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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 5837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5837 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
n. 14724/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Marida Corso Presidente dott. ssa Grazia Bisogni Giudice dott.ssa Cristina Correale Giudice designato riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14724/24 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: impugnazione ex art. 19 ter d.lgs. 150\2011, e vertente
TRA
nato in [...] il [...], C.F., codice CUI: rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Francesco Napoletano, il quale lo rappresenta e assiste in virtù di mandato in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 19 ter d.lgs. 150/11 tempestivamente depositato il 06/07/2024 il ricorrente proponeva tempestiva opposizione avverso il diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale emesso dal Questore di il 27.03.24- su parere negativo della Commissione territoriale-, CP_1 notificato il 06/06/2024, e chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato. Con decreto del giudice designato veniva disposta la sospensione inaudita altera parte del provvedimento impugnato e fissata udienza per la trattazione in contraddittorio dell'istanza cautelare, sostituita con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il si costituiva in giudizio tramite l'Avvocatura distrettuale dello di Napoli con Controparte_1 atto del 23/07/2024, chiedendo il rigetto del ricorso e dell'istanza cautelare alla luce del parere negativo espresso dalla CT di nel febbraio 2024 e del precedente integrale rigetto della domanda di CP_1 protezione internazionale emesso dalla CT di Cagliari, confermato dal tribunale di Cagliari nel 2021.
Parte ricorrente insisteva per la conferma della sospensione già disposta inaudita altera parte alla luce delle condizioni del paese di origine e dell'integrazione lavorativa, come da documentazione depositata.
pagina 1 di 4 All'esito di detta udienza il Collegio confermava la sospensione, rimettendo al giudice designato la trattazione della causa nel merito. Esaurita la prima udienza di trattazione, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza il 20.05.25 per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 terdecies cpc. All'udienza collegiale del 20.05.25 compariva solo la parte ricorrente, che si riportava al ricorso ed alle note depositate, chiedendone l'accoglimento. La causa veniva rimessa in decisione al Collegio dopo la relazione del giudice designato. Il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato.
In primo luogo, va evidenziato che, unitamente al ricorso ma anche durante il giudizio, è stata depositata dal ricorrente copiosa documentazione lavorativa successiva sia al precedente esame della domanda, compiuto dalla CT di Cagliari, sia al parere negativo della CT suindicata. In particolare, da tale documentazione risulta un'integrazione lavorativa del ricorrente, iniziata nel febbraio 2022 con un contratto a tempo determinato con data assunzione 08.02.22 e data fine rapporto
31.05.22 alle dipendenze della società Rubbermarc.it S.r.l, di cui questi ha depositato buste paga da febbraio a maggio 2022, buste paga giugno, luglio 2022, con data assunzione 08.02.22 con data fine rapporto a tempo determinato 12.08.22 e busta paga agosto 2022 con data assunzione 08.02.22, data fine rapporto tempo determinato 31.12.22, sempre come addetto alle presse, alle dipendenze della società Rubbermarc.it S.r.l. Il ricorrente ha, inoltre, depositato proroga del contratto di lavoro a termine dal 26.02.22 al 31.05.22 nonché proroga del contratto dal 31.05.22 al 12.08.22 e proroga del contratto dal 12.08.22 al 31.12.22 relative alla società Rubbermarc.it S.r.l. Risulta anche documentato lo svolgimento di attività lavorativa nell'anno 2023 tramite contratto di lavoro a tempo determinato stagionale del 25.05.23 alle dipendenze della società con Controparte_2 mansione aiuto cuoco, data inizio 22.05.23 data fine 31.08.23 nonché Unilav relativa a rapporto di lavoro a tempo determinato per la società come aiuto cuoco di ristorante, data inizio Controparte_2
22.05.23 data fine 31.08.23. È inoltre presente agli atti Certificazione Unica del 2023 per i redditi del
2022, relativa alla e al rapporto a tempo determinato con data inizio 08.02.22 data fine Controparte_2
31.12.22 e Certificazione Unica del 2024 per i redditi del 2023, sempre relativa alla e a CP_2 rapporto a tempo determinato con data inizio 22.05.23 data fine 22.09.23. Quanto al regime normativo applicabile alla presente domanda, il Collegio rileva che l'articolo 1, comma 1, lettera e) del d-l 130\2020 ha modificato l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo « 1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha inoltre ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»;
Orbene il diritto alla protezione speciale, invocato nel presente procedimento, deve essere regolato da tale previsione, attesa la presentazione della domanda al Questore in data 22.02.23, come si legge nel provvedimento del Questore, qui impugnato.
pagina 2 di 4 Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni , invero, sono ricognitivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinché egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n. 249). Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il collegio che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per protezione speciale, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (vds. tra le altre SU 29454/19), dall'altro, va tenuta a mente la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU ed art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. Anche con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione di Ginevra firmata il 28 luglio 1951, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – il Collegio ritiene sussistente il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare nonché del diritto alla salute, ovvero dei diritti riconosciuti dalla
Convenzione di Ginevra sui rifugiati e dalla Carta Europea. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Si richiede, quindi, l'apprezzamento del rischio di compromissione di diritti fondamentali scaturente dal rimpatrio, in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
Inoltre, come il permesso per protezione umanitaria, il permesso per protezione speciale contemplato dall'art. 19, comma 1 e 1.1. t.u.i., a seguito delle modifiche introdotte dal DL 130/20 conv. in L. 173/20, ha durata biennale e, ad esclusione dei casi in cui si riscontrano cause di esclusione della protezione internazionale, può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, giusta le modifiche apportate agli artt. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008 e 6 t.u.i. dalla novella in questione, applicabile ratione temporis con riferimento al momento di presentazione della domanda.
Sotto il profilo soggettivo, il ricorrente risulta aver compiuto un importante e stabile percorso di integrazione nel territorio nazionale, dove ha lavorato con contratto regolare a tempo determinato alle dipendenze della Rubbermarc.it S.r.l dal febbraio 2022 come addetto alle presse, come emerge dalle buste paga e dalle proroghe contrattuali depositate in atti, e poi alle dipendenze della società CP_2
pagina 3 di 4 S.r.l., con mansione aiuto cuoco, dal 22.05.23 come risulta dal contratto di lavoro a tempo determinato del 25.05.23, dall'Unilav nonché dalla Certificazione Unica del 2023 per i redditi del 2022 e dalla Certificazione Unica del 2024 per i redditi del 2023.
Il rimpatrio forzato del ricorrente costituirebbe quindi una lesione del suo diritto alla vita privata e familiare, tutelato dall'art. 19 co.
1.1. applicabile ratione temporis. Va pertanto accolta la domanda di riconoscimento della protezione speciale, non essendo emersa dal giudizio né essendo stata eccepita dalla PA costituita la sussistenza di motivi ostativi di sicurezza nazionale o di ordine e di sicurezza pubblica.
Circa le spese processuali, si ritengono sussistenti giusti motivi per dichiararne la compensazione essendosi il giudizio definito favorevolmente al ricorrente alla luce dell'ulteriore documentazione lavorativa depositata nel corso del giudizio e, quindi, per motivi in parte sopravvenuti all'instaurazione della lite.
PQM
Il giudice, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce al ricorrente, il diritto alla protezione speciale ex art. 32, comma 3, d.lgs 25/08 ed art. 19 co.
1. TUI., come modificati dal d.l. n. 130/2020 conv. in l. n.
173/2020 e manda al Questore per i provvedimenti di competenza;
-Compensa le spese processuali;
-Manda alla cancelleria di procedere alle notificazioni di rito.
Così deciso a Napoli il 11.6.25
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Marida Corso
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Marida Corso Presidente dott. ssa Grazia Bisogni Giudice dott.ssa Cristina Correale Giudice designato riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14724/24 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: impugnazione ex art. 19 ter d.lgs. 150\2011, e vertente
TRA
nato in [...] il [...], C.F., codice CUI: rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Francesco Napoletano, il quale lo rappresenta e assiste in virtù di mandato in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 19 ter d.lgs. 150/11 tempestivamente depositato il 06/07/2024 il ricorrente proponeva tempestiva opposizione avverso il diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale emesso dal Questore di il 27.03.24- su parere negativo della Commissione territoriale-, CP_1 notificato il 06/06/2024, e chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato. Con decreto del giudice designato veniva disposta la sospensione inaudita altera parte del provvedimento impugnato e fissata udienza per la trattazione in contraddittorio dell'istanza cautelare, sostituita con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il si costituiva in giudizio tramite l'Avvocatura distrettuale dello di Napoli con Controparte_1 atto del 23/07/2024, chiedendo il rigetto del ricorso e dell'istanza cautelare alla luce del parere negativo espresso dalla CT di nel febbraio 2024 e del precedente integrale rigetto della domanda di CP_1 protezione internazionale emesso dalla CT di Cagliari, confermato dal tribunale di Cagliari nel 2021.
Parte ricorrente insisteva per la conferma della sospensione già disposta inaudita altera parte alla luce delle condizioni del paese di origine e dell'integrazione lavorativa, come da documentazione depositata.
pagina 1 di 4 All'esito di detta udienza il Collegio confermava la sospensione, rimettendo al giudice designato la trattazione della causa nel merito. Esaurita la prima udienza di trattazione, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza il 20.05.25 per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 terdecies cpc. All'udienza collegiale del 20.05.25 compariva solo la parte ricorrente, che si riportava al ricorso ed alle note depositate, chiedendone l'accoglimento. La causa veniva rimessa in decisione al Collegio dopo la relazione del giudice designato. Il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato.
In primo luogo, va evidenziato che, unitamente al ricorso ma anche durante il giudizio, è stata depositata dal ricorrente copiosa documentazione lavorativa successiva sia al precedente esame della domanda, compiuto dalla CT di Cagliari, sia al parere negativo della CT suindicata. In particolare, da tale documentazione risulta un'integrazione lavorativa del ricorrente, iniziata nel febbraio 2022 con un contratto a tempo determinato con data assunzione 08.02.22 e data fine rapporto
31.05.22 alle dipendenze della società Rubbermarc.it S.r.l, di cui questi ha depositato buste paga da febbraio a maggio 2022, buste paga giugno, luglio 2022, con data assunzione 08.02.22 con data fine rapporto a tempo determinato 12.08.22 e busta paga agosto 2022 con data assunzione 08.02.22, data fine rapporto tempo determinato 31.12.22, sempre come addetto alle presse, alle dipendenze della società Rubbermarc.it S.r.l. Il ricorrente ha, inoltre, depositato proroga del contratto di lavoro a termine dal 26.02.22 al 31.05.22 nonché proroga del contratto dal 31.05.22 al 12.08.22 e proroga del contratto dal 12.08.22 al 31.12.22 relative alla società Rubbermarc.it S.r.l. Risulta anche documentato lo svolgimento di attività lavorativa nell'anno 2023 tramite contratto di lavoro a tempo determinato stagionale del 25.05.23 alle dipendenze della società con Controparte_2 mansione aiuto cuoco, data inizio 22.05.23 data fine 31.08.23 nonché Unilav relativa a rapporto di lavoro a tempo determinato per la società come aiuto cuoco di ristorante, data inizio Controparte_2
22.05.23 data fine 31.08.23. È inoltre presente agli atti Certificazione Unica del 2023 per i redditi del
2022, relativa alla e al rapporto a tempo determinato con data inizio 08.02.22 data fine Controparte_2
31.12.22 e Certificazione Unica del 2024 per i redditi del 2023, sempre relativa alla e a CP_2 rapporto a tempo determinato con data inizio 22.05.23 data fine 22.09.23. Quanto al regime normativo applicabile alla presente domanda, il Collegio rileva che l'articolo 1, comma 1, lettera e) del d-l 130\2020 ha modificato l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo « 1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha inoltre ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»;
Orbene il diritto alla protezione speciale, invocato nel presente procedimento, deve essere regolato da tale previsione, attesa la presentazione della domanda al Questore in data 22.02.23, come si legge nel provvedimento del Questore, qui impugnato.
pagina 2 di 4 Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni , invero, sono ricognitivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinché egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n. 249). Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il collegio che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per protezione speciale, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (vds. tra le altre SU 29454/19), dall'altro, va tenuta a mente la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU ed art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. Anche con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione di Ginevra firmata il 28 luglio 1951, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – il Collegio ritiene sussistente il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare nonché del diritto alla salute, ovvero dei diritti riconosciuti dalla
Convenzione di Ginevra sui rifugiati e dalla Carta Europea. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Si richiede, quindi, l'apprezzamento del rischio di compromissione di diritti fondamentali scaturente dal rimpatrio, in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
Inoltre, come il permesso per protezione umanitaria, il permesso per protezione speciale contemplato dall'art. 19, comma 1 e 1.1. t.u.i., a seguito delle modifiche introdotte dal DL 130/20 conv. in L. 173/20, ha durata biennale e, ad esclusione dei casi in cui si riscontrano cause di esclusione della protezione internazionale, può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, giusta le modifiche apportate agli artt. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008 e 6 t.u.i. dalla novella in questione, applicabile ratione temporis con riferimento al momento di presentazione della domanda.
Sotto il profilo soggettivo, il ricorrente risulta aver compiuto un importante e stabile percorso di integrazione nel territorio nazionale, dove ha lavorato con contratto regolare a tempo determinato alle dipendenze della Rubbermarc.it S.r.l dal febbraio 2022 come addetto alle presse, come emerge dalle buste paga e dalle proroghe contrattuali depositate in atti, e poi alle dipendenze della società CP_2
pagina 3 di 4 S.r.l., con mansione aiuto cuoco, dal 22.05.23 come risulta dal contratto di lavoro a tempo determinato del 25.05.23, dall'Unilav nonché dalla Certificazione Unica del 2023 per i redditi del 2022 e dalla Certificazione Unica del 2024 per i redditi del 2023.
Il rimpatrio forzato del ricorrente costituirebbe quindi una lesione del suo diritto alla vita privata e familiare, tutelato dall'art. 19 co.
1.1. applicabile ratione temporis. Va pertanto accolta la domanda di riconoscimento della protezione speciale, non essendo emersa dal giudizio né essendo stata eccepita dalla PA costituita la sussistenza di motivi ostativi di sicurezza nazionale o di ordine e di sicurezza pubblica.
Circa le spese processuali, si ritengono sussistenti giusti motivi per dichiararne la compensazione essendosi il giudizio definito favorevolmente al ricorrente alla luce dell'ulteriore documentazione lavorativa depositata nel corso del giudizio e, quindi, per motivi in parte sopravvenuti all'instaurazione della lite.
PQM
Il giudice, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce al ricorrente, il diritto alla protezione speciale ex art. 32, comma 3, d.lgs 25/08 ed art. 19 co.
1. TUI., come modificati dal d.l. n. 130/2020 conv. in l. n.
173/2020 e manda al Questore per i provvedimenti di competenza;
-Compensa le spese processuali;
-Manda alla cancelleria di procedere alle notificazioni di rito.
Così deciso a Napoli il 11.6.25
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Marida Corso
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