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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 13/03/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Biella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Biella riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Andrea Carli Presidente
dott. Francesca Marrapodi Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 1088/2024 promossa da nata a [...]; il 15.04.1949, residente in [...]
IV novembre n. 30, C.F. ; C.F._1
, nato a [...], il [...], residente in [...], Parte_2
C.F. ; CodiceFiscale_2
nata a [...], il [...], residente in [...], Parte_3
C.F. ; C.F._3
nato il [...] a [...], residente in [...] novembre 21, C.F. ; C.F._4
nato a [...], il [...], residente in [...], C.F. CP_1
C.F._5
nata a [...], il [...], residente in [...]
Provinciale 21, C.F. ; C.F._6
rappresentati e difesi dall'avv. Alexander Boraso, con domicilio eletto in Torino, Via Luigi Cherubini n. 50;
nei confronti di nato a [...] il [...], residente presso la casa di riposo Controparte_3
NO GN di Occhieppo Inferiore (BI), Via Martiri della Libertà n. 193, C.F.
; C.F._7
atti trasmessi al Pubblico Ministero
Oggetto: interdizione Conclusioni:
per la parte ricorrente: come da verbale del 06/03/2025
per la parte convenuta: ---
per il Pubblico Ministero: ---
MOTIVI
Fatto
Con ricorso depositato il 15/10/2024 la parte ricorrente chiedeva che il Tribunale di Biella dichiarasse l'interdizione del parente . Verificato il contraddittorio ed esaminata la parte Controparte_3 convenuta, all'udienza del 06/03/2025 dava la propria disponibilità a rivestire Parte_1
l'incarico di tutore, le parti formulavano le proprie conclusioni e rinunciavano ai termini per memorie conclusionali e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Diritto:
1. La domanda è fondata e merita accoglimento.
2. L'art. 414 c.c. prevede che “Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.” Come chiarito anche dalla Corte costituzionale con sentenza n. 440/2005, in seguito alla riforma delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia di cui alla l. 6/2004, spetta al giudice il compito di individuare l'istituto che nel caso concreto garantisca all'incapace la tutela più adeguata con la minore limitazione possibile della sua capacità, ferma restando la necessità di adottare la misura più invasiva dell'interdizione, ogni qual volta essa si renda assolutamente necessaria per la protezione della persona.
3. Dall'istruttoria è emerso che è affetto da un decadimento cognitivo severo, diabete Controparte_3 mellito, disturbi del comportamento e episodi di disinibizione sociale;
riceve aiuto costante nell'alimentazione, nella deambulazione e nell'igiene; non risulta valutabile con la scheda SPMSQ in ragione della sua grave compromissione cognitiva;
la valutazione con la scheda ADICO ha evidenziato un'attività afinalistica e un comportamento socialmente inadeguato (cfr. certificato direttore sanitario RSA ospitante). Durante l'udienza istruttoria, inoltre, non è stato Controparte_3 in grado di interloquire con la giudice e di rispondere a semplici domande (cfr. verbale d'udienza).
4. Deve pertanto ritenersi provato che la parte convenuta versa in uno stato di abituale infermità di mente che la rende incapace di provvedere ai propri interessi. La gravità e l'irreversibilità della sua condizione inducono a ritenere che l'unica misura adeguata per la sua tutela sia quella dell'interdizione.
5. Deve pertanto dichiararsi l'interdizione di . Controparte_3
6. Stante l'assenza di ragioni d'urgenza, non si provvede alla nomina di un tutore provvisorio.
7. Stante la natura del giudizio e in assenza di opposizione, non si provvede sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando sulla domanda di interdizione proposta con ricorso del 15/10/2024, così provvede: dichiara l'interdizione di nato a [...] il [...], residente Controparte_3 presso la casa di riposo NO GN di Occhieppo Inferiore (BI), Via Martiri della Libertà n. 193,
C.F. ; C.F._7
manda la Cancelleria per l'annotazione e la comunicazione previste dall'art. 423 c.c. nonché per la comunicazione al Giudice Tutelare prevista dall'art. 345 c.c.;
nulla sulle spese.
Così deciso in Biella in camera di consiglio il 12/03/2025.
