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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 14/02/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASSINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cassino, in persona della dott.ssa GiuIT Di Cristinzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero R.G.A.C. 2750/2019,
promosso da
nata a [...] il [...], ivi residente a[...] Parte_1
(CF: ), C.F._1
nata a [...] il [...], ivi residente a[...] Parte_2
(C.F.: ), C.F._2 nata a [...] l'[...], ivi residente alla piazza Dei Consoli n. Parte_3
50 (C.F.: , tutte rappresentate e difese dall'avv. Giuseppe C.F._3
Martini, elettivamente domiciliate presso il suo studio in Cassino alla via Petrarca n. 5,
ATTORE
CONTRO
- P.I. – con sede in Cassino Controparte_1 P.IVA_1
alla via Iannacone snc, in persona del socio e legale rappresentante Sig.
[...]
nato a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe CP_1
Angelosanto ed Eva Tiseo, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Cassino, via G. Di Biasio, n.24, scala B, piano primo,
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danni Conclusioni: come da verbale del 21.10.2024 e dai rispettivi atti e difese
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 15.07.2019, ritualmente notificato, le sigg.re Parte_1
e si rivolgevano al Giudice del Tribunale di Cassino Parte_2 Parte_3
esponendo di aver incaricato la IT convenuta di eseguire lavori di ristrutturazione di un fabbricato sito in Cassino alla via Di Nallo n. 11, affidando la direzione dei lavori all'ing. e di aver corrisposto alla suindicata IT l'importo di € Persona_1
126.000,00. Evidenziavano di aver denunciato gravi imperfezioni e difetti nelle opere e di aver chiesto all'intestato Tribunale un ATP per la verifica tecnica delle opere non eseguite o eseguite non a regola d'arte. Riferivano della nomina del TU nella persona dell'ing. la quale quantificava in € 26.850,00 più Iva la somma Persona_2
necessaria per ripristinare le opere difformi dalle condizioni dovute, non eseguite a regola d'arte e che presentavano gravissimi difetti. Rilevavano, altresì, di aver dovuto eseguire, relativamente alla pavimentazione esterna, ulteriori lavori di levigatura e trattamento antiscivolo di sicurezza per l'importo di € 2.300,00, nonché di aver riscontrato, successivamente ad agosto 2018, importanti infiltrazioni di acqua piovana dalla tettoia antistante l'abitazione. Deducevano di aver subito danni e disagi anche per il mancato utilizzo di tale fabbricato. Tanto premesso, rassegnavano le seguenti conclusioni: accertare l'inadempimento contrattuale della IT e per Controparte_2
l'effetto previa risoluzione contrattuale condannarla al risarcimento di tutti i danni subiti dalle attrici da quantificarsi in € 26.850,00, come da perizia, oltre interessi legali dal dovuto fino al soddisfatto, necessari per eliminare i vizi accertati dal C.T.U.; €
6.000,00 o somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia, necessaria per eliminare tutte le infiltrazioni di acqua dalle coperture come sopra lamentate e descritte;
€ 15.000,00, salva diversa dimostrazione, o quella somma che si riterrà di giustizia, necessaria per risarcire tutti gli altri danni che la IT convenuta ha causato alle istanti per la mancata consegna dell'opera, il suo mancato utilizzo e la sua mancata commerciabilità oltre chiaramente agli ulteriori eventuali danni da liquidarsi, anche equitativamente, conseguenti alla mancata consegna dei documenti qui richiesti
Pag. 2 di 9 (smaltimento dei rifiuti, materiali utilizzati, fossa imof ecc) e necessari per la chiusura dei lavori e le conseguenti autorizzazioni e verifiche. Subordinatamente accertare/dichiarare che le opere non sono state eseguite a regola d'arte, sono difformi
e l'esistenza dei gravi difetti lamentati che incidono sulla funzionalità delle opere stesse
e sulla conservazione rendendole del tutto inadatte alla destinazione e di conseguenza condannare la IT convenuta a risarcire alle attrici tutti i danni così come sopra quantificati e descritti >>. Condannare la IT convenuta al pagamento delle spese di lite, quelle sostenute per l' A.T.P. (€ 3.093,96) e quelle legali sostenute per la relativa azione pari ad € 1.965,22.
Si costituiva la IT chiedendo Controparte_1
preliminarmente di autorizzare la chiamata in causa del Direttore dei Lavori ing.
; in via principale e nel merito, chiedeva il rigetto della domanda in Persona_1
quanto inammissibile nonché infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata, nel caso di fondatezza della domanda attorea, condannare il Direttore dei Lavori ing. Per_1
, in via esclusiva e/o in solido con la , al pagamento delle somme
[...] CP_1
dovute alle attrici;
in via subordinata, in caso di fondatezza della domanda di risoluzione del contratto di appalto, in accoglimento dell'azione di arricchimento senza causa e/o di compensazione con il valore delle opere e forniture eseguite dalla concludente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto alle attrici. Spiegava domanda riconvenzionale al fine di accertare e dichiarare l'obbligo delle attrici a corrispondere l'importo complessivo di €
9.851,53 oltre interessi dal dovuto al soddisfo e per l'effetto, condannarle al pagamento di tale somma o nella somma ritenuta di giustizia. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, con attribuzione ai difensori distrattari ex art. 93 c.p.c. Al riguardo, deduceva l'accettazione senza riserve, da parte delle attrici, dei lavori eseguiti ed evidenziava che solo a seguito di contestazione di mancato pagamento della fattura n.
34/2015 per l'importo di € 4.070,00 afferente lavori di completamento ristrutturazione e il mancato saldo del prezzo di fornitura materiali per € 1.854,53, le attrici contestavano i vizi e le opere nonché la mancata proposizione di domanda di garanzia ex art. 1667 c.c..
Rilevava di aver ricevuto tutti i compensi ad eccezione della fattura n. 34/2015 €
4.070,00, della fornitura a piè d'opera per l'importo di € 1.834,53 e il completamento lavori esterni per il complessivo importo di € 3.927,00. In particolare, eccepiva
Pag. 3 di 9 l'infondatezza della domanda per essere stata l'analisi operata dal TU … lacunosa e del tutto insufficiente a consentire l'esatta individuazione delle responsabilità … a carico della società odierna convenuta. Quanto alle ulteriori richieste formulate in atto di citazione, riteneva le stesse generiche, non supportate da alcun elemento probatorio.
Con provvedimento del 12.10.2019 il Giudice rigettava l'istanza di chiamata in causa del terzo, richiesta dalla convenuta non ritenendolo litisconsorte necessario ex art. 102 cpc (rilevato che in relazione al procedimento in oggetto, non Persona_1
può essere considerata quale litisconsorte necessario ex art. 102 c.p.c.).
Concessi i termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c., non venivano accolte le richieste istruttorie, potendo la causa essere decisa sulla base dei documenti agli atti e veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies. Seguivano diversi rinvii e all'udienza cartolare del 21 ottobre 2024 la causa veniva trattenuta a sentenza con la concessione dei termini di legge per comparse e repliche.
Tanto premesso in fatto, si ritiene che la domanda attorea meriti di essere accolta nei limiti e per i motivi di seguito indicati.
L'ausiliario nominato nell'ambito del procedimento per ATP promosso dalle attrici presso l'intestato Tribunale e rubricato al n. RG 1446/2017, ing. Persona_2
nel proprio elaborato, in primis rilevava sia l'assenza di un contratto tra le parti sia di un capitolato che elencasse in maniera minuziosa le lavorazioni richieste e la tipologia di materiale da utilizzare, essendo stati eseguiti i lavori in virtù di accordo verbale.
Evidenziava la necessità dei sopralluoghi eseguiti sia per cristallizzare la situazione dei luoghi allo stato attuale sia per discutere e identificare i lavori eseguiti e contestati ed osservava che scopo dell'elaborato peritale era quello di identificare quali lavori, tra quelli lamentati, oggettivamente non rispondono alle normali regole della regola dell'arte precisando di non entrare nel merito della bontà del progetto. Descriveva, quindi, i diversi lavori che le ricorrenti non ritenevano essere stati realizzati a regola d'arte, le lavorazioni contestate dal ricorrente e già pagate nonché le lavorazioni extra realizzate. Nel riepilogo delle spettanze richieste da entrambe le parti, riconosceva a parte ricorrente l'importo di € 28.426,00, IVA inclusa, afferente i lavori di demolizione e ricostruzione pavimentazione e di fessurazione intonaci, mentre relativamente alle
Pag. 4 di 9 spettanze richieste dalla IT convenuta riconosceva l'importo di € 7.856,23, IVA inclusa (afferente fattura ancora da pagare, lavori extra e forniture). Concludeva nel riconoscere in favore del ricorrente la cifra di € 20.570,00 (tali spese potranno essere compensate nella cifra di: € 20.570,00 che la TT deve corrispondere al Ricorrente) evidenziando che tali cifre dovevano ritenersi comprensive di qualsiasi altra spesa derivante dalla sistemazione di quanto lamentato.
