Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/02/2025, n. 1875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1875 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 22638/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
2) Dott. Valeria Rosetti - Giudice-
3) Dott.ssa Claudia Ummarino - Giudice est. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.22638 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023 , avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
TRA
nato a [...] il [...], CF Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. MARASCO LOREDANA presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato,
RICORRENTE
E
nata il [...] a [...], CF , CP_1 C.F._2
con domicilio digitale certificato al seguente indirizzo pec : Email_1
–non costituito,
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
Con ricorso depositato il 31.10.2023 il ricorrente in epigrafe generalizzato esponeva: “ a) che il
27/03/1990 la sig.ra ed il sig. contraevano matrimonio trascritto nei Registri dello CP_1 Parte_1
Stato Civile del Comune di Napoli dell'anno 1990 Parte I Serie D n. 60, in regime di separazione dei beni;
b) che dall'unione degli anzidetti coniugi è nata , attualmente maggiorenne ed autosufficiente;
c) che, attesa la Per_1 cessazione di ogni forma di comunione spirituale, i coniugi e sono giunti alla determinazione di CP_1 Pt_1 vivere separati, ed hanno presentato ricorso per la separazione consensuale, Procedimento n. 19237/2021 R.a.g.c
– Tribunale di Napoli, omologata in data 11 febbraio 2022 con decreto N. Cron. 1166/2022, depositato in cancelleria in data 12 aprile 2022, alle seguenti condizioni consensualmente pattuite:1) I coniugi Parte_1
e vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco CP_1 di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2) I coniugi, in relazione alla casa sita in Napoli alla via Chiaro di Luna n. 35, int. 6, che costituiva l'abitazione familiare, assumono la seguente determinazione: la
SI.ra risiederà nella casa sita in Napoli alla via Chiaro di Luna n. 35, int. 6, abitazione, questa, CP_1 quindi, assegnata alla medesima con gli arredi ivi esistenti, salvi i beni strettamente personali del SI. Parte_1
i quali sono stati già trasferiti nella sua nuova residenza sita in Pescara (PE) alla via Vittoria Colonna
[...]
n.6; personali del SI. i quali sono stati già trasferiti nella sua nuova residenza sita in Pescara Parte_1
(PE) alla via Vittoria Colonna n.6; sono stati già trasferiti nella sua nuova residenza sita in Pescara (PE) alla via
Vittoria Colonna n.6; 3) I coniugi si danno reciprocamente atto di avere già suddiviso tra loro i beni mobili che costituivano l'arredo della casa coniugale nonché i regali di nozze;
4) I coniugi, con la suddetta ripartizione si danno, atto di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra; 5) ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento da sé con mezzi propri essendo entrambi autonomi economicamente, rinunciando, quindi, sin d'ora alla corresponsione di un assegno e a qualsiasi azione in merito alla richiesta di mantenimento personale;
6) la figlia attualmente maggiorenne ed economicamente autosufficiente, provvederà al proprio Persona_2 mantenimento da sé con mezzi propri rinunciando quindi sin d'ora, alla corresponsione di un assegno e a qualsiasi azione in merito alla richiesta di mantenimento personale;
7) I coniugi, con la sottoscrizione del presente atto,
dichiarano di aver regolato ogni altro rapporto di natura economica e patrimoniale: pertanto, nulla si chiedono reciprocamente e nulla hanno più a pretendere l'uno dall'altro per nessun titolo, diritto, ragione o azione;
8) I coniugi danno atto del reciproco assenso per l'espatrio. d) che dalla data dell'Udienza Presidenziale è trascorso oltre un anno ed in tutto questo tempo i coniugi hanno sempre vissuto separati, senza che tra gli stessi sia mai intervenuta riconciliazione, nemmeno temporanea, né spirituale né materiale;
e) che in data 08.07.2023 il sig.
per il tramite della Scrivente inviava alla sig.ra , a mezzo raccomandata A/R1, “Invito ad un Pt_1 CP_1 incontro per concordare le modalità di un divorzio congiunto”; f) che tale invito è rimasto privo di riscontro;
g) che, pertanto, sussistono le condizioni previste dall'art. 3, n. 2 lett b) della Legge n. 898/70, come successivamente novellata dalla Legge 55/2015, per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.”
Tanto innanzi premesso il ricorrente, a mezzo del proprio procuratore costituito, chiedeva : “ che voglia dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio contratto in data 27/03/1990 tra la sig.ra CP_1 ed il sig. ; - che voglia fare ordine all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Napoli di annotare Parte_1
l'emananda sentenza ai sensi dell'Art. 69 lett. D D.p.r. 396/2000 a margine dell'atto di matrimonio concordatario trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Napoli dell'anno 1990 Parte I Serie D n. 60.” All'udienza ex art. 473 bis n.21 c.p.c. del 30.01.2025 compariva il solo ricorrente il quale dichiarava : “ sono e mi chiamo vivo in Pescara Via Vittorio Colonna n. 6, mi Parte_1 riporto agli atti e chiedo solo la pronuncia di divorzio”.
A questo punto la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del necessario parere del PM.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della resistente che non si è costituita in giudizio, sebbene regolarmente citata.
Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi omologata dal Tribunale di Napoli il 11.02.2022 previa comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale in data 31.01.2022 ( Decreto di Omologa n.1166/2022)
E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nel periodo di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata, l'interruzione della separazione, eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n.2 lett.b l n. 898/70, così come modificato dall'art. 1 della Legge n.55/2015, d' altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Non vi sono statuizioni accessorie alla pronuncia de qua, essendo la figlia della coppia divenuta maggiorenne ed economicamente autosufficiente e non essendo stata formulata alcuna domanda di attribuzione di assegno divorzile.
Trattandosi di procedura giudiziale in cui non v'è stata sostanziale contestazione, nulla va disposto per le spese, rimanendo esse a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato a NAPOLI il 27/03/1990 dalle parti in causa ( atto n. 60, parte I s., sez. D, Reg. Atti Matrimonio anno 1990);
b) dichiara non ripetibili le spese;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 07/02/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino