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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 09/04/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 6781/2023 R.G.
N. Sent.
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Prima Civile nelle persone dei signori Magistrati :
dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Antonella Belgeri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa di Scioglimento di matrimonio iscritta al n. 6781/2023 RG promossa da
(CF ), con l'avv. CAVALLARO Parte_1 C.F._1
ROSARIA del foro di Bergamo
RICORRENTE
contro
(CF ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Nonché
nella persona dell'avv. Controparte_2 Controparte_3
CALEGARI ALESSANDRA con l'intervento del Pubblico Ministero pagina 1 di 12
FATTO E DIRITTO
Con ricorso debitamente depositato la ricorrente conveniva in giudizio il resistente al fine di ottenere la declaratoria di scioglimento del matrimonio, adducendo a fondamento di ciò l'intervenuto decorso dei termini dalla separazione giudiziale nella quale vi era stata la comparizione avanti al Presidente del Tribunale il 12.12.2029 e la pronuncia della successiva sentenza n. 1506/21 pubblicata in data 29.7.21, oggi passata in giudicato. Di fatto, dopo aver ricordato le condizioni della separazione – affido esclusivo a lei della figlia minore (13.11.2013), assegno di € 275,00 di mantenimento a CP_3
carico del padre con ordine di versamento diretto del datore di lavoro – si soffermava in particolare sulla assoluta e letterale scomparsa del padre dalla vita della figlia minore e come solo l'ordine ex art. 156, 6° comma di versamento diretto del mantenimento a carico del datore di lavoro assicurava allo stato quantomeno il versamento dell'importo indicato nella separazione, con azione esecutiva pendente per ottenere il rimborso delle spese straordinarie oltre che per il mantenimento ordinario prima dell'ordine al terzo datore. Assumeva di non lavorare, ma di poter contrare sul sostegno materiale del proprio attuale compagno. Concludeva chiedendo, oltre alla pronuncia di scioglimento di matrimonio, la declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale del resistente, l'affido super esclusivo della figlia minore, un assegno di € 350,00 mensile oltre al 50% delle spese straordinarie e la percezione integrale dell'AU.
Non si costituiva il resistente nonostante la regolare notifica del ricorso.
Nell'ambito della prima udienza di comparizione il Giudice delegato confermava le condizioni di cui alla separazione e, stante l'immediata richiesta della pronuncia parziale di stato, rimetteva la causa avanti al Collegio.
pagina 2 di 12 Dopo la pronuncia di stato con la sentenza parziale n. 609/2024 la causa era rimessa sul ruolo e, presentata un'istanza di sequestro ex art. 473bis-36 cpc sul TFR del resistente poi rinunciata per mancata notifica al , dopo la nomina della Curatrice CP_1
speciale per la minore, veniva escusso il teste indicato dalla ricorrente al cui esito la causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 473-bis 28 cpc al 23.1.25.
Questo Collegio, alla luce della già intervenuta pronuncia di stato, dovrà esaminare la domanda di decadenza, quella di affido con la visita, la domanda di assegno di mantenimento.
- Sulla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale
La principale domanda su cui decidere è pertanto quella ribadita in sede di precisazione delle conclusioni dalla ricorrente di pronuncia della decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale.
L'art. 330 c.c. rubricato "Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli" prevede che "1.Il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.
2. In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore". Dal tenore letterale della norma si desume che obiettivo del nostro legislatore è quello di tutelare e garantire il diritto del minore a crescere, essere amato, educato ed istruito, nonché mantenuto, ricevendo le dovute cure e le necessarie attenzioni dai propri genitori. Vale ricordare come tale diritto sia riconosciuto anche dalla Carta Costituzionale all'art. 30 ("E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità") . Ebbene gli artt. 330 e 333 c.c., poggiando sul pagina 3 di 12 principio costituzionale del diritto di tutela del minore, riconoscono al giudice - ogniqualvolta la condotta di uno o entrambi i genitori è pregiudizievole per la crescita serena del minore - di intervenire affinché a tali obblighi si provveda in sostituzione di chi non adempie: dunque, perché venga dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale è necessario che la condotta del genitore abbia cagionato un grave pregiudizio al minore e che tale tipo di provvedimento sia effettivamente corrispondente all'interesse del medesimo. La ratio della norma è, infatti, quella di garantire, assicurare al minore di crescere ed essere educato in un ambito familiare sereno, affidando al giudice il compito di constatare la possibilità di recupero del ruolo genitoriale. Serve, peraltro ricordare che la decadenza non ha alcun effetto sull'obbligo di mantenimento, come precisato dalla Suprema Corte già da tempo – basti all'uopo ricordare la massima secondo cui: "in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, i provvedimenti adottati ex art. 330 c.c. hanno la funzione di impedire che la prole subisca pregiudizi a causa della condotta dei genitori, ma non hanno alcuna valenza liberatoria rispetto all'obbligo di provvedere al mantenimento della prole" (Cass. Pen., sez. VI, 24 aprile 2007 n 16559).
La natura del provvedimento appare così da un lato avente carattere “sanzionatorio”, ciò per gli inadempimenti già commessi dal/i genitore/i, ma anche potenzialmente
“preventivo”, in quanto miranti ad evitare la ripetizione dei danni già causati o la protrazione dei loro effetti, come mezzo a tutela della personalità del bambino, quando la condotta parentale si concreti in un vero “abbandono morale” tale da costituire grave violazione dei doveri inerenti alla potestà.
Il fatto che la decadenza dalla responsabilità genitoriale si ispiri alla esigenza d'ordine pubblico di garantire una evoluzione normale e positivamente feconda della personalità minorile, consente di ritenere che possa essere adottata d'ufficio, anche contro la volontà delle parti, poiché la tutela della prole potrebbe essere di fatto vanificata se dovesse dipendere dalla scelta di chi sulla prole stessa esercita la potestà e, inoltre, può essere pagina 4 di 12 disposta indipendentemente dalla circostanza che il genitore abbia agito con la coscienza di ledere gli interessi della prole, dovendo essere evitato, nei limiti del possibile, ogni obiettivo pregiudizio, anche solo eventuale, per il minore.
Anche il concetto dell'attualità della condotta pregiudizievole non esclude la possibilità di futura cattiva condotta, la quale può anche essere potenziale ed in fieri. Il giudice, in altri termini, nel pronunciarsi, deve esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali
La competenza del Tribunale ordinario si impone appunto per la pendenza del giudizio di scioglimento del matrimonio in questo senso optando per la decisione del giudice competente per disciplinare appunto la pronuncia di stato con ciò anche evitando che si
Contro
Con abbiano più giudici diversi – e - a dover analizzare gli stessi comportamenti.
In tal senso vale la pena di richiamare l'art. 38, comma 1, disp. Att. cc (come modificato dall'art. 3, comma 1, della legge 219 del 2012, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dall'1. Gennaio 2013) da leggere appunto in tal senso ogni qualvolta si abbia un procedimento di cui agli artt, 330 e 333 cc. (vedi Cass. 11.2.2021 n. 3490)
Per la gravità delle conseguenze sorgenti dalla decadenza, il giudice deve esaminare in concreto ogni singolo elemento di fatto, in considerazione del fatto che, anche qualora la condotta del genitore risultasse pregiudizievole per il minore, il giudice non potrà adottare provvedimenti limitativi della potestà che, ove attuati, potrebbero
(paradossalmente) costituire fonte di un maggior danno per il figlio stesso.
La giurisprudenza ha avuto modo di tratteggiare un ampio spettro di comportamenti che sono stati ritenuti gravemente pregiudizievoli verso la prole e, dunque, motivo di decadenza dalla potestà genitoriale. La condotta gravemente pregiudizievole del genitore pagina 5 di 12 può consistere non solo in maltrattamenti o gravissime trascuratezze, ma anche in disinteresse ed incapacità di assistere i figli, mantenerli, istruirli od educarli convenientemente ( vedi Corte di Appello di Bologna, 11/05/1988). Il disinteresse può manifestarsi, ad esempio, non presenziando in momenti significativi per l'esistenza del minore (quali la nascita ed il battesimo), fino a rendersi irreperibile e rifiutando esplicitamente il ruolo genitoriale ( vedi Tribunale per i minorenni de L'Aquila,
08/06/2007), qualora trascuri costantemente e per lungo periodo il proprio figlio in tenerissima età, privandolo d'ogni assistenza e rimanendo lontano da lui, (vedi Tribunale per i minorenni de L'Aquila, 03/04/2006), o non eserciti l'ufficio paterno né sotto il profilo educativo e dell'istruzione, né sotto il profilo del mantenimento (Tribunale per i minorenni di Bari, 04/06/1987).
Nel caso di specie si hanno importanti prove circa l'assoluto disinteresse del padre sia nei contatti con la figlia che nella cura o nei semplici rapporti anche soltanto telefonici e ciò da anni. Si ha peraltro contezza di quanto la minore ha spontaneamente riportato alla
Curatrice circa l'assoluta assenza di rapporti con il padre, anzi riportando un episodio di fatto significativo in cui la minore aveva incontrato il padre per strada e questi non solo non l'aveva salutata, ma addirittura si era voltato di spalle per evitare di avere anche solo un contatto visivo con la stessa. Si altresì prova della serenità comunque raggiunta dalla minore che viene riportata sia dalla Curatrice che dall'attuale marito della ricorrente il quale, in sede di testimonianza, ha affermato: “il sig. ha chiesto di vedere la CP_1
figlia e per pochissimo tempo l'ha anche incontrata solo una volta molto tempo fa, anche se oggi non sono in grado di dirle con esattezza la data, certamente più di cinque anni da oggi”
A tale totale assenza personale ed affettiva si è ovviamente aggiunta anche quella di tipo economica: il padre che ha lavorato fino al mese di marzo 2024 non ha mai versato nulla per il mantenimento della minore, vi è stato infatti bisogno dell'ordine diretto di pagina 6 di 12 pagamento del terzo in seno alla pronuncia di separazione e a seguito della cessazione del lavoro la madre non ha più ottenuto alcunchè a tale titolo.
Vi sono quindi tutti i presupposti relativamente alla condotta reiterata del padre che di fatto evita in modo anche evidente la figlia (ci si riporta allo spregevole comportamento raccontato dalla minore alla Curatrice sopra ricordato), condotta che escludono in radice la prognosi di alcun tipo di modifica in futuro.
Da ciò l'accoglimento della domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale per il resistente.
- Sulla forma di affido
Alla luce del comportamento del resistente, oggi conclamato con la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale, è chiaro che occorra confermare la forma di affido super esclusivo a favore della madre: la figlia minore viene così affidata CP_3
ai sensi dell'art. 337 quater cc esclusivamente alla madre , la quale avrà, altresì, del tutto l'esclusivo onere di provvedere anche alla soluzione delle questioni fondamentali della medesima (salute, educazione, istruzione, residenza abituale, condizioni di vita ).
La declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale non comporta automaticamente né la perdita del diritto di visita come da ultimo riconfermato dalla sentenza n. 27171/2024.
Si ritiene equo mantenere, per quel che concerne il diritto di visita del padre, anche alla luce del distacco prolungato che le visite avvengano presso i SS previa calendarizzazione che il padre dovrà concordare direttamente con gli operatori sociali competenti per territorio.
Relativamente all'obbligo di mantenimento, si ha la richiesta da parte della ricorrente di un importo di € 350,00 mensili (a fronte dell'importo di € 275,00 della separazione) e il contributo del 50% alle spese straordinarie relative al medesimo.
In assenza, tuttavia, di documentazione finanziaria o economica del resistente, non può allora che riconoscersi come minimo di sopravvivenza l'importo appunto di € 250,00
pagina 7 di 12 ritenuto oggi necessario da questo Tribunale cui deve essere aggiunto il 50% delle spese straordinarie secondo il nuovo protocollo di questo Tribunale , come inserito specificatamente in dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in sede di dispositivo in conformità ai parametri di cui al DM 147/22 (causa di valore indeterminabile, di complessità bassa ai valori medi) . La liquidazione dell'onorario del Curatore verrà attuata con apposito decreto collegiale dopo la richiesta del medesimo
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, richiamata la pronuncia di stato di cui alla sentenza n. 609/2024 data nel corso del presente giudizio disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) - Pronuncia, ai sensi dell'art. 330 cc, la decadenza di dalla Controparte_1
responsabilità genitoriale nei confronti della figlia;
Controparte_3
2) Affida la figlia minore in via esclusiva alla madre la quale CP_3 Parte_1
avrà altresì l'esclusiva responsabilità nell'assumere le decisioni di maggiore interesse per la medesima relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia stessa oltre che per tutti i rapporti con la PA in materia di documenti specifici per la minore;
3) - dispone che il padre potrà vedere la figlia minore solo previ incontri protetti da concordare con i SS territorialmente competenti;
4) pone a carico del padre l'onere di versare alla madre entro il 10 di ogni mese per il mantenimento ordinario della minore un assegno di € 250,00 oltre rivalutazione istat annuale;
5) pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere alle spese straordinarie per la figlia in ragione del 50% ciascuno come da Protocollo del Tribunale di CP_3
Bergamo che si riporta integralmente:
pagina 8 di 12 spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
pagina 9 di 12 a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento
(baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
pagina 10 di 12 Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
6) condanna il resistente alla rifusione delle spese a favore della ricorrente che si liquidano in € 98,00 di spese ed € 7616,00 (di cui € 1.701,00 per la fase di studio, €
1.204,00 per la fase iniziale, € 1806,00 per la fase istruttoria e € 2.905,00 per la fase decisionale) per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 15%
Così deciso in Bergamo Camera di Consiglio del 23.1.2025
pagina 11 di 12 IL PRESIDENTE est.
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