Chiamato a rispondere ai quesiti di parte attrice, osservava che il preventivo n. 21-14 risultava scritto su pc e non risultava firmato dalle parti;
quindi, non aveva le caratteristiche di un documento ufficiale. Quanto, invece, ai quesiti di parte convenuta, precisava di essere stato chiamato per valutare quanto lamentato dalle parti, ovvero committente e impresa. Rilevava una responsabilità dell'impresa ex art. 1669 c.c. e la presenza di vizi riscontrati ma non risolti (i vizi sono oggettivi, l'impresa poteva riscontrarli immediatamente e risolverli e non l'ha fatto. Dopo che il DdL glieli ha evidenziati, non è intervenuta e non c'è traccia di confronto con la Direzione dei lavori.
Quindi l'impresa è sicuramente responsabile – pag. 14 TU). Circa la contestazione riguardante la demolizione dell'intero manufatto (il TU ha visto come unica possibilità di intervenire la demolizione del manufatto per intero) evidenziava che il lavoro, eseguito da altra IT, non poteva essere inficiato da errori passati di terzi (il manufatto va demolito e ricostruito, non è il caso di intervenire con “rattoppi”, anche perché il
Ricorrente dovrà affidarsi a nuova TT, che non può correre il rischio di vedere eventualmente inficiato il suo lavoro per errori passati di terzi.). Sosteneva, infine, di aver fatto riferimento a prezzario della Regione Lazio. Concludeva a pag. 15 e 16 del proprio elaborato evidenziando ancora una volta quali erano i lavori contestati e non realizzati a regola d'arte e riconoscendo un importo di € 20.570,00 da corrispondere al ricorrente da parte della TT. (… appare evidente che: - La pavimentazione estera risulta presentare dei vizi e non risulta conforme alla regola dell'arte, va quindi rifatta;
- Le fessure presenti sull'intonaco in corrispondenza dei giunti, …, sono presenti e vanno eliminate;
- Sono rimaste delle cifre che la Parte ricorrente deve alla TT esecutrice dei lavori e le devono essere corrisposte. … Tali spese potranno essere compensate nella cifra di: € 20.570,00 che la TT deve corrispondere al Ricorrente.).
Pag. 5 di 9 Dunque, nel caso sottoposto all'attenzione, parte attrice chiedeva di accertare l'inadempimento contrattuale della IT convenuta e per l'effetto, previa risoluzione contrattuale, condannarla al risarcimento dei danni quantificati in € 26.850,00 come da perizia oltre interessi, necessari per eliminare i vizi accertati dal TU.
Ebbene, in materia di difformità e vizi dell'opera, secondo quanto prescritto all'art. 1667 cc, comma I, “L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore”. Il successivo art. 1668 cc al primo comma prevede che “Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore.” mentre al secondo stabilisce che “Se però le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto”.
Ciò posto, si ritiene di non poter accogliere la domanda di risoluzione contrattuale alla luce di quanto disposto al secondo comma dell'art. 1668 cc. Al riguardo, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, ai fini della risoluzione contrattuale è necessario che i vizi lamentati siano così gravi dal rendere l'opera inadatta al suo uso o destinazione.
Nel caso in esame, il consulente, nell'elaborato redatto nell'ambito del procedimento per ATP, dopo aver analizzato e descritto le numerose voci relative ai lavori ai lavori contestati, riscontrava senz'altro vizi da eliminare nonché lievi difetti interni da correggere, ma evidenziava che tali difetti non invalidavano l'abitabilità della casa
(Sicuramente il piazzale esterno in c.a. deve essere rifatto secondo la regola dell'arte, poiché presenta grosse problematiche di ristagno acqua, fessurazione e non è ben visibile lo spolvero di quarzo. Inoltre, vanno corretti gli altri lievi difetti interni.
Tuttavia, questo TU ci tiene ad evidenziare che questi difetti non inficiano l'abitabilità della casa. – pag. 15 e 16 TU).
Alle attrici, pertanto, va riconosciuta la sola tutela risarcitoria ex art. 1668, co. I, c.c., quale importo necessario per eliminare i vizi riscontrati.
Pag. 6 di 9 Per quanto riguarda il quantum da riconoscere, si ritiene di dover condividere le conclusioni dell'ausiliario alle quali ci si riporta integralmente atteso che l'attività consulenziale è stata svolta con metodo e argomentazioni che si condividono. Lo stesso, nella propria consulenza svolta in fase di ATP quantificava in € 28.426,00, IVA inclusa
(€ 23.300,00 + IVA 22%) le spettanze da riconoscere in favore di parte attrice (per la demolizione/ricostruzione pavimentazione e fessurazione intonaci) a fronte di quanto richiesto dalle stesse. Non merita, invece, di essere accolta né la domanda afferente la richiesta di pagamento dell'importo di € 6.000,00 (somma necessaria per eliminare tutte le infiltrazioni di acqua dalle coperture), né la domanda di risarcimento individuata nella somma di € 15.000,00 o diversa somma ritenuta di giustizia, necessaria per risarcire tutti gli altri danni causati dalla IT convenuta per “la mancata consegna dell'opera, il suo mancato utilizzo e la sua mancata commerciabilità”, atteso che il consulente evidenziava che i vizi riscontrati, vizi da eliminare, non erano tali da inficiare l'abitabilità della casa. Al riguardo, si osserva che la consulenza veniva redatta a fine
2017 (20.12.2017 data riportata sulla stessa) mentre le attrici lamentavano l'insorgenza di altri e diversi vizi a distanza di pochi mesi dall'ultimo sopralluogo eseguito
(11.11.2017 sopralluogo in via Di Nallo), e segnatamente, a far data da agosto dell'anno successivo.
Per quanto riguarda la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta, si CP_3
ritiene che la stessa sia assorbita dall'importo riconosciuto dal consulente in favore di parte attorea, in virtù della compensazione operata.
La IT convenuta sosteneva di aver ricevuto tutti i compensi, fatta eccezione per: ° la fattura n. 34 del 21/12/2015 di euro 4.070,00 IVA compresa;
° la fornitura a piè
d'opera per un importo complessivo di euro 1.854,53 IVA esclusa;
° completamento lavori esterni per un importo complessivo di euro 3.927,00 IVA compresa.”. (pag. 4 comparsa di costituzione), per un totale quindi di € 9.851,22. L'ausiliario, a pag. 11 dell'elaborato peritale, riconosceva in favore delle ricorrenti la cifra di € 28.426,00, IVA inclusa, e in favore della IT , la cifra di € 7.586,23, IVA inclusa. CP_1
Concludeva individuando in € 20.570,00 l'importo da corrispondere alle ricorrenti in virtù della compensazione da effettuare (“tali spese potranno essere compensate nella cifra di € 20.570,00 che la TT deve corrispondere al Ricorrente”).
Pag. 7 di 9 Per quanto innanzi, alla luce della consulenza affidata al dott. ing. Persona_2 alle cui conclusioni ci si riporta integralmente attesto che l'attività consulenziale è stata svolta con metodo e argomentazioni che si condividono, la presente domanda merita di essere accolta relativamente al risarcimento dei danni pe lavori non eseguiti a regola d'arte giusta quantificazione operata dal TU.
Quanto alle spese di lite, in ragione del parziale accoglimento della domanda attorea, si ritiene debbano essere compensate per un mezzo, ponendo la residua metà a carico di parte convenuta soccombente.
Quanto, invece, alla richiesta di condanna della convenuta al pagamento delle spese sostenute per l'ATP e per quelle legali, si ritiene vadano compensate tra le parti.
Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 11068 del
10.06.2020, infatti, La consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio;
le spese della consulenza tecnica d'ufficio rientrano pertanto tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, costituendo tale statuizione una variante verbale della tecnica di compensazione espressa per frazioni dell'intero (Cass. 17/01/2013 n. 1023; Cass. 07/09/2016 n. 17739). Ben può il giudice, dunque, ripartire le spese della consulenza tecnica d'ufficio in quote uguali tra la parte soccombente e la parte totalmente vittoriosa, senza violare, in tal modo, il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica condanna, ma solo esclusione del rimborso (Cass. n. 1023 cit.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in persona del dott. GiuIT Di Cristinzi, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, iscritto al R.G.A.C. per l'anno 2019 al n. 2750, rigettata ogni diversa
[...]
deduzione, istanza ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie parzialmente le domande
Pag. 8 di 9 2. Condanna la convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma CP_3 di € 20.570,00 quali spettanze riconosciute dalla TU al netto di quanto dovuto ancora alla IT convenuta;
3. Rigetta la domanda attorea di richiesta del pagamento di € 6.000,00, necessari per eliminare le infiltrazioni di acqua dalle coperture, nonché l'ulteriore domanda di richiesta di pagamento dell'importo di € 15.000,00 afferente risarcimento di tutti gli altri danni;
4. Condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice un mezzo delle spese di lite
(ovvero euro 3.000) che si liquidano in complessivi euro 6.000,00 oltre accessori di legge, con distrazione se richiesto;
