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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 03/12/2024, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1455/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1455 /2023, promossa da
(c.f. ), nt. a COSTA D'AVORIO il Parte_1 C.F._1
17/09/1987. Con il patrocinio dell'Avv. MONZA FABIO e dell'avv. CARMINE GORRASI;
Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ) nt. a POMIGLIANO D'ARCO (NA) il Controparte_1 C.F._2
19/06/1980 Con il patrocinio dell'Avv. TALAMONE CHIARA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Parte ricorrente: Alla luce di quanto disposto dal Tribunale di Busto Arsizio, sub RG 1782/2014, con decreto del 26.09.2014 (sub doc. 3), tenuto conto dell'impossibilità di esercizio del diritto-dovere di visita da parte del ricorrente nei termini indicati visto quanto indicato in narrativa, dettagliare i termini del diritto-dovere di visita del sig. nei confronti Pt_1 del figlio tenendo conto, tra le altre circostanze, anche dell'attuale distanza di residenza tra le Controparte_2
Parti e prevedendo, eventualmente, anche la possibilità di contatti a distanza, mediante chiamate e/o videochiamate.
Pag. 1 - Con vittoria di spese e compenso Avvocato, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione a favore degli scriventi difensori che si dichiarano antistatari.
Parte resistente: Voglia l'Ill.mo Tribunale, reietta e disattesa ogni diversa istanza, premessa ogni più opportuna declaratoria 1) Anche a fronte delle dichiarazioni rese dal minore in sede di audizione respingere la domanda svolta CP_2 dal ricorrente e condannarlo alle spese di lite;
Per il P.M. Si rimette alla valutazione del Giudice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.7.2023, adiva il Tribunale di Novara Parte_1 per chiedere la modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale. Rappresentava il ricorrente di aver intrattenuto una relazione sentimentale more uxorio con poi interrottasi nell'anno 2013. Dalla relazione, in data 28.9.2011, era nato il Controparte_1 figlio minore della coppia, CP_2
A causa delle ristrette condizioni economiche, il ricorrente, nell'anno 2015, si trasferiva in Costa D'avorio, interrompendo così ogni rapporto con il minore. La madre del minore instaura due procedimenti giudiziari e
- otteneva dal Tribunale di Busto Arsizio, sub RG 1782/2014, decreto con cui veniva disposto l'affidamento esclusivo del figlio alla madre, il diritto di visita paterno CP_2 previo accordo con la madre e alla presenza della stessa, il contributo al mantenimento per il figlio in capo al padre per l'importo di € 300,00 mensili, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie (doc. 3, allegato al ricorso);
- otteneva dal Tribunale per i Minorenni di Milano, sub RG 43/2015, decreto con cui dichiarava il sig. decaduto dalla responsabilità genitoriale sul figlio dando Pt_1 CP_2 atto che la responsabilità genitoriale sul figlio venisse esercitata dalla madre e prescrivendo al sig. di provvedere al mantenimento del figlio (doc. 4, allegato al Pt_1 ricorso);
- otteneva dal Prefetto di Varese decreto con cui veniva concesso al minore Persona_1 il cambiamento del cognome da “Tape” a “ . CP_1
Dal gennaio 2203, il ricorrente faceva rientro in Europa, trasferendosi in Francia, dove svolgeva attività lavorativa con uno stipendio di € 1.500,00 netto. Dall'aprile 2023, poi, il ricorrente chiedeva alla resistente -per tramite dei propri legali- di poter esercitare il proprio diritto di visita nei confronti del figlio CP_2
Non avendo esito positivo le trattative tra le parti, adiva il Tribunale di Novara, ora Pt_1 territorialmente competente, per specificare le modalità di esercizio del diritto-dovere di visita paterno, specificando di essere disponibile, con cadenza mensile, a rientrare in Italia per vedere il figlio. Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Alla luce di quanto disposto dal Tribunale di Busto Arsizio, sub RG 1782/2014, con decreto del 26.09.2014, tenuto conto dell'impossibilità di esercizio del diritto-dovere di visita da parte del ricorrente nei termini indicati visto quanto indicato in narrativa, dettagliare i termini del diritto-
Pag. 2 dovere di visita del sig. nei confronti del figlio tenendo conto, tra le altre circostanze, Pt_1 Controparte_2 dell'attuale distanza di residenza tra le Parti e prevedendo, eventualmente, anche la possibilità di contatti a distanza, mediante chiamate e/o videochiamate”.
* Si costituiva in giudizio la quale lamentava che il padre del minore aveva Controparte_1 abbandonato lei ed il figlio;
evidenziava, poi, come il ricorrente non avesse mai cercato un riavvicinamento al minore né avesse mai contribuito al suo mantenimento. Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso. Con memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c. parte resistente produceva relazione a firma della dr.ssa psicologa che aveva in carico il minore. Persona_2
* All'udienza del 27.2.2024, il Giudice provvedeva all'interrogatorio libero delle parti. Parte ricorrente ha dichiarato di vivere a circa 30 km da Parigi e di lavorare con contratto a tempo indeterminato, con uno stipendio netto di circa 1.400/1.500 € mensili. Ha riferito, poi, di convivere con una ragazza dalla quale ha avuto un figlio. Ha precisato di aver adottato un altro figlio, che vive in Africa. Ha ammesso di non aver mai versato il mantenimento per e di averlo visto l'ultima CP_2 volta nell'anno 2014. La ha dichiarato di aver contratto matrimonio con un altro uomo e di lavorare CP_2 come OSS in una RSA con una retribuzione di circa 1.400/1.500 euro, su tredici mensilità. Ha precisato che frequenta la seconda Media a Castelletto Sopra Ticino ed è affetto da disturbo CP_2 del comportamento. Per tale motivo il minore è seguito da una psicologa, che ha giudicato non opportuna, in questo momento della vita del bambino, la presenza del padre. Ha dichiarato che quando il minore chiederà di incontrare il proprio padre, lei non lo impedirà. Ha, poi, riferito di aver avuto gli ultimi contatti con il padre del minore nel settembre 2014 e che il ricorrente non le ha mai versato nulla per il mantenimento del bambino. All'udienza del 30.4.2024 si è proceduto all'audizione del minore, il quale ha dichiarato di vivere con la propria madre ed il suo attuale marito, che lui chiama “papà”. Ha riferito che con entrambi ha un bel rapporto.
In merito al proprio padre, il minore ha dichiarato di non avere voglia di incontrarlo, “perché non mi sento ancora pronto e ho paura che rifaccia la stessa cosa, che se ne vada. Non ho ricordi di mio papà”. A domanda del Giudice, poi, ha riferito di non essere pronto a vederlo, anche se sarebbe CP_2 curioso di conoscere il suo attuale figlio. Previa concessione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c., all'udienza dell'1.10.2024 la causa è stata rimessa in decisione.
* In via preliminare, il Collegio ritiene che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti. Quanto al merito del ricorso deve precisarsi che la domanda di parte ricorrente è limitata ad una richiesta di regolamentazione degli incontri tra padre e figlio. Attualmente, infatti, è vigente il decreto del Tribunale di Busto Arsizio del 26.9.2014 che prevede l'affidamento esclusivo della minore, con obbligo del padre a contribuire al mantenimento del figlio, versando l'importo di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Pag. 3 In merito agli incontri tra padre e figlio, il Tribunale ha disposto che “il padre possa incontrare il minore previo accordo con la ricorrente e alla sua presenza”. Il Tribunale per i Minorenni ha poi pronunciato la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale del padre. Ritiene il Collegio che il ricorso avanzato da non sia meritevole di Parte_1 accoglimento per le ragioni che seguono. Ed infatti, non si ritiene opportuna una imposizione degli incontri tra il padre ed il minore. Una ripresa delle visite il ricorrente ed il figlio, in tale momento, è del tutto contrario agli interessi del minore. Il padre, infatti, ha di fatto volontariamente abdicato alla propria funzione genitoriale nei confronti di decidendo liberamente di trasferirsi in un altro Paese e di interrompere arbitrariamente CP_2 ogni contatto con lo stesso da dieci anni. L'ultimo incontro con il padre, infatti, risulta essere avvenuto nel settembre 2014. Il disinteresse del padre, poi, risulta perdurante anche nell'attualità, malgrado l'instaurazione del presente giudizio, atteso che il ricorrente, nonostante le attuali condizioni patrimoniali, nulla continua a versare per il mantenimento del minore. Ancora, la disponibilità manifestata dal padre nell'incontrare il minore una volta al mese, avuto riguardo alla distanza tra la sua abitazione e quella del figlio, è del tutto limitata incompatibile con una seria ripresa dei rapporti tra i due, che necessiterebbe di una approfondita presa in carico sia del padre che del minore da parte di servizi specialistici, per agevolare nel riacquistare CP_2 fiducia nella figura paterna. Il , tuttavia, non si è mai attivato per una seria presa di Pt_1 consapevolezza del proprio ruolo e non risulta aver intrapreso alcun percorso di supporto alla genitorialità. Ma vi è di più. Il minore, in sede di audizione, ha affermato chiaramente di non voler incontrare il padre e di non sentirsi pronto neppure ad affrontare un percorso di riavvicinamento al ricorrente. La volontà del minore è apparsa genuina e spontanea ed è confermata dalla relazione della psicologa che lo ha in carico. In particolare, la dott.ssa nella sua relazione del 24.10.2023, Persona_2 non contestata da parte ricorrente, ha evidenziato le difficoltà del minore, che “presenta un deficit di attenzione e iperattività”, con difficoltà di autocontrollo, “tenenza a impulsività emotiva, bassa tolleranza alla frustrazione e impazienza, manifestazioni di rabbia o grande eccitabilità emotiva”. Sulla base del quadro psicologico del minore, la specialista ha ritenuto pregiudizievole per il minore l'attuale inserimento della figura paterna nella vita del ragazzo, atteso che la presenza di problematiche familiari ed eventuali delusioni potrebbero determinare uno stato depressivo del minore. In particolare, ha osservato la psicologa “in questa delicata fase di sviluppo, pertanto la ricomparsa del padre biologico, assente fino ad oggi e non riconosciuta dal ragazzo come figura di riferimento né affettiva né valoriale, rappresenta un fattore di rischio che non è pronto ad affrontare con le risorse emotive di CP_2 cui dispone. Presenze affettive discontinui e confusive, senza adeguata preparazione e conoscenza del ragazzo, basi necessarie per costruire un'eventuale relazione che non ha mai avuto modo di crearsi fino ad oggi, rischiano di costituire un ostacolo al suo benessere psicologico, già fragile in relazione alle sue caratteristiche costituzionali”. Ritiene il Tribunale che, sulla scorta di quanto sopra, imporre una riattivazione degli incontri tra il padre ed il minore con cadenza mensile sarebbe di pregiudizio per la serenità ed il benessere del minore. In proposito, si traggono elementi numerosi e significativi rispetto al nocumento che deriverebbe al minore dall'imposizione di incontri con la figura paterna. In particolare, il primo aspetto è legato alle condizioni di fragilità di come emergenti dalla documentazioni in atti, per cui -come CP_2
Pag. 4 ben evidenziato dalla psicologa che lo sta seguendo- l'inserimento della figura paterna, assente da oltre dieci anni, sarebbe altamente destabilizzante. In secondo luogo, come si è detto, il padre si è allontanato dalla vita del minore e in questo lunghissimo lasso temporale, non ha mai mostrato alcun serio ed apprezzabile interesse verso il figlio. L'eventuale riattivazione degli incontri padre e figlio potrà essere eventualmente valutata in futuro solo quando il minore, da un lato, manifesterà la volontà di recuperare il rapporto con il padre ed il ricorrente, invece, si renda seriamente consapevole delle necessità del minore e manifesti un serio e concreto interesse ad il suo benessere. Le spese di lite seguono la soccombenza e dunque sono poste a carico di parte ricorrente nella misura di € 4.800,00 oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014 per i giudizi di cognizione dinnanzi al Tribunale, con valore indeterminabile e complessità bassa, secondo il seguente prospetto:
- Fase di studio della controversia: € 1.200,00
- Fase introduttiva del giudizio: € 900,00
- Fase istruttoria: € 1.200,00
- Fase decisionale: € 1.500,00
- Compenso tabellare: € 4.800,00
*****
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede: 1) Rigetta il ricorso avanzato da Parte_1
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1 nella misura di € 4.800,00, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA;
[...]
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 28.11.2024
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. Dott. Niccolò Bencini
Pag. 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1455 /2023, promossa da
(c.f. ), nt. a COSTA D'AVORIO il Parte_1 C.F._1
17/09/1987. Con il patrocinio dell'Avv. MONZA FABIO e dell'avv. CARMINE GORRASI;
Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ) nt. a POMIGLIANO D'ARCO (NA) il Controparte_1 C.F._2
19/06/1980 Con il patrocinio dell'Avv. TALAMONE CHIARA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Parte ricorrente: Alla luce di quanto disposto dal Tribunale di Busto Arsizio, sub RG 1782/2014, con decreto del 26.09.2014 (sub doc. 3), tenuto conto dell'impossibilità di esercizio del diritto-dovere di visita da parte del ricorrente nei termini indicati visto quanto indicato in narrativa, dettagliare i termini del diritto-dovere di visita del sig. nei confronti Pt_1 del figlio tenendo conto, tra le altre circostanze, anche dell'attuale distanza di residenza tra le Controparte_2
Parti e prevedendo, eventualmente, anche la possibilità di contatti a distanza, mediante chiamate e/o videochiamate.
Pag. 1 - Con vittoria di spese e compenso Avvocato, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione a favore degli scriventi difensori che si dichiarano antistatari.
Parte resistente: Voglia l'Ill.mo Tribunale, reietta e disattesa ogni diversa istanza, premessa ogni più opportuna declaratoria 1) Anche a fronte delle dichiarazioni rese dal minore in sede di audizione respingere la domanda svolta CP_2 dal ricorrente e condannarlo alle spese di lite;
Per il P.M. Si rimette alla valutazione del Giudice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.7.2023, adiva il Tribunale di Novara Parte_1 per chiedere la modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale. Rappresentava il ricorrente di aver intrattenuto una relazione sentimentale more uxorio con poi interrottasi nell'anno 2013. Dalla relazione, in data 28.9.2011, era nato il Controparte_1 figlio minore della coppia, CP_2
A causa delle ristrette condizioni economiche, il ricorrente, nell'anno 2015, si trasferiva in Costa D'avorio, interrompendo così ogni rapporto con il minore. La madre del minore instaura due procedimenti giudiziari e
- otteneva dal Tribunale di Busto Arsizio, sub RG 1782/2014, decreto con cui veniva disposto l'affidamento esclusivo del figlio alla madre, il diritto di visita paterno CP_2 previo accordo con la madre e alla presenza della stessa, il contributo al mantenimento per il figlio in capo al padre per l'importo di € 300,00 mensili, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie (doc. 3, allegato al ricorso);
- otteneva dal Tribunale per i Minorenni di Milano, sub RG 43/2015, decreto con cui dichiarava il sig. decaduto dalla responsabilità genitoriale sul figlio dando Pt_1 CP_2 atto che la responsabilità genitoriale sul figlio venisse esercitata dalla madre e prescrivendo al sig. di provvedere al mantenimento del figlio (doc. 4, allegato al Pt_1 ricorso);
- otteneva dal Prefetto di Varese decreto con cui veniva concesso al minore Persona_1 il cambiamento del cognome da “Tape” a “ . CP_1
Dal gennaio 2203, il ricorrente faceva rientro in Europa, trasferendosi in Francia, dove svolgeva attività lavorativa con uno stipendio di € 1.500,00 netto. Dall'aprile 2023, poi, il ricorrente chiedeva alla resistente -per tramite dei propri legali- di poter esercitare il proprio diritto di visita nei confronti del figlio CP_2
Non avendo esito positivo le trattative tra le parti, adiva il Tribunale di Novara, ora Pt_1 territorialmente competente, per specificare le modalità di esercizio del diritto-dovere di visita paterno, specificando di essere disponibile, con cadenza mensile, a rientrare in Italia per vedere il figlio. Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Alla luce di quanto disposto dal Tribunale di Busto Arsizio, sub RG 1782/2014, con decreto del 26.09.2014, tenuto conto dell'impossibilità di esercizio del diritto-dovere di visita da parte del ricorrente nei termini indicati visto quanto indicato in narrativa, dettagliare i termini del diritto-
Pag. 2 dovere di visita del sig. nei confronti del figlio tenendo conto, tra le altre circostanze, Pt_1 Controparte_2 dell'attuale distanza di residenza tra le Parti e prevedendo, eventualmente, anche la possibilità di contatti a distanza, mediante chiamate e/o videochiamate”.
* Si costituiva in giudizio la quale lamentava che il padre del minore aveva Controparte_1 abbandonato lei ed il figlio;
evidenziava, poi, come il ricorrente non avesse mai cercato un riavvicinamento al minore né avesse mai contribuito al suo mantenimento. Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso. Con memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c. parte resistente produceva relazione a firma della dr.ssa psicologa che aveva in carico il minore. Persona_2
* All'udienza del 27.2.2024, il Giudice provvedeva all'interrogatorio libero delle parti. Parte ricorrente ha dichiarato di vivere a circa 30 km da Parigi e di lavorare con contratto a tempo indeterminato, con uno stipendio netto di circa 1.400/1.500 € mensili. Ha riferito, poi, di convivere con una ragazza dalla quale ha avuto un figlio. Ha precisato di aver adottato un altro figlio, che vive in Africa. Ha ammesso di non aver mai versato il mantenimento per e di averlo visto l'ultima CP_2 volta nell'anno 2014. La ha dichiarato di aver contratto matrimonio con un altro uomo e di lavorare CP_2 come OSS in una RSA con una retribuzione di circa 1.400/1.500 euro, su tredici mensilità. Ha precisato che frequenta la seconda Media a Castelletto Sopra Ticino ed è affetto da disturbo CP_2 del comportamento. Per tale motivo il minore è seguito da una psicologa, che ha giudicato non opportuna, in questo momento della vita del bambino, la presenza del padre. Ha dichiarato che quando il minore chiederà di incontrare il proprio padre, lei non lo impedirà. Ha, poi, riferito di aver avuto gli ultimi contatti con il padre del minore nel settembre 2014 e che il ricorrente non le ha mai versato nulla per il mantenimento del bambino. All'udienza del 30.4.2024 si è proceduto all'audizione del minore, il quale ha dichiarato di vivere con la propria madre ed il suo attuale marito, che lui chiama “papà”. Ha riferito che con entrambi ha un bel rapporto.
In merito al proprio padre, il minore ha dichiarato di non avere voglia di incontrarlo, “perché non mi sento ancora pronto e ho paura che rifaccia la stessa cosa, che se ne vada. Non ho ricordi di mio papà”. A domanda del Giudice, poi, ha riferito di non essere pronto a vederlo, anche se sarebbe CP_2 curioso di conoscere il suo attuale figlio. Previa concessione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c., all'udienza dell'1.10.2024 la causa è stata rimessa in decisione.
* In via preliminare, il Collegio ritiene che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti. Quanto al merito del ricorso deve precisarsi che la domanda di parte ricorrente è limitata ad una richiesta di regolamentazione degli incontri tra padre e figlio. Attualmente, infatti, è vigente il decreto del Tribunale di Busto Arsizio del 26.9.2014 che prevede l'affidamento esclusivo della minore, con obbligo del padre a contribuire al mantenimento del figlio, versando l'importo di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Pag. 3 In merito agli incontri tra padre e figlio, il Tribunale ha disposto che “il padre possa incontrare il minore previo accordo con la ricorrente e alla sua presenza”. Il Tribunale per i Minorenni ha poi pronunciato la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale del padre. Ritiene il Collegio che il ricorso avanzato da non sia meritevole di Parte_1 accoglimento per le ragioni che seguono. Ed infatti, non si ritiene opportuna una imposizione degli incontri tra il padre ed il minore. Una ripresa delle visite il ricorrente ed il figlio, in tale momento, è del tutto contrario agli interessi del minore. Il padre, infatti, ha di fatto volontariamente abdicato alla propria funzione genitoriale nei confronti di decidendo liberamente di trasferirsi in un altro Paese e di interrompere arbitrariamente CP_2 ogni contatto con lo stesso da dieci anni. L'ultimo incontro con il padre, infatti, risulta essere avvenuto nel settembre 2014. Il disinteresse del padre, poi, risulta perdurante anche nell'attualità, malgrado l'instaurazione del presente giudizio, atteso che il ricorrente, nonostante le attuali condizioni patrimoniali, nulla continua a versare per il mantenimento del minore. Ancora, la disponibilità manifestata dal padre nell'incontrare il minore una volta al mese, avuto riguardo alla distanza tra la sua abitazione e quella del figlio, è del tutto limitata incompatibile con una seria ripresa dei rapporti tra i due, che necessiterebbe di una approfondita presa in carico sia del padre che del minore da parte di servizi specialistici, per agevolare nel riacquistare CP_2 fiducia nella figura paterna. Il , tuttavia, non si è mai attivato per una seria presa di Pt_1 consapevolezza del proprio ruolo e non risulta aver intrapreso alcun percorso di supporto alla genitorialità. Ma vi è di più. Il minore, in sede di audizione, ha affermato chiaramente di non voler incontrare il padre e di non sentirsi pronto neppure ad affrontare un percorso di riavvicinamento al ricorrente. La volontà del minore è apparsa genuina e spontanea ed è confermata dalla relazione della psicologa che lo ha in carico. In particolare, la dott.ssa nella sua relazione del 24.10.2023, Persona_2 non contestata da parte ricorrente, ha evidenziato le difficoltà del minore, che “presenta un deficit di attenzione e iperattività”, con difficoltà di autocontrollo, “tenenza a impulsività emotiva, bassa tolleranza alla frustrazione e impazienza, manifestazioni di rabbia o grande eccitabilità emotiva”. Sulla base del quadro psicologico del minore, la specialista ha ritenuto pregiudizievole per il minore l'attuale inserimento della figura paterna nella vita del ragazzo, atteso che la presenza di problematiche familiari ed eventuali delusioni potrebbero determinare uno stato depressivo del minore. In particolare, ha osservato la psicologa “in questa delicata fase di sviluppo, pertanto la ricomparsa del padre biologico, assente fino ad oggi e non riconosciuta dal ragazzo come figura di riferimento né affettiva né valoriale, rappresenta un fattore di rischio che non è pronto ad affrontare con le risorse emotive di CP_2 cui dispone. Presenze affettive discontinui e confusive, senza adeguata preparazione e conoscenza del ragazzo, basi necessarie per costruire un'eventuale relazione che non ha mai avuto modo di crearsi fino ad oggi, rischiano di costituire un ostacolo al suo benessere psicologico, già fragile in relazione alle sue caratteristiche costituzionali”. Ritiene il Tribunale che, sulla scorta di quanto sopra, imporre una riattivazione degli incontri tra il padre ed il minore con cadenza mensile sarebbe di pregiudizio per la serenità ed il benessere del minore. In proposito, si traggono elementi numerosi e significativi rispetto al nocumento che deriverebbe al minore dall'imposizione di incontri con la figura paterna. In particolare, il primo aspetto è legato alle condizioni di fragilità di come emergenti dalla documentazioni in atti, per cui -come CP_2
Pag. 4 ben evidenziato dalla psicologa che lo sta seguendo- l'inserimento della figura paterna, assente da oltre dieci anni, sarebbe altamente destabilizzante. In secondo luogo, come si è detto, il padre si è allontanato dalla vita del minore e in questo lunghissimo lasso temporale, non ha mai mostrato alcun serio ed apprezzabile interesse verso il figlio. L'eventuale riattivazione degli incontri padre e figlio potrà essere eventualmente valutata in futuro solo quando il minore, da un lato, manifesterà la volontà di recuperare il rapporto con il padre ed il ricorrente, invece, si renda seriamente consapevole delle necessità del minore e manifesti un serio e concreto interesse ad il suo benessere. Le spese di lite seguono la soccombenza e dunque sono poste a carico di parte ricorrente nella misura di € 4.800,00 oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014 per i giudizi di cognizione dinnanzi al Tribunale, con valore indeterminabile e complessità bassa, secondo il seguente prospetto:
- Fase di studio della controversia: € 1.200,00
- Fase introduttiva del giudizio: € 900,00
- Fase istruttoria: € 1.200,00
- Fase decisionale: € 1.500,00
- Compenso tabellare: € 4.800,00
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P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede: 1) Rigetta il ricorso avanzato da Parte_1
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1 nella misura di € 4.800,00, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA;
[...]
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 28.11.2024
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. Dott. Niccolò Bencini
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