca delle cessioni del quinto derivanti dal finanziamento
[...]
) risultava incongrua e non corretta;
che, al contrario, i lunghi e Pt_2 dettagliati motivi esattamente indicati nell'atto di reclamo dovevano far riformare la sentenza di omologazione, con conseguente accoglimento del reclamo e revoca della decisione di primo grado;
che il piano che non assicurasse il giusto bilanciamento tra le due finalità di soddisfazione e ristrutturazione doveva ritenersi di fatto privo di causa concreta;
che, nel caso di specie, la finalità di soddisfazione non era stata adeguatamente valutata, essendo stata invece valorizzata con estrema dilazione, sicché il Tribunale di Trani aveva errato nella decisione di omologare il piano, anche perché carente di causa concreta . I.E. e con atto depositato in data Controparte_1 Controparte_2 17/01/2025, si costituivano nel procedimento, deducendo l'infondatezza dell'impugnazione e chiedendo pertanto alla Corte di appello di RI di voler così provvedere: 1) rigettare il reclamo;
2) condannare la reclamante alla rifusione delle spese processuali. I.F. Nessun'altra parte interessata si costituiva. I.G. Con provvedimento in data 10/06/2025, pronunciato all'esito di udienza in pari data sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte di appello di RI, preso atto che le parti costituite avevano depositato note scritte, si riservava . II. MOTIVI DELLA DECISIONE II.A. LA D ECL ARATO RIA D I C ONT UM AC IA. Innanzitutto, va dichiarata la contumacia di Controparte_16 [...]
Controparte_4
,
[...] Controparte_6 Controparte_7 CP_8
[...] Controparte_9 CP_10 Controparte_11
, Controparte_12 CP_13 Controparte_14
, i qual i, nonostante la rituale
[...] Controparte_15 notificazione del reclamo e del decreto di fissazione dell'udienza, eseguita da
[...]
a mezzo di p.e.c. in data 19/12/2024, non si sono costituiti nel presente Pt_2 procedimento. II.B. IL RECL AM O.
a sostegno del reclamo, ha Parte_1
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enunciato cinque motivi. II.B.1. Il primo ed il secondo motivo. II.B.
1.a. Con il primo motivo [“Sull'assenza di sovraindebitamento 'oggettivo' – Sulla 'colpa grave' – Sulle carenze formali del Piano e della Relazione Particolareggiata – Sulla inversione dei rapporti causa -effetto del presunto sovraindebitamento (Omessa Motivazione – omessa pronuncia)”], la reclamante ha censurato la sentenza impugnata nella misura in cui espresse una motivazione solo “apparente” circa la ricorrenza delle condizioni e dei requisiti formali di omologabilità del piano, deducendo (pagg.
9-14 del reclamo): che il Giudice di primo grado motivò in modo 'apparente' e/o comunque per relationem circa la ricorrenza delle condizioni e dei requisiti formali di omologabilità del piano, appiattendosi sulle circostanze rappresentate dai debitori (nell'originario ricorso) e dal Gestore della Crisi (nella Relazione Particolareggiata), non riscontrate secondo criteri obiettivi e documentali , senza rispondere alle contestazioni mosse da essa reclamante nelle osservazioni tempestivamente depositate (omessa documentazione della destinazione delle somme mutuate e generica ricostruzione delle ragioni del sovraindebitamento ); che il ricorso e la relazione particolareggiata descrivevano genericamente le vicende relative al presunto sovraindebitamento, ponendo il focus, pressoché esclusivamente, sulla prospettazione di una presunta responsabilità del creditore ipotecario (AN RE di RI) per aver asseritamente “costretto” i debitori a prestare la garanzia ipotecaria sulla propria quota indivisa di immobile in occasione della stipula del mutuo da parte dei genitori del per l'acquisto, nel 1993, CP_1 di un fabbricato – destinato alla comune abitazione – nonostante i coniugi vessero acquistato la propria porzione di immobile senza Parte_4 far ricorso a finanziamenti (si era sostenuto che il sovraindebitamento fosse sorto, sostanzialmente, per effetto della morte dei genitori del , avvenuta CP_1 nel 2002, a seguito della quale i ricorrenti erano stati esposti alle azioni di recupero del credito da parte della sull'intero fabbricato concesso in Pt_2 garanzia); che la condotta del creditore ipotecario non appariva connotata da particolari anomalie e/o condotte abusive , essendosi trattato di normale operazione di mutuo ipotecario, con prestazione di garanzia ipotecaria e personale (la per acquisire una garanzia piena di capienza dell'immobile ipotecato, Pt_2 come accadeva di prassi , aveva concesso credito ai genitori del a CP_1 fronte della concessione di ipoteca sull'intero fabbricato da parte dei proponenti, quali “terzi datori”, e quanto al anche quale fideiussore); che CP_1 mancava una concreta rappresentazione, descrizione e documentazione di alcuni elementi fondamentali ai fini della completezza documentale richiesta dalla procedura di sovraindebitamento, quali (a) le ragioni dell'ulteriore indebitamento dei coniugi (in particolare della che negli ultimi anni aveva CP_2 sottoscritto alcuni finanziamenti personali senza documentarne la destinazione ), (b) le ragioni dell'incrementarsi di una cospicua esposizione debitoria nei confronti dell'Erario, del del Controparte_15 Controparte_12 (quest'ultima pari a circa 14 mila euro), (c) le ragioni per le quali nel lungo lasso di tempo intercorso tra la morte dei genitori del (2002) e l'avvio della CP_1 procedura esecutiva immobiliare sull'immobile (2019) i debitori avessero lasciato accumulare ulteriore debitoria (anche a titolo di interessi) nei confronti del creditore ipotecario e/o la descrizione di eventuali iniziative per cercare un accordo o una rinegoziazione del mutuo da essi garantito con il creditore ipotecario (il Giudice di prime cure valorizzò soltanto il tentativo di depositare
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istanza di conversione del pignoramento immobiliare, ma tratta vasi di un tentativo ormai “tardivo” di risolvere la situazione debitoria, nelle more non “affrontata” dai debitori), (d) le ragioni dell'aggravarsi della debitoria (al netto della nota esposizione ipotecaria) nonostante la mancata descrizione di contrazioni reddituali, (e) la documentazione dei flussi patrimoniali e reddituali storici (es.: movimentazione bancaria), (f) la documentazione dell'attuale liquidità disponibile, degli eventuali beni m obili o titoli, (g) la documentazione degli eventuali apporti assistenziali/previdenziali percepiti dal in ragione CP_1 della propria condizione sanitaria;
che, a tal proposito, la prospettazione
“autocertificata” dei proponenti circa il presunto impiego delle somme mutuate per scopi non immeritevoli e non deliberatamente volti a sottrarre risorse alla garanzia generica dei creditori ex art. 2740 c.c. non era sufficiente, essendo la documentazione carente sotto gli indicati profili, circostanza che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto apprezzare ai fini della sussistenza della colpa grave, ostativa all'omologazione del piano;
che ad essere carente, in definitiva, era la stessa ricostruzione delle presunte cause del sovraindebitamento, la cui origine veniva ricondotta a vicende familiari non improvvisamente “straordinarie” od
“eccezionali”, sì da non legittimare il ricorso ad uno strumento processuale di extrema ratio, considerando che era destinato ad incidere forzosamente sulle legittime pretese del ceto creditorio;
che si trattava di vicende che esulavano dal bilanciamento degli interessi di natura patrimoniale tra il debitore ed il ceto creditorio, soprattutto nella misura in cui non si poteva trasformare la procedura di ristrutturazione in uno strumento di Welfare, tale da imporre al ceto creditorio di farsi carico delle peculiari situazioni personali e familiari del debitore;
che se si riteneva che le esigenze familiari fossero state caratterizzate da una tendenza costante all'indebitamento per spese ordinarie, in assenza di qualsivoglia reale sovraindebitamento, ovvero in presenza di una consapevole tendenza a risolvere le questioni quotidiane con nuovo indebitamento, ci si sarebbe trovati in una chiara ipotesi di “colpa grave”; che le informazioni che i ricorrenti avevano fornito a beneficio del Giudice e dei creditori – “asseverate” senza ulteriore indagine dal Gestore della Crisi – erano state sostanzialmente tratte da dichiarazioni di parte, come esposte nei colloqui con il debitore;
che ad ogni buon conto, poiché gli elementi addotti a supporto del piano non erano documentati , si era in presenza di gravi carenze formali che non avrebbero potuto giustificare la falcidia del 70% circa dell'esposizione chirografaria e l'estrema dilazione (15 anni); che le carenze del piano non avevano consentito ai creditori concorrenti ed al Giudice di poter apprezzare la sussistenza o meno di atti in frode, non conoscendo la movimentazione storica della liquidità, neppure nel periodo più recente, in cui si sarebbe determinata di fatto, ex abrupto, la situazione di sovraindebitamento;
che la genericità della ricostruzione stride va con gli obblighi di totale disclosure imposti dal Codice della Crisi e si riflette va, inevitabilmente, nella motivazione del provvedimento di omologa, che appar iva 'assente' o 'apparente' sul punto. II.B.
1.b. Con il secondo motivo (“Sulla 'colpa grave' dei debitori – Ancora sulla generica ricostruzione delle cause del sovraindebitamento – Assenza di circostanze 'sopravvenute' ed 'imprevedibili' – Inversione rapporti 'causa- effetto' – Violazione o falsa applicazione dell'artt. 69, co. 1 CCI”), la reclamante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ritenne insussistente la condizione ostativa della “colpa grave” ex art. 69 comma 1° C.C.I.I., deducendo (pagg. 14-23 del reclamo): che la ricostruzione fornita dai debitori – ed avallata
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dall'O.C.C. e dal Giudice di prime cure – appariva carente nella misura in cui mancava la rappresentazione di circostanze sopravvenute, impreviste e straordinarie, che rendessero il piano meritevole di omologazione;
che i coniugi risultavano avere un reddito sostanzialmente stabile ed Parte_4 immutato dal 1990 circa, sicché la procedura di sovraindebitamento non aveva palesato alcuna improvvisa o sopravvenuta esigenza o contrazione reddituale, ma era stata posta in essere al mero fine “strumentale” di conseguire la sospensione della procedura esecutiva sull'immobile di proprietà; che, in altri termini, l'indebitamento che i ricorrenti avevano inteso “ristrutturare” era sorto tutto successivamente al consolidarsi dell'attuale situazione reddituale, non avendo impedito comunque ai proponenti di acquistare – senza far ricorso a finanziamenti
– la propria quota indivisa dell'immobile di proprietà (attualmente in titolarità piena ed intera, a seguito dell'accettazione dell'eredità dei genitori di;
che la circostanza relativa alla garanzia ipotecaria ed alla Controparte_1 fideiussione prestate per il mutuo dei genitori di Controparte_1 concerneva unicamente un rapporto singolare tra creditore ipotecario e debitori e non assurgeva a causa di “insolvenza” relativamente agli altri rapporti chirografari (che, nel caso di specie, fondavano sulla capacità reddituale della la quale presentava un'esposizione personale piuttosto contenuta ) e CP_2 quindi non poteva assurgere a causa del sovraindebitamento incolpevole, dal momento che o si trattava di doglianze concernenti la presunta responsabilità del singolo creditore ipotecario che non inci devano sulla posizione dei creditori concorrenti (men che meno sulla posizione del creditore singolare della non fideiubente) o concernevano l'autoresponsabilità dei debitori che CP_2 avevano consapevolmente prestato la garanzia ipotecaria e assunto il vincolo fideiussorio ben consapevoli del rischio di dover sopportare l'eventuale inadempimento (in questo caso “fatalmente” dovuto alla morte dei mutuatari) con le proprie risorse reddituali o, in mancanza, di doverne rispondere con la vendita forzata dell'immobile (conservando comunque il diritto di ricevere il surplus della vendita, visto l'importo contenuto dell'esposizione ipotecaria, a fronte della capienza dell'intero immobile); che a ben vedere, peraltro, non assurg evano neppure a causa di un vero e proprio “sovraindebitamento” in senso oggettivo, posto che non appariva esservi alcun concreto squilibrio tra le obbligazioni (o le garanzie) assunte ed il complessivo patrimonio, apparendo chiaro che l'intera debitoria (senza considerare quella prededucibile sorta in occasione della procedura de qua) ammontava a circa 170 mila euro, a fronte di un patrimonio immobiliare stimato – in seno alla procedura esecutiva – per almeno 275 mila euro (la relazione del Gestore indica va il prezzo dell'offerta minima, che era ribassata del 25% rispetto al prezzo di stima) ; che il ricorso alla procedura di sovraindebitamento era stato “strumentalizzato”, convertendolo in un meccanismo giudiziale per la forzosa rinegoziazione del mutuo , e sul punto il Giudice di prime cure avrebbe dovuto anche tener presente che, in ipotesi di mutuo ipotecario sulla casa di abitazione del proponente, era sempre possibile ottenere la forzosa rimessione in termini nell'originario ammortamento (previo pagamento del capitale ed interessi scaduti alla data di presentazione della domanda, ex art. 67 comma 5° C.C.I.I.); che la prospettazione dei ricorrenti , in altri termini, atteneva esclusivamente al rapporto con il creditore ipotecario, anche avuto riguardo alle doglianze sulla presunta condotta in mala fede di quest'ultimo, in assenza di un vero e proprio “sovraindebitamento” o, comunque, ricorrendo un'ipotesi di colpa grave dei proponenti, che non potevano non essere
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pienamente consapevoli del rischio che stavano assumendo con la concessione dell'ipoteca e della fideiussione, a garanzia del mutuo dei genitori del;
che la ricostruzione dei proponenti , d'altronde, era fin troppo CP_1 generica anche in ordine alle attività compiute dall'anno del decesso dei genitori del (2002) a quello di incardinamento della procedura esecutiva CP_1 immobiliare (2019), nelle more non risultando tracce di qualsivoglia tentativo di ripianare l'esposizione ed essendosi attivati i debitori solo con l'istanza di conversione (unico elemento che il Giudice ritenne di poter valorizzare); che la valutazione sul grado della colpa consiste va in un accertamento di fatto compiuto dal Giudice sulla scorta di una serie di criteri che connota vano la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere l'obbligazione e, fra questi criteri, rientravano senz'altro la proporzionalità fra la percentuale d'indebitamento, da un lato, e le uscite ordinarie mensili del nucleo familiare in relazione alle entrate ordinarie mensili, dall'altro lato, nonché il numero di volte in cui si era fatto ricorso al credito e l'ampiezza dell'arco temporale di indebitamento, ed infine, le cause che avevano determinato l'indebitamento; che in atti non vi era una chiara prospettazione di tali elementi, ovvero le circostanze addotte, per quanto già rappresentato, non erano convincenti a tal fine (trattavasi di una ricostruzione
“unilaterale” fondata su “auto-dichiarazioni” dei proponenti, sulle quali la Relazione dell'O.C.C. nulla aveva aggiunto, limitandosi ad “asseverare”, di fatto, tali affermazioni); che la più recente giurisprudenza valorizza va come gravemente colposa la condotta del debitore nell'assunzione di nuove obbligazioni , aggiungeva che l'onere di provare la non ricorrenza della condizione ostativa della colpa grave incombeva ai proponenti e precisava che il legislatore, introducendo nel 2020 il più elastico concetto della 'colpa grave' (sussistente in presenza di ricorso reiterato al credito senza disporre di un adeguato sistema di protezione reddituale ignorando tutti i segnali di precrisi e determinando lo stato di crisi economica e finanziaria posto alla base dell'istanza di accesso al beneficio, in presenza di abitudini rivelatorie di un tenore di vita non coerente con lo standard reddituale ed in assenza di documentazione atta a dimostrare la destinazione del “margine” di liquidità erogato a seguito di nuovi finanziamenti) , non aveva in buona sostanza abbandonato il precedente criterio della meritevolezza;
che, per cause sopravvenute, dovevano intendersi non semplicemente eventi sopraggiunti alle obbligazioni assunte, ma eventi
“imprevedibili” rispetto al momento dell'assunzione degli impegni, mentre, nel caso di specie, il rischio di inadempimento o di decesso degli anziani mutuatari non poteva non essere noto sin dall'inizio ai garanti, sicché la richiesta di una fideiussione da parte del creditore ipotecario poteva essere ben comprensibile anche al consumatore, secondo una nozione di senso comune;
che i proponenti, nel caso di specie, avevano considerato la via dell'accesso al credito come una «consapevole strategia esistenziale», tesa a far fronte alle spese ordinarie ed alle garanzie assunte con consapevole rischio, allorquando si erano verificate le circostanze (di per sé prevedibili anche ex ante) che avevano legittimato il creditore ipotecario ad esigere dai fideiussori il pagamento del mutuo ipotecario degli originari mutuatari (i genitori del ); che in altri termini, in CP_1 assenza di una contrazione reddituale e/o di circos tanze imprevedibili o sopravvenute, il ricorso al credito (asseritamente) eccessivo era stato finalizzato a “coprire” un rischio (la garanzia fideiussoria) assunto in piena consapevolezza, sicché non poteva ritenersi consapevole l'insostenibilità dell'indebitamento, dal punto di vista delle cognizioni, anche soggettive, dei reclamati;
che la
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motivazione della sentenza di omologa, a ben vedere, finiva per “travisare” la stessa funzione delle procedure di sovraindebitamento , atteso che allorquando i debitori riconducevano le cause del sovraindebitamento non già ad improvvise contrazioni reddituali o ad eventi sopravvenuti, ma a presunte esigenze
“ordinarie” per le quali avevano affrontato spese superiori a quelle che il tenore reddituale (di per sé capiente) avrebbe consentito di sostenere, si verificava una netta inversione dei rapporti “causa-effetto” del sovraindebitamento;
che, in altri termini, il legislatore intendeva tutelare quelle situazioni in cui il debitore avesse assunto obbligazioni ex ante sostenibili, ma che fossero divenute insostenibili per cause sopravvenute ed indipendenti dalla propria volontà , mentre il Tribunale, a fronte del contegno dei debitori (che mai avevano subito contrazioni reddituali e che avevano assunto impegni che non erano in grado di sostenere ), aveva di fatto richiesto ai creditori un intervento di natura mutualistica o assistenziale (cioè aveva richiesto alle finanziarie, alla luce della chiara ricostruzione dei fatti, di fungere da “ammortizzatore sociale”, con improvviso e molto rilevante stralcio delle proprie legittime pretese creditorie ); che, escludendo ogni connotazione valoriale alla valutazione di “meritevolezza”, nel caso di specie doveva concludersi per la ricorrenza di una chiara ipotesi di colpa grave, dal momento che al creditore non poteva essere richiesto un sacrificio di natura “mutualistica” e il Tribunale avrebbe dovuto “a monte” porre il focus sulla circostanza che l'assunzione delle obbligazioni era stata effettuata con la piena consapevolezza delle proprie (in-)capacità di rimborso ed individuare la ricorrenza della condizione ostativa all'omologazione ex art. 69 comma 1° C.C.I.I. II.B.
1.c. I su esposti motivi, che per ragioni di connessione logico -giuridica possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati nei sensi di seguito precisati. II.B.
1.c.1. L'art. 68 comma 2° del D.Lg. n. 14/2019 dispone, tra l'altro, che «Alla domanda, deve essere allegata una relazione dell'OCC, che deve contenere: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
…». L'art. 69 comma 1° del D.Lg. n. 14/2019 prevede (tra l'altro) che «Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se … ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.». II.B.
1.c.2. Il Giudice di primo grado ritenne la sussistenza dell'indebitamento senza colpa grave, affermando che “l'ulteriore (e non rilevante rispetto al totale) indebitamento contratto dalla appare conseguenza del carico CP_2 rappresentato dal mutuo ipotecario (il cui impiego è evidente) contratto dai genitori e dalle sue garanzie: carico che è ricaduto tutto sull e spalle dei ricorrenti dopo la morte dei genitori mutuatari, senza considerare la sopravvenuta precarietà delle condizioni fisiche del che impediscono, CP_1 oltre all'età avanzata, di acquisire ulter iori risorse reddituali;
del resto vi è stato comunque un tentativo di regolare il debito ipotecario con una conversione del pignoramento, pagata solo in parte;
la famiglia non è stata neppure soccorsa in modo rilevante da “eventuali apporti assistenziali/previdenziali”; né si poteva ragionevolmente imporre ai ricorrenti di abbandonare l'immobile in cui la famiglia era vissuta già per parecchi anni rinunciando all'eredità, tanto meno qualificando in termini di colpa grave la scelta opposta che si è nel conc reto realizzata;
…”.
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II.B.
1.c.3. Le predette affermazioni – che appaiono in buona parte fondate, a ben vedere, su quanto allegato dagli stessi debitori nel ricorso ex art. 68 del D.Lg. n. 14/2019, sostanzialmente recepito tout court, senza un'adeguata valutazione critica, nella relazione del Gestore della crisi nominato dall'O.C.C. di Trani – non trovano conferma nelle risultanze probatorie. Dalla documentazione prodotta emerge :
♠ che , e in data Parte_5 Controparte_1 Controparte_2 22/02/1994 [epoca in cui già aveva problemi di salute, Controparte_1 avendo egli stesso allegato, nel ricorso ex art. 68 del D.Lg. n. 14/2019, di avere cominciato ad avere tali problemi a 35 anni (dunque nel 1990, essendo egli nato nel 1955)], avevano stipulato un contratto di compravendita immobiliare con Il contratto di Controparte_18 compravendita, fatto per atto pubblico a rogito del notaio dott.
[...] (repertorio n. 144964; raccolta n. 22283) , prevedeva la vendita da Per_1 (venditrice) a Controparte_18 Parte_5 nonché ai coniugi e (acquirenti la Controparte_1 Controparte_2 prima – madre di e suocera di – Controparte_1 Controparte_2 della metà indivisa e gli ultimi due dell'altra metà indivisa) di porzione del complesso edilizio di nuova costruzione in alla via Luigi di CP_15 Molfetta, denominato “Torre Rossa 2000” [e precisamente: abitazione in villa con accesso dal civico 19/A (composta da piano interrato, piano terra, primo piano, sovrastante lastrico solare, giardino pertinenziale) e box auto al piano interrato avente accesso dal civico 19 , il tutto confinante con via Luigi di Molfetta, strada privata condominiale e restante proprietà della società venditrice ai due lati , individuato in catasto alla partita 17134, foglio di mappa 2, particelle 1704 sub alterno 5 (l'abitazione) e subalterno 11 (il box auto)] verso il corrispettivo del prezzo di £. 220.000.000 “che la parte venditrice dichiara di aver ricevuto prima e fuori di questo atto dalla parte acquirente, alla quale rilascia ora ampia, formale ed estintiva quietanza di saldo, con espressa rinuncia all'ipoteca legale”;
♠ che i coniugi e il medesimo giorno del Parte_6 Parte_5 predetto acquisto immobiliare (22/02/1994), avevano stipulato con AN RE di RI un contratto di mutuo ipotecario per atto pubblico a rogito del notaio dott. repertorio n. 144966; raccolta n. 22284) . Persona_2 Il contratto di mutuo (costituente, secondo la prospettazione di CP_1 e avallata dall e recepita dal Giudice
[...] Controparte_2 CP_4 di prime cure, la causa principale dell'asserito indebitamento 'incolpevole') prevedeva (tra l'altro): l'erogazione dalla parte mutuante (AN RE di RI) alla parte mutuataria ( e , genitori di Parte_6 Parte_5
suoceri della di lui moglie ) della Controparte_1 Controparte_2 somma di £. 150.000.000; l'obbligo della parte mutuataria di restituire il capitale alla parte mutuante in 120 rate mensili posticipate del valore iniziale di £. 2.128.760, scadenti la prima in data 22/03/1994 e l'ultima in data 22/02/2004, tutte comprensive di capitale, interessi, diritti di commissione e spese di amministrazione;
la concessione da parte di Parte_5 (mutuataria) nonché dei coniugi e Controparte_1 Controparte_2 (terzi datori d'ipoteca) di ipoteca di primo grado sull'immobile di loro proprietà [ossia sull'immobile acquistato da (per la metà Parte_5 indivisa) e dai coniugi e (per Controparte_1 Controparte_2 l'altra metà indivisa) con atto di compravendita (repertorio n. 144964 e
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raccolta n. 22283) stipulato il medesimo giorno (22/02/1994) a rogito del medesimo notaio (dott. , come visto in precedenza] per la Persona_1 complessiva somma di £. 300.000.000 , comprensiva del capitale mutuato di
£. 150.000.000 nonché, per la restante parte di £. 150.000.000 (in tale misura concordata presuntivamente), di interessi per un triennio, spese di giudizio e di collocazione, premi di assicurazione contro i danni dell'incendio e del fulmine, penali, interessi di mora, rimborsi di imposte, tasse e di ogni altra ragione di credito della mutuante in dipendenza della legge e del contratto di mutuo;
l'obbligo della parte mutuataria di assicurare entro venti giorni i predetti immobili con una Compagnia gradita alla mutuante, anche nell'interesse di quest'ultima, contro i danni dell'incendio, del fulmine e dello scoppio, per una somma non inferiore a lire 315.000.000 ; la dichiarazione di di prestare fidejussione in via Controparte_1 solidale ed indivisibile per sé, suoi eredi o successori, per il pieno e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto di mutuo dai mutuatari e in specie per la restituzione Parte_6 Parte_5 del capitale, il pagamento degli interessi di mora, il ri mborso delle spese ed in genere per qualsiasi altro motivo anche accessorio riferibile al contratto , con rinuncia al beneficio della previa escussione dell a parte mutuataria, con obbligo di versare alla mutuante, in vece della parte mutuataria , quanto dovuto da quest'ultima, nel caso di inadempimento della stessa;
♠ che (acquirente della metà indivisa del predetto compendio Parte_5 immobiliare in forza del sopra citato contratto di compravendita stipulato in data 22/02/1994 nonché mutuataria e datrice di ipoteca in forza del sopra citato contratto di mutuo pure stipulato in data 22/02/1994) e Parte_6 (mutuatario in forza del sopra citato contratto di mutuo del
[...] 22/02/1994) erano entrambi deceduti nel 2002 ( in data Parte_5 27/07/2002; in data 06/08/2002), dunque circa 8 anni e 5 Parte_6 mesi dopo la stipula dei predetti contratti nonché 1 anno e 7 mesi prima della prevista scadenza del termine pattuito con AN RE di RI per l'integrale restituzione della somma mutuata ( il piano di restituzione era decennale), a garanzia della quale ed i coniugi Parte_5 CP_1 e avevano concesso ipoteca sull'immobile da
[...] Controparte_2 loro acquistato il 22/02/21994 (la prima sulla sua metà indivisa;
il secondo e la terza sulla loro metà indivisa) ed inoltre aveva Controparte_1 prestato fidejussione;
♠ che nel 2011 (dunque solo nove anni dopo il decesso dei mutuatar i) i coniugi e avevano versato un assegno di Controparte_1 Controparte_2 circa €. 12.000,00 per convertire il pignoramento, nel tentativo di raggiungere un accordo con l'istituto di credito, ma senza alcun esito , con conseguente decadenza dalla conversione del pignoramento. I suddetti elementi, congiuntamente valutati, depongono univocamente nel senso che il contratto di mutuo ipotecario del 22/02/1994 non presentava alcuna 'anomalia', trattandosi di un normale contratto di mutuo finalizzato all'acquisto immobiliare di cui al collegato contratto di compravendita concluso in pari data
[infatti, come già evidenziato, il contratto di compravendita e il contratto di mutuo risultano stipulati il medesimo giorno dal medesimo notaio, con numeri di repertorio e raccolta in immediata progres sione;
inoltre Parte_5
acquirenti (in comproprietà indivisa) Controparte_1 Controparte_2 dell'immobile, coincidevano con la parte mutuataria (limitatamente a CP_19
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non avendo partecipato all'acquisto immobiliare) e Pt_5 Parte_6 con la parte datrice d'ipoteca ( e Parte_5 Controparte_1
e di fidejussione ( ] e che prevedeva Controparte_2 Controparte_1 (il contratto di mutuo) , a garanzia della restituzione della somma mutuata (erogata, è bene ricordare, a due soggetti ultrasettantenni, essendo Parte_6 nato in data [...] e nata in [...] 04/01/ 1923), sia
[...] Parte_5 la concessione di ipoteca sull'intero immobile [giustificata dal fatto che la somma erogata dalla AN RE di RI (£. 150.000.000) era superiore al prezzo della metà indivisa dell'immobile acquistata da (£. 220.000.000 Parte_5 : 2 = £. 110.000.000), il che porta altresì ad ipotizzare, ragionevolmente, che la somma mutuata, quantunque formalmente erogata in favore di e Parte_6
(genitori – come detto ultrasettantenni – di Parte_5 Controparte_1 e suoceri di , fosse destinata almeno in parte all'acquisto Controparte_2 della restante metà indivisa dell'immobile da parte di e Controparte_1
sia la prestazione di fidejussione da parte di Controparte_2 CP_1
[...] II.B.
1.c.4. Così ricostruita la vicenda, appare davvero poco credibile che al momento della stipula del contatto Controparte_1 Controparte_2 di mutuo, non fossero nelle condizioni di rendersi conto dell'impegno assunto e della possibilità che l'obbligo di restituzione potesse non essere adempiuto dai mutuatari (entrambi pensionati e ultrasettantenni al momento della stipula del contratto). Né risulta addotto da e l'intervento, Controparte_1 Controparte_2 dopo la stipula del contratto di mutuo in data 22/02/1994 ( verosimilmente collegato, come detto, all'acquisto immobiliare concluso in pari data), di elementi straordinari ed imprevedibili tali da provocare un improvviso ed inaspettato peggioramento della loro situazione reddituale e/o economico -patrimoniale e, di conseguenza, la sopraggiunta loro impossibilità di far fronte agli obblighi – originariamente sostenibili – assunti nei confronti della banca, posto che la morte, nel 2002, dei genitori di mutuatari) non può essere di certo Controparte_1 considerato un evento inimmaginabile al momento della conclusione del contratto di mutuo e della prestazione di garanzie da parte di e Controparte_1 per la restituzione del denaro mutuato ( , che Controparte_2 Parte_5 aveva stipulato il contratto di mutuo e pre stato garanzia ipotecaria all'età di 71 anni, era deceduta a 79 anni;
, che aveva stipulato il contratto di Parte_6 mutuo all'età di 75 anni, era deceduto a 83 anni). II.B.
1.c.5. A quanto sopra esposto deve aggiungersi :
♣ che dalla documentazione prodotta emerge l'esistenza, a carico di e/o non solo dell'obbligazione Controparte_1 Controparte_2 nei confronti di AN RE di RI (oggi riveniente Controparte_7 dal contratto di mutuo del 22/02/1994 , ma anche di numerosi altri debiti contratti dopo il 1994 nei confronti di diversi creditori ( CP_14
VIVI BANCA, ,
[...] Controparte_15 CP_13 Part
, , ) ; Controparte_11 CP_8 Controparte_12
♣ che tra i creditori di e/o risultano Controparte_1 Controparte_2 esservi, come visto, vari istituti di credito e società finanziarie operanti nel settore del credito al consumo (v. sopra);
♣ che non risultano adeguatamente chiarite le cause dell'indebitamento
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complessivo (soprattutto per la parte di indebitamento non direttamente riconducibile al contratto di mutuo del 1994) e le ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni originariamente assunte (tenuto conto di quanto sopra evidenziato in ordine al non dimostrato mutamento in pejus, dopo il 1994, delle condizioni reddituali ed economico -patrimoniali di e che anzi risultano essere Controparte_1 Controparte_2 rimaste sostanzialmente immutate) né risulta adeguatamente spiegato (e tanto meno comprovato) quale utilizzo sia stato fatto da CP_1 e/o delle ulteriori somme di denaro ottenute in
[...] Controparte_2 prestito nel corso degli anni (il che, oggettivamente, non depone nel senso della diligenza dei debitori nell'assumere le obbligazioni ). II.B.
1.c.6. In conclusione, le risultanze acquisite non consentono di valutare la condotta di e in termini di Controparte_1 Controparte_2 meritevolezza (da intendersi come assenza di colpa in relazione alla situazione di sovraindebitamento nella quale il debitore sia venuto a trovarsi), atteso che l'assunzione di obbligazioni in misura non proporzionata alla capacità di adempimento va qualificata, al pari del prosieguo nell'assunzione di obbligazioni in una situazione economico -patrimoniale già connotata da forte squilibrio, in termini di colpa grave nella determinazione del sovraindebitamento . II.B.
1.d. Consegue a tanto l'accoglimento, nei sensi sopra precisati, dei motivi qui in esame. II.B.2. Il terzo ed il quinto motivo. II.B.