5. Compensa tra le parti il residuo mezzo;
6. Compensa le spese di TU e le spese legali del procedimento per ATP.
Così deciso in Cassino il 13 febbraio 2025
Il Giudice
dott. GiuIT Di
Cristinzi
Pag. 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cassino, in persona della dott.ssa GiuIT Di Cristinzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero R.G.A.C. 2750/2019,
promosso da
nata a [...] il [...], ivi residente a[...] Parte_1
(CF: ), C.F._1
nata a [...] il [...], ivi residente a[...] Parte_2
(C.F.: ), C.F._2 nata a [...] l'[...], ivi residente alla piazza Dei Consoli n. Parte_3
50 (C.F.: , tutte rappresentate e difese dall'avv. Giuseppe C.F._3
Martini, elettivamente domiciliate presso il suo studio in Cassino alla via Petrarca n. 5,
ATTORE
CONTRO
- P.I. – con sede in Cassino Controparte_1 P.IVA_1
alla via Iannacone snc, in persona del socio e legale rappresentante Sig.
[...]
nato a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe CP_1
Angelosanto ed Eva Tiseo, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Cassino, via G. Di Biasio, n.24, scala B, piano primo,
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danni Conclusioni: come da verbale del 21.10.2024 e dai rispettivi atti e difese
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 15.07.2019, ritualmente notificato, le sigg.re Parte_1
e si rivolgevano al Giudice del Tribunale di Cassino Parte_2 Parte_3
esponendo di aver incaricato la IT convenuta di eseguire lavori di ristrutturazione di un fabbricato sito in Cassino alla via Di Nallo n. 11, affidando la direzione dei lavori all'ing. e di aver corrisposto alla suindicata IT l'importo di € Persona_1
126.000,00. Evidenziavano di aver denunciato gravi imperfezioni e difetti nelle opere e di aver chiesto all'intestato Tribunale un ATP per la verifica tecnica delle opere non eseguite o eseguite non a regola d'arte. Riferivano della nomina del TU nella persona dell'ing. la quale quantificava in € 26.850,00 più Iva la somma Persona_2
necessaria per ripristinare le opere difformi dalle condizioni dovute, non eseguite a regola d'arte e che presentavano gravissimi difetti. Rilevavano, altresì, di aver dovuto eseguire, relativamente alla pavimentazione esterna, ulteriori lavori di levigatura e trattamento antiscivolo di sicurezza per l'importo di € 2.300,00, nonché di aver riscontrato, successivamente ad agosto 2018, importanti infiltrazioni di acqua piovana dalla tettoia antistante l'abitazione. Deducevano di aver subito danni e disagi anche per il mancato utilizzo di tale fabbricato. Tanto premesso, rassegnavano le seguenti conclusioni: accertare l'inadempimento contrattuale della IT e per Controparte_2
l'effetto previa risoluzione contrattuale condannarla al risarcimento di tutti i danni subiti dalle attrici da quantificarsi in € 26.850,00, come da perizia, oltre interessi legali dal dovuto fino al soddisfatto, necessari per eliminare i vizi accertati dal C.T.U.; €
6.000,00 o somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia, necessaria per eliminare tutte le infiltrazioni di acqua dalle coperture come sopra lamentate e descritte;
€ 15.000,00, salva diversa dimostrazione, o quella somma che si riterrà di giustizia, necessaria per risarcire tutti gli altri danni che la IT convenuta ha causato alle istanti per la mancata consegna dell'opera, il suo mancato utilizzo e la sua mancata commerciabilità oltre chiaramente agli ulteriori eventuali danni da liquidarsi, anche equitativamente, conseguenti alla mancata consegna dei documenti qui richiesti
Pag. 2 di 9 (smaltimento dei rifiuti, materiali utilizzati, fossa imof ecc) e necessari per la chiusura dei lavori e le conseguenti autorizzazioni e verifiche. Subordinatamente accertare/dichiarare che le opere non sono state eseguite a regola d'arte, sono difformi
e l'esistenza dei gravi difetti lamentati che incidono sulla funzionalità delle opere stesse
e sulla conservazione rendendole del tutto inadatte alla destinazione e di conseguenza condannare la IT convenuta a risarcire alle attrici tutti i danni così come sopra quantificati e descritti >>. Condannare la IT convenuta al pagamento delle spese di lite, quelle sostenute per l' A.T.P. (€ 3.093,96) e quelle legali sostenute per la relativa azione pari ad € 1.965,22.
Si costituiva la IT chiedendo Controparte_1
preliminarmente di autorizzare la chiamata in causa del Direttore dei Lavori ing.
; in via principale e nel merito, chiedeva il rigetto della domanda in Persona_1
quanto inammissibile nonché infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata, nel caso di fondatezza della domanda attorea, condannare il Direttore dei Lavori ing. Per_1
, in via esclusiva e/o in solido con la , al pagamento delle somme
[...] CP_1
dovute alle attrici;
in via subordinata, in caso di fondatezza della domanda di risoluzione del contratto di appalto, in accoglimento dell'azione di arricchimento senza causa e/o di compensazione con il valore delle opere e forniture eseguite dalla concludente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto alle attrici. Spiegava domanda riconvenzionale al fine di accertare e dichiarare l'obbligo delle attrici a corrispondere l'importo complessivo di €
9.851,53 oltre interessi dal dovuto al soddisfo e per l'effetto, condannarle al pagamento di tale somma o nella somma ritenuta di giustizia. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, con attribuzione ai difensori distrattari ex art. 93 c.p.c. Al riguardo, deduceva l'accettazione senza riserve, da parte delle attrici, dei lavori eseguiti ed evidenziava che solo a seguito di contestazione di mancato pagamento della fattura n.
34/2015 per l'importo di € 4.070,00 afferente lavori di completamento ristrutturazione e il mancato saldo del prezzo di fornitura materiali per € 1.854,53, le attrici contestavano i vizi e le opere nonché la mancata proposizione di domanda di garanzia ex art. 1667 c.c..
Rilevava di aver ricevuto tutti i compensi ad eccezione della fattura n. 34/2015 €
4.070,00, della fornitura a piè d'opera per l'importo di € 1.834,53 e il completamento lavori esterni per il complessivo importo di € 3.927,00. In particolare, eccepiva
Pag. 3 di 9 l'infondatezza della domanda per essere stata l'analisi operata dal TU … lacunosa e del tutto insufficiente a consentire l'esatta individuazione delle responsabilità … a carico della società odierna convenuta. Quanto alle ulteriori richieste formulate in atto di citazione, riteneva le stesse generiche, non supportate da alcun elemento probatorio.
Con provvedimento del 12.10.2019 il Giudice rigettava l'istanza di chiamata in causa del terzo, richiesta dalla convenuta non ritenendolo litisconsorte necessario ex art. 102 cpc (rilevato che in relazione al procedimento in oggetto, non Persona_1
può essere considerata quale litisconsorte necessario ex art. 102 c.p.c.).
Concessi i termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c., non venivano accolte le richieste istruttorie, potendo la causa essere decisa sulla base dei documenti agli atti e veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies. Seguivano diversi rinvii e all'udienza cartolare del 21 ottobre 2024 la causa veniva trattenuta a sentenza con la concessione dei termini di legge per comparse e repliche.
Tanto premesso in fatto, si ritiene che la domanda attorea meriti di essere accolta nei limiti e per i motivi di seguito indicati.
L'ausiliario nominato nell'ambito del procedimento per ATP promosso dalle attrici presso l'intestato Tribunale e rubricato al n. RG 1446/2017, ing. Persona_2
nel proprio elaborato, in primis rilevava sia l'assenza di un contratto tra le parti sia di un capitolato che elencasse in maniera minuziosa le lavorazioni richieste e la tipologia di materiale da utilizzare, essendo stati eseguiti i lavori in virtù di accordo verbale.
Evidenziava la necessità dei sopralluoghi eseguiti sia per cristallizzare la situazione dei luoghi allo stato attuale sia per discutere e identificare i lavori eseguiti e contestati ed osservava che scopo dell'elaborato peritale era quello di identificare quali lavori, tra quelli lamentati, oggettivamente non rispondono alle normali regole della regola dell'arte precisando di non entrare nel merito della bontà del progetto. Descriveva, quindi, i diversi lavori che le ricorrenti non ritenevano essere stati realizzati a regola d'arte, le lavorazioni contestate dal ricorrente e già pagate nonché le lavorazioni extra realizzate. Nel riepilogo delle spettanze richieste da entrambe le parti, riconosceva a parte ricorrente l'importo di € 28.426,00, IVA inclusa, afferente i lavori di demolizione e ricostruzione pavimentazione e di fessurazione intonaci, mentre relativamente alle
Pag. 4 di 9 spettanze richieste dalla IT convenuta riconosceva l'importo di € 7.856,23, IVA inclusa (afferente fattura ancora da pagare, lavori extra e forniture). Concludeva nel riconoscere in favore del ricorrente la cifra di € 20.570,00 (tali spese potranno essere compensate nella cifra di: € 20.570,00 che la TT deve corrispondere al Ricorrente) evidenziando che tali cifre dovevano ritenersi comprensive di qualsiasi altra spesa derivante dalla sistemazione di quanto lamentato.
Chiamato a rispondere ai quesiti di parte attrice, osservava che il preventivo n. 21-14 risultava scritto su pc e non risultava firmato dalle parti;
quindi, non aveva le caratteristiche di un documento ufficiale. Quanto, invece, ai quesiti di parte convenuta, precisava di essere stato chiamato per valutare quanto lamentato dalle parti, ovvero committente e impresa. Rilevava una responsabilità dell'impresa ex art. 1669 c.c. e la presenza di vizi riscontrati ma non risolti (i vizi sono oggettivi, l'impresa poteva riscontrarli immediatamente e risolverli e non l'ha fatto. Dopo che il DdL glieli ha evidenziati, non è intervenuta e non c'è traccia di confronto con la Direzione dei lavori.
Quindi l'impresa è sicuramente responsabile – pag. 14 TU). Circa la contestazione riguardante la demolizione dell'intero manufatto (il TU ha visto come unica possibilità di intervenire la demolizione del manufatto per intero) evidenziava che il lavoro, eseguito da altra IT, non poteva essere inficiato da errori passati di terzi (il manufatto va demolito e ricostruito, non è il caso di intervenire con “rattoppi”, anche perché il
Ricorrente dovrà affidarsi a nuova TT, che non può correre il rischio di vedere eventualmente inficiato il suo lavoro per errori passati di terzi.). Sosteneva, infine, di aver fatto riferimento a prezzario della Regione Lazio. Concludeva a pag. 15 e 16 del proprio elaborato evidenziando ancora una volta quali erano i lavori contestati e non realizzati a regola d'arte e riconoscendo un importo di € 20.570,00 da corrispondere al ricorrente da parte della TT. (… appare evidente che: - La pavimentazione estera risulta presentare dei vizi e non risulta conforme alla regola dell'arte, va quindi rifatta;
- Le fessure presenti sull'intonaco in corrispondenza dei giunti, …, sono presenti e vanno eliminate;
- Sono rimaste delle cifre che la Parte ricorrente deve alla TT esecutrice dei lavori e le devono essere corrisposte. … Tali spese potranno essere compensate nella cifra di: € 20.570,00 che la TT deve corrispondere al Ricorrente.).
Pag. 5 di 9 Dunque, nel caso sottoposto all'attenzione, parte attrice chiedeva di accertare l'inadempimento contrattuale della IT convenuta e per l'effetto, previa risoluzione contrattuale, condannarla al risarcimento dei danni quantificati in € 26.850,00 come da perizia oltre interessi, necessari per eliminare i vizi accertati dal TU.
Ebbene, in materia di difformità e vizi dell'opera, secondo quanto prescritto all'art. 1667 cc, comma I, “L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore”. Il successivo art. 1668 cc al primo comma prevede che “Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore.” mentre al secondo stabilisce che “Se però le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto”.
Ciò posto, si ritiene di non poter accogliere la domanda di risoluzione contrattuale alla luce di quanto disposto al secondo comma dell'art. 1668 cc. Al riguardo, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, ai fini della risoluzione contrattuale è necessario che i vizi lamentati siano così gravi dal rendere l'opera inadatta al suo uso o destinazione.
Nel caso in esame, il consulente, nell'elaborato redatto nell'ambito del procedimento per ATP, dopo aver analizzato e descritto le numerose voci relative ai lavori ai lavori contestati, riscontrava senz'altro vizi da eliminare nonché lievi difetti interni da correggere, ma evidenziava che tali difetti non invalidavano l'abitabilità della casa
(Sicuramente il piazzale esterno in c.a. deve essere rifatto secondo la regola dell'arte, poiché presenta grosse problematiche di ristagno acqua, fessurazione e non è ben visibile lo spolvero di quarzo. Inoltre, vanno corretti gli altri lievi difetti interni.
Tuttavia, questo TU ci tiene ad evidenziare che questi difetti non inficiano l'abitabilità della casa. – pag. 15 e 16 TU).
Alle attrici, pertanto, va riconosciuta la sola tutela risarcitoria ex art. 1668, co. I, c.c., quale importo necessario per eliminare i vizi riscontrati.
Pag. 6 di 9 Per quanto riguarda il quantum da riconoscere, si ritiene di dover condividere le conclusioni dell'ausiliario alle quali ci si riporta integralmente atteso che l'attività consulenziale è stata svolta con metodo e argomentazioni che si condividono. Lo stesso, nella propria consulenza svolta in fase di ATP quantificava in € 28.426,00, IVA inclusa
(€ 23.300,00 + IVA 22%) le spettanze da riconoscere in favore di parte attrice (per la demolizione/ricostruzione pavimentazione e fessurazione intonaci) a fronte di quanto richiesto dalle stesse. Non merita, invece, di essere accolta né la domanda afferente la richiesta di pagamento dell'importo di € 6.000,00 (somma necessaria per eliminare tutte le infiltrazioni di acqua dalle coperture), né la domanda di risarcimento individuata nella somma di € 15.000,00 o diversa somma ritenuta di giustizia, necessaria per risarcire tutti gli altri danni causati dalla IT convenuta per “la mancata consegna dell'opera, il suo mancato utilizzo e la sua mancata commerciabilità”, atteso che il consulente evidenziava che i vizi riscontrati, vizi da eliminare, non erano tali da inficiare l'abitabilità della casa. Al riguardo, si osserva che la consulenza veniva redatta a fine
2017 (20.12.2017 data riportata sulla stessa) mentre le attrici lamentavano l'insorgenza di altri e diversi vizi a distanza di pochi mesi dall'ultimo sopralluogo eseguito
(11.11.2017 sopralluogo in via Di Nallo), e segnatamente, a far data da agosto dell'anno successivo.
Per quanto riguarda la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta, si CP_3
ritiene che la stessa sia assorbita dall'importo riconosciuto dal consulente in favore di parte attorea, in virtù della compensazione operata.
La IT convenuta sosteneva di aver ricevuto tutti i compensi, fatta eccezione per: ° la fattura n. 34 del 21/12/2015 di euro 4.070,00 IVA compresa;
° la fornitura a piè
d'opera per un importo complessivo di euro 1.854,53 IVA esclusa;
° completamento lavori esterni per un importo complessivo di euro 3.927,00 IVA compresa.”. (pag. 4 comparsa di costituzione), per un totale quindi di € 9.851,22. L'ausiliario, a pag. 11 dell'elaborato peritale, riconosceva in favore delle ricorrenti la cifra di € 28.426,00, IVA inclusa, e in favore della IT , la cifra di € 7.586,23, IVA inclusa. CP_1
Concludeva individuando in € 20.570,00 l'importo da corrispondere alle ricorrenti in virtù della compensazione da effettuare (“tali spese potranno essere compensate nella cifra di € 20.570,00 che la TT deve corrispondere al Ricorrente”).
Pag. 7 di 9 Per quanto innanzi, alla luce della consulenza affidata al dott. ing. Persona_2 alle cui conclusioni ci si riporta integralmente attesto che l'attività consulenziale è stata svolta con metodo e argomentazioni che si condividono, la presente domanda merita di essere accolta relativamente al risarcimento dei danni pe lavori non eseguiti a regola d'arte giusta quantificazione operata dal TU.
Quanto alle spese di lite, in ragione del parziale accoglimento della domanda attorea, si ritiene debbano essere compensate per un mezzo, ponendo la residua metà a carico di parte convenuta soccombente.
Quanto, invece, alla richiesta di condanna della convenuta al pagamento delle spese sostenute per l'ATP e per quelle legali, si ritiene vadano compensate tra le parti.
Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 11068 del
10.06.2020, infatti, La consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio;
le spese della consulenza tecnica d'ufficio rientrano pertanto tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, costituendo tale statuizione una variante verbale della tecnica di compensazione espressa per frazioni dell'intero (Cass. 17/01/2013 n. 1023; Cass. 07/09/2016 n. 17739). Ben può il giudice, dunque, ripartire le spese della consulenza tecnica d'ufficio in quote uguali tra la parte soccombente e la parte totalmente vittoriosa, senza violare, in tal modo, il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica condanna, ma solo esclusione del rimborso (Cass. n. 1023 cit.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in persona del dott. GiuIT Di Cristinzi, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, iscritto al R.G.A.C. per l'anno 2019 al n. 2750, rigettata ogni diversa
[...]
deduzione, istanza ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie parzialmente le domande
Pag. 8 di 9 2. Condanna la convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma CP_3 di € 20.570,00 quali spettanze riconosciute dalla TU al netto di quanto dovuto ancora alla IT convenuta;
3. Rigetta la domanda attorea di richiesta del pagamento di € 6.000,00, necessari per eliminare le infiltrazioni di acqua dalle coperture, nonché l'ulteriore domanda di richiesta di pagamento dell'importo di € 15.000,00 afferente risarcimento di tutti gli altri danni;
4. Condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice un mezzo delle spese di lite
(ovvero euro 3.000) che si liquidano in complessivi euro 6.000,00 oltre accessori di legge, con distrazione se richiesto;
5. Compensa tra le parti il residuo mezzo;
6. Compensa le spese di TU e le spese legali del procedimento per ATP.
Così deciso in Cassino il 13 febbraio 2025
Il Giudice
dott. GiuIT Di
Cristinzi
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