Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/03/2025, n. 2564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2564 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 12 SEZIONE CIVILE
Il giudice monocratico dott. Alessia Notaro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies comma 3, c.p.c., nella causa iscritta al N. R.G. 7992/2024, con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c. e art. 14 D.lgs. 150/2011,
Tra
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), residente in [...], C.F._1
elettivamente domiciliato in Napoli alla Via del Rione Sirignano n. 10 presso lo studio dell'Avv. Pietro Paolo Ferraro (C.F. ), che lo rap- C.F._2
presenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso
Ricorrente contro
C.F. Controparte_1 P.IVA_1
in p. del Legale Rappresentante p.t, dott. , rappr.to e difeso congiun- CP_2
tamente e disgiuntamente dagli avv.ti Anna Antonietta Manganelli (c.f.:
[...]
) e Francesco Russo (c.f. tutti incardi- C.F._3 C.F._4
nati nell'Avvocatura interna, in virtù di procura ad litem in calce alla comparsa di costituzione e con gli stessi elettivamente domiciliato presso la sede legale di in Napoli alla Via Morelli 75 CP_1
Resistente nonché
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(C.F. , in persona del Commissario Liqui-
[...] P.IVA_2
datore e legale rappresentante pro tempore, con sede in Napoli alla Via Domeni- co Morelli, n. 75 – pec: Email_1
Resistente- contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 281-decies c.p.c. e 14 d.lgs. 150/2011, notificato a mezzo pec il 20/05/2024 il Ricorrente avv. adiva il Tribunale per sentir Parte_1
“1) accertare e dichiarare che il Prof. Avv. ha espletato attivi- Parte_1
tà professionale in favore dell' Controparte_4
di Napoli, nel giudizio celebrato innanzi alla Suprema Corte di Cassazio-
[...]
ne , contro la sig.ra (RG n.4504/2017), conclusosi con ordi- Controparte_5
nanza n.3437/2022 del 03.11.2022, pubblicata il 28.11.2022 ;
2) accertare e dichiarare che a fronte dell'attività difensiva espletata il Prof.
Avv. ha maturato in base ai parametri stabiliti dal Dm Parte_1
n.55/2014, competenze professionali pari ad euro 16.105,75, oltre IVA e CPA;
3) per l'effetto condannare in solido l' Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore e
[...]
l in persona del legale rappresen- Controparte_1
tante pro tempore al pagamento in favore del prof. Avv. Parte_1 dell'importo complessivo di euro 16.105,75, oltre IVA e CPA nonché interessi e rivalutazione , ovvero della diversa misura , maggiore o minore , stabilita dal
Tribunale anche in via equitativa;
4) in ogni caso condannare le parti resistenti al pagamento di spese e onorari del presente giudizio.”
Si costituiva in giudizio l' che impu- Controparte_1
gnava e contestava tutto quanto ex adverso nei propri confronti dedotto, prodotto e richiesto, essendo le richieste avanzate o inammissibili ed improcedibili sia in fatto che in diritto. Concludeva, pertanto, affinché il Tribunale voglia “In via pre-
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liminare 1) disporre con propria ordinanza non impugnabile il mutamento del rito da semplificato in ordinario, stante la carenza dei suoi presupposti e le ecce- zioni sollevate da 2) dichiarare la carenza di legittimazione passiva in ca- CP_1
po ad nel presente giudizio;
nel merito rigettare tutte le domande avanza- CP_1
te dal ricorrente Prof. Avv. nei confronti della resistente Parte_1
perché improponibili , inammissibili, infondate in fatto e diritto, ed in ogni CP_1
caso accogliere tutte le eccezioni preliminari e pregiudiziali.”
All'udienza del 16.01.2025, il giudice sollevava d'ufficio la questione di compe- tenza funzionale considerando che il difensore chiedeva il pagamento di compen- si per attività professionale svolta innanzi alla Corte di cassazione, che la senten- za impugnata era stata emessa dalla Corte di Appello e che la sentenza della Cor- te di cassazione aveva cassato con rinvio alla Corte di Appello.
Sollevata la questione di incompetenza funzionale le parti articolavano le proprie difese nelle note scritte. In esse, la ricorrente faceva presente “che l' CP_6 [...]
” Controparte_7
ha provveduto al pagamento della somma dovuta al ricorrente per l'attività pro- fessionale espletata, per cui chiede all'Ill.mo Giudice adito di volere dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione tra le parti delle spese di lite.”
La resistente concludeva sul punto chiedendo “- dichiarare il presente ricorso inammissibile per difetto di competenza in capo all'On.le Giudicante adito in fa- vore della Corte di Appello di Napoli;
- considerato l'avvenuto pagamento dell'intera somma da parte dell' CP_3 Controparte_3
, dichiarare la cessata materia del contende-
[...] re;
- disporre in ogni caso la compensazione delle spese di lite.”
La causa era assegnata in decisione.
Va precisato che il procedimento di liquidazione degli onorari di avvocato “non è esperibile dinanzi alla Corte di cassazione, nemmeno nel caso in cui gli onorari di cui si chiede il pagamento siano dovuti per il patrocinio dinanzi alla Corte stessa, attesa l'incompatibilità strutturale tra il giudizio di cassazione, nel quale non è concepibile alcuna attività istruttoria, ed il suddetto procedimento, nel quale invece può rendersi necessaria l'acquisizione di prove. Pertanto, per l'atti-
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vità svolta dall'avvocato dinanzi alla Corte di cassazione il ricorso suddetto va proposto a pena d'inammissibilità: (a) in caso di cassazione senza rinvio o di mancata riassunzione del giudizio di rinvio, dinanzi al giudice che ha pronuncia- to il provvedimento impugnato;
(b) nel caso di cassazione con rinvio seguita da riassunzione del giudizio, dinanzi al giudice di rinvio.” (Cass. 1° agosto 2008, n.
20930).
Questo trova conferma nell'art. 14, comma 2, cit., si fa riferimento allo "ufficio giudiziario di merito".
Pertanto, va dichiarata, alla luce di tali argomentazioni, l'incompetenza del giu- dice adito.
La pretesa avanzata ha, difatti, ad oggetto i compensi relativi al giudizio celebra- to innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, contro la Sig. Controparte_5
(R.G. n. 4504/2017), conclusosi con ordinanza n. 3737/2022 del 03.11.2022, pubblicata il 28.11.2022, nei seguenti termini “La Corte accoglie, nei sensi di cui in motivazione, i motivi dal terzo all'ottavo, rigettati i primi due, cassa la senten- za impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d'Appello di Na- poli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle Data pub- blicazione 28/11/2022 spese del giudizio di legittimità”. Competente, pertanto, è la Corte d'Appello di Napoli.
Rilevata e dichiarata l'incompetenza, il Tribunale non può pronunciarsi sulla ces- sazione della materia del contendere, che costituisce una pronuncia di merito e presuppone la sussistenza della competenza del giudice.
Come da concorde richiesta delle parti, le spese del presente giudizio sono tra le stesse compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N.
R.G. 7792/2024, così provvede:
1) Dichiara l'incompetenza funzionale del Tribunale di Napoli, essendo compe- tente a decidere la Corte d'Appello di Napoli;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Napoli, 12 marzo 2025
Il giudice
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Dott.ssa Alessia Notaro
Sentenza redatta con la collaborazione del M.o.t. Viviana Vacca
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