2.a. Con il terzo motivo (“Erronea stima dell'alternativa liquidatoria”), la reclamante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui risolse
“sbrigativamente” il tema della presunta assenza di una concreta alternativa liquidatoria, deducendo (pagg. 23 -27 del reclamo): che il Giudice di primo grado affermò che essa reclamante era titolare di un credito chirografario, recessivo rispetto al credito ipotecario (sicché in punto di convenienza del piano appar iva arduo riconoscere ragioni concrete di opposizione , se non il fatto che il pagamento sarebbe stato dilazionato nel tempo rispetto ad una cessione del quinto che comunque appariva allo stato non sostenibile), e non aveva dato specifica e concreta dimostrazione che la liquidazione del cespite avrebbe lasciato margine di soddisfazione aggredendo il reddito dei proponenti, sussistendo in realtà altri crediti concorrenti di rango privilegiato;
che non si comprendeva quale
“specifica” dimostrazione essa reclamante avrebbe dovuto fornire, atteso che dalle stesse stime fornite dai proponenti (e dall'O.C.C. nella propria relazione) il valore dell'immobile, come valutato dall'esperto nell'ambito della procedura esecutiva pendente, ammonta va ad almeno 275 mila euro (il Gestore della Crisi aveva riportato il prezzo dell'offerta minima che era ribassata del 25% rispetto al prezzo di stima); che a voler considerare solo il valore del cespite, anche ribassato del 25%, vi sarebbe stata capienza per l'intera debitoria concorsuale, pari a 170 mila euro), sicché, nel caso di specie, neppure sussisteva un concreto
“sovraindebitamento”, ma la procedura era stata “strumentalizzata” per evitare la vendita forzata dell'immobile, senza concreti presupposti;
che era appena il caso di osservare che, ai fini di una valutazione delle prospettive di soddisfazione
“liquidatoria” del ceto creditorio, la comparazione andava fatta in astratto, ed al netto delle spese sorte in occasione della procedura di sovraindebitamento, che ammontavano, come da relazione del Gestore, a €. 25.044,59 [€. 15.044,59, I.V.A. compresa come per legge, ex D.M. 202/2014 , all'O.C.C. + €. 10.000,00, oneri compresi, in privilegio grado 6, ex art. 2751 bis n. 2) c.c., per gli avvocati delle
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parti]; che, in disparte ogni considerazione sul fatto che i compensi dell'O.C.C. si sarebbero dovuti liquidare solo all'esito della procedura, si trattava comunque di debiti sorti esclusivamente in occasione della procedura stessa, e non prima, mentre la comparazione andava operata in relazione alla capacità di soddisfare i creditori antecedenti alla procedura stessa;
che, in ogni caso, trattavasi di crediti dotati di privilegio soltanto nell'ambito della procedura in cui sorg evano, non al di fuori di essa, sicché era erronea la considerazione del Tribunale circa la sussistenza di creditori privilegiati che sarebbero andati a soddisfarsi sul reddito residuo aggredibile [la creditoria privilegiata si riduceva a poco più di €. 5.000,00, di cui €. 3.331,52 in privilegio mobiliare per AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (CARICOLA), €. 297,20 in privilegio mobiliare per
€. 1.943,63 in CP_14 Controparte_20 privilegio mobiliare per;
che pertanto, Parte_7 anche solo considerando il valore di stima dell'immobile, pur ribassato del 25%, vi sarebbe stata certamente ampia capienza per il creditore ipotecario (AN RE di RI, ora , per €. 113.744,09) e per i predetti creditori CP_7 privilegiati, lasciando margine residuo (già sull'immobile) per i creditori chirografari;
che a ciò doveva aggiungersi l'importo del reddito aggredibile mensilmente dai creditori (sul quale tutti avrebbero concorso come chirografari) e l'importo del T.F.R. maturato e maturando di prossima esigibilità ; che, a tal proposito, era stata denunziata anche la “stortura” derivante dal fatto che i proponenti (nel piano poi omologato) avevano messo a disposizione del creditore ipotecario tutto l'importo maturando a titolo di T.F.R. della pari ad CP_2
€. 35.000,00, destinato a divenire esigibile nell'orizzonte di esecuzione del piano, ed il in ottica di alternativa liquidatoria, costituiva un elemento CP_21 patrimoniale-finanziario da considerare in aggiunta al valore dell'immobile (valutazione non compiuta dal Giudice di primo grado); che in definitiva con l'omologazione del piano, a distanza di anni dalle obbligazioni assunte con il consapevole rischio di inadempimento, senza alcuna ragione legata a contrazioni reddituali ed in assenza di qualsivoglia attività di rinegoziazione, i debitori avevano conseguito l'effetto di “spostare” il peso del mutuo ipotecario sul ceto chirografario della omettendo di liquidare l'immobile pienamente CP_2 capiente;
che proprio l'omessa liquidazione del cespite, a prescindere dalla possibile capienza in sede liquidatoria, genera va un danno soprattutto ai creditori chirografari, in quanto le risorse reddituali messe a disposizione dai debitori (ivi compreso il T.F.R. della posto a garanzia della cessione del quinto di CP_2 cui essa reclamante era titolare) erano destinate prioritariamente al creditore ipotecario, mentre la liquidazione del cespite avrebbe lasciato margine di soddisfazione sul reddito dei proponenti;
che mal si comprendeva, dunque, il ragionamento del Giudice di prime cure, dal momento che non si vede va cosa essa reclamante avrebbe dovuto specificamente “dimostrare”, visto che i dati stessi emergenti dalla relazione particolareggiata (oltre 200 mila euro per l'immobile, già ribassato, nonché 35.000,00 euro per TFR maturando , oltre ancora al margine di reddito aggredibile) avrebbero potuto far propendere per una soddisfazione piena al 100% del ceto creditorio (ricordando che il totale del passivo ammonta va a circa 170 mila euro, al netto delle spese stimate per la procedura di sovraindebitamento); che l'affermazione del Tribunale secondo cui essa reclamante non avrebbe avuto nulla di cui dolersi dall'omessa liquidazione, in quanto il proprio credito chirografario sarebbe stato recessivo rispetto al credito ipotecario, era assolutamente inconferente, dacché il patrimonio avrebbe coperto
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entrambe le classi;
che il piano omologato, con estrema dilazione, tenta va di destinare le risorse reddituali ed il T.F.R. al solo creditore ipotecario, non solo procrastinando la soddisfazione del creditore ipotecario (che avrebbe avuto diritto di soddisfarsi in tempi brevi sul valore dell'immobile), ma falcidiando e procrastinando oltremodo anche i creditori chirografari, peraltro “dimenticando” che essa reclamante aveva acquisito un vincolo sul T.F.R. a garanzia della cessione del quinto (art. 6 del contratto di mutuo), che i proponenti intendevano
“distrarre” in favore del creditore ipotecario;
che le predette considerazioni incidevano non solo sull'alternativa liquidatoria, ma anche (più a monte) sull'insussistenza del sovraindebitamento in senso oggettivo nonché sull'incompletezza e sull'inattendibilità “formale” del piano e della relazione particolareggiata, non adeguatamente valutate dal Tribunale;
che il Tribunale, nell'affermare che essa reclamante non aveva “interesse” a contestare la convenienza del Piano, “dimenticò” un ulteriore profilo, puntualmente dedotto nelle osservazioni presentate da essa reclamante in prime cure, e cioè che l'omologazione, oltre a produrre un'indebita falcidia delle prospettive di soddisfazione di essa reclamante, determinava la perdita delle “garanzie” accessorie, quali il versamento diretto ad opera del datore di lavoro/ente pensionistico (per effetto della cessione del quinto ), la garanzia sul TFR/TFS, la polizza vita obbligatoria connessa al contratto di finanziamento (destinata a non operare in caso di risoluzione del rapporto prima della cessazione del rischio assicurato); che in definitiva era evidente che essa reclamante a veva pieno titolo ad opporsi all'omologazione per ragioni di convenienza e che l'alternativa liquidatoria non fu correttamente valutata dal Tribunale . II.B.
2.b. Con il quinto motivo (“Sulla durata della procedura – Sulla carenza di causa concreta”), la reclamante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui respinse le doglianze circa l'eccessiva durata della procedura, deducendo (pagg. 29-33 del reclamo): che il piano omologato prevedeva la conservazione del patrimonio immobiliare (ampiamente capiente per soddisfare l'intera creditoria), la dilazione in 15 anni, la soddisfazione ridotta al 30% per il ceto chirografario, la sottrazione del T.F.R. e delle quote reddituali al ceto chirografario;
che lo stralcio del 30%, in combinato disposto con l'estrema dilazione, non teneva conto neppure del tasso di svalutazione del denaro derivante dall'inflazione, che nel lungo periodo azzerava le prospettive di soddisfazione del ceto chirografario;
che in altri termini, per valutare la convenienza, occorreva quantificare non solo le somme proposte ai creditori, ma anche il “fattore-tempo”; che, a fronte degli elementi appena evidenziati, neppure si comprendeva il bilanciamento tra le opposte esigenze affermato dal Giudice di prime cure, poiché la mancata previsione di una sostanziale prospettiva di soddisfazione per i creditori chirografari (stralcio del 70% della debitoria!) determinava una carenza di causa concreta del piano;
che, nel caso di specie, l'eccessiva durata non era posta nell'ottica della tutela dei creditori, alcuni dei quali vedevano indebitamente falcidiarsi e procrastinarsi la propria prospettiva di soddisfazione;
che la giurisprudenza di legittimità (Cass., ord. n. 28013/2022), a proposito del “piano” del consumatore (negozio giuridico unilate rale a contenuto patrimoniale: art. 1324 c.c.), aveva chiarito che esso aveva, alla stregua delle previsioni dell'art. 7 commi 1° e 1°-bis L. n. 3/2012, una ben precisa ('tipica') connotazione causale, dovendo ambire, contestualmente, alla duplice finalità – mediata poi dal giudizio di “convenienza” contemplato dall'art. 12 bis comma 4° L. n. 3/2012 a temperamento della deroga al principio per cui le modificazioni contrattuali
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postulavano il concorso della volontà di tutti i contraenti – della “ristrutturazione dei debiti” e “della soddisfazione dei crediti”, rispettivamente gravanti sul consumatore e vantati nei confronti del consumatore, attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri (art. 8 comma 1° L. n. 3/2012), sicché la sola finalità della “ristrutturazione” – da intendere in guisa di “rimodulazione- modificazione” di uno o più degli elementi strutturali, oggettivi o soggettivi, dei pregressi impegni obbligatori del consumatore – non era bastevole, dovendo imprescindibilmente coniugarsi, in virtù della formula “binaria” riflessa dal dettato legislativo, con la finalità della “soddisfazione”; che, in ogni caso, l'astratta “binaria” funzione economico-sociale del modello negoziale de quo (“piano”) doveva inderogabilmente riverberarsi nella sua reale dimensione operativa, sub specie, parallelamente, di concreta “binaria” funzione economico- individuale [in buona sostanza, il piano doveva assolvere sia la funzione di ristrutturazione dei debiti (ex latere debitoris) sia la funzione di soddisfazione dei crediti (ex latere creditoris), senza sacrificare eccessivamente l'una a favore dell'altra], sicché il piano, in difetto di giusto bilanciamento tra le due finalità di soddisfazione e ristrutturazione, era privo di causa concreta (come nel caso in esame, in cui la finalità di soddisfazione non era stata per nulla valutata, essendo valorizzata al 30% con estrema dilazione). II.B.
2.c. I su esposti motivi, che per ragioni di connessione logico -giuridica possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati nei sensi di seguito precisati. II.B.
2.c.1. L'art. 70 comma 7° del D.Lg. n. 14/2019, nel testo dapprima modificato dall'art. 17 comma 1° del D.Lg. n. 83/2022 e poi sostituito dall'art. 19 comma 2° lett. e) del D.Lg. n. 136/2024 (applicabile ratione temporis nel caso in esame), recita: «Il giudice, verificata l'ammissibilità e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza con la quale dichiara chiusa la procedura disponendone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenie nza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che il credito dell'opponente può essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata.». II.B.
2.c.2. Il Giudice di primo grado, a fronte della contestazione di Parte_2 circa la convenienza della proposta, ritenne che l'esecuzione del piano potesse adeguatamente soddisfare il credito dell'opponente, affermando che Parte_2 era titolare di un credito chirografario, recessivo rispetto al credito ipotecario, sicché appariva “arduo riconoscere ragioni concrete di opposizione se non il fatto che il pagamento sarebbe stato dilazionato nel tempo rispetto ad una cessione del quinto che comunque appare allo stato non sostenibile” e che l'opponente non aveva dato “specifica e concreta dimostrazione che la liquidazione del cespite avrebbe lasciato margine di soddisfazione aggredendo il reddito dei proponenti, sussistendo in realtà altri crediti concorrenti di rango privilegiato”. II.B.
2.c.3. Le predette affermazioni non trovano conferma nelle risultanze probatorie. Dalla relazione del Gestore della crisi allegata alla domanda di omologazione del piano di ristrutturazione presentata da e Controparte_1 CP_2 al Tribunale di Trani emerge che la debitoria totale del e
[...] CP_1 della ammonta, non tenendo conto – in quanto debiti sorti CP_2 esclusivamente in occasione della procedura e non anteriori alla stessa – dei
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compensi dell'O.C.C. (€. 15.044,59, I.V.A. compresa) e dei difensori (€. 10.000,00, oneri compresi), a €. 170.743,28 [€. 7.996,74 totale debiti a carico del
(di cui €. 3.331,52 in privilegio mobiliare nei confronti di CP_1 CP_22
€. 1.943,63 in privilegio mobiliare nei confronti di , €. Controparte_15 2.529,29 in chirografo nei confronti di €. 192,30 in chirografo nei CP_22 confronti di ) + €. 26.810,55 totale debiti a carico della Controparte_15 (di cui €. 297,20 in privilegio mobiliare nei confronti di €. CP_2 CP_22 27,22 in chirografo nei confronti di €. 8.692,21 in chirografo nei CP_22 confronti di VIVI BANCA, €. 741,40 in chirografo nei confronti di CP_23
€. 4.627,51 in chirografo nei confronti di , €. 487,01 in Controparte_11 chirografo nei confronti di €. 11.938,00 nei confronti di ) + CP_8 Parte_2
€. 135.935,99 totale debiti in comune a carico del e della CP_1 CP_2 (di cui €. 113.744,09 garantiti da ipoteca nei confronti di AN RE di RI
– ora €. 8.310,70 in prededuzione nei confronti di Parte_8 [...]
, €. 13.881,20 in chirografo nei confronti di CP_6 Controparte_12
)] .
[...]
Dalla relazione in data 22/02/2023 a firma dell'arch. , nominata Persona_3 c.t.u. nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare pendente dinanzi al Tribunale di Trani (proc. n. 5853/2019 R.G.Es.), emerge che il più probabile valore di mercato del compendio immobiliare sito in alla via Luigi di CP_15 Molfetta nn. 103, 105 e 107/A (zona residenziale -turistica “Salsello”) di proprietà di e (costituito da villa su due piani , Controparte_1 Controparte_2 oltre al lastrico solare ed al piano interrato , e da box auto), oggetto di esecuzione forzata, è di €. 391.350,00 [dovendo essere detratti, dal più probabile valore di mercato del compendio immobiliare (determinato dal c.t.u. in €. 400.400,00, sulla base dei criteri esplicitati nella relazione tecnica ), i costi di regolarizzazione tecnica (stimati dal c.t.u. in €. 9.051,75, sulla base dei dati pure esplicitati nella relazione tecnica)5. Dall'avviso di vendita in data 05/06/2024 a firma del dott. Controparte_6 (professionista delegato nel citato procedimento esecutivo n. 5853/2019 R.G.Es. Trib. Trani), avente per oggetto la vendita del predetto compendio immobiliare (che era stata fissata per il giorno 03/09/2024), si evince che il valore base d'asta era di €. 293.512,50 (pari al 75% del più probabile valore di mercato del lotto stimato dal c.t.u.)6 e che l'offerta minima era fissata in €. 220.134,38 (pari al 75% del prezzo base d'asta)7, con rilancio minimo di €. 6.000,00 in caso di gara. II.B.
2.c.4. I suddetti elementi portano ragionevolmente a ritenere, tenuto conto delle apprezzabili condizioni del complesso immobiliare ( il quale, come precisato dal c.t.u. arch. è in buono stato di conservazione e non necessita di Per_3 interventi di ristrutturazione, ad eccezione di modeste porzioni oggetto di pregresso fenomeno infiltrativo il cui ripristino può annoverarsi nelle opere da pittore) e della totale mancanza di circostanze oggettive dalle quali poter
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concretamente desumere la carenza di interesse all'acquisto da parte di potenziali acquirenti, che la vendita del complesso immobiliare possa avere luogo in tempi abbastanza rapidi (a fronte, invece, di un piano di ristrutturazione della durata prevista di 15 anni) e ad un prezzo tale da consentire il pagamento integrale di tutti i creditori (e dunque non solo di quello prededucibile e di quelli muniti di titolo di prelazione). Pertanto, deve ritenersi insussistente il presupposto di cui all'art. 70 comma 7° periodo secondo del D.Lg. n. 14/2019, essendo evidente la minore convenienza, per i creditori ( ed in particolare per la creditrice chirografaria opponente, odierna reclamante) dell'esecuzione del piano omologato rispetto all'alternativa liquidatoria [e ciò , si noti bene, pur omettendo completamente di considerare , nell'ipotesi liquidatoria, il reddito disponibile del e della (quantificato in €. 1.500,00 mensili dal Gestore CP_1 CP_2 della crisi ) nonché il T.F.R. di prossima erogazione in favore della CP_2 (nata nel 1959 e dunque presumibilmente prossima al collocamento in quiescenza)9]. II.B.
2.d. Consegue a tanto l'accoglimento, nei sensi sopra precisati, dei motivi qui in esame. II.B.3. Il quarto motivo. II.B.
3.a. Con il quarto motivo (“Sulla modalità di corresponsione dei compensi all'OCC ed al legale del – Violazione dell'art. 71, quarto Controparte_24 comma, CCI”), la reclamante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui, dopo avere rilevato che la capienza della procedura non era in discussione e che non vi era ragione per attendere la fine dell'esecuzione (in quanto trattavasi di semplici pagamenti rateali e non doveva attendersi la quantificazione dell'esito della liquidazione), giudicò corretta la collocazione in prededuzione dei compensi dell'O.C.C. e dell'Advisor-Legale [rispettivamente stimati in €. 15.044,59, I.V.A. compresa come per legge, ex D.M. 202/20 14 ed in €. 10.000,00, oneri compresi, in privilegio grado 6, ex art. 2751 bis n. 2) c.c.], deducendo (pagg. 2 8-29 del reclamo): che il Giudice di prime cure, anteponendo la soddisfazione dei predetti creditori prededucibili rispetto alla soddisfazione di tutti gli altri creditori (ed in particolare dei chirografari), che si intendevano postergati, violò l'art. 71 comma 4° C.C.I.I.; che, ai sensi di tale norma, al termine dell'esecuzione l'O.C.C., sentito il debitore, presentava al Giudice una relazione finale ed il Giudice, se il piano era stato integralmente e correttamente eseguito, procede va alla liquidazione del compenso all'O.C.C., tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizzava il pagamento;
che il C.C.I.I. aveva introdotto tale disposizione per bilanciare i contrapposti interessi ed assicurare piena vigilanza sull'esecuzione del piano, posticipando la liquidazione del compenso dell'O.C.C. ed il relativo pagamento all'esito dell'esecuzione del piano (per la quale non poteva intendersi solo l'attività liquidatoria, atteso che la norma era applicabile indistintamente alle procedure liquidatorie ed a quelle di ristrutturazione); che non si comprendeva per quale ragione non fosse in discussione la capienza della procedura, dal momento che, nell'ampio corso di durata della stessa, i debitori ben avrebbero potuto non rispettare i pagamenti rateali, facendo cessare anticipatamente l'esecuzione del piano;
che l'anticipazione della liquidazione e della corresponsione dei compensi in favore dell'O.C.C. e dell'Advisor 'distorceva' i rapporti con il ceto creditorio, che si
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vedeva postergato per effetto di una quantificazione parametrata all'intera durata della procedura, senza alcuna “garanzia” di percepire somme dalla procedura stessa;
che il piano così come formulato, anche per tale ragione (violazione dell'art. 71 comma 4° C.C.I.I.), non avrebbe potuto trovare omologazione e la sentenza di omologa andava revocata. II.B.
3.b. Il motivo è fondato nei sensi di seguito precisati . II.B.
3.b.1. L'art. 71 comma 4° C.C.I.I., nel testo modificato sostituito dall'art. 19 comma 3° lett a) del D.Lg. n. 136/2024 (applicabile ratione temporis), recita: «Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, che è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, e tenuto conto di quanto eventualmente convenut o dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento. In caso di esecuzione di un progetto di ripartizione parziale il giudice può accordare all'OCC un acconto sul compenso.». II.B.
3.b.2. Dal chiaro tenore della disposizione normativa (che non prevede affatto il prelievo del compenso dell'O.C.C. con precedenza allorquando vi sia solo ristrutturazione del debito anziché liquidazione) si evince: che il compenso all'O.C.C. va liquidato al termine dell'esecuzione del piano, dopo la presentazione della relazione finale da parte dell'O.C.C. (preceduta dall'audizione del debitore) e la verifica da parte del Giudice della corretta ed integrale esecuzione del piano;
che il compenso è determinato dal Giudice ai sensi del D.M. Giustizia n. 202/2014 , tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'O.C.C. con il debitore;
che solo in caso di esecuzione di un progetto di ripartizione parziale il Giudice può accordare pagamenti anticipati, esclusivamente a titolo di “acconto sul compenso”. È dunque da ritenere contra legem un piano che preveda il pagamento dell'intero compenso (peraltro neppure determinato dal Giudice) in favore dell'O.C.C. prima della conclusione dell'esecuzione del piano, della presentazione della relazione finale da parte dell'O.C.C. e della positiva verifica, da parte del Giudice, della corretta ed integrale esecuzione del piano. II.B.
3.b.3. La riprova di ciò, del resto, si trae anche dalla disposizione di cui all'art. 71 comma 6° C.C.I.I. (a mente del quale «Nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dell'OCC.»), che conferma inoppugnabilmente che la liquidazione del compenso all'O.C.C. presuppone necessariamente la conclusione della fase attuativa del piano, la quale ricorre sia nell'ipotesi in cui il Giudice, previa acquisizione della relazione finale dell'O.C.C. (preceduta dall'audizione del debitore), verifichi l'integrale e corretta esecuzione del piano (art. 71 comma 4° C.C.I.I.) , sia nell'ipotesi in cui il Giudice, verificato il mancato tempestivo adempimento delle prescrizioni integrative impartite nel caso in cui il piano non è stato integralmente e correttamente eseguito, revochi l'omologazione (art. 71 comma 5° C.C.I.I.) . II.B.
3.b.4. È dunque da escludere, alla luce del vigente quadro normativo, che il compenso dell'O.C.C. possa essere concordato tra quest'ultimo ed il debitore (anziché essere determinato dal Giudice) , peraltro con previsione di pagamento dell'intero compenso in prededuzione (mediante corresponsione delle prime rate mensili) prima della conclusione della fase esecutiva , in mancanza di qualsivoglia compiuta valutazione tanto sull'esecuzione del piano quanto sulla diligenza dell'O.C.C. nel corso di tutta la fase esecutiva: pertanto, non correttamente il Tribunale omologò il piano proposto dai debitori , contenendo esso modalità di
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liquidazione e di pagamento del compenso all'O.C.C. non conformi al dettato legislativo. II.B.
3.c. Consegue a tanto l'accoglimento del motivo qui in esame. II.C. CONC LUS ION I. In conclusione, il reclamo va accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti proposta da e ai sensi degli artt. 67 e Controparte_1 Controparte_2 ss. del D.Lg. n. 14/2019 va rigettata. Vanno quindi disposte, di conseguenza: la revoca del divieto di iniziare e/o proseguire azioni cautelari o esecutive nei confronti di e e della sospensione di Controparte_1 Controparte_2 quelle già iniziate nei confronti dei medesimi;
la revoca, nei confronti di e del divieto di sottoscrivere nuovi Controparte_1 Controparte_2 strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito) e di accedere al mercato del credito in ogni sua forma;
la comunicazione della presente sentenza al gestore della crisi nominato dall'O.C.C. di Trani (avv. CP_16
), affinché provveda alla pubblicazione della presente sentenza
[...] nell'apposita area del sito web del Tribunale di Trani o del Ministero della Giustizia nonché alla comunicazione della presente sentenza alla Controparte_25 a tutti i creditori. II.D. IL REGOL AM EN T O D EL LE S PESE PROC ESSUAL I. Le spese del presente procedimento tra reclamante e reclamat i costituiti {liquidate come da dispositivo per fase di studio, fase introduttiva e fase decisionale [ invero, non risultano svolte nel presente giudizio di reclamo attività concretamente sussumibili nell'alveo della fase istruttoria e/o di trattazione previste dall'art. 4 comma 5° lett. c) del D.M. Giustizia n. 55/201410 e succ. modd.11, sicché nulla può essere riconosciuto a titolo di compenso per tale fase12], applicando le disposizioni del citato D.M. Giustizia n. 55/2014 e succ. modd. [da interpretarsi alla luce dell'autorevole insegnamento della Corte Suprema13, formulato con 10 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 02/04/2014, n. 77, ed entrato in vigore in data 03/04/2014. 11 v. D.M. Giustizia n. 37/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26/04/2018, n. 96, ed entrato in vigore in data 27/04/2018, nonché D.M. Giustizia n. 147/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 08/10/2022, n. 236, ed entrato in vigore in data 23/10/2022. 12 v. Cass., ord. n. 10206/2021, secondo cui “In tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. ovvero sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali.”. Il predetto principio di diritto è stato ribadito da Cass., ord. n. 29077/2024 e, ancor più di recente, da Cass., ord. n. 7343/2025, che ha motivatamente disatteso e superato (v. § 3, pagg. 10-12, della motivazione) il diverso orientamento espresso in alcune pronunce precedenti (Cass., ord. n. 8870/2022, che aveva richiamato Cass., ord. n. 20993/2020 e Cass., ord. n. 21743/2019; Cass., ord. n. 28325/2022, che aveva richiamato Cass., n. 15182/2022) di cui questa Corte (che anteriormente applicava il principio di diritto affermato da Cass., ord. n. 10206/2021, cit.) aveva doverosamente tenuto conto. 13 v. Cass., n. 30529/2017, cit., e prima ancora Cass., sez. un., n. 17405/2012, cit., e Cass., sez. un., n. 17406/2012. Cfr. altresì, più di recente, Cass., ord. n. 19989/2021, secondo cui “In tema di spese
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riferimento al D.M. Giustizia n. 140/2012, ma da ritenersi pienamente valido anche dopo l'entrata in vigore del citato D.M. Giustizia n. 55/2014 (nonché dei citati DD.MM. Giustizia nn. 37/2018 e 147/2022), in ragione dell'identità dell'art. 28 del D.M. Giustizia n. 55/2014 (nonché dell'art. 6 del D.M. Giustizia n. 37/2018 e dell'art. 6 del D.M. Giustizia n. 147/2022) all'art. 41 del D.M. Giustizia n. 140/2012], tenendo conto – sulla scorta del valore della controversia
– dei parametri di cui alla tabella “12. Giudizi innanzi alla Corte di Appello” allegata al citato D.M. Giustizia n. 55/2014 (e successivi citati DD.MM. Giustizia nn. 37/2018 e 147/2022) ed escludendo, ex art. 92 comma 1° c.p.c., la ripetizione delle spese eccessive o superflue sostenute dalla parte vittoriosa} vanno parimenti regolate in ossequio al principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. Possono essere invece compensate, per intero, le spese del presente procedimento tra reclamante e reclamati contumaci, ai sensi dell'art. 92 comma 2° c.p.c., non essendo emersa, in concreto, alcuna situazione di effettivo contrasto tra dette parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel procedimento n. 1577/2024 R.G.A.C.C., sul reclamo ex artt. 70 comma 8° periodo secondo e 51 D.Lg. n. 14/2019 proposto da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, con ricorso depositato in data 29/11/2024, nei confronti di e avv. Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Filomena, Controparte_4
,
[...] Controparte_6 Parte_8 in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_8
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_9 in persona del legale CP_10 Controparte_11 rappresentante pro tempore, , in persona Controparte_12 dell'amministratore pro tempore, in persona del legale CP_13 rappresentante pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, , in Controparte_15 persona del sindaco pro tempore, con l'intervento ex lege del PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA IN SEDE, avverso la sentenza n. 106/2024, pubblicata in data 31/10/2024, del Tribunale di Trani in composizione monocratica, così provvede: 1) dichiara la contumacia di avv. Filomena, CP_3 [...]
Controparte_4
, AGOS
[...] Controparte_6 Controparte_7
processuali, i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto d.m., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di 'compenso' evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza.”; Cass., ord. n. 31884/2018; Cass., n. 27233/2018 (in motivazione, §§ 12. e ss.).
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CP_8 Controparte_9 CP_10 CP_11
,
[...] Controparte_12 CP_13 AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, ; Controparte_15 2) accoglie il reclamo e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata: a) rigetta la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti proposta da e ai Controparte_1 Controparte_2 sensi degli artt. 66 e ss. del D.Lg. n. 14/2019; b) revoca il divieto di iniziare e/o proseguire azioni cautelari o esecutive nei confronti di e e la Controparte_1 Controparte_2 sospensione di quelle iniziate nei confronti de i medesimi;
c) revoca, nei confronti di e Controparte_1 Controparte_2 il divieto di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito) e di accedere al mercato del credito in ogni sua forma;
d) dispone che la presente sentenza sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'avv. (indirizzo di p.e.c. Controparte_16
quale Gestore della Email_1 Crisi nominato dall'O.C.C. di Trani, affinché: i) pubblichi la presente sentenza, entro quarantotto ore, nell'apposita area del sito web del Tribunale di Trani o del Ministero della Giustizia;
ii) comunichi la presente sentenza, senza indugio, alla AN d'Italia; iii) comunichi la presente sentenza, nel termine di trenta giorni, a tutti i creditori;
3) condanna i reclamati costituiti, in solido tra loro, alla rifusione, in favore della reclamante, delle spese del presente procedimento, che liquida in complessivi €. 7.074,00 (euro settemilasettantaquattro/00), di cui €. 174,00 per esborsi e €. 6.900,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, C.N.P.A.F. ed I.V.A. come per legge;
4) compensa, per intero, le spese del presente procedimento tra la reclamante ed i reclamati contumaci. Così deciso in RI, nella camera di consiglio della sezione 1ª civile della Corte d'appello, il giorno 25/09/2025.
IL CO NS IGLIER E ES TENSO RE DO TT. MICH ELE PRENCIPE IL PRESID EN TE DO TT. RI MITOLA
CP_ Proc. n. 1577/2024 R.G.A.C.C.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 D.Lg. n. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza). 2 si vedano le tabelle riepilogative riportate alle pagg. 15-17 della relazione del Gestore della crisi. 3 recte: CA (N.d.E.). 4 €. 7.996,74 + €. 26.810,55 + €. 135.935,99 = €. 170.743,28. Per vero, alla pag. 17 della relazione del Gestore della crisi la debitoria totale è indicata in €. 166.115,77, ma tale importo non appare corretto, perché non risulta computato il debito di €. 4.627,51 della nei confronti di CP_2 menzionato al punto 5 della tabella riportata alla pag. 16 della relazione (N.d.E.). Controparte_11 5 €. 400.400,00 – €. 9.051,75 = €. 391.348,25 (arrotondati a €. 391.350,00). 6 €. 391.350,00 – 25% = €. 293.512,50. 7 €. 293.512,50 – 25% = €. 220.134,375 (arrotondato a €. 220.134,38). 8 v. pag. 5 della relazione allegata alla domanda di omologazione depositata il 12/08/2024. 9 v. pag. 20 della relazione allegata alla domanda di omologazione depositata il 12/08/2024.
1. dott. Maria Mitola - Presidente
2. dott. Michele Prencipe - Consigliere relatore
3. dott. Emma Manzionna - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto nel Registro Generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024 sotto il numero d'ordine 1577, avente per oggetto reclamo ex artt. 51 e 70 comma 8° D.Lg. n. 14/2019 avverso la sentenza n. 106/2024, pubblicata in data 31/10/2024, del G.D. del Tribunale di Trani, di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti , TRA (in forma abbreviata anche Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_2 domiciliata in Napoli al corso Umberto I n. 22 presso lo studio dell'avv.
[...]
, da cui è rappresentata e difesa in virtù di mandato su foglio Parte_3 separato da intendersi in calce al reclamo ex art. 83 c.p.c.
– reclamante – E e rappresentati e difesi dagli avv.t i Controparte_1 Controparte_2 Filomena Carla Ciccarelli e Alberto Addario in virtù di mandato in calce all'atto di costituzione in giudizio depositato in data 17/01/2025, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Ciccarelli in Trani alla via De Robertis n. 68,
– reclamati –
avv. Filomena (nella sua qualità di creditore ed O.C.C.-Gestore della CP_3 Crisi della procedura di sovraindebitamento ),
[...]
Controparte_4 (nella sua qualità di creditore ed della Crisi della procedura di CP_5 sovraindebitamento), (nella sua qualità di creditore della Controparte_6 procedura di sovraindebitamento , (nella sua qualità di creditore Controparte_7 della procedura di sovraindebitamento , in persona del Controparte_8 legale rappresentante pro tempore, in persona del legale Controparte_9 rappresentante pro tempore, CP_10 Controparte_11
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] Controparte_12
, in persona dell'amministratore pro tempore, in persona
[...] CP_13 del legale rappresentante pro tempore, Controparte_14
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] CP_15
, in persona del sindaco pro tempore, contumaci,
[...]
– reclamati – PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BARI,
– interventore ex lege – Con provvedimento in data 10/06/2025, pronunciato all'esito di udienza in pari
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data sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte, preso atto che almeno una delle parti aveva depositato note scritte, si riservava . I. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I.A. Con sentenza n. 106/2024, pubblicata in data 31/10/2024, il G.D. del Tribunale di Trani, pronunciando sulla domanda ex artt. 66-67 C.C.I.I.1 presentata nell'interesse di e così provvedeva: 1) Controparte_1 Controparte_2 omologava il piano di ristrutturazione dei debiti;
2) disponeva la revoca delle cessioni del quinto derivanti dal finanziamento;
3) disponeva la Parte_2 comunicazione della sentenza ai creditori a mezzo dell'O.C.C. e la pubblicazione entro 48 ore in apposita area del sito web del Tribunale;
4) dichiarava chiusa la procedura;
5) mandava alla cancelleria gli adempimenti di competenza. A sostegno della decisione, il G.D. del Tribunale di Trani osservava quanto segue: « - visto il ricorso ex art. 66/67 c.c.i.i. depositato nell'interesse di CP_1 (c.f. ) nato a [...] il [...] e
[...] C.F._1 CP_2
(c.f. ) nata a [...] il [...] elettivamente
[...] C.F._2 domiciliati c/o avv. Filomena Carla Ciccarelli – De Robertis 68 Trani, rappresentato e difeso dall'avv. Filomena Carla Ciccarelli;
- esaminati gli atti;
- osservato che sono state espletate le formalità di cui all'art. 70, 1°, 2° e 3° comma, c.c.i.i.;
- rilevato che sono state proposte osservazioni da titolare di un Parte_2 credito derivante da ammortamento di finanziamento con cessione del quinto;
- considerato che parte ricorrente: a) è persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta;
b) è in stato di sovraindebitamento ed ha agito tramite un OCC costituito nel circondario, che ha depositato la sua relazione;
c) non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quella proposta;
b) non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte c) ha fornito la documentazione prevista;
- ritenuta la competenza territoriale;
- vista la relazione del professionista di cui sopra e ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 70 7° comma, c.c.i.i. e, in particolare, dell'ammissibilità giuridica e della fattibilità del piano;
- considerato, quanto all'opposizione: a) il creditore opponente è titolare di credito chirografario, recessivo rispetto al credito ipotecario, sicch é in punto di convenienza del piano appare arduo riconoscere ragioni concrete di opposizione se non il fatto che il pagamento sarà dilazionato nel tempo rispetto ad una cessione del quinto che comunque appare allo stato non sostenibile;
né l'opponente ha dato specifica e concreta dimostrazione che la liquidazione del cespite lascerebbe margine di soddisfazione aggredendo il reddito dei proponenti, s ussistendo in realtà altri crediti concorrenti di rango privilegiato;
b) sussiste indebitamento senza colpa grave, atteso che l'ulteriore (e non rilevante rispetto al totale) indebitamento contratto dalla appare CP_2 conseguenza del carico rappresentato dal mutuo ipotecario (il cui impiego è
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evidente) contratto dai genitori e dalle sue garanzie: carico che è ricaduto tutto sulle spalle dei ricorrenti dopo la morte dei genitori mutuatari, senza considerare la sopravvenuta precarietà delle condizioni fisiche del che impediscono, CP_1 oltre all'età avanzata, di acquisire ulteriori risorse reddituali;
del resto vi è stato comunque un tentativo di regolare il debito ipotecario con una conversione del pignoramento, pagata solo in parte;
la famiglia non è stata neppure soccorsa in modo rilevante da “eventuali apporti assistenziali/previdenziali”; né si poteva ragionevolmente imporre ai ricorrenti di abbandonare l'immobile in cui la famiglia era vissuta già per parecchi anni rinunciando all'eredità, tanto meno qualificando in termini di colpa grave la scelta opposta che si è nel concreto realizzata;
c) il rapporto tra redditi e spese mensili appare sufficientemente illustrato e documentato;
d) secondo il corrente orientamento di questo tribunale, il compenso prededucibile dell'OCC è prelevato normalmente con precedenza, nei casi in cui non vi è liquidazione ma solo ristrutturazione del debito, in applicazione dell'art. 71 comma 4 CCII;
invero da un lato la capienza della procedura non è in discussione e dall'altro non vi è ragione per attendere la fine dell'esecuzione, trattandosi di semplici pagamenti rateali e non dovendosi attendere la quantificazione dell'esito della liquidazione;
peraltro è stato precisato che il compenso iscritto nel piano, quantificato a termini di DM vigente, è al lordo dell'acconto, che non è stato versato;
e) l'opponente non ha indicato specificamente su quali beni oggetto di privilegio (diverso dall'ipotecario) avrebbe dovuto svolgersi la usuale comparazione di cui lamenta la mancanza;
f) quanto all'elemento temporale, seppure la durata dei piani o accordi previsti dalla legge non possa, in linea di massima, eccedere il termine di circa 5 -7 anni dall'omologa, in forza di quanto elaborato in via giurisprudenziale in materia concordataria (la cui disciplina è estendibile in via analogica alla materia del sovraindebitamento) e tenuto comunque conto delle peculiarità che contraddistinguono l'istituto, resta ferma la possibilità per il giudice di valutare l'accoglibilità del ricorso in base al le specificità caratterizzanti la fattispecie concreta, e ciò alla luce della ratio che governa la normativa, tenuto comunque conto delle ragioni creditorie;
in particolare, è condivisibile quanto sostenuto da una parte della giurisprudenza di merito, seco ndo cui, in assenza di un univoco dato normativo che stabilisca in maniera chiara il perimetro temporale nel quale si debbono snodare le procedure di sovraindebitamento, non può che supplire la interpretazione giurisprudenziale del dato normativo, che pres uppone, muovendosi nel tracciato dei principi di rango costituzionale, il bilanciamento di contrapposti interessi di rango costituzionale (la ragionevole durata dei procedimenti nonché la effettività della tutela giurisdizionale);». I.B. in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, con ricorso depositato in data 29/11/2024, proponeva reclamo, ai sensi degli artt. 51 e 70 comma 8° D.Lg. n. 14/2019, avverso la predetta sentenza, chiedendo alla Corte di appello di RI di voler, previa fissazione dell'udienza per la discussione del reclamo in contraddittorio con le parti avverse e dei potenziali controinteressati (creditori concorrenti), con onere di notificazione a carico della Cancelleria, come per legge, così provvedere: a) accogliere il reclamo e, per l'effetto, revocare la sentenza reclamata, con ogni consequenziale statuizione;
b) condannare parte reclamata alla ri fusione, in
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favore di essa reclamante, delle spese processuali . I.C. Con decreto in data 12/12/2024 il Presidente della sezione 1ª civile della Corte di appello di RI, ex artt. 127 e 127 ter c.p.c., così provvedeva: fissava l'udienza del giorno 28/01/2025 in modalità cartolare, assegnando ai reclamati il termine di 10 giorni prima dell'udienza per la costituzione ed a tutte le parti il termine delle ore 09:00 del giorno d'udienza per il deposito di note di trattazione scritta, con facoltà di ciascuna parte di opporsi con istanza motivata alla trattazione scritta entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto , precisando che sull'opposizione si sarebbe provveduto nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, si sarebbe disposto in conformità ; nominava il relatore;
disponeva la notifica del ricorso e del decreto alle parti interessate, a cura della reclamante, entro 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento . I.D. Il PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BARI, con nota in data 12/12/2024, formulava parere favorevole all'accoglimento del reclamo , osservando: che la decisione adottata (che, su ricorso depositato nell'interesse di e Controparte_1 Controparte_2 aveva disposto la revoca delle cessioni del quinto derivanti dal finanziamento
[...]
) risultava incongrua e non corretta;
che, al contrario, i lunghi e Pt_2 dettagliati motivi esattamente indicati nell'atto di reclamo dovevano far riformare la sentenza di omologazione, con conseguente accoglimento del reclamo e revoca della decisione di primo grado;
che il piano che non assicurasse il giusto bilanciamento tra le due finalità di soddisfazione e ristrutturazione doveva ritenersi di fatto privo di causa concreta;
che, nel caso di specie, la finalità di soddisfazione non era stata adeguatamente valutata, essendo stata invece valorizzata con estrema dilazione, sicché il Tribunale di Trani aveva errato nella decisione di omologare il piano, anche perché carente di causa concreta . I.E. e con atto depositato in data Controparte_1 Controparte_2 17/01/2025, si costituivano nel procedimento, deducendo l'infondatezza dell'impugnazione e chiedendo pertanto alla Corte di appello di RI di voler così provvedere: 1) rigettare il reclamo;
2) condannare la reclamante alla rifusione delle spese processuali. I.F. Nessun'altra parte interessata si costituiva. I.G. Con provvedimento in data 10/06/2025, pronunciato all'esito di udienza in pari data sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte di appello di RI, preso atto che le parti costituite avevano depositato note scritte, si riservava . II. MOTIVI DELLA DECISIONE II.A. LA D ECL ARATO RIA D I C ONT UM AC IA. Innanzitutto, va dichiarata la contumacia di Controparte_16 [...]
Controparte_4
,
[...] Controparte_6 Controparte_7 CP_8
[...] Controparte_9 CP_10 Controparte_11
, Controparte_12 CP_13 Controparte_14
, i qual i, nonostante la rituale
[...] Controparte_15 notificazione del reclamo e del decreto di fissazione dell'udienza, eseguita da
[...]
a mezzo di p.e.c. in data 19/12/2024, non si sono costituiti nel presente Pt_2 procedimento. II.B. IL RECL AM O.
a sostegno del reclamo, ha Parte_1
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enunciato cinque motivi. II.B.1. Il primo ed il secondo motivo. II.B.
1.a. Con il primo motivo [“Sull'assenza di sovraindebitamento 'oggettivo' – Sulla 'colpa grave' – Sulle carenze formali del Piano e della Relazione Particolareggiata – Sulla inversione dei rapporti causa -effetto del presunto sovraindebitamento (Omessa Motivazione – omessa pronuncia)”], la reclamante ha censurato la sentenza impugnata nella misura in cui espresse una motivazione solo “apparente” circa la ricorrenza delle condizioni e dei requisiti formali di omologabilità del piano, deducendo (pagg.
9-14 del reclamo): che il Giudice di primo grado motivò in modo 'apparente' e/o comunque per relationem circa la ricorrenza delle condizioni e dei requisiti formali di omologabilità del piano, appiattendosi sulle circostanze rappresentate dai debitori (nell'originario ricorso) e dal Gestore della Crisi (nella Relazione Particolareggiata), non riscontrate secondo criteri obiettivi e documentali , senza rispondere alle contestazioni mosse da essa reclamante nelle osservazioni tempestivamente depositate (omessa documentazione della destinazione delle somme mutuate e generica ricostruzione delle ragioni del sovraindebitamento ); che il ricorso e la relazione particolareggiata descrivevano genericamente le vicende relative al presunto sovraindebitamento, ponendo il focus, pressoché esclusivamente, sulla prospettazione di una presunta responsabilità del creditore ipotecario (AN RE di RI) per aver asseritamente “costretto” i debitori a prestare la garanzia ipotecaria sulla propria quota indivisa di immobile in occasione della stipula del mutuo da parte dei genitori del per l'acquisto, nel 1993, CP_1 di un fabbricato – destinato alla comune abitazione – nonostante i coniugi vessero acquistato la propria porzione di immobile senza Parte_4 far ricorso a finanziamenti (si era sostenuto che il sovraindebitamento fosse sorto, sostanzialmente, per effetto della morte dei genitori del , avvenuta CP_1 nel 2002, a seguito della quale i ricorrenti erano stati esposti alle azioni di recupero del credito da parte della sull'intero fabbricato concesso in Pt_2 garanzia); che la condotta del creditore ipotecario non appariva connotata da particolari anomalie e/o condotte abusive , essendosi trattato di normale operazione di mutuo ipotecario, con prestazione di garanzia ipotecaria e personale (la per acquisire una garanzia piena di capienza dell'immobile ipotecato, Pt_2 come accadeva di prassi , aveva concesso credito ai genitori del a CP_1 fronte della concessione di ipoteca sull'intero fabbricato da parte dei proponenti, quali “terzi datori”, e quanto al anche quale fideiussore); che CP_1 mancava una concreta rappresentazione, descrizione e documentazione di alcuni elementi fondamentali ai fini della completezza documentale richiesta dalla procedura di sovraindebitamento, quali (a) le ragioni dell'ulteriore indebitamento dei coniugi (in particolare della che negli ultimi anni aveva CP_2 sottoscritto alcuni finanziamenti personali senza documentarne la destinazione ), (b) le ragioni dell'incrementarsi di una cospicua esposizione debitoria nei confronti dell'Erario, del del Controparte_15 Controparte_12 (quest'ultima pari a circa 14 mila euro), (c) le ragioni per le quali nel lungo lasso di tempo intercorso tra la morte dei genitori del (2002) e l'avvio della CP_1 procedura esecutiva immobiliare sull'immobile (2019) i debitori avessero lasciato accumulare ulteriore debitoria (anche a titolo di interessi) nei confronti del creditore ipotecario e/o la descrizione di eventuali iniziative per cercare un accordo o una rinegoziazione del mutuo da essi garantito con il creditore ipotecario (il Giudice di prime cure valorizzò soltanto il tentativo di depositare
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istanza di conversione del pignoramento immobiliare, ma tratta vasi di un tentativo ormai “tardivo” di risolvere la situazione debitoria, nelle more non “affrontata” dai debitori), (d) le ragioni dell'aggravarsi della debitoria (al netto della nota esposizione ipotecaria) nonostante la mancata descrizione di contrazioni reddituali, (e) la documentazione dei flussi patrimoniali e reddituali storici (es.: movimentazione bancaria), (f) la documentazione dell'attuale liquidità disponibile, degli eventuali beni m obili o titoli, (g) la documentazione degli eventuali apporti assistenziali/previdenziali percepiti dal in ragione CP_1 della propria condizione sanitaria;
che, a tal proposito, la prospettazione
“autocertificata” dei proponenti circa il presunto impiego delle somme mutuate per scopi non immeritevoli e non deliberatamente volti a sottrarre risorse alla garanzia generica dei creditori ex art. 2740 c.c. non era sufficiente, essendo la documentazione carente sotto gli indicati profili, circostanza che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto apprezzare ai fini della sussistenza della colpa grave, ostativa all'omologazione del piano;
che ad essere carente, in definitiva, era la stessa ricostruzione delle presunte cause del sovraindebitamento, la cui origine veniva ricondotta a vicende familiari non improvvisamente “straordinarie” od
“eccezionali”, sì da non legittimare il ricorso ad uno strumento processuale di extrema ratio, considerando che era destinato ad incidere forzosamente sulle legittime pretese del ceto creditorio;
che si trattava di vicende che esulavano dal bilanciamento degli interessi di natura patrimoniale tra il debitore ed il ceto creditorio, soprattutto nella misura in cui non si poteva trasformare la procedura di ristrutturazione in uno strumento di Welfare, tale da imporre al ceto creditorio di farsi carico delle peculiari situazioni personali e familiari del debitore;
che se si riteneva che le esigenze familiari fossero state caratterizzate da una tendenza costante all'indebitamento per spese ordinarie, in assenza di qualsivoglia reale sovraindebitamento, ovvero in presenza di una consapevole tendenza a risolvere le questioni quotidiane con nuovo indebitamento, ci si sarebbe trovati in una chiara ipotesi di “colpa grave”; che le informazioni che i ricorrenti avevano fornito a beneficio del Giudice e dei creditori – “asseverate” senza ulteriore indagine dal Gestore della Crisi – erano state sostanzialmente tratte da dichiarazioni di parte, come esposte nei colloqui con il debitore;
che ad ogni buon conto, poiché gli elementi addotti a supporto del piano non erano documentati , si era in presenza di gravi carenze formali che non avrebbero potuto giustificare la falcidia del 70% circa dell'esposizione chirografaria e l'estrema dilazione (15 anni); che le carenze del piano non avevano consentito ai creditori concorrenti ed al Giudice di poter apprezzare la sussistenza o meno di atti in frode, non conoscendo la movimentazione storica della liquidità, neppure nel periodo più recente, in cui si sarebbe determinata di fatto, ex abrupto, la situazione di sovraindebitamento;
che la genericità della ricostruzione stride va con gli obblighi di totale disclosure imposti dal Codice della Crisi e si riflette va, inevitabilmente, nella motivazione del provvedimento di omologa, che appar iva 'assente' o 'apparente' sul punto. II.B.
1.b. Con il secondo motivo (“Sulla 'colpa grave' dei debitori – Ancora sulla generica ricostruzione delle cause del sovraindebitamento – Assenza di circostanze 'sopravvenute' ed 'imprevedibili' – Inversione rapporti 'causa- effetto' – Violazione o falsa applicazione dell'artt. 69, co. 1 CCI”), la reclamante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ritenne insussistente la condizione ostativa della “colpa grave” ex art. 69 comma 1° C.C.I.I., deducendo (pagg. 14-23 del reclamo): che la ricostruzione fornita dai debitori – ed avallata
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dall'O.C.C. e dal Giudice di prime cure – appariva carente nella misura in cui mancava la rappresentazione di circostanze sopravvenute, impreviste e straordinarie, che rendessero il piano meritevole di omologazione;
che i coniugi risultavano avere un reddito sostanzialmente stabile ed Parte_4 immutato dal 1990 circa, sicché la procedura di sovraindebitamento non aveva palesato alcuna improvvisa o sopravvenuta esigenza o contrazione reddituale, ma era stata posta in essere al mero fine “strumentale” di conseguire la sospensione della procedura esecutiva sull'immobile di proprietà; che, in altri termini, l'indebitamento che i ricorrenti avevano inteso “ristrutturare” era sorto tutto successivamente al consolidarsi dell'attuale situazione reddituale, non avendo impedito comunque ai proponenti di acquistare – senza far ricorso a finanziamenti
– la propria quota indivisa dell'immobile di proprietà (attualmente in titolarità piena ed intera, a seguito dell'accettazione dell'eredità dei genitori di;
che la circostanza relativa alla garanzia ipotecaria ed alla Controparte_1 fideiussione prestate per il mutuo dei genitori di Controparte_1 concerneva unicamente un rapporto singolare tra creditore ipotecario e debitori e non assurgeva a causa di “insolvenza” relativamente agli altri rapporti chirografari (che, nel caso di specie, fondavano sulla capacità reddituale della la quale presentava un'esposizione personale piuttosto contenuta ) e CP_2 quindi non poteva assurgere a causa del sovraindebitamento incolpevole, dal momento che o si trattava di doglianze concernenti la presunta responsabilità del singolo creditore ipotecario che non inci devano sulla posizione dei creditori concorrenti (men che meno sulla posizione del creditore singolare della non fideiubente) o concernevano l'autoresponsabilità dei debitori che CP_2 avevano consapevolmente prestato la garanzia ipotecaria e assunto il vincolo fideiussorio ben consapevoli del rischio di dover sopportare l'eventuale inadempimento (in questo caso “fatalmente” dovuto alla morte dei mutuatari) con le proprie risorse reddituali o, in mancanza, di doverne rispondere con la vendita forzata dell'immobile (conservando comunque il diritto di ricevere il surplus della vendita, visto l'importo contenuto dell'esposizione ipotecaria, a fronte della capienza dell'intero immobile); che a ben vedere, peraltro, non assurg evano neppure a causa di un vero e proprio “sovraindebitamento” in senso oggettivo, posto che non appariva esservi alcun concreto squilibrio tra le obbligazioni (o le garanzie) assunte ed il complessivo patrimonio, apparendo chiaro che l'intera debitoria (senza considerare quella prededucibile sorta in occasione della procedura de qua) ammontava a circa 170 mila euro, a fronte di un patrimonio immobiliare stimato – in seno alla procedura esecutiva – per almeno 275 mila euro (la relazione del Gestore indica va il prezzo dell'offerta minima, che era ribassata del 25% rispetto al prezzo di stima) ; che il ricorso alla procedura di sovraindebitamento era stato “strumentalizzato”, convertendolo in un meccanismo giudiziale per la forzosa rinegoziazione del mutuo , e sul punto il Giudice di prime cure avrebbe dovuto anche tener presente che, in ipotesi di mutuo ipotecario sulla casa di abitazione del proponente, era sempre possibile ottenere la forzosa rimessione in termini nell'originario ammortamento (previo pagamento del capitale ed interessi scaduti alla data di presentazione della domanda, ex art. 67 comma 5° C.C.I.I.); che la prospettazione dei ricorrenti , in altri termini, atteneva esclusivamente al rapporto con il creditore ipotecario, anche avuto riguardo alle doglianze sulla presunta condotta in mala fede di quest'ultimo, in assenza di un vero e proprio “sovraindebitamento” o, comunque, ricorrendo un'ipotesi di colpa grave dei proponenti, che non potevano non essere
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pienamente consapevoli del rischio che stavano assumendo con la concessione dell'ipoteca e della fideiussione, a garanzia del mutuo dei genitori del;
che la ricostruzione dei proponenti , d'altronde, era fin troppo CP_1 generica anche in ordine alle attività compiute dall'anno del decesso dei genitori del (2002) a quello di incardinamento della procedura esecutiva CP_1 immobiliare (2019), nelle more non risultando tracce di qualsivoglia tentativo di ripianare l'esposizione ed essendosi attivati i debitori solo con l'istanza di conversione (unico elemento che il Giudice ritenne di poter valorizzare); che la valutazione sul grado della colpa consiste va in un accertamento di fatto compiuto dal Giudice sulla scorta di una serie di criteri che connota vano la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere l'obbligazione e, fra questi criteri, rientravano senz'altro la proporzionalità fra la percentuale d'indebitamento, da un lato, e le uscite ordinarie mensili del nucleo familiare in relazione alle entrate ordinarie mensili, dall'altro lato, nonché il numero di volte in cui si era fatto ricorso al credito e l'ampiezza dell'arco temporale di indebitamento, ed infine, le cause che avevano determinato l'indebitamento; che in atti non vi era una chiara prospettazione di tali elementi, ovvero le circostanze addotte, per quanto già rappresentato, non erano convincenti a tal fine (trattavasi di una ricostruzione
“unilaterale” fondata su “auto-dichiarazioni” dei proponenti, sulle quali la Relazione dell'O.C.C. nulla aveva aggiunto, limitandosi ad “asseverare”, di fatto, tali affermazioni); che la più recente giurisprudenza valorizza va come gravemente colposa la condotta del debitore nell'assunzione di nuove obbligazioni , aggiungeva che l'onere di provare la non ricorrenza della condizione ostativa della colpa grave incombeva ai proponenti e precisava che il legislatore, introducendo nel 2020 il più elastico concetto della 'colpa grave' (sussistente in presenza di ricorso reiterato al credito senza disporre di un adeguato sistema di protezione reddituale ignorando tutti i segnali di precrisi e determinando lo stato di crisi economica e finanziaria posto alla base dell'istanza di accesso al beneficio, in presenza di abitudini rivelatorie di un tenore di vita non coerente con lo standard reddituale ed in assenza di documentazione atta a dimostrare la destinazione del “margine” di liquidità erogato a seguito di nuovi finanziamenti) , non aveva in buona sostanza abbandonato il precedente criterio della meritevolezza;
che, per cause sopravvenute, dovevano intendersi non semplicemente eventi sopraggiunti alle obbligazioni assunte, ma eventi
“imprevedibili” rispetto al momento dell'assunzione degli impegni, mentre, nel caso di specie, il rischio di inadempimento o di decesso degli anziani mutuatari non poteva non essere noto sin dall'inizio ai garanti, sicché la richiesta di una fideiussione da parte del creditore ipotecario poteva essere ben comprensibile anche al consumatore, secondo una nozione di senso comune;
che i proponenti, nel caso di specie, avevano considerato la via dell'accesso al credito come una «consapevole strategia esistenziale», tesa a far fronte alle spese ordinarie ed alle garanzie assunte con consapevole rischio, allorquando si erano verificate le circostanze (di per sé prevedibili anche ex ante) che avevano legittimato il creditore ipotecario ad esigere dai fideiussori il pagamento del mutuo ipotecario degli originari mutuatari (i genitori del ); che in altri termini, in CP_1 assenza di una contrazione reddituale e/o di circos tanze imprevedibili o sopravvenute, il ricorso al credito (asseritamente) eccessivo era stato finalizzato a “coprire” un rischio (la garanzia fideiussoria) assunto in piena consapevolezza, sicché non poteva ritenersi consapevole l'insostenibilità dell'indebitamento, dal punto di vista delle cognizioni, anche soggettive, dei reclamati;
che la
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motivazione della sentenza di omologa, a ben vedere, finiva per “travisare” la stessa funzione delle procedure di sovraindebitamento , atteso che allorquando i debitori riconducevano le cause del sovraindebitamento non già ad improvvise contrazioni reddituali o ad eventi sopravvenuti, ma a presunte esigenze
“ordinarie” per le quali avevano affrontato spese superiori a quelle che il tenore reddituale (di per sé capiente) avrebbe consentito di sostenere, si verificava una netta inversione dei rapporti “causa-effetto” del sovraindebitamento;
che, in altri termini, il legislatore intendeva tutelare quelle situazioni in cui il debitore avesse assunto obbligazioni ex ante sostenibili, ma che fossero divenute insostenibili per cause sopravvenute ed indipendenti dalla propria volontà , mentre il Tribunale, a fronte del contegno dei debitori (che mai avevano subito contrazioni reddituali e che avevano assunto impegni che non erano in grado di sostenere ), aveva di fatto richiesto ai creditori un intervento di natura mutualistica o assistenziale (cioè aveva richiesto alle finanziarie, alla luce della chiara ricostruzione dei fatti, di fungere da “ammortizzatore sociale”, con improvviso e molto rilevante stralcio delle proprie legittime pretese creditorie ); che, escludendo ogni connotazione valoriale alla valutazione di “meritevolezza”, nel caso di specie doveva concludersi per la ricorrenza di una chiara ipotesi di colpa grave, dal momento che al creditore non poteva essere richiesto un sacrificio di natura “mutualistica” e il Tribunale avrebbe dovuto “a monte” porre il focus sulla circostanza che l'assunzione delle obbligazioni era stata effettuata con la piena consapevolezza delle proprie (in-)capacità di rimborso ed individuare la ricorrenza della condizione ostativa all'omologazione ex art. 69 comma 1° C.C.I.I. II.B.
1.c. I su esposti motivi, che per ragioni di connessione logico -giuridica possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati nei sensi di seguito precisati. II.B.
1.c.1. L'art. 68 comma 2° del D.Lg. n. 14/2019 dispone, tra l'altro, che «Alla domanda, deve essere allegata una relazione dell'OCC, che deve contenere: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
…». L'art. 69 comma 1° del D.Lg. n. 14/2019 prevede (tra l'altro) che «Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se … ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.». II.B.
1.c.2. Il Giudice di primo grado ritenne la sussistenza dell'indebitamento senza colpa grave, affermando che “l'ulteriore (e non rilevante rispetto al totale) indebitamento contratto dalla appare conseguenza del carico CP_2 rappresentato dal mutuo ipotecario (il cui impiego è evidente) contratto dai genitori e dalle sue garanzie: carico che è ricaduto tutto sull e spalle dei ricorrenti dopo la morte dei genitori mutuatari, senza considerare la sopravvenuta precarietà delle condizioni fisiche del che impediscono, CP_1 oltre all'età avanzata, di acquisire ulter iori risorse reddituali;
del resto vi è stato comunque un tentativo di regolare il debito ipotecario con una conversione del pignoramento, pagata solo in parte;
la famiglia non è stata neppure soccorsa in modo rilevante da “eventuali apporti assistenziali/previdenziali”; né si poteva ragionevolmente imporre ai ricorrenti di abbandonare l'immobile in cui la famiglia era vissuta già per parecchi anni rinunciando all'eredità, tanto meno qualificando in termini di colpa grave la scelta opposta che si è nel conc reto realizzata;
…”.
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II.B.
1.c.3. Le predette affermazioni – che appaiono in buona parte fondate, a ben vedere, su quanto allegato dagli stessi debitori nel ricorso ex art. 68 del D.Lg. n. 14/2019, sostanzialmente recepito tout court, senza un'adeguata valutazione critica, nella relazione del Gestore della crisi nominato dall'O.C.C. di Trani – non trovano conferma nelle risultanze probatorie. Dalla documentazione prodotta emerge :
♠ che , e in data Parte_5 Controparte_1 Controparte_2 22/02/1994 [epoca in cui già aveva problemi di salute, Controparte_1 avendo egli stesso allegato, nel ricorso ex art. 68 del D.Lg. n. 14/2019, di avere cominciato ad avere tali problemi a 35 anni (dunque nel 1990, essendo egli nato nel 1955)], avevano stipulato un contratto di compravendita immobiliare con Il contratto di Controparte_18 compravendita, fatto per atto pubblico a rogito del notaio dott.
[...] (repertorio n. 144964; raccolta n. 22283) , prevedeva la vendita da Per_1 (venditrice) a Controparte_18 Parte_5 nonché ai coniugi e (acquirenti la Controparte_1 Controparte_2 prima – madre di e suocera di – Controparte_1 Controparte_2 della metà indivisa e gli ultimi due dell'altra metà indivisa) di porzione del complesso edilizio di nuova costruzione in alla via Luigi di CP_15 Molfetta, denominato “Torre Rossa 2000” [e precisamente: abitazione in villa con accesso dal civico 19/A (composta da piano interrato, piano terra, primo piano, sovrastante lastrico solare, giardino pertinenziale) e box auto al piano interrato avente accesso dal civico 19 , il tutto confinante con via Luigi di Molfetta, strada privata condominiale e restante proprietà della società venditrice ai due lati , individuato in catasto alla partita 17134, foglio di mappa 2, particelle 1704 sub alterno 5 (l'abitazione) e subalterno 11 (il box auto)] verso il corrispettivo del prezzo di £. 220.000.000 “che la parte venditrice dichiara di aver ricevuto prima e fuori di questo atto dalla parte acquirente, alla quale rilascia ora ampia, formale ed estintiva quietanza di saldo, con espressa rinuncia all'ipoteca legale”;
♠ che i coniugi e il medesimo giorno del Parte_6 Parte_5 predetto acquisto immobiliare (22/02/1994), avevano stipulato con AN RE di RI un contratto di mutuo ipotecario per atto pubblico a rogito del notaio dott. repertorio n. 144966; raccolta n. 22284) . Persona_2 Il contratto di mutuo (costituente, secondo la prospettazione di CP_1 e avallata dall e recepita dal Giudice
[...] Controparte_2 CP_4 di prime cure, la causa principale dell'asserito indebitamento 'incolpevole') prevedeva (tra l'altro): l'erogazione dalla parte mutuante (AN RE di RI) alla parte mutuataria ( e , genitori di Parte_6 Parte_5
suoceri della di lui moglie ) della Controparte_1 Controparte_2 somma di £. 150.000.000; l'obbligo della parte mutuataria di restituire il capitale alla parte mutuante in 120 rate mensili posticipate del valore iniziale di £. 2.128.760, scadenti la prima in data 22/03/1994 e l'ultima in data 22/02/2004, tutte comprensive di capitale, interessi, diritti di commissione e spese di amministrazione;
la concessione da parte di Parte_5 (mutuataria) nonché dei coniugi e Controparte_1 Controparte_2 (terzi datori d'ipoteca) di ipoteca di primo grado sull'immobile di loro proprietà [ossia sull'immobile acquistato da (per la metà Parte_5 indivisa) e dai coniugi e (per Controparte_1 Controparte_2 l'altra metà indivisa) con atto di compravendita (repertorio n. 144964 e
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raccolta n. 22283) stipulato il medesimo giorno (22/02/1994) a rogito del medesimo notaio (dott. , come visto in precedenza] per la Persona_1 complessiva somma di £. 300.000.000 , comprensiva del capitale mutuato di
£. 150.000.000 nonché, per la restante parte di £. 150.000.000 (in tale misura concordata presuntivamente), di interessi per un triennio, spese di giudizio e di collocazione, premi di assicurazione contro i danni dell'incendio e del fulmine, penali, interessi di mora, rimborsi di imposte, tasse e di ogni altra ragione di credito della mutuante in dipendenza della legge e del contratto di mutuo;
l'obbligo della parte mutuataria di assicurare entro venti giorni i predetti immobili con una Compagnia gradita alla mutuante, anche nell'interesse di quest'ultima, contro i danni dell'incendio, del fulmine e dello scoppio, per una somma non inferiore a lire 315.000.000 ; la dichiarazione di di prestare fidejussione in via Controparte_1 solidale ed indivisibile per sé, suoi eredi o successori, per il pieno e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto di mutuo dai mutuatari e in specie per la restituzione Parte_6 Parte_5 del capitale, il pagamento degli interessi di mora, il ri mborso delle spese ed in genere per qualsiasi altro motivo anche accessorio riferibile al contratto , con rinuncia al beneficio della previa escussione dell a parte mutuataria, con obbligo di versare alla mutuante, in vece della parte mutuataria , quanto dovuto da quest'ultima, nel caso di inadempimento della stessa;
♠ che (acquirente della metà indivisa del predetto compendio Parte_5 immobiliare in forza del sopra citato contratto di compravendita stipulato in data 22/02/1994 nonché mutuataria e datrice di ipoteca in forza del sopra citato contratto di mutuo pure stipulato in data 22/02/1994) e Parte_6 (mutuatario in forza del sopra citato contratto di mutuo del
[...] 22/02/1994) erano entrambi deceduti nel 2002 ( in data Parte_5 27/07/2002; in data 06/08/2002), dunque circa 8 anni e 5 Parte_6 mesi dopo la stipula dei predetti contratti nonché 1 anno e 7 mesi prima della prevista scadenza del termine pattuito con AN RE di RI per l'integrale restituzione della somma mutuata ( il piano di restituzione era decennale), a garanzia della quale ed i coniugi Parte_5 CP_1 e avevano concesso ipoteca sull'immobile da
[...] Controparte_2 loro acquistato il 22/02/21994 (la prima sulla sua metà indivisa;
il secondo e la terza sulla loro metà indivisa) ed inoltre aveva Controparte_1 prestato fidejussione;
♠ che nel 2011 (dunque solo nove anni dopo il decesso dei mutuatar i) i coniugi e avevano versato un assegno di Controparte_1 Controparte_2 circa €. 12.000,00 per convertire il pignoramento, nel tentativo di raggiungere un accordo con l'istituto di credito, ma senza alcun esito , con conseguente decadenza dalla conversione del pignoramento. I suddetti elementi, congiuntamente valutati, depongono univocamente nel senso che il contratto di mutuo ipotecario del 22/02/1994 non presentava alcuna 'anomalia', trattandosi di un normale contratto di mutuo finalizzato all'acquisto immobiliare di cui al collegato contratto di compravendita concluso in pari data
[infatti, come già evidenziato, il contratto di compravendita e il contratto di mutuo risultano stipulati il medesimo giorno dal medesimo notaio, con numeri di repertorio e raccolta in immediata progres sione;
inoltre Parte_5
acquirenti (in comproprietà indivisa) Controparte_1 Controparte_2 dell'immobile, coincidevano con la parte mutuataria (limitatamente a CP_19
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non avendo partecipato all'acquisto immobiliare) e Pt_5 Parte_6 con la parte datrice d'ipoteca ( e Parte_5 Controparte_1
e di fidejussione ( ] e che prevedeva Controparte_2 Controparte_1 (il contratto di mutuo) , a garanzia della restituzione della somma mutuata (erogata, è bene ricordare, a due soggetti ultrasettantenni, essendo Parte_6 nato in data [...] e nata in [...] 04/01/ 1923), sia
[...] Parte_5 la concessione di ipoteca sull'intero immobile [giustificata dal fatto che la somma erogata dalla AN RE di RI (£. 150.000.000) era superiore al prezzo della metà indivisa dell'immobile acquistata da (£. 220.000.000 Parte_5 : 2 = £. 110.000.000), il che porta altresì ad ipotizzare, ragionevolmente, che la somma mutuata, quantunque formalmente erogata in favore di e Parte_6
(genitori – come detto ultrasettantenni – di Parte_5 Controparte_1 e suoceri di , fosse destinata almeno in parte all'acquisto Controparte_2 della restante metà indivisa dell'immobile da parte di e Controparte_1
sia la prestazione di fidejussione da parte di Controparte_2 CP_1
[...] II.B.
1.c.4. Così ricostruita la vicenda, appare davvero poco credibile che al momento della stipula del contatto Controparte_1 Controparte_2 di mutuo, non fossero nelle condizioni di rendersi conto dell'impegno assunto e della possibilità che l'obbligo di restituzione potesse non essere adempiuto dai mutuatari (entrambi pensionati e ultrasettantenni al momento della stipula del contratto). Né risulta addotto da e l'intervento, Controparte_1 Controparte_2 dopo la stipula del contratto di mutuo in data 22/02/1994 ( verosimilmente collegato, come detto, all'acquisto immobiliare concluso in pari data), di elementi straordinari ed imprevedibili tali da provocare un improvviso ed inaspettato peggioramento della loro situazione reddituale e/o economico -patrimoniale e, di conseguenza, la sopraggiunta loro impossibilità di far fronte agli obblighi – originariamente sostenibili – assunti nei confronti della banca, posto che la morte, nel 2002, dei genitori di mutuatari) non può essere di certo Controparte_1 considerato un evento inimmaginabile al momento della conclusione del contratto di mutuo e della prestazione di garanzie da parte di e Controparte_1 per la restituzione del denaro mutuato ( , che Controparte_2 Parte_5 aveva stipulato il contratto di mutuo e pre stato garanzia ipotecaria all'età di 71 anni, era deceduta a 79 anni;
, che aveva stipulato il contratto di Parte_6 mutuo all'età di 75 anni, era deceduto a 83 anni). II.B.
1.c.5. A quanto sopra esposto deve aggiungersi :
♣ che dalla documentazione prodotta emerge l'esistenza, a carico di e/o non solo dell'obbligazione Controparte_1 Controparte_2 nei confronti di AN RE di RI (oggi riveniente Controparte_7 dal contratto di mutuo del 22/02/1994 , ma anche di numerosi altri debiti contratti dopo il 1994 nei confronti di diversi creditori ( CP_14
VIVI BANCA, ,
[...] Controparte_15 CP_13 Part
, , ) ; Controparte_11 CP_8 Controparte_12
♣ che tra i creditori di e/o risultano Controparte_1 Controparte_2 esservi, come visto, vari istituti di credito e società finanziarie operanti nel settore del credito al consumo (v. sopra);
♣ che non risultano adeguatamente chiarite le cause dell'indebitamento
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complessivo (soprattutto per la parte di indebitamento non direttamente riconducibile al contratto di mutuo del 1994) e le ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni originariamente assunte (tenuto conto di quanto sopra evidenziato in ordine al non dimostrato mutamento in pejus, dopo il 1994, delle condizioni reddituali ed economico -patrimoniali di e che anzi risultano essere Controparte_1 Controparte_2 rimaste sostanzialmente immutate) né risulta adeguatamente spiegato (e tanto meno comprovato) quale utilizzo sia stato fatto da CP_1 e/o delle ulteriori somme di denaro ottenute in
[...] Controparte_2 prestito nel corso degli anni (il che, oggettivamente, non depone nel senso della diligenza dei debitori nell'assumere le obbligazioni ). II.B.
1.c.6. In conclusione, le risultanze acquisite non consentono di valutare la condotta di e in termini di Controparte_1 Controparte_2 meritevolezza (da intendersi come assenza di colpa in relazione alla situazione di sovraindebitamento nella quale il debitore sia venuto a trovarsi), atteso che l'assunzione di obbligazioni in misura non proporzionata alla capacità di adempimento va qualificata, al pari del prosieguo nell'assunzione di obbligazioni in una situazione economico -patrimoniale già connotata da forte squilibrio, in termini di colpa grave nella determinazione del sovraindebitamento . II.B.
1.d. Consegue a tanto l'accoglimento, nei sensi sopra precisati, dei motivi qui in esame. II.B.2. Il terzo ed il quinto motivo. II.B.
2.a. Con il terzo motivo (“Erronea stima dell'alternativa liquidatoria”), la reclamante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui risolse
“sbrigativamente” il tema della presunta assenza di una concreta alternativa liquidatoria, deducendo (pagg. 23 -27 del reclamo): che il Giudice di primo grado affermò che essa reclamante era titolare di un credito chirografario, recessivo rispetto al credito ipotecario (sicché in punto di convenienza del piano appar iva arduo riconoscere ragioni concrete di opposizione , se non il fatto che il pagamento sarebbe stato dilazionato nel tempo rispetto ad una cessione del quinto che comunque appariva allo stato non sostenibile), e non aveva dato specifica e concreta dimostrazione che la liquidazione del cespite avrebbe lasciato margine di soddisfazione aggredendo il reddito dei proponenti, sussistendo in realtà altri crediti concorrenti di rango privilegiato;
che non si comprendeva quale
“specifica” dimostrazione essa reclamante avrebbe dovuto fornire, atteso che dalle stesse stime fornite dai proponenti (e dall'O.C.C. nella propria relazione) il valore dell'immobile, come valutato dall'esperto nell'ambito della procedura esecutiva pendente, ammonta va ad almeno 275 mila euro (il Gestore della Crisi aveva riportato il prezzo dell'offerta minima che era ribassata del 25% rispetto al prezzo di stima); che a voler considerare solo il valore del cespite, anche ribassato del 25%, vi sarebbe stata capienza per l'intera debitoria concorsuale, pari a 170 mila euro), sicché, nel caso di specie, neppure sussisteva un concreto
“sovraindebitamento”, ma la procedura era stata “strumentalizzata” per evitare la vendita forzata dell'immobile, senza concreti presupposti;
che era appena il caso di osservare che, ai fini di una valutazione delle prospettive di soddisfazione
“liquidatoria” del ceto creditorio, la comparazione andava fatta in astratto, ed al netto delle spese sorte in occasione della procedura di sovraindebitamento, che ammontavano, come da relazione del Gestore, a €. 25.044,59 [€. 15.044,59, I.V.A. compresa come per legge, ex D.M. 202/2014 , all'O.C.C. + €. 10.000,00, oneri compresi, in privilegio grado 6, ex art. 2751 bis n. 2) c.c., per gli avvocati delle
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parti]; che, in disparte ogni considerazione sul fatto che i compensi dell'O.C.C. si sarebbero dovuti liquidare solo all'esito della procedura, si trattava comunque di debiti sorti esclusivamente in occasione della procedura stessa, e non prima, mentre la comparazione andava operata in relazione alla capacità di soddisfare i creditori antecedenti alla procedura stessa;
che, in ogni caso, trattavasi di crediti dotati di privilegio soltanto nell'ambito della procedura in cui sorg evano, non al di fuori di essa, sicché era erronea la considerazione del Tribunale circa la sussistenza di creditori privilegiati che sarebbero andati a soddisfarsi sul reddito residuo aggredibile [la creditoria privilegiata si riduceva a poco più di €. 5.000,00, di cui €. 3.331,52 in privilegio mobiliare per AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (CARICOLA), €. 297,20 in privilegio mobiliare per
€. 1.943,63 in CP_14 Controparte_20 privilegio mobiliare per;
che pertanto, Parte_7 anche solo considerando il valore di stima dell'immobile, pur ribassato del 25%, vi sarebbe stata certamente ampia capienza per il creditore ipotecario (AN RE di RI, ora , per €. 113.744,09) e per i predetti creditori CP_7 privilegiati, lasciando margine residuo (già sull'immobile) per i creditori chirografari;
che a ciò doveva aggiungersi l'importo del reddito aggredibile mensilmente dai creditori (sul quale tutti avrebbero concorso come chirografari) e l'importo del T.F.R. maturato e maturando di prossima esigibilità ; che, a tal proposito, era stata denunziata anche la “stortura” derivante dal fatto che i proponenti (nel piano poi omologato) avevano messo a disposizione del creditore ipotecario tutto l'importo maturando a titolo di T.F.R. della pari ad CP_2
€. 35.000,00, destinato a divenire esigibile nell'orizzonte di esecuzione del piano, ed il in ottica di alternativa liquidatoria, costituiva un elemento CP_21 patrimoniale-finanziario da considerare in aggiunta al valore dell'immobile (valutazione non compiuta dal Giudice di primo grado); che in definitiva con l'omologazione del piano, a distanza di anni dalle obbligazioni assunte con il consapevole rischio di inadempimento, senza alcuna ragione legata a contrazioni reddituali ed in assenza di qualsivoglia attività di rinegoziazione, i debitori avevano conseguito l'effetto di “spostare” il peso del mutuo ipotecario sul ceto chirografario della omettendo di liquidare l'immobile pienamente CP_2 capiente;
che proprio l'omessa liquidazione del cespite, a prescindere dalla possibile capienza in sede liquidatoria, genera va un danno soprattutto ai creditori chirografari, in quanto le risorse reddituali messe a disposizione dai debitori (ivi compreso il T.F.R. della posto a garanzia della cessione del quinto di CP_2 cui essa reclamante era titolare) erano destinate prioritariamente al creditore ipotecario, mentre la liquidazione del cespite avrebbe lasciato margine di soddisfazione sul reddito dei proponenti;
che mal si comprendeva, dunque, il ragionamento del Giudice di prime cure, dal momento che non si vede va cosa essa reclamante avrebbe dovuto specificamente “dimostrare”, visto che i dati stessi emergenti dalla relazione particolareggiata (oltre 200 mila euro per l'immobile, già ribassato, nonché 35.000,00 euro per TFR maturando , oltre ancora al margine di reddito aggredibile) avrebbero potuto far propendere per una soddisfazione piena al 100% del ceto creditorio (ricordando che il totale del passivo ammonta va a circa 170 mila euro, al netto delle spese stimate per la procedura di sovraindebitamento); che l'affermazione del Tribunale secondo cui essa reclamante non avrebbe avuto nulla di cui dolersi dall'omessa liquidazione, in quanto il proprio credito chirografario sarebbe stato recessivo rispetto al credito ipotecario, era assolutamente inconferente, dacché il patrimonio avrebbe coperto
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entrambe le classi;
che il piano omologato, con estrema dilazione, tenta va di destinare le risorse reddituali ed il T.F.R. al solo creditore ipotecario, non solo procrastinando la soddisfazione del creditore ipotecario (che avrebbe avuto diritto di soddisfarsi in tempi brevi sul valore dell'immobile), ma falcidiando e procrastinando oltremodo anche i creditori chirografari, peraltro “dimenticando” che essa reclamante aveva acquisito un vincolo sul T.F.R. a garanzia della cessione del quinto (art. 6 del contratto di mutuo), che i proponenti intendevano
“distrarre” in favore del creditore ipotecario;
che le predette considerazioni incidevano non solo sull'alternativa liquidatoria, ma anche (più a monte) sull'insussistenza del sovraindebitamento in senso oggettivo nonché sull'incompletezza e sull'inattendibilità “formale” del piano e della relazione particolareggiata, non adeguatamente valutate dal Tribunale;
che il Tribunale, nell'affermare che essa reclamante non aveva “interesse” a contestare la convenienza del Piano, “dimenticò” un ulteriore profilo, puntualmente dedotto nelle osservazioni presentate da essa reclamante in prime cure, e cioè che l'omologazione, oltre a produrre un'indebita falcidia delle prospettive di soddisfazione di essa reclamante, determinava la perdita delle “garanzie” accessorie, quali il versamento diretto ad opera del datore di lavoro/ente pensionistico (per effetto della cessione del quinto ), la garanzia sul TFR/TFS, la polizza vita obbligatoria connessa al contratto di finanziamento (destinata a non operare in caso di risoluzione del rapporto prima della cessazione del rischio assicurato); che in definitiva era evidente che essa reclamante a veva pieno titolo ad opporsi all'omologazione per ragioni di convenienza e che l'alternativa liquidatoria non fu correttamente valutata dal Tribunale . II.B.
2.b. Con il quinto motivo (“Sulla durata della procedura – Sulla carenza di causa concreta”), la reclamante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui respinse le doglianze circa l'eccessiva durata della procedura, deducendo (pagg. 29-33 del reclamo): che il piano omologato prevedeva la conservazione del patrimonio immobiliare (ampiamente capiente per soddisfare l'intera creditoria), la dilazione in 15 anni, la soddisfazione ridotta al 30% per il ceto chirografario, la sottrazione del T.F.R. e delle quote reddituali al ceto chirografario;
che lo stralcio del 30%, in combinato disposto con l'estrema dilazione, non teneva conto neppure del tasso di svalutazione del denaro derivante dall'inflazione, che nel lungo periodo azzerava le prospettive di soddisfazione del ceto chirografario;
che in altri termini, per valutare la convenienza, occorreva quantificare non solo le somme proposte ai creditori, ma anche il “fattore-tempo”; che, a fronte degli elementi appena evidenziati, neppure si comprendeva il bilanciamento tra le opposte esigenze affermato dal Giudice di prime cure, poiché la mancata previsione di una sostanziale prospettiva di soddisfazione per i creditori chirografari (stralcio del 70% della debitoria!) determinava una carenza di causa concreta del piano;
che, nel caso di specie, l'eccessiva durata non era posta nell'ottica della tutela dei creditori, alcuni dei quali vedevano indebitamente falcidiarsi e procrastinarsi la propria prospettiva di soddisfazione;
che la giurisprudenza di legittimità (Cass., ord. n. 28013/2022), a proposito del “piano” del consumatore (negozio giuridico unilate rale a contenuto patrimoniale: art. 1324 c.c.), aveva chiarito che esso aveva, alla stregua delle previsioni dell'art. 7 commi 1° e 1°-bis L. n. 3/2012, una ben precisa ('tipica') connotazione causale, dovendo ambire, contestualmente, alla duplice finalità – mediata poi dal giudizio di “convenienza” contemplato dall'art. 12 bis comma 4° L. n. 3/2012 a temperamento della deroga al principio per cui le modificazioni contrattuali
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postulavano il concorso della volontà di tutti i contraenti – della “ristrutturazione dei debiti” e “della soddisfazione dei crediti”, rispettivamente gravanti sul consumatore e vantati nei confronti del consumatore, attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri (art. 8 comma 1° L. n. 3/2012), sicché la sola finalità della “ristrutturazione” – da intendere in guisa di “rimodulazione- modificazione” di uno o più degli elementi strutturali, oggettivi o soggettivi, dei pregressi impegni obbligatori del consumatore – non era bastevole, dovendo imprescindibilmente coniugarsi, in virtù della formula “binaria” riflessa dal dettato legislativo, con la finalità della “soddisfazione”; che, in ogni caso, l'astratta “binaria” funzione economico-sociale del modello negoziale de quo (“piano”) doveva inderogabilmente riverberarsi nella sua reale dimensione operativa, sub specie, parallelamente, di concreta “binaria” funzione economico- individuale [in buona sostanza, il piano doveva assolvere sia la funzione di ristrutturazione dei debiti (ex latere debitoris) sia la funzione di soddisfazione dei crediti (ex latere creditoris), senza sacrificare eccessivamente l'una a favore dell'altra], sicché il piano, in difetto di giusto bilanciamento tra le due finalità di soddisfazione e ristrutturazione, era privo di causa concreta (come nel caso in esame, in cui la finalità di soddisfazione non era stata per nulla valutata, essendo valorizzata al 30% con estrema dilazione). II.B.
2.c. I su esposti motivi, che per ragioni di connessione logico -giuridica possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati nei sensi di seguito precisati. II.B.
2.c.1. L'art. 70 comma 7° del D.Lg. n. 14/2019, nel testo dapprima modificato dall'art. 17 comma 1° del D.Lg. n. 83/2022 e poi sostituito dall'art. 19 comma 2° lett. e) del D.Lg. n. 136/2024 (applicabile ratione temporis nel caso in esame), recita: «Il giudice, verificata l'ammissibilità e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza con la quale dichiara chiusa la procedura disponendone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenie nza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che il credito dell'opponente può essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata.». II.B.
2.c.2. Il Giudice di primo grado, a fronte della contestazione di Parte_2 circa la convenienza della proposta, ritenne che l'esecuzione del piano potesse adeguatamente soddisfare il credito dell'opponente, affermando che Parte_2 era titolare di un credito chirografario, recessivo rispetto al credito ipotecario, sicché appariva “arduo riconoscere ragioni concrete di opposizione se non il fatto che il pagamento sarebbe stato dilazionato nel tempo rispetto ad una cessione del quinto che comunque appare allo stato non sostenibile” e che l'opponente non aveva dato “specifica e concreta dimostrazione che la liquidazione del cespite avrebbe lasciato margine di soddisfazione aggredendo il reddito dei proponenti, sussistendo in realtà altri crediti concorrenti di rango privilegiato”. II.B.
2.c.3. Le predette affermazioni non trovano conferma nelle risultanze probatorie. Dalla relazione del Gestore della crisi allegata alla domanda di omologazione del piano di ristrutturazione presentata da e Controparte_1 CP_2 al Tribunale di Trani emerge che la debitoria totale del e
[...] CP_1 della ammonta, non tenendo conto – in quanto debiti sorti CP_2 esclusivamente in occasione della procedura e non anteriori alla stessa – dei
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compensi dell'O.C.C. (€. 15.044,59, I.V.A. compresa) e dei difensori (€. 10.000,00, oneri compresi), a €. 170.743,28 [€. 7.996,74 totale debiti a carico del
(di cui €. 3.331,52 in privilegio mobiliare nei confronti di CP_1 CP_22
€. 1.943,63 in privilegio mobiliare nei confronti di , €. Controparte_15 2.529,29 in chirografo nei confronti di €. 192,30 in chirografo nei CP_22 confronti di ) + €. 26.810,55 totale debiti a carico della Controparte_15 (di cui €. 297,20 in privilegio mobiliare nei confronti di €. CP_2 CP_22 27,22 in chirografo nei confronti di €. 8.692,21 in chirografo nei CP_22 confronti di VIVI BANCA, €. 741,40 in chirografo nei confronti di CP_23
€. 4.627,51 in chirografo nei confronti di , €. 487,01 in Controparte_11 chirografo nei confronti di €. 11.938,00 nei confronti di ) + CP_8 Parte_2
€. 135.935,99 totale debiti in comune a carico del e della CP_1 CP_2 (di cui €. 113.744,09 garantiti da ipoteca nei confronti di AN RE di RI
– ora €. 8.310,70 in prededuzione nei confronti di Parte_8 [...]
, €. 13.881,20 in chirografo nei confronti di CP_6 Controparte_12
)] .
[...]
Dalla relazione in data 22/02/2023 a firma dell'arch. , nominata Persona_3 c.t.u. nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare pendente dinanzi al Tribunale di Trani (proc. n. 5853/2019 R.G.Es.), emerge che il più probabile valore di mercato del compendio immobiliare sito in alla via Luigi di CP_15 Molfetta nn. 103, 105 e 107/A (zona residenziale -turistica “Salsello”) di proprietà di e (costituito da villa su due piani , Controparte_1 Controparte_2 oltre al lastrico solare ed al piano interrato , e da box auto), oggetto di esecuzione forzata, è di €. 391.350,00 [dovendo essere detratti, dal più probabile valore di mercato del compendio immobiliare (determinato dal c.t.u. in €. 400.400,00, sulla base dei criteri esplicitati nella relazione tecnica ), i costi di regolarizzazione tecnica (stimati dal c.t.u. in €. 9.051,75, sulla base dei dati pure esplicitati nella relazione tecnica)5. Dall'avviso di vendita in data 05/06/2024 a firma del dott. Controparte_6 (professionista delegato nel citato procedimento esecutivo n. 5853/2019 R.G.Es. Trib. Trani), avente per oggetto la vendita del predetto compendio immobiliare (che era stata fissata per il giorno 03/09/2024), si evince che il valore base d'asta era di €. 293.512,50 (pari al 75% del più probabile valore di mercato del lotto stimato dal c.t.u.)6 e che l'offerta minima era fissata in €. 220.134,38 (pari al 75% del prezzo base d'asta)7, con rilancio minimo di €. 6.000,00 in caso di gara. II.B.
2.c.4. I suddetti elementi portano ragionevolmente a ritenere, tenuto conto delle apprezzabili condizioni del complesso immobiliare ( il quale, come precisato dal c.t.u. arch. è in buono stato di conservazione e non necessita di Per_3 interventi di ristrutturazione, ad eccezione di modeste porzioni oggetto di pregresso fenomeno infiltrativo il cui ripristino può annoverarsi nelle opere da pittore) e della totale mancanza di circostanze oggettive dalle quali poter
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concretamente desumere la carenza di interesse all'acquisto da parte di potenziali acquirenti, che la vendita del complesso immobiliare possa avere luogo in tempi abbastanza rapidi (a fronte, invece, di un piano di ristrutturazione della durata prevista di 15 anni) e ad un prezzo tale da consentire il pagamento integrale di tutti i creditori (e dunque non solo di quello prededucibile e di quelli muniti di titolo di prelazione). Pertanto, deve ritenersi insussistente il presupposto di cui all'art. 70 comma 7° periodo secondo del D.Lg. n. 14/2019, essendo evidente la minore convenienza, per i creditori ( ed in particolare per la creditrice chirografaria opponente, odierna reclamante) dell'esecuzione del piano omologato rispetto all'alternativa liquidatoria [e ciò , si noti bene, pur omettendo completamente di considerare , nell'ipotesi liquidatoria, il reddito disponibile del e della (quantificato in €. 1.500,00 mensili dal Gestore CP_1 CP_2 della crisi ) nonché il T.F.R. di prossima erogazione in favore della CP_2 (nata nel 1959 e dunque presumibilmente prossima al collocamento in quiescenza)9]. II.B.
2.d. Consegue a tanto l'accoglimento, nei sensi sopra precisati, dei motivi qui in esame. II.B.3. Il quarto motivo. II.B.
3.a. Con il quarto motivo (“Sulla modalità di corresponsione dei compensi all'OCC ed al legale del – Violazione dell'art. 71, quarto Controparte_24 comma, CCI”), la reclamante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui, dopo avere rilevato che la capienza della procedura non era in discussione e che non vi era ragione per attendere la fine dell'esecuzione (in quanto trattavasi di semplici pagamenti rateali e non doveva attendersi la quantificazione dell'esito della liquidazione), giudicò corretta la collocazione in prededuzione dei compensi dell'O.C.C. e dell'Advisor-Legale [rispettivamente stimati in €. 15.044,59, I.V.A. compresa come per legge, ex D.M. 202/20 14 ed in €. 10.000,00, oneri compresi, in privilegio grado 6, ex art. 2751 bis n. 2) c.c.], deducendo (pagg. 2 8-29 del reclamo): che il Giudice di prime cure, anteponendo la soddisfazione dei predetti creditori prededucibili rispetto alla soddisfazione di tutti gli altri creditori (ed in particolare dei chirografari), che si intendevano postergati, violò l'art. 71 comma 4° C.C.I.I.; che, ai sensi di tale norma, al termine dell'esecuzione l'O.C.C., sentito il debitore, presentava al Giudice una relazione finale ed il Giudice, se il piano era stato integralmente e correttamente eseguito, procede va alla liquidazione del compenso all'O.C.C., tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizzava il pagamento;
che il C.C.I.I. aveva introdotto tale disposizione per bilanciare i contrapposti interessi ed assicurare piena vigilanza sull'esecuzione del piano, posticipando la liquidazione del compenso dell'O.C.C. ed il relativo pagamento all'esito dell'esecuzione del piano (per la quale non poteva intendersi solo l'attività liquidatoria, atteso che la norma era applicabile indistintamente alle procedure liquidatorie ed a quelle di ristrutturazione); che non si comprendeva per quale ragione non fosse in discussione la capienza della procedura, dal momento che, nell'ampio corso di durata della stessa, i debitori ben avrebbero potuto non rispettare i pagamenti rateali, facendo cessare anticipatamente l'esecuzione del piano;
che l'anticipazione della liquidazione e della corresponsione dei compensi in favore dell'O.C.C. e dell'Advisor 'distorceva' i rapporti con il ceto creditorio, che si
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vedeva postergato per effetto di una quantificazione parametrata all'intera durata della procedura, senza alcuna “garanzia” di percepire somme dalla procedura stessa;
che il piano così come formulato, anche per tale ragione (violazione dell'art. 71 comma 4° C.C.I.I.), non avrebbe potuto trovare omologazione e la sentenza di omologa andava revocata. II.B.
3.b. Il motivo è fondato nei sensi di seguito precisati . II.B.
3.b.1. L'art. 71 comma 4° C.C.I.I., nel testo modificato sostituito dall'art. 19 comma 3° lett a) del D.Lg. n. 136/2024 (applicabile ratione temporis), recita: «Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, che è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, e tenuto conto di quanto eventualmente convenut o dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento. In caso di esecuzione di un progetto di ripartizione parziale il giudice può accordare all'OCC un acconto sul compenso.». II.B.
3.b.2. Dal chiaro tenore della disposizione normativa (che non prevede affatto il prelievo del compenso dell'O.C.C. con precedenza allorquando vi sia solo ristrutturazione del debito anziché liquidazione) si evince: che il compenso all'O.C.C. va liquidato al termine dell'esecuzione del piano, dopo la presentazione della relazione finale da parte dell'O.C.C. (preceduta dall'audizione del debitore) e la verifica da parte del Giudice della corretta ed integrale esecuzione del piano;
che il compenso è determinato dal Giudice ai sensi del D.M. Giustizia n. 202/2014 , tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'O.C.C. con il debitore;
che solo in caso di esecuzione di un progetto di ripartizione parziale il Giudice può accordare pagamenti anticipati, esclusivamente a titolo di “acconto sul compenso”. È dunque da ritenere contra legem un piano che preveda il pagamento dell'intero compenso (peraltro neppure determinato dal Giudice) in favore dell'O.C.C. prima della conclusione dell'esecuzione del piano, della presentazione della relazione finale da parte dell'O.C.C. e della positiva verifica, da parte del Giudice, della corretta ed integrale esecuzione del piano. II.B.
3.b.3. La riprova di ciò, del resto, si trae anche dalla disposizione di cui all'art. 71 comma 6° C.C.I.I. (a mente del quale «Nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dell'OCC.»), che conferma inoppugnabilmente che la liquidazione del compenso all'O.C.C. presuppone necessariamente la conclusione della fase attuativa del piano, la quale ricorre sia nell'ipotesi in cui il Giudice, previa acquisizione della relazione finale dell'O.C.C. (preceduta dall'audizione del debitore), verifichi l'integrale e corretta esecuzione del piano (art. 71 comma 4° C.C.I.I.) , sia nell'ipotesi in cui il Giudice, verificato il mancato tempestivo adempimento delle prescrizioni integrative impartite nel caso in cui il piano non è stato integralmente e correttamente eseguito, revochi l'omologazione (art. 71 comma 5° C.C.I.I.) . II.B.
3.b.4. È dunque da escludere, alla luce del vigente quadro normativo, che il compenso dell'O.C.C. possa essere concordato tra quest'ultimo ed il debitore (anziché essere determinato dal Giudice) , peraltro con previsione di pagamento dell'intero compenso in prededuzione (mediante corresponsione delle prime rate mensili) prima della conclusione della fase esecutiva , in mancanza di qualsivoglia compiuta valutazione tanto sull'esecuzione del piano quanto sulla diligenza dell'O.C.C. nel corso di tutta la fase esecutiva: pertanto, non correttamente il Tribunale omologò il piano proposto dai debitori , contenendo esso modalità di
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liquidazione e di pagamento del compenso all'O.C.C. non conformi al dettato legislativo. II.B.
3.c. Consegue a tanto l'accoglimento del motivo qui in esame. II.C. CONC LUS ION I. In conclusione, il reclamo va accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti proposta da e ai sensi degli artt. 67 e Controparte_1 Controparte_2 ss. del D.Lg. n. 14/2019 va rigettata. Vanno quindi disposte, di conseguenza: la revoca del divieto di iniziare e/o proseguire azioni cautelari o esecutive nei confronti di e e della sospensione di Controparte_1 Controparte_2 quelle già iniziate nei confronti dei medesimi;
la revoca, nei confronti di e del divieto di sottoscrivere nuovi Controparte_1 Controparte_2 strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito) e di accedere al mercato del credito in ogni sua forma;
la comunicazione della presente sentenza al gestore della crisi nominato dall'O.C.C. di Trani (avv. CP_16
), affinché provveda alla pubblicazione della presente sentenza
[...] nell'apposita area del sito web del Tribunale di Trani o del Ministero della Giustizia nonché alla comunicazione della presente sentenza alla Controparte_25 a tutti i creditori. II.D. IL REGOL AM EN T O D EL LE S PESE PROC ESSUAL I. Le spese del presente procedimento tra reclamante e reclamat i costituiti {liquidate come da dispositivo per fase di studio, fase introduttiva e fase decisionale [ invero, non risultano svolte nel presente giudizio di reclamo attività concretamente sussumibili nell'alveo della fase istruttoria e/o di trattazione previste dall'art. 4 comma 5° lett. c) del D.M. Giustizia n. 55/201410 e succ. modd.11, sicché nulla può essere riconosciuto a titolo di compenso per tale fase12], applicando le disposizioni del citato D.M. Giustizia n. 55/2014 e succ. modd. [da interpretarsi alla luce dell'autorevole insegnamento della Corte Suprema13, formulato con 10 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 02/04/2014, n. 77, ed entrato in vigore in data 03/04/2014. 11 v. D.M. Giustizia n. 37/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26/04/2018, n. 96, ed entrato in vigore in data 27/04/2018, nonché D.M. Giustizia n. 147/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 08/10/2022, n. 236, ed entrato in vigore in data 23/10/2022. 12 v. Cass., ord. n. 10206/2021, secondo cui “In tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. ovvero sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali.”. Il predetto principio di diritto è stato ribadito da Cass., ord. n. 29077/2024 e, ancor più di recente, da Cass., ord. n. 7343/2025, che ha motivatamente disatteso e superato (v. § 3, pagg. 10-12, della motivazione) il diverso orientamento espresso in alcune pronunce precedenti (Cass., ord. n. 8870/2022, che aveva richiamato Cass., ord. n. 20993/2020 e Cass., ord. n. 21743/2019; Cass., ord. n. 28325/2022, che aveva richiamato Cass., n. 15182/2022) di cui questa Corte (che anteriormente applicava il principio di diritto affermato da Cass., ord. n. 10206/2021, cit.) aveva doverosamente tenuto conto. 13 v. Cass., n. 30529/2017, cit., e prima ancora Cass., sez. un., n. 17405/2012, cit., e Cass., sez. un., n. 17406/2012. Cfr. altresì, più di recente, Cass., ord. n. 19989/2021, secondo cui “In tema di spese
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riferimento al D.M. Giustizia n. 140/2012, ma da ritenersi pienamente valido anche dopo l'entrata in vigore del citato D.M. Giustizia n. 55/2014 (nonché dei citati DD.MM. Giustizia nn. 37/2018 e 147/2022), in ragione dell'identità dell'art. 28 del D.M. Giustizia n. 55/2014 (nonché dell'art. 6 del D.M. Giustizia n. 37/2018 e dell'art. 6 del D.M. Giustizia n. 147/2022) all'art. 41 del D.M. Giustizia n. 140/2012], tenendo conto – sulla scorta del valore della controversia
– dei parametri di cui alla tabella “12. Giudizi innanzi alla Corte di Appello” allegata al citato D.M. Giustizia n. 55/2014 (e successivi citati DD.MM. Giustizia nn. 37/2018 e 147/2022) ed escludendo, ex art. 92 comma 1° c.p.c., la ripetizione delle spese eccessive o superflue sostenute dalla parte vittoriosa} vanno parimenti regolate in ossequio al principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. Possono essere invece compensate, per intero, le spese del presente procedimento tra reclamante e reclamati contumaci, ai sensi dell'art. 92 comma 2° c.p.c., non essendo emersa, in concreto, alcuna situazione di effettivo contrasto tra dette parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel procedimento n. 1577/2024 R.G.A.C.C., sul reclamo ex artt. 70 comma 8° periodo secondo e 51 D.Lg. n. 14/2019 proposto da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, con ricorso depositato in data 29/11/2024, nei confronti di e avv. Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Filomena, Controparte_4
,
[...] Controparte_6 Parte_8 in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_8
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_9 in persona del legale CP_10 Controparte_11 rappresentante pro tempore, , in persona Controparte_12 dell'amministratore pro tempore, in persona del legale CP_13 rappresentante pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, , in Controparte_15 persona del sindaco pro tempore, con l'intervento ex lege del PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA IN SEDE, avverso la sentenza n. 106/2024, pubblicata in data 31/10/2024, del Tribunale di Trani in composizione monocratica, così provvede: 1) dichiara la contumacia di avv. Filomena, CP_3 [...]
Controparte_4
, AGOS
[...] Controparte_6 Controparte_7
processuali, i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto d.m., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di 'compenso' evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza.”; Cass., ord. n. 31884/2018; Cass., n. 27233/2018 (in motivazione, §§ 12. e ss.).
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CP_8 Controparte_9 CP_10 CP_11
,
[...] Controparte_12 CP_13 AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, ; Controparte_15 2) accoglie il reclamo e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata: a) rigetta la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti proposta da e ai Controparte_1 Controparte_2 sensi degli artt. 66 e ss. del D.Lg. n. 14/2019; b) revoca il divieto di iniziare e/o proseguire azioni cautelari o esecutive nei confronti di e e la Controparte_1 Controparte_2 sospensione di quelle iniziate nei confronti de i medesimi;
c) revoca, nei confronti di e Controparte_1 Controparte_2 il divieto di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito) e di accedere al mercato del credito in ogni sua forma;
d) dispone che la presente sentenza sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'avv. (indirizzo di p.e.c. Controparte_16
quale Gestore della Email_1 Crisi nominato dall'O.C.C. di Trani, affinché: i) pubblichi la presente sentenza, entro quarantotto ore, nell'apposita area del sito web del Tribunale di Trani o del Ministero della Giustizia;
ii) comunichi la presente sentenza, senza indugio, alla AN d'Italia; iii) comunichi la presente sentenza, nel termine di trenta giorni, a tutti i creditori;
3) condanna i reclamati costituiti, in solido tra loro, alla rifusione, in favore della reclamante, delle spese del presente procedimento, che liquida in complessivi €. 7.074,00 (euro settemilasettantaquattro/00), di cui €. 174,00 per esborsi e €. 6.900,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, C.N.P.A.F. ed I.V.A. come per legge;
4) compensa, per intero, le spese del presente procedimento tra la reclamante ed i reclamati contumaci. Così deciso in RI, nella camera di consiglio della sezione 1ª civile della Corte d'appello, il giorno 25/09/2025.
IL CO NS IGLIER E ES TENSO RE DO TT. MICH ELE PRENCIPE IL PRESID EN TE DO TT. RI MITOLA
CP_ Proc. n. 1577/2024 R.G.A.C.C.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 D.Lg. n. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza). 2 si vedano le tabelle riepilogative riportate alle pagg. 15-17 della relazione del Gestore della crisi. 3 recte: CA (N.d.E.). 4 €. 7.996,74 + €. 26.810,55 + €. 135.935,99 = €. 170.743,28. Per vero, alla pag. 17 della relazione del Gestore della crisi la debitoria totale è indicata in €. 166.115,77, ma tale importo non appare corretto, perché non risulta computato il debito di €. 4.627,51 della nei confronti di CP_2 menzionato al punto 5 della tabella riportata alla pag. 16 della relazione (N.d.E.). Controparte_11 5 €. 400.400,00 – €. 9.051,75 = €. 391.348,25 (arrotondati a €. 391.350,00). 6 €. 391.350,00 – 25% = €. 293.512,50. 7 €. 293.512,50 – 25% = €. 220.134,375 (arrotondato a €. 220.134,38). 8 v. pag. 5 della relazione allegata alla domanda di omologazione depositata il 12/08/2024. 9 v. pag. 20 della relazione allegata alla domanda di omologazione depositata il 12/08/2024.