Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 20/05/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1112/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 1112/2025 V.G. posta in decisione il 08/05/2025 e promossa dai coniugi
(c.f. ), nato a [...] il [...], residente a [...]C.F._1
Massa MB (RA), via Bagnarolo n. 6 (avv. Stefania Venturini)
e
(c.f. ), nata a [...] il [...], ivi CP_1 C.F._2
residente in [...] (avv. Stefania Venturini)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
12/03/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario in Massa MB (RA) il
03/09/1995, in regime patrimoniale di comunione dei beni, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio di detto Comune al n.9, Parte II, serie A, anno 1995;
preso atto che l'udienza del 08/05/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
Massa MB (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) la casa familiare sita a Massa MB, alla via Bagnarolo n. 6 viene assegnata alla sig.ra affinché vi abiti con la figlia economicamente autosufficiente che la lascerà quando CP_1
troverà autonoma sistemazione abitativa.
Il sig. si impegna a trasferire la propria residenza in altra abitazione entro e non oltre Parte_1
luglio 2025.
2) a definizione di ogni rapporto patrimoniale fra le parti, nascente dalla cessazione dal matrimonio, dalla filiazione e dallo scioglimento della comunione, il sig. si impegna a trasferire Parte_1
la quota di sua proprietà della casa familiare alla sig.ra che accetta e ne diverrà così CP_1
piena proprietaria, senza versamento di danaro da parte della stessa. Detto immobile, libero da gravami, è costituito da:
una porzione di fabbricato in Massa MB (RA), via Bagnarolo n. 6 costituita da appartamento al piano primo oltre a ripostiglio al piano terra distinta nel Catasto Fabbricati del Comune di Massa
MB (RA) via Bagnarolo n. 6 al Foglio 28, mappale 60, Subalterno 28, Categoria A/3, Classe
1, Consistenza vani 6,5, Superficie Catastale 112 metri quadrati, Totale escluse aree scoperte 105 mq Rendita Euro 436,41.
Il rogito notarile si terrà entro e non oltre quattro mesi dall'omologa delle condizioni della presente separazione presso il professionista scelto dalla sig.ra che si farà carico anche dei CP_1
relativi oneri per compensi e spese.
Trattandosi di trasferimento immobiliare costituente elemento essenziale funzionale ed indispensabile ai fini della separazione e della regolamentazione dei rapporti fra i coniugi, le parti richiedono fin da ora espressamente, ove applicabili alla fattispecie concreta, le agevolazioni di cui all'art. 19 L. nr. 75/1987, nel testo attualmente vigente così come integrato a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale 15.04.92 nr. 176 e 10.05.99 nr. 154, come previsto dall'Agenzia delle
Entrate – Direzione Centrale Normativa - nella Circolare nr. 18/E del 29.05.13 e nella Circolare nr.
2/E del 21.02.14; tale trasferimento immobiliare dovrà pertanto ritenersi esente da qualsiasi imposta e/o tassa, ivi comprese l'imposta di registro, l'imposta di bollo e le imposte ipotecaria e catastale.
Le parti concordano che il presente atto ha efficacia obbligatoria e non traslativa ed esonerano altresì la cancelleria dall'obbligo di trascrizione.
3) i coniugi si danno reciprocamente atto che i danari e i titoli presso Crédit Agricole – filiale di
Conselice (RA) saranno divisi in egual misura.
4) ciascun coniuge resterà proprietario della propria autovettura, gravata o meno di finanziamento, senza pretesa di conguaglio da parte dell'altro: il sig. si impegna a corrispondere le Parte_1 residue rate di finanziamento dell'autovettura intestata alla figlia, fino al saldo integrale del prezzo.
5) Le parti si danno reciprocamente atto di aver definito ogni altro rapporto di natura economico- patrimoniale tra loro intercorrente, pertanto, fatta salva l'esecuzione delle condizioni tutte di cui al presente ricorso, dichiarano di rinunciare vicendevolmente a qualsiasi ulteriore pretesa o azione di carattere patrimoniale.
In particolare, i coniugi rinunciano, l'uno nei confronti dell'altra, a qualsiasi richiesta di contributo nel mantenimento, essendo in grado di provvedere a loro stessi.
6) ciascuna parte si farà carico delle spese e compensi professionali del proprio difensore.”
Così deciso in Ravenna il 14.05.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè