Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 25/06/2025, n. 1399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1399 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 25/06/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 6994/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione ad a.t.p.o. ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.;
T R A
, , , n.q. di eredi legittimi di Parte_1 Parte_2 Parte_3
(deceduta il 29.10.2022), rappresentate e difese, in virtù di procura in atti, Persona_1 dall'avv. Lucia Casaburo ed elettivamente domiciliate presso il suo studio sito in Nola, Piazza
Santorelli n. 7;
RICORRENTI
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Diodata Ardolino, ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 bis;
CP_1
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: 1) dichiarare che l'istante ha diritto ai benefici economici derivanti dal riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex lege 18/80 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda in sede amministrativa, previa nuova consulenza tecnica d'ufficio di cui si chiede fin d'ora l'ammissione, riservandosi sin da adesso parte istante di nominare consulente medico di parte e di poter controdedurre con note all'esito della CTU, con condanna al pagamento della prestazione richiesta;
2) in via istruttoria, ammettersi rinnovo della CTU, con riserva di integrare la domanda con nuova documentazione medica successiva al deposito del ricorso e, in caso di specifica contestazione, la prova articolata in I grado sul requisito socio- economico e a rinnovare la documentazione socio-economica, sollecitando, sin da ora, i poteri d'ufficio in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell' art. 437 c.p.c., co. 2, indispensabili ai fini della decisione della causa anche a seguito del comportamento processuale del convenuto;
3) nominare nuovo consulente tecnico d'ufficio, diverso da quello nominato nel precedente ricorso in ATP in quanto verosimilmente la sua perizia difetterebbe di obiettività ed imparzialità; 4) condannare di conseguenza, l' competente in persona del Presidente pro CP_1 tempore alla corresponsione in favore dell'istante delle richieste prestazioni con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o da quella diversa data che si accerterà in corso di giudizio, oltre interessi legali e svalutazione monetaria;
5) Condannare in ogni caso le amministrazioni convenute al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione all'avvocato anticipante.
PER L' : a) dichiarare la inammissibilità della domanda ex art. 445 bis, comma 6°, c.p.c. CP_1 ovvero la nullità del ricorso per le causali spiegate;
b) dichiarare la intervenuta decadenza ex art. 42, comma 3, del D.L. 30.9.2003 n° 269 convertito in L. n. 326/2003; c) dichiarare la prescrizione del preteso diritto e degli accessori;
d) dichiarare inammissibile la domanda di condanna al pagamento della prestazione. e) rigettare ogni e qualsiasi domanda nei confronti dell' CP_1 siccome destituita di fondamento;
f) dichiarare l''infondatezza della pretesa, nel merito, anche in ordine agli accessori;
g) condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell ex art. 152 disp. att. c.p.c.. CP_1
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato in data 05.12.2023, le ricorrenti in epigrafe, nella qualità, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del c.t.u., nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto dalla de cuius per l'accertamento del requisito Persona_1 sanitario necessario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, proponevano il giudizio di merito rilevando l'erroneità in punto di decorrenza della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP, ed affermando di contro la sussistenza del requisito sanitario accertato dal c.t.u ivi nominato sin dalla data di proposizione della domanda amministrativa.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio CP_1 contestando l'ammissibilità nonché la fondatezza della domanda, di cui chiedeva rigetto, con vittoria di spese.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. In via preliminare, vanno disattese le eccezioni formulate dall' . CP_1
Nella presente fattispecie sono stati chiaramente evidenziati, anche a mezzo di note medico- legali di parte, i motivi della contestazione, per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come invece eccepito dall' . CP_1
Le odierne ricorrenti hanno contestato, in buona sostanza, l'individuazione del dies a quo di decorrenza del requisito sanitario per l'accompagnamento, sostenendo che dall'esame di certificati medici prodotti nella fase di giudizio di ATP emergerebbe un complesso morboso di gravità tale da consentire la retrodatazione della decorrenza alla data della domanda amministrativa (03.02.2022).
3. Ciò posto, il ricorso non può trovare accoglimento.
Il c.t.u., dott. , sulla scorta della documentazione sanitaria esaminata, Controparte_2 formulava la seguente diagnosi: “severo deficit motorio e posturale in soggetto con artrosi ed osteoporosi polidistrettuale ed esiti di frattura del femore destro trattata con impianto chirurgico di protesi parziale d'anca; vasculopatia cerebrale cronica con esiti ischemici in sede parieto- occipitale in soggetto con demenza senile, epilessia generalizzata e sindrome ansiosa;
cardiopatia ischemico-ipertensiva trattata con duplice angioplastica coronarica ed impianto di stent, in soggetto con insufficienza aortica di grado moderato da bicuspidìa valvolare;
insufficienza renale cronica al III stadio”, precisando che “fatta eccezione per la nefropatia, il cui riscontro risulta documentato per la prima volta solo in occasione del ricovero ospedaliero praticato all'inizio del mese di ottobre 2022 presso il P.O. di Nola (cfr. relativa documentazione sanitaria rinvenuta agli atti), le restanti infermità erano tutte già presenti all'epoca di inoltro della domanda amministrativa del 3.02.2022 e, tenuto debitamente conto della loro natura cronica e di per sé ingravescente, alcune di esse sono andate certamente incontro nel tempo ad un progressivo peggioramento fino al decesso verificatosi poi in data 29.10.2022”.
Nel merito delle considerazioni medico-legali, il consulente sanitario così osservava: “In particolare, dall'esame degli atti, risulta specificamente documentato che sia la patologia motorio- posturale che quella demenziale hanno poi subito un evidente aggravamento in considerazione del successivo riscontro di quell'evidente quadro di disabilità motoria e relazionale rilevato in occasione del ricovero ospedaliero del luglio 2022 presso l'Ospedale di Nola, allorché veniva tra l'altro specificamente evidenziata la presenza di “ridotte capacità logico-astrattive e di giudizio” e
“necessità di ausilio per gli spostamenti”, ed ancor più a seguito degli ulteriori ricoveri di inizio ottobre 2022, allorché veniva definitivamente posta diagnosi di “demenza senile con delirium” e di
“sindrome da allettamento” (cfr. relative cartelle cliniche rinvenute agli atti).
A tal proposito, peraltro, vi è da rilevare che, essendo in relazione a condizioni morbose croniche di per sé evolutive, l'aggravamento del deficit motorio può essere ragionevolmente retrodatato di congruo lasso temporale fino all'inizio del precedente mese di maggio 2022, epoca in cui, a seguito di visita specialistica fisiatrica ASL, risulta documentata la presenza di una “grave deficit della deambulazione”, tanto da rendere necessaria la prescrizione di “riabilitazione motoria domiciliare” (cfr. relativo progetto riabilitativo individuale del 16.05.2022).
Con specifico riferimento alle tabelle approvate con D.M. 5 febbraio 1992, la valutazione del grado percentuale di invalidità derivante dalle affezioni descritte, singolarmente considerate, è la seguente:
• Severo deficit motorio eposturale in soggetto con artrosi ed osteoporosi polidistrettuale ed esiti di frattura del femore destro trattata con impianto chirurgico di protesi parziale d'anca: 100%.
Valutazione effettuata per analogia in quanto, tenuto conto della evidente disautonomia motoria e posturale accertata all'atto del ricovero ospedaliero del luglio 2022, e la cui insorgenza, come prima esposto, può essere fatta risalire già al precedente mese di maggio, sin da tale ultima epoca trova a giusta ragione applicazione il codice tabellare 7033, che valuta nella misura fissa del 100%
l'infermità “paraparesi con deficit di forza grave o paraplegia associata o non a disturbi sfinterici”. Per quel che invece riguarda il precedente periodo fino a tutto il mese di aprile 2022, tenuto conto che, pur già in presenza di esiti di frattura femorale e di malattia artrosica- osteoporotica cronica, non è stata rinvenuta agli atti alcuna chiara ed esaustiva evidenza documentale in grado di comprovare che si fosse già realizzata la perdita completa e definitiva della autonomia motoria della de cuius, si ritiene che la percentuale invalidante determinata dallo stesso quadro morboso fosse allora pari solo al 60%, così come previsto in misura massima per l'infermità “paraparesi con deficit di forza medio (codice 7335, valutazione indicata in misura compresa tra 51%e 60%)”.
• Vasculopatia cerebrale cronica con esiti ischemici in sede parieto occipitale in soggetto con demenza senile, epilessia generalizzata e sindrome ansiosa: 100%.Infatti,tenuto conto della severa entità del deficit cognitivo-relazionale documentato in occasione del ricovero praticato il
10.10.2022 presso la Casa di Cura “Villa Ortensia del Centro Medico Cales” di Capua (Ce), allorché veniva posta specifica diagnosi di “demenza senile con delirium”, a far data dall'inizio di ottobre 2022 risulta pienamente applicabile il codice tabellare 1003, che valuta nella misura fissa del 100% l'infermità “demenza grave”. Fino a tutto il precedente mese di settembre 2022, invece, data l'assenza in atti di esaustiva documentazione in grado di attestare che la disabilità cognitiva fosse già di analoga entità e comunque allora in presenza di “ridotte capacità logico-astrattive” e di una non meglio precisata “crisi epilettica generalizzata” (cfr. relazione di dimissione relativa a ricovero presso il P.O. di Nola dal 2 al 7.7.22), si propende in tale periodo per una valutazione pari semplicemente al 70%, così come previsto dalla percentuale massima prevista per l'infermità
“demenza iniziale (codice 1002, valutazione indicata in misura compresa tra 61% e 70%).”.
• Cardiopatia ischemico-ipertensiva trattata con duplice angioplastica coronarica ed impianto di stent, in soggetto con insufficienza aortica di grado moderato da bicuspidìa valvolare:50%.
Pur tenuto debitamente conto sia dell'evento ischemico cardiaco verificatosi nel mese di agosto
2021, che della concomitante presenza di una condizione di insufficienza aortica di grado moderato da bicuspidìa aortica congenita, ma considerato nel contempo che in occasione della dimissione ospedaliera del luglio 2022 la paziente risultava comunque “in discreto compenso emodinamico e respiro spontaneo in a.a.” (cfr. relativa relazione di dimissione in atti), tale patologia era da ritenere responsabile di ripercussioni funzionali sovrapponibili a quelle previste in misura massima per l'infermità “miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca moderata (II classe NYHA)(codice 6442, valutazione indicata in misura compresa tra 41%e 50%)”.
• Insufficienza renale cronica al III stadio: 60%.Trattandosi di alterazione funzionale del rene classificato al III stadio, nel caso in esame si propende per analogia per una quantificazione percentuale intermedia tra quella(“31-40%”) prevista dal codice 6482 (“sindrome nefrosica con insufficienza renale lieve”) e quella (“81-90%”) invece prevista dal codice 6481 (“sindrome nefrosica con insufficienza renale grave”).
Considerando in tutta la loro globalità tutte le diverse ripercussioni funzionali provocate dalle suddette infermità, la defunta sig.ra presentava difficoltà persistenti a svolgere i Persona_1 compiti e le funzioni proprie della sua età sin dall'epoca di inoltro della domanda amministrativa del 3.02.2022, allorché le patologie presenti, nonostante sia quella motorio-posturale che quella neuro-cognitiva, fossero certamente di entità più contenuta rispetto a quella poi realizzatasi, erano comunque già allora sufficienti per il raggiungimento di tale soglia invalidante”.
Inoltre, tenuto debitamente conto della circostanza che, in occasione del ricovero ospedaliero del luglio 2022 presso l'Ospedale di Nola veniva accertata la presenza di una evidente condizione di disautonomia motoria per specifico riscontro di “necessità di ausilio per gli spostamenti”, e che tale grave disabilità, così come già ampiamente motivato, era da far risalire già all'epoca della precedente visita specialistica fisiatrica ASL del 16.05.2022 (cfr. relative certificazioni rinvenute in atti), si può di conseguenza affermare che, a far data sin dall'inizio del mese di maggio 2022, la de cuius aveva anche bisogno di assistenza continua, in quanto, a partire da tale epoca, non era più in grado di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita globalmente intesi.
Per quanto riguarda, invece, il periodo precedente, cioè di quello compreso dall'epoca di inoltro della domanda amministrativa del 3.02.2022 fino a tutto il mese di aprile 2022, non è stata rinvenuta agli atti alcuna esaustiva evidenza che la sig.ra si trovasse già allora Persona_1 in una persistente e definitiva condizione di impossibilità a deambulare senza aiuto permanente di accompagnatore o di incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita globalmente intesi”.
4. Orbene, venendo alle doglianze di parte, si osserva che dall'esame dei certificati medici cui fa riferimento la difesa attorea – già adeguatamente vagliati dal consulente – non emergono elementi di segno contrario, tali da ancorare la decorrenza ad un momento anteriore a quello individuato dal consulente.
In definitiva, è opinione del decidente che le valutazioni sopra riportate risultino esaustive e corrette sotto il profilo metodologico, atteso che il giudizio espresso è conforme ai criteri da applicare ai fini dell'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento e, pertanto, possono essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Conclusivamente, gli stati patologici della de cuius sono quelli accertati dal c.t.u. ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti;
per tutte le motivazioni ivi esposte, non si ritiene di dover rinnovare o integrare, come richiesto, la consulenza tecnica medico-legale.
L'opposizione va, dunque, rigettata e, per l'effetto, va dichiarato sussistente il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a partire dal mese di maggio 2022.
5. In ragione del complessivo esito del giudizio, si dispone la compensazione integrale delle spese di lite. Le spese di c.t.u., da liquidarsi con separato decreto, sono poste a carico dell' , stante la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. dalle odierne ricorrenti. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che sussiste il requisito necessario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal maggio 2022 (e fino al decesso);
• Compensa integralmente le spese di entrambe le fasi di giudizio;
• Pone le spese di c.t.u. a carico dell' . CP_1
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 25/06/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno