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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/05/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di OL NO
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 514/2025
Il Tribunale di OL NO , Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna President e
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 514 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 , riservata in decisione il 7 maggio 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
e nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
15/12/1985, C.F.: , residenti in [...] C.F._2
alla Via Limitone n. 2 – (Parco Moccia) scala D – int. 6, ed elettivamente domiciliat i in Frattamaggiore (NA) alla Via P.M. Vergara n. 150 presso lo studio dell'Avv. Gennaro Tecame che li rappresenta e difende giusta procura agli atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di OL NO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il difensore costituito ha chiesto pronunciarsi sentenza di separazione consensuale alle condizioni concordate dalle parti in ricorso .
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 10 febbraio 2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio il 24/5/2024 in
Frattamaggiore (NA), dal quale non sono nati figli , hanno chiesto pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso che di seguito si riportano :
1) I coniugi consentono la loro separazione ed in conseguenza fisseranno in piena autonomia la propria residenza , dandosi avviso di ogni eventuale variazione;
2) La casa coniugale sita in Frattamaggiore (NA) alla Via Limitone n. 2
(Parco Moccia) resta assegnata alla sig.ra che continuerà Parte_1
ad abitarla in virtù del contratto di locazione già stipulato in suo favore mentre il sig. si trasferirà in altra abitazione entro Controparte_1
il termine di gg. dal deposito del presente ricorso provvedendo al CP_2
ritiro dei soli beni di carattere esclusivamente personale , comunicando ai gestori delle forniture intestate a suo nome la interruzione/voltura delle stesse in favore della sig.ra e consegnando le Parte_1
chiavi dell'ex casa coniugale , in suo possesso , alla coniuge;
3) Entrambi i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti in quanto titolari di adeguati redditi propri derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa per cui rinunciano – reciprocamente – alla richiesta di un contributo per il mantenimento;
4) I coniugi dichiarano di non essere titolari di alcun bene immobile;
5) Gli arredi presenti all'interno della casa coniugale ed acquistati da entrambi i coniugi resteranno acquisiti in proprietà dalla sig.ra Parte_1
che verserà in favore del sig. , mediante
[...] Controparte_1
bonifico bancario e nello stesso termine di gg. dal deposito del CP_2
ricorso , la somma di euro 7.000,00 (settemila/00) tra loro espressamente concordata quale prezzo della quota versata dal coniuge per il loro acquisto.
Con note depositate in data 8/4/2025 le parti hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso.
La Giudice delegata, con provvedimento del 7/5/2025 preso atto del ricorso congiunto e delle note depositate dalle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previo parere del PM.
Il PM ha apposto il Visto in data 8/5/2025.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto di recepire i patti e le condizioni di cui al ricorso.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative, gli stessi possono essere recepiti nella presente pronuncia, Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di nata a Parte_1
OL il 5/11/1988 e nato a [...] il Controparte_1
15/12/1985, alle condizioni come in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Frattamaggiore
(NA) (Atto n.6, P. I, S. /, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2004) la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134
R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile);
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 27/5/2025.
La Giudice est.
Veronica Vernetti
La Presidente
Nadia Zampogna