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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 04/04/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott. Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2002/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. , elettivamente domiciliata in Messina, Corso Parte_1 C.F._1
Cavour, 178 presso lo studio dell'Avv. Corrado Martelli che la rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Marco Fazio per procura in atti ed elettivamente domiciliato in Messina, via
Armeria, 1 resistente,
Conclusioni delle parti: all'udienza del 3 aprile 2025 le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26 settembre 2024 formulava opposizione avverso Parte_1
l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al CP_2 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato (art. 3 co. 3 L. n. 104/92), laddove il consulente nominato, all'esito dell'esame diagnostico, aveva escluso la sussistenza del requisito sanitario utile per il conseguimento della prestazione.
Parte ricorrente contestava le risultanze della ctu e chiedeva, alla luce delle patologie allegate in atti, il riconoscimento di uno stato invalidante tale da comportare il riconoscimento dell'invalidità civile (100%) con diritto all'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato (art. 3 co. 3 L. n. 104/92), così come richiesto con la domanda amministrativa e, successivamente, con ricorso per a.t.p. CP_ Nella resistenza dell' la causa veniva istruita mediante il richiamo del c.t.u. Il ricorso è infondato.
Il CTU dott. , nominato nella presente fase, ha accertato che la Persona_1 ricorrente è affetta da “Esiti di pregressa quadrantectomia per adenocarcinoma della mammella sinistra
pT1a N0 in attuale terapia ormonale e follow-up oncologico negativo per ripresa di malattia. CP_3
Disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso. Fibromatosi uterina”.
Il consulente ha, quindi, concluso che la ricorrente, tenuto conto delle patologie da cui è affetta può essere considerata invalida civile al 58%, senza diritto all'indennità di accompagnamento.
Il consulente ha, inoltre, escluso in capo alla ricorrente una condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato ai sensi dell' art. 3 co. 3 L. n. 104/92.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Ne discende che in capo a parte ricorrente non può essere riconosciuto il requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento.
Va, inoltre, esclusa in capo alla ricorrente la sussistenza del requisito sanitario utile per il conseguimento dello status di persona con necessità di sostegno intensivo (art. 3 co. 3 L. n.
104/92).
Per quanto sopra, il ricorso in opposizione ad atp va rigettato e, per l'effetto, vanno confermate le conclusioni contenute nella CTU a firma del dott. Persona_1
depositata nel presente giudizio di opposizione ad atp ex art. 445 bis c.p.c. iscritto
[...] al n. 2002/2024 R.G.
Parte ricorrente va esonerata dal pagamento delle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. CP_ Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell'
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: rigetta il ricorso in opposizione ad atp e, per l'effetto, conferma le conclusioni contenute nella CTU a firma del dott. , depositata nel presente giudizio di Persona_1 opposizione iscritto al N. R.G. 2002/2024; dichiara che non sussiste in capo alla ricorrente il requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento;
dichiara che non sussiste in capo alla ricorrente il requisito sanitario utile al conseguimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato (art. 3 co. 3 L. n. 104/92); esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese del giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c. CP_ pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 4 aprile 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato la dott.ssa Rossella Raimondo, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.