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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 27/11/2025, n. 1432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1432 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I sezione civile-in persona della dott.ssa Floriana Consolante, con funzioni di giudice monocratico-, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2750 R.G.A.C.C. dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza del 26 maggio 2025 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Ciccarelli, come da procura in atti;
-attrice -
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio CP_1 C.F._1
NE e SQ IA, come da procura in atti;
-convenuta-
NONCHE'
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avvocati Controparte_2 C.F._2
Antonio NE e SQ IA, come da procura in atti;
-terzo chiamato in causa-
Conclusioni delle parti: All'udienza del 26 maggio 2025 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso possessorio ex art. 1168 e 1170 c.c. l'azienda produttrice di vino Parte_2 agiva in giudizio, quale detentrice qualificata di un terreno condotto in fitto, ubicato in
[...]
1 RI PI alla Contrada Brecceto, di proprietà di , e Parte_3 Controparte_3
, quali eredi di . Parte_4 Persona_1
La ricorrente lamentava di avere subito lo spoglio della servitù di passaggio esistente sul fondo confinante con quello condotto in fitto, di proprietà di Precisava che il terreno della CP_1 era attraversato longitudinalmente da una stradina acciottolata che congiunge la proprietà CP_1
(il cui fondo è detenuto dall'azienda agricola ) ad una strada pubblica CP_3 Parte_1 denominata via Cesine, e che questi due fondi originariamente appartenevano ad un unico proprietario – tale – il quale aveva realizzato detta stradina di ciottoli, determinando Persona_2 lo stato di assoggettamento del primo al secondo. L'esistenza di tale stradina, secondo la prospettazione fornita dalla ricorrente, risultava consacrata nell'atto con il quale il aveva Per_2 diviso l'immobile al fine di donarlo ai suoi figli e (danti causa di CP_4 Persona_3
ed e (danti causa del defunto ). CP_1 CP_5 Persona_4 Persona_1
Deduceva che il viottolo in questione era sempre stato utilizzato per consentire a chi proviene dalla via Cesine l'accesso al fondo di proprietà degli eredi (detenuto in affitto da CP_3 [...]
), fino a quando la senza preavviso, “qualche giorno orsono” aveva divelto il Pt_1 CP_1 viale di ciottoli, apponendovi delle grosse zolle di terra che rendevano impraticabile sia il passaggio veicolare che quello pedonale.
La ricorrente, pertanto, chiedeva accertarsi e dichiararsi che il viottolo descritto in premessa veniva utilizzato dai soci di e dai suoi dipendenti per lo svolgimento dell'attività Parte_1 imprenditoriale, e che era stata privata di tale passaggio il quale risultava divelto su Parte_1 incarico di CP_1
La ricorrente chiedeva il ripristino dello status quo ante.
Instaurato il contraddittorio, nella fase interdittale si costituiva la quale contestava CP_1
l'avverso dedotto e chiedeva il rigetto della domanda della controparte.
La resistente precisava di avere concesso in affitto a con contratto Controparte_2
regolarmente registrato il 30 giugno 2021, al n. 1907, l'appezzamento di terreno agricolo sito alla
Contrada Cesine, esteso catastalmente in are 83.00, e censito al foglio 70, p.lla n. 61, sul quale la ricorrente affermava di praticare il passaggio, e che, pertanto, ella non era l'autore del lamentato spoglio. Eccepiva, inoltre, che dalla corrispondenza intercorsa tra le parti emergeva che, già nel luglio 2021, la società aveva lamentato di non poter esercitare il passaggio sul fondo Parte_1 di proprietà di per la presenza di una catena apposta “di recente”, ma che invece era CP_1
2 stata ivi posizionata già nel 2016. Pertanto, l'azione di spoglio era da ritenersi tardiva, in quanto proposta con ricorso depositato il 20.7.2022, oltre il termine annuale previsto dall'art. 1168 c.c.
In ogni caso, la resistente deduceva che l'aratura compiuta sul fondo di sua proprietà era stata realizzata nel giugno 2022 da tale su esclusivo incarico dell'affittuario Persona_5
. Controparte_2
All'esito dell'udienza di comparizione del 25 agosto 2022 il Giudice autorizzava parte ricorrente alla chiamata in causa del presunto autore materiale dello spoglio, vale a dire . Persona_5
Quest'ultimo si costituiva in giudizio ed eccepiva di avere lavorato il terreno di proprietà della resistente su incarico di il quale, come anzidetto, lo deteneva in affitto, per cui Controparte_2 non poteva ritenersi responsabile del presunto spoglio, non essendo egli nelle condizioni di ripristinare lo stato dei luoghi.
deduceva inoltre che la catena con i lucchetti, le cui chiavi erano nella Persona_5 disponibilità del colono, era presente sul posto già nel giugno 2021, per cui era improbabile che ivi potesse essere esercitata una servitù di passaggio sul fondo.
Con ordinanza del 1.11.2022, il Giudice autorizzava la parte ricorrente, che ne aveva fatto istanza, alla chiamata in causa di , posto che dalla difesa di era sorto Controparte_2 Persona_5
l'interesse alla sua chiamata. si costituiva in giudizio e contestava la domanda della ricorrente con le Controparte_2 medesime argomentazioni già evidenziate nella difesa della resistente CP_1
Nel corso del procedimento venivano escussi gli informatori indicati dalle parti.
All'udienza del 10 ottobre 2022 la società ricorrente rinunciava alla domanda proposta nei confronti del terzo . Persona_5
Con ordinanza datata 14 aprile 2023 (Repert. n. 1152/2023 del 17/04/2023) il Tribunale rigettava il ricorso per la reintegra in possesso promosso da Parte_2
Il giudizio veniva riassunto dalla ricorrente per la prosecuzione nel merito.
Nella fase di merito si costituiva insistendo per la conferma dell'ordinanza del Controparte_2
14 aprile 2023, non reclamata. si costituiva chiedeva il rigetto della domanda, con conseguente conferma CP_1 dell'ordinanza del 14 aprile 2023.
Espletata ulteriore attività istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 26 maggio 2025, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3 La domanda promossa dalla tesa al ripristino dello status quo ante Parte_2
asseritamente pregiudicato dallo spoglio subito, è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Occorre anzitutto premettere che, a seguito della formulazione dell'art. 703 c.p.c., il procedimento possessorio è strutturato in modo unitario, ed è retto dal ricorso introduttivo iniziale, con la conseguenza che il giudizio di merito, ancorché meramente eventuale, costituisce una prosecuzione successiva alla fase sommaria e presuppone, a tal fine, il tempestivo deposito dell'istanza di fissazione (avente natura endoprocessuale), a cura di almeno una delle parti del giudizio (che si assume interessata), dell'apposita udienza. (in questi termini, Corte di Cassazione Sez. Seconda civile Sentenza N. 4845 del 26.03.2012).
Ne deriva che la prosecuzione del giudizio nel merito possessorio, nella fattispecie in esame correttamente e tempestivamente instaurato dalla parte che ne aveva interesse, è volto all'accertamento, all'esito di un giudizio a cognizione piena, del possesso da parte della
[...]
della servitù di passaggio, a vantaggio del fondo da essa detenuto, sul Parte_1 terreno di proprietà della convenuta (detenuto in affitto agrario da CP_1 CP_2
)
[...]
Ebbene, all'esito della fase sommaria, il ricorso possessorio è stato respinto con la seguente motivazione: “Ad avviso del Tribunale le dichiarazioni rese dagli informatori indicati dalla parte ricorrente non sono idonee a dimostrare che la società , tramite i suoi soci o i suoi Parte_1 dipendenti, abbia esercitato, sino all'epoca del lamentato spoglio, che come dedotto in ricorso sarebbe avvenuto pochi giorni prima dell'istaurazione del giudizio ( 20 luglio 2022), un passaggio durevole e volontario che avesse i caratteri esteriori dell'esercizio di una servitù di passaggio.
In primo luogo si osserva che nella missiva inoltrata a mezzo posta elettronica in data 9.7.2021 dall'avv. Ciccarelli al legale di fiducia di ( in riscontro alla diffida della del CP_1 CP_1
23 giugno 2021) la proprietaria del fondo detenuto da e quest'ultima affermavano Parte_1 che a favore delle particelle 215 e 1577 esistesse una servitù di passaggio gravante sulla proprietà della e diffidavano quest'ultima a rimuovere “la catena di recente apposta ---che impedisce CP_1 loro di esercitare la servitù di passaggio”.
Orbene, dal contenuto di tale missiva si evince in modo chiaro che, già da epoca precedente al luglio 2021, di fatto l'esercizio della servitù veicolare era precluso.
Né del resto è stato dimostrato che, nonostante la presenza della catena, la servitù veicolare venisse comunque esercitata. In primo luogo l'impossibilità dell'esercizio del passaggio è stato
4 oggetto di doglianza nella missiva del 9 luglio 2021 ed, inoltre, non è emersa la prova che la società ricorrente avesse la disponibilità delle chiavi del lucchetto di chiusura della catena.
In proposito si evidenzia che l'informatore il quale ha dichiarato di avere Testimone_1 lavorato come bracciante per l'azienda agricola negli anni 2021 e 2022 e di avere Parte_1
frequentato i luoghi di causa anche in precedenza (negli anni 2017-2018 e nel 2020 quando è stata realizzata la cantina di ) ha riferito che il sig. (precedente Parte_1 Persona_1 proprietario del terreno concesso in fitto alla ricorrente) aveva le chiavi del lucchetto della catena apposta all'inizio del tracciato dal lato di via Cesine e che la catena veniva regolarmente aperta e chiusa fino al 2020.
L'informatore ha riferito che il sig. era deceduto nel maggio 2020 e che con la CP_3 realizzazione della nuova cantina era stato sistemato l'altro accesso da via Brecceto e che, quindi, da allora l'accesso da via Cesine era stato utilizzato poco. L'informatore ha riferito, inoltre, che negli ultimi due anni aveva sempre utilizzato l'accesso da via Cesine, solo a piedi, per andare a controllare il gabbiotto dei contatori dell'acqua e dell'energia elettrica a servizio della cantina di
. Egli ha altresì dichiarato: “non ricordo che la catena sia stata aperta negli ultimi Parte_1 due anni in quanto non c'era la necessità poiché è stato utilizzato l'altro accesso da via
Brecceto”;“ non ho le chiavi del lucchetto della catena e non so che oggi ne abbia la disponibilità”.
Orbene deve ritenersi provato, sia alla luce del contenuto della missiva del 9 luglio 2021, di cui si è detto in precedenza, sia alla luce delle dichiarazioni dell'informatore , che di fatto Testimone_1 allorchè il ha lavorato il terreno ed eliminato il presunto viottolo nel luglio Controparte_2
2022, di fatto nessun passaggio veicolare era esercitato sul fondo della resistente per raggiungere i fondi detenuti da . Parte_1
In merito va evidenziato che la parte ricorrente nelle note depositate in data 28.2.2023 con riferimento alla questione della presenza della catena ha ammesso che, nella specie, l'apposizione della catena aveva inibito il passaggio carrabile ma non il passaggio pedonale che Parte_1 aveva “continuato ad esercitare fin quando il viottolo è stato rimosso”.
Il Tribunale, tuttavia, ritiene che l'istruttoria non ha dimostrato che , tramite i suoi Parte_1 soci e coloro che lavorano nell'azienda, abbia esercitato un passaggio continuo e durevole, seppure solo pedonale, sul fondo della resistente sino ad un'epoca prossima al lamentato spoglio.
5 In proposito si osserva che l'informatore si è limitato a riferire di avere utilizzato Testimone_1
l'accesso da via Cesine, solo a piedi, per andare a controllare il gabbiotto dei contatori dell'acqua
e dell'energia elettrica a servizio della cantina di , attraversando il fondo della Parte_1 resistente. Orbene da tali dichiarazioni emerge al più un transito sporadico ma non l'esercizio di un potere di fatto sulla res ad immagine una servitù di passaggio, riguardo alla quale occorre considerare la pratica dell'anno precedente al presunto spoglio, come previsto dall'art. 1066 c.c.
L'informatore ha riferito che il passaggio sul terreno di (sua Testimone_2 CP_1
cognata) era impossibile in quanto sul fondo era sempre stata presente erba molto alta e che, negli ultimi anni, il terreno era stato incolto e che talvolta vi erano stati anche degli incendi.
Va altresì sottolineato che anche l'informatore di parte ricorrente (marito di Testimone_3
e legale rappresentante della società ricorrente) ha dichiarato che il Parte_5 terreno della resistente nell'estate del 2022 era incolto e presentava folte erbacce per cui tale situazione dei luoghi appare incompatibile con l'esercizio di un durevole e continuo passaggio pedonale in epoca prossima alla contestata condotta di spoglio”.
Ebbene, ad avviso del Tribunale, dalle risultanze processuali acquisite sia nella fase sommaria sia con l'istruttoria espletata nella fase di merito possessorio, non sono emersi elementi idonei a provare la fondatezza della domanda della ricorrente.
Deve osservarsi che nel procedimento possessorio, la sentenza che definisce il giudizio a cognizione piena può basarsi anche o esclusivamente sugli elementi raccolti in fase di cognizione sommaria, allorché questi consentano al giudice di decidere la causa senza escludere le sommarie informazioni fornite dai testimoni nella prima fase del procedimento. Nel procedimento possessorio, le deposizioni rese nella fase sommaria del giudizio, ove siano state assunte, come avvenuto nel presente giudizio, in contraddittorio tra le parti, sotto il vincolo del giuramento e sulla base delle indicazioni fornite dalle parti nei rispettivi atti introduttivi, sono da considerare come provenienti da veri e propri testimoni e quindi pienamente utilizzabili ai fini della decisione (in tal senso
Cassazione civile sez. II, 22/07/2021, n.21072).
Si evidenzia che anche i testi escussi nella fase di merito non hanno fornito una ricostruzione dei fatti diversa da quella risultante nella fase possessoria, come riportata nella ordinanza del 14.4.2023 che ha definito la fase sommaria.
Ci si riferisce in particolare al teste che all'udienza del 30 settembre 2024, alla Testimone_4 domanda: “anche nel periodo maggio 2021/maggio 2022, quando ve n'era la necessità, i soci e gli
6 operai di transitavano pedonalmente sul viottolo presente sul fondo di proprietà Parte_1
della signora ” ha dichiarato: “Il viottolo che attraversava il fondo della signora CP_1 CP_1 veniva percorso per giungere sulla strada pubblica. Preciso che ha due accessi;
poi Parte_1 vi era un altro che consentiva di transitare sul fondo della signora e che oggi è chiuso da CP_1
una catena. Anche a questo viottolo si accedeva dalla strada pubblica. Anche io ho transitato lungo questo viottolo a piedi… Non ricordo quando è stata apposta la catena... Ricordo che fino a un certo punto è stato possibile transitare anche con le autovetture”(cfr. verbale udienza del
30.9.2024).
Ed ancora, alla stessa udienza il teste alle domande: “ vero che da 7-8 anni è stata Testimone_5 collocata una catena di ferro che preclude l'ingresso e il transito all'appezzamento condotto da
? ” e “vero che, prima della conduzione di , v'era erba Controparte_2 Controparte_2 molto alta che impediva il passaggio a piedi?” ha affermato: “Transito sempre lungo la strada dove c'è questa catena perché lavoro da circa venti anni un terreno di proprietà di mio genero dove ci sono un vigneto ed alberi di ulivo. Mi reco presso questo terreno tutte le settimane almeno due giorni, talvolta 4/5 giorni ogni settimana. Sono tanti anni che vedo la catena. Circa due anni fa io e abbiamo potato una siepe che era alta oltre due metri la quale impediva Controparte_2
l'accesso al terreno che ha preso in affetto. Questo terreno è vicino alla Controparte_2 catena di cui ho prima riferito. Preciso che abbiamo pulito la siepe dove c'era la catena (catena che è presente tutt'oggi) e anche il terreno… Dove c'era la siepe che abbiamo pulito, nel punto in cui vi è la catena, non era presente alcun varco né segno di strada per entrare nel terreno. Nel terreno che abbiamo pulito non c'era nessun viottolo… Non riconosco gli accessi a
[...]
Non riconosco nella foto esibitami dall'avv. Ciccarelli il luogo in cui c'è la catena e Parte_6 dove io e il abbiamo potato la siepe ivi presente. ”. (cfr. verbale di udienza del 9.5.2022). CP_2
Pertanto, anche dall'istruttoria espletata nel giudizio di merito è emerso che nessun passaggio veicolare era esercitato sul fondo di proprietà della per raggiungere i fondi detenuti da CP_1 [...]
, neppure a voler ritenere valido esclusivamente l'anno antecedente allo spoglio lamentato, Pt_1 secondo quanto dettato dall'art. 1066 c.c. invocato da casa , posto che la catena “che Pt_1 consentiva di transitare sul fondo della signora (cfr. dichiarazioni rese dalla teste CP_1
) esiste sul posto da tanti anni (cfr. dichiarazioni rese dal teste . Tes_4 Tes_5
7 non ha, dunque, dimostrato di esercitare una servitù di passaggio sulla particella di Parte_1
proprietà della in epoca prossima al presunto lamentato spoglio risalente, secondo la CP_1 prospettazione della ricorrente, al luglio 2022.
A ciò si aggiunga, per completezza, che i due contratti di affitto stipulati dall'attrice nel 2019 e
2020, legittimanti la proposizione del presente giudizio nella veste di detentrice del presunto fondo dominante, non contengono alcun riferimento espresso alla dedotta servitù di passaggio sul fondo di proprietà della CP_1
Sul punto si osserva che il detentore qualificato che agisce per la reintegrazione nel possesso deve provare il titolo dal quale trae origine tale detenzione, a differenza del semplice possessore al quale
è sufficiente invocare il principio "possideo quia possideo" (cfr. Cass. sentenza n. 19931 del
25/09/2007). Dunque, posto che in tale ipotesi l'esistenza di un titolo giustificativo della detenzione costituisce presupposto essenziale della legittimazione, ne consegue che il ricorrente ha l'onere (ed ovviamente il potere) di provare che la detenzione di cui chiede la tutela possessoria ha avuto origine da un rapporto contrattuale comportante necessariamente la trasmissione della stessa, e che questo preesisteva nel momento in cui è stato compiuto lo spoglio. In altri termini, nel caso di tutela possessoria invocata dal detentore qualificato, la relazione di fatto con la res non può prescindere dal titolo che ne concreta e delimita il fondamento, cosicché il giudice del merito, a fronte delle contestazioni del resistente, non può, ai fini del riconoscimento della tutela possessoria, esimersi dall'accertamento del rapporto obbligatorio e dalla verifica che l'attività, contestata dal preteso autore dello spoglio, rientri nell'ambito della detenzione consentita da quel rapporto (in proposito, tra le tante, Cass. sentenza n. 8489 del 2000).
Nel caso di specie, come innanzi precisato, i contratti di fitto siglati da non Parte_1 contengono alcun riferimento espresso alla servitù di passaggio invocata di cui si chiede la reintegra.
Per tale ragione, alcun rilievo può assumere in questa sede l'atto notarile del 1955 dal quale emergerebbe l'assoggettamento del fondo attualmente in proprietà della al fondo del CP_1 defunto per il tramite della stradina acciottolata di cui si discute, secondo quanto Persona_1 all'articolo 4 rubricato “P ”. Controparte_6
La domanda deve pertanto essere rigettata.
8 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M.
147/2022, con distrazione in favore degli avvocati Antonio NE e SQ IA ex art. 93
c.p.c., difensori della convenuta e del terzo chiamato . CP_1 Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di reintegra in possesso avanzata da (P.I. Parte_1
), ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: P.IVA_1 rigetta la domanda;
condanna al pagamento delle spese processuali in favore della Parte_2 convenuta liquidate in € 1700,00 per compenso di avvocato di cui € 425,00 per la CP_1 fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 425,00 per la fase istruttoria ed € 425,00 per la fase decisoria oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti
Antonio NE e SQ IA ex art. 93 c.p.c. condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_2
liquidate in € 1700,00 per compenso di avvocato di cui € 425,00 per la fase di Controparte_2 studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 425,00 per la fase istruttoria ed € 425,00 per la fase decisoria oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti
Antonio NE e SQ IA ex art. 93 c.p.c.
Benevento, 27.11.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Consolante
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I sezione civile-in persona della dott.ssa Floriana Consolante, con funzioni di giudice monocratico-, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2750 R.G.A.C.C. dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza del 26 maggio 2025 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Ciccarelli, come da procura in atti;
-attrice -
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio CP_1 C.F._1
NE e SQ IA, come da procura in atti;
-convenuta-
NONCHE'
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avvocati Controparte_2 C.F._2
Antonio NE e SQ IA, come da procura in atti;
-terzo chiamato in causa-
Conclusioni delle parti: All'udienza del 26 maggio 2025 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso possessorio ex art. 1168 e 1170 c.c. l'azienda produttrice di vino Parte_2 agiva in giudizio, quale detentrice qualificata di un terreno condotto in fitto, ubicato in
[...]
1 RI PI alla Contrada Brecceto, di proprietà di , e Parte_3 Controparte_3
, quali eredi di . Parte_4 Persona_1
La ricorrente lamentava di avere subito lo spoglio della servitù di passaggio esistente sul fondo confinante con quello condotto in fitto, di proprietà di Precisava che il terreno della CP_1 era attraversato longitudinalmente da una stradina acciottolata che congiunge la proprietà CP_1
(il cui fondo è detenuto dall'azienda agricola ) ad una strada pubblica CP_3 Parte_1 denominata via Cesine, e che questi due fondi originariamente appartenevano ad un unico proprietario – tale – il quale aveva realizzato detta stradina di ciottoli, determinando Persona_2 lo stato di assoggettamento del primo al secondo. L'esistenza di tale stradina, secondo la prospettazione fornita dalla ricorrente, risultava consacrata nell'atto con il quale il aveva Per_2 diviso l'immobile al fine di donarlo ai suoi figli e (danti causa di CP_4 Persona_3
ed e (danti causa del defunto ). CP_1 CP_5 Persona_4 Persona_1
Deduceva che il viottolo in questione era sempre stato utilizzato per consentire a chi proviene dalla via Cesine l'accesso al fondo di proprietà degli eredi (detenuto in affitto da CP_3 [...]
), fino a quando la senza preavviso, “qualche giorno orsono” aveva divelto il Pt_1 CP_1 viale di ciottoli, apponendovi delle grosse zolle di terra che rendevano impraticabile sia il passaggio veicolare che quello pedonale.
La ricorrente, pertanto, chiedeva accertarsi e dichiararsi che il viottolo descritto in premessa veniva utilizzato dai soci di e dai suoi dipendenti per lo svolgimento dell'attività Parte_1 imprenditoriale, e che era stata privata di tale passaggio il quale risultava divelto su Parte_1 incarico di CP_1
La ricorrente chiedeva il ripristino dello status quo ante.
Instaurato il contraddittorio, nella fase interdittale si costituiva la quale contestava CP_1
l'avverso dedotto e chiedeva il rigetto della domanda della controparte.
La resistente precisava di avere concesso in affitto a con contratto Controparte_2
regolarmente registrato il 30 giugno 2021, al n. 1907, l'appezzamento di terreno agricolo sito alla
Contrada Cesine, esteso catastalmente in are 83.00, e censito al foglio 70, p.lla n. 61, sul quale la ricorrente affermava di praticare il passaggio, e che, pertanto, ella non era l'autore del lamentato spoglio. Eccepiva, inoltre, che dalla corrispondenza intercorsa tra le parti emergeva che, già nel luglio 2021, la società aveva lamentato di non poter esercitare il passaggio sul fondo Parte_1 di proprietà di per la presenza di una catena apposta “di recente”, ma che invece era CP_1
2 stata ivi posizionata già nel 2016. Pertanto, l'azione di spoglio era da ritenersi tardiva, in quanto proposta con ricorso depositato il 20.7.2022, oltre il termine annuale previsto dall'art. 1168 c.c.
In ogni caso, la resistente deduceva che l'aratura compiuta sul fondo di sua proprietà era stata realizzata nel giugno 2022 da tale su esclusivo incarico dell'affittuario Persona_5
. Controparte_2
All'esito dell'udienza di comparizione del 25 agosto 2022 il Giudice autorizzava parte ricorrente alla chiamata in causa del presunto autore materiale dello spoglio, vale a dire . Persona_5
Quest'ultimo si costituiva in giudizio ed eccepiva di avere lavorato il terreno di proprietà della resistente su incarico di il quale, come anzidetto, lo deteneva in affitto, per cui Controparte_2 non poteva ritenersi responsabile del presunto spoglio, non essendo egli nelle condizioni di ripristinare lo stato dei luoghi.
deduceva inoltre che la catena con i lucchetti, le cui chiavi erano nella Persona_5 disponibilità del colono, era presente sul posto già nel giugno 2021, per cui era improbabile che ivi potesse essere esercitata una servitù di passaggio sul fondo.
Con ordinanza del 1.11.2022, il Giudice autorizzava la parte ricorrente, che ne aveva fatto istanza, alla chiamata in causa di , posto che dalla difesa di era sorto Controparte_2 Persona_5
l'interesse alla sua chiamata. si costituiva in giudizio e contestava la domanda della ricorrente con le Controparte_2 medesime argomentazioni già evidenziate nella difesa della resistente CP_1
Nel corso del procedimento venivano escussi gli informatori indicati dalle parti.
All'udienza del 10 ottobre 2022 la società ricorrente rinunciava alla domanda proposta nei confronti del terzo . Persona_5
Con ordinanza datata 14 aprile 2023 (Repert. n. 1152/2023 del 17/04/2023) il Tribunale rigettava il ricorso per la reintegra in possesso promosso da Parte_2
Il giudizio veniva riassunto dalla ricorrente per la prosecuzione nel merito.
Nella fase di merito si costituiva insistendo per la conferma dell'ordinanza del Controparte_2
14 aprile 2023, non reclamata. si costituiva chiedeva il rigetto della domanda, con conseguente conferma CP_1 dell'ordinanza del 14 aprile 2023.
Espletata ulteriore attività istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 26 maggio 2025, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3 La domanda promossa dalla tesa al ripristino dello status quo ante Parte_2
asseritamente pregiudicato dallo spoglio subito, è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Occorre anzitutto premettere che, a seguito della formulazione dell'art. 703 c.p.c., il procedimento possessorio è strutturato in modo unitario, ed è retto dal ricorso introduttivo iniziale, con la conseguenza che il giudizio di merito, ancorché meramente eventuale, costituisce una prosecuzione successiva alla fase sommaria e presuppone, a tal fine, il tempestivo deposito dell'istanza di fissazione (avente natura endoprocessuale), a cura di almeno una delle parti del giudizio (che si assume interessata), dell'apposita udienza. (in questi termini, Corte di Cassazione Sez. Seconda civile Sentenza N. 4845 del 26.03.2012).
Ne deriva che la prosecuzione del giudizio nel merito possessorio, nella fattispecie in esame correttamente e tempestivamente instaurato dalla parte che ne aveva interesse, è volto all'accertamento, all'esito di un giudizio a cognizione piena, del possesso da parte della
[...]
della servitù di passaggio, a vantaggio del fondo da essa detenuto, sul Parte_1 terreno di proprietà della convenuta (detenuto in affitto agrario da CP_1 CP_2
)
[...]
Ebbene, all'esito della fase sommaria, il ricorso possessorio è stato respinto con la seguente motivazione: “Ad avviso del Tribunale le dichiarazioni rese dagli informatori indicati dalla parte ricorrente non sono idonee a dimostrare che la società , tramite i suoi soci o i suoi Parte_1 dipendenti, abbia esercitato, sino all'epoca del lamentato spoglio, che come dedotto in ricorso sarebbe avvenuto pochi giorni prima dell'istaurazione del giudizio ( 20 luglio 2022), un passaggio durevole e volontario che avesse i caratteri esteriori dell'esercizio di una servitù di passaggio.
In primo luogo si osserva che nella missiva inoltrata a mezzo posta elettronica in data 9.7.2021 dall'avv. Ciccarelli al legale di fiducia di ( in riscontro alla diffida della del CP_1 CP_1
23 giugno 2021) la proprietaria del fondo detenuto da e quest'ultima affermavano Parte_1 che a favore delle particelle 215 e 1577 esistesse una servitù di passaggio gravante sulla proprietà della e diffidavano quest'ultima a rimuovere “la catena di recente apposta ---che impedisce CP_1 loro di esercitare la servitù di passaggio”.
Orbene, dal contenuto di tale missiva si evince in modo chiaro che, già da epoca precedente al luglio 2021, di fatto l'esercizio della servitù veicolare era precluso.
Né del resto è stato dimostrato che, nonostante la presenza della catena, la servitù veicolare venisse comunque esercitata. In primo luogo l'impossibilità dell'esercizio del passaggio è stato
4 oggetto di doglianza nella missiva del 9 luglio 2021 ed, inoltre, non è emersa la prova che la società ricorrente avesse la disponibilità delle chiavi del lucchetto di chiusura della catena.
In proposito si evidenzia che l'informatore il quale ha dichiarato di avere Testimone_1 lavorato come bracciante per l'azienda agricola negli anni 2021 e 2022 e di avere Parte_1
frequentato i luoghi di causa anche in precedenza (negli anni 2017-2018 e nel 2020 quando è stata realizzata la cantina di ) ha riferito che il sig. (precedente Parte_1 Persona_1 proprietario del terreno concesso in fitto alla ricorrente) aveva le chiavi del lucchetto della catena apposta all'inizio del tracciato dal lato di via Cesine e che la catena veniva regolarmente aperta e chiusa fino al 2020.
L'informatore ha riferito che il sig. era deceduto nel maggio 2020 e che con la CP_3 realizzazione della nuova cantina era stato sistemato l'altro accesso da via Brecceto e che, quindi, da allora l'accesso da via Cesine era stato utilizzato poco. L'informatore ha riferito, inoltre, che negli ultimi due anni aveva sempre utilizzato l'accesso da via Cesine, solo a piedi, per andare a controllare il gabbiotto dei contatori dell'acqua e dell'energia elettrica a servizio della cantina di
. Egli ha altresì dichiarato: “non ricordo che la catena sia stata aperta negli ultimi Parte_1 due anni in quanto non c'era la necessità poiché è stato utilizzato l'altro accesso da via
Brecceto”;“ non ho le chiavi del lucchetto della catena e non so che oggi ne abbia la disponibilità”.
Orbene deve ritenersi provato, sia alla luce del contenuto della missiva del 9 luglio 2021, di cui si è detto in precedenza, sia alla luce delle dichiarazioni dell'informatore , che di fatto Testimone_1 allorchè il ha lavorato il terreno ed eliminato il presunto viottolo nel luglio Controparte_2
2022, di fatto nessun passaggio veicolare era esercitato sul fondo della resistente per raggiungere i fondi detenuti da . Parte_1
In merito va evidenziato che la parte ricorrente nelle note depositate in data 28.2.2023 con riferimento alla questione della presenza della catena ha ammesso che, nella specie, l'apposizione della catena aveva inibito il passaggio carrabile ma non il passaggio pedonale che Parte_1 aveva “continuato ad esercitare fin quando il viottolo è stato rimosso”.
Il Tribunale, tuttavia, ritiene che l'istruttoria non ha dimostrato che , tramite i suoi Parte_1 soci e coloro che lavorano nell'azienda, abbia esercitato un passaggio continuo e durevole, seppure solo pedonale, sul fondo della resistente sino ad un'epoca prossima al lamentato spoglio.
5 In proposito si osserva che l'informatore si è limitato a riferire di avere utilizzato Testimone_1
l'accesso da via Cesine, solo a piedi, per andare a controllare il gabbiotto dei contatori dell'acqua
e dell'energia elettrica a servizio della cantina di , attraversando il fondo della Parte_1 resistente. Orbene da tali dichiarazioni emerge al più un transito sporadico ma non l'esercizio di un potere di fatto sulla res ad immagine una servitù di passaggio, riguardo alla quale occorre considerare la pratica dell'anno precedente al presunto spoglio, come previsto dall'art. 1066 c.c.
L'informatore ha riferito che il passaggio sul terreno di (sua Testimone_2 CP_1
cognata) era impossibile in quanto sul fondo era sempre stata presente erba molto alta e che, negli ultimi anni, il terreno era stato incolto e che talvolta vi erano stati anche degli incendi.
Va altresì sottolineato che anche l'informatore di parte ricorrente (marito di Testimone_3
e legale rappresentante della società ricorrente) ha dichiarato che il Parte_5 terreno della resistente nell'estate del 2022 era incolto e presentava folte erbacce per cui tale situazione dei luoghi appare incompatibile con l'esercizio di un durevole e continuo passaggio pedonale in epoca prossima alla contestata condotta di spoglio”.
Ebbene, ad avviso del Tribunale, dalle risultanze processuali acquisite sia nella fase sommaria sia con l'istruttoria espletata nella fase di merito possessorio, non sono emersi elementi idonei a provare la fondatezza della domanda della ricorrente.
Deve osservarsi che nel procedimento possessorio, la sentenza che definisce il giudizio a cognizione piena può basarsi anche o esclusivamente sugli elementi raccolti in fase di cognizione sommaria, allorché questi consentano al giudice di decidere la causa senza escludere le sommarie informazioni fornite dai testimoni nella prima fase del procedimento. Nel procedimento possessorio, le deposizioni rese nella fase sommaria del giudizio, ove siano state assunte, come avvenuto nel presente giudizio, in contraddittorio tra le parti, sotto il vincolo del giuramento e sulla base delle indicazioni fornite dalle parti nei rispettivi atti introduttivi, sono da considerare come provenienti da veri e propri testimoni e quindi pienamente utilizzabili ai fini della decisione (in tal senso
Cassazione civile sez. II, 22/07/2021, n.21072).
Si evidenzia che anche i testi escussi nella fase di merito non hanno fornito una ricostruzione dei fatti diversa da quella risultante nella fase possessoria, come riportata nella ordinanza del 14.4.2023 che ha definito la fase sommaria.
Ci si riferisce in particolare al teste che all'udienza del 30 settembre 2024, alla Testimone_4 domanda: “anche nel periodo maggio 2021/maggio 2022, quando ve n'era la necessità, i soci e gli
6 operai di transitavano pedonalmente sul viottolo presente sul fondo di proprietà Parte_1
della signora ” ha dichiarato: “Il viottolo che attraversava il fondo della signora CP_1 CP_1 veniva percorso per giungere sulla strada pubblica. Preciso che ha due accessi;
poi Parte_1 vi era un altro che consentiva di transitare sul fondo della signora e che oggi è chiuso da CP_1
una catena. Anche a questo viottolo si accedeva dalla strada pubblica. Anche io ho transitato lungo questo viottolo a piedi… Non ricordo quando è stata apposta la catena... Ricordo che fino a un certo punto è stato possibile transitare anche con le autovetture”(cfr. verbale udienza del
30.9.2024).
Ed ancora, alla stessa udienza il teste alle domande: “ vero che da 7-8 anni è stata Testimone_5 collocata una catena di ferro che preclude l'ingresso e il transito all'appezzamento condotto da
? ” e “vero che, prima della conduzione di , v'era erba Controparte_2 Controparte_2 molto alta che impediva il passaggio a piedi?” ha affermato: “Transito sempre lungo la strada dove c'è questa catena perché lavoro da circa venti anni un terreno di proprietà di mio genero dove ci sono un vigneto ed alberi di ulivo. Mi reco presso questo terreno tutte le settimane almeno due giorni, talvolta 4/5 giorni ogni settimana. Sono tanti anni che vedo la catena. Circa due anni fa io e abbiamo potato una siepe che era alta oltre due metri la quale impediva Controparte_2
l'accesso al terreno che ha preso in affetto. Questo terreno è vicino alla Controparte_2 catena di cui ho prima riferito. Preciso che abbiamo pulito la siepe dove c'era la catena (catena che è presente tutt'oggi) e anche il terreno… Dove c'era la siepe che abbiamo pulito, nel punto in cui vi è la catena, non era presente alcun varco né segno di strada per entrare nel terreno. Nel terreno che abbiamo pulito non c'era nessun viottolo… Non riconosco gli accessi a
[...]
Non riconosco nella foto esibitami dall'avv. Ciccarelli il luogo in cui c'è la catena e Parte_6 dove io e il abbiamo potato la siepe ivi presente. ”. (cfr. verbale di udienza del 9.5.2022). CP_2
Pertanto, anche dall'istruttoria espletata nel giudizio di merito è emerso che nessun passaggio veicolare era esercitato sul fondo di proprietà della per raggiungere i fondi detenuti da CP_1 [...]
, neppure a voler ritenere valido esclusivamente l'anno antecedente allo spoglio lamentato, Pt_1 secondo quanto dettato dall'art. 1066 c.c. invocato da casa , posto che la catena “che Pt_1 consentiva di transitare sul fondo della signora (cfr. dichiarazioni rese dalla teste CP_1
) esiste sul posto da tanti anni (cfr. dichiarazioni rese dal teste . Tes_4 Tes_5
7 non ha, dunque, dimostrato di esercitare una servitù di passaggio sulla particella di Parte_1
proprietà della in epoca prossima al presunto lamentato spoglio risalente, secondo la CP_1 prospettazione della ricorrente, al luglio 2022.
A ciò si aggiunga, per completezza, che i due contratti di affitto stipulati dall'attrice nel 2019 e
2020, legittimanti la proposizione del presente giudizio nella veste di detentrice del presunto fondo dominante, non contengono alcun riferimento espresso alla dedotta servitù di passaggio sul fondo di proprietà della CP_1
Sul punto si osserva che il detentore qualificato che agisce per la reintegrazione nel possesso deve provare il titolo dal quale trae origine tale detenzione, a differenza del semplice possessore al quale
è sufficiente invocare il principio "possideo quia possideo" (cfr. Cass. sentenza n. 19931 del
25/09/2007). Dunque, posto che in tale ipotesi l'esistenza di un titolo giustificativo della detenzione costituisce presupposto essenziale della legittimazione, ne consegue che il ricorrente ha l'onere (ed ovviamente il potere) di provare che la detenzione di cui chiede la tutela possessoria ha avuto origine da un rapporto contrattuale comportante necessariamente la trasmissione della stessa, e che questo preesisteva nel momento in cui è stato compiuto lo spoglio. In altri termini, nel caso di tutela possessoria invocata dal detentore qualificato, la relazione di fatto con la res non può prescindere dal titolo che ne concreta e delimita il fondamento, cosicché il giudice del merito, a fronte delle contestazioni del resistente, non può, ai fini del riconoscimento della tutela possessoria, esimersi dall'accertamento del rapporto obbligatorio e dalla verifica che l'attività, contestata dal preteso autore dello spoglio, rientri nell'ambito della detenzione consentita da quel rapporto (in proposito, tra le tante, Cass. sentenza n. 8489 del 2000).
Nel caso di specie, come innanzi precisato, i contratti di fitto siglati da non Parte_1 contengono alcun riferimento espresso alla servitù di passaggio invocata di cui si chiede la reintegra.
Per tale ragione, alcun rilievo può assumere in questa sede l'atto notarile del 1955 dal quale emergerebbe l'assoggettamento del fondo attualmente in proprietà della al fondo del CP_1 defunto per il tramite della stradina acciottolata di cui si discute, secondo quanto Persona_1 all'articolo 4 rubricato “P ”. Controparte_6
La domanda deve pertanto essere rigettata.
8 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M.
147/2022, con distrazione in favore degli avvocati Antonio NE e SQ IA ex art. 93
c.p.c., difensori della convenuta e del terzo chiamato . CP_1 Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di reintegra in possesso avanzata da (P.I. Parte_1
), ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: P.IVA_1 rigetta la domanda;
condanna al pagamento delle spese processuali in favore della Parte_2 convenuta liquidate in € 1700,00 per compenso di avvocato di cui € 425,00 per la CP_1 fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 425,00 per la fase istruttoria ed € 425,00 per la fase decisoria oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti
Antonio NE e SQ IA ex art. 93 c.p.c. condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_2
liquidate in € 1700,00 per compenso di avvocato di cui € 425,00 per la fase di Controparte_2 studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 425,00 per la fase istruttoria ed € 425,00 per la fase decisoria oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti
Antonio NE e SQ IA ex art. 93 c.p.c.
Benevento, 27.11.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Consolante
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