Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/06/2025, n. 2924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2924 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2933/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2933/2024 promossa;
[...]
, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Parte_1
Platania;
- ricorrente -
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Carmela Lucia Zappalà;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI CATANIA;
- interventore ex lege -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Esaminato il ricorso con cui ha esposto che: -dalla Parte_1
relazione more uxorio con , ormai cessata, è nato Controparte_1
pagina 1 di 4
esso ricorrente, il minore manifesta delle reazioni non in linea con i bambini della sua età quali pianti a dirotto, ansia e chiusura relazionale;
- ha quindi chiesto alla resistente di sottoporre il minore ad una valutazione neurologica e psicologica presso uno specialista;
-la richiesta, tuttavia, è rimasta priva di riscontro;
-tanto premesso, ha chiesto “di nominare un
esperto per una valutazione medico-psicologica del minorenne
[...]
, al fine di superare il dissidio fra i due genitori in Persona_1
riferimento alla scelta del professionista, nell'interesse esclusivo del minorenne.”;
Rilevato che la resistente, costituendosi in giudizio, ha chiesto di rigettare il ricorso;
Considerato che:
- alla prima udienza il ricorrente ha insistito in domanda dichiarando quanto segue: “La pediatra non mi ha suggerito di rivolgerci ad un
neuropsichiatra infantile o ad altro specialista. Preciso che il 30 agosto ho
accompagnato il bambino dal pediatra per un problema fisico, la pediatra gli ha chiesto se facesse sport, il bambino lì per lì ha manifestato di non
comprendere bene la domanda e infine ha risposto correttamente. Allora ho chiesto alla dottoressa se la risposta fosse in qualche modo normale e lei ha risposto che il bambino appare un po' immaturo rispetto all'età che ha e probabilmente questa situazione è correlata allo stress derivante dalla nostra separazione.”; e che alla prima udienza la resistente ha contestato le domande formulate da controparte dichiarando quanto segue:
“La pediatra non mi ha mai invitato o suggerito di rivolgermi ad un neuropsichiatra infantile. Stesso discorso vale con riguardo all'Istituto scolastico che non ha mai dato indicazioni in merito a tale esigenza. Il bambino con me si comporta normalmente e va bene a scuola.”;
-all'esito della prima udienza il Giudice Delegato ha onerato le parti a produrre certificazione del pediatra attestante l'eventuale necessità di una visita specialistica;
- le parti non hanno adempiuto all'ordine del Giudice;
pagina 2 di 4 - parte resistente ha depositato in data 07/02/2025 una certificazione medica dell'ASP Catania nella quale, sebbene datata 22/01/2025, è
attestato che “Il paziente nato il [...], è Persona_1
stato sottoposto a visita medica presso i nostri uffici NPI Corso Italia g.
18/03/2025 [sic]”;
- con note del 19/02/2025 la resistente ha dichiarato che le parti hanno congiuntamente prenotato per il minore una visita medica presso l'ASP Catania, dipartimento di Salute Mentale;
- con note del 25/02/2025 il ricorrente ha confermato quanto affermato da controparte in ordine alla prenotazione per il minore di visita medica specialistica presso l'ASP Catania;
inoltre ha dedotto quanto segue: “Si informa altresì il G.I. che il piccolo il 27 ottobre 2024 Per_1
ha subito un grave trauma, avendo assistito ad una presunta violenza
domestica ai danni della madre, odierna convenuta, perpetuata dal compagno di quest'ultima, sig. che è stato denunciato Persona_2
dalla RA . Il sig. peraltro nel procedimento penale a CP_1 Per_1
carico del ha prestato testimonianza ai Carabinieri. Alla luce Per_2
di ciò si chiede al G.I. di sollecitare il reparto di N.P.I: competente affinché anticipi la data delle sedute psicologiche in favore del minore.”;
Ritenuto che:
-è superfluo e non si giustifica un rinvio della causa a data successiva alla visita specialistica già fissata spontaneamente dai genitori del minore
“onde consentire la produzione agli atti della documentazione che verrà rilasciata dalla struttura medica”, in quanto le parti erano state onerate a produrre certificazione del pediatra proprio al fine di valutare l'eventuale necessità di una visita specialistica, ormai prenotata dalle medesime di propria iniziativa dopo la celebrazione della prima udienza;
- non sussistono, tuttavia, i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere in quanto non risulta né se il minore sia stato effettivamente sottoposto alla visita specialistica né se sia stato preso in carico dal CP_2
pagina 3 di 4 - alla luce sia di quanto dedotto da entrambe le parti con le note scritte in merito alla volontà comune di sottoporre il minore a valutazione neurologica sia di quanto allegato dal ricorrente in merito al trauma grave cui avrebbe assistito il bambino in occasione di una presunta violenza domestica ai danni della madre ad opera dell'attuale compagno, nell'esclusivo e preminente interesse del minore va disposto che venga effettuata dal competente SNPI un'attività di osservazione del minore
(n. a Catania il 15/09/2014) e se del caso, ove Persona_1
ritenuto necessario dallo stesso SNPI, si provveda alla immediata presa in carico del medesimo, dovendosi per contro escludere la nomina ad opera del Tribunale di un medico privato in assenza di accordo tra le parti;
Ritenuto che le spese di lite vanno compensate non sussistendo una situazione di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa n. 2933/2024
RG;
Dispone che venga effettuata dal competente un'attività di CP_2
osservazione del minore (n. a Catania il Persona_1
15/09/2014) e se del caso, ove ritenuto necessario dallo stesso si CP_2
provveda alla immediata presa in carico del medesimo,
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Dispone la trasmissione del presente provvedimento alla Procura
della Repubblica.
Così deciso nella