La giudice est. Il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Andrea Carli
Tribunale Ordinario di Biella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Biella riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Andrea Carli Presidente
dott. Francesca Marrapodi Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 1088/2024 promossa da nata a [...]; il 15.04.1949, residente in [...]
IV novembre n. 30, C.F. ; C.F._1
, nato a [...], il [...], residente in [...], Parte_2
C.F. ; CodiceFiscale_2
nata a [...], il [...], residente in [...], Parte_3
C.F. ; C.F._3
nato il [...] a [...], residente in [...] novembre 21, C.F. ; C.F._4
nato a [...], il [...], residente in [...], C.F. CP_1
C.F._5
nata a [...], il [...], residente in [...]
Provinciale 21, C.F. ; C.F._6
rappresentati e difesi dall'avv. Alexander Boraso, con domicilio eletto in Torino, Via Luigi Cherubini n. 50;
nei confronti di nato a [...] il [...], residente presso la casa di riposo Controparte_3
NO GN di Occhieppo Inferiore (BI), Via Martiri della Libertà n. 193, C.F.
; C.F._7
atti trasmessi al Pubblico Ministero
Oggetto: interdizione Conclusioni:
per la parte ricorrente: come da verbale del 06/03/2025
per la parte convenuta: ---
per il Pubblico Ministero: ---
MOTIVI
Fatto
Con ricorso depositato il 15/10/2024 la parte ricorrente chiedeva che il Tribunale di Biella dichiarasse l'interdizione del parente . Verificato il contraddittorio ed esaminata la parte Controparte_3 convenuta, all'udienza del 06/03/2025 dava la propria disponibilità a rivestire Parte_1
l'incarico di tutore, le parti formulavano le proprie conclusioni e rinunciavano ai termini per memorie conclusionali e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Diritto:
1. La domanda è fondata e merita accoglimento.
2. L'art. 414 c.c. prevede che “Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.” Come chiarito anche dalla Corte costituzionale con sentenza n. 440/2005, in seguito alla riforma delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia di cui alla l. 6/2004, spetta al giudice il compito di individuare l'istituto che nel caso concreto garantisca all'incapace la tutela più adeguata con la minore limitazione possibile della sua capacità, ferma restando la necessità di adottare la misura più invasiva dell'interdizione, ogni qual volta essa si renda assolutamente necessaria per la protezione della persona.
3. Dall'istruttoria è emerso che è affetto da un decadimento cognitivo severo, diabete Controparte_3 mellito, disturbi del comportamento e episodi di disinibizione sociale;
riceve aiuto costante nell'alimentazione, nella deambulazione e nell'igiene; non risulta valutabile con la scheda SPMSQ in ragione della sua grave compromissione cognitiva;
la valutazione con la scheda ADICO ha evidenziato un'attività afinalistica e un comportamento socialmente inadeguato (cfr. certificato direttore sanitario RSA ospitante). Durante l'udienza istruttoria, inoltre, non è stato Controparte_3 in grado di interloquire con la giudice e di rispondere a semplici domande (cfr. verbale d'udienza).
4. Deve pertanto ritenersi provato che la parte convenuta versa in uno stato di abituale infermità di mente che la rende incapace di provvedere ai propri interessi. La gravità e l'irreversibilità della sua condizione inducono a ritenere che l'unica misura adeguata per la sua tutela sia quella dell'interdizione.
5. Deve pertanto dichiararsi l'interdizione di . Controparte_3
6. Stante l'assenza di ragioni d'urgenza, non si provvede alla nomina di un tutore provvisorio.
7. Stante la natura del giudizio e in assenza di opposizione, non si provvede sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando sulla domanda di interdizione proposta con ricorso del 15/10/2024, così provvede: dichiara l'interdizione di nato a [...] il [...], residente Controparte_3 presso la casa di riposo NO GN di Occhieppo Inferiore (BI), Via Martiri della Libertà n. 193,
C.F. ; C.F._7
manda la Cancelleria per l'annotazione e la comunicazione previste dall'art. 423 c.c. nonché per la comunicazione al Giudice Tutelare prevista dall'art. 345 c.c.;
nulla sulle spese.
Così deciso in Biella in camera di consiglio il 12/03/2025.
La giudice est. Il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Andrea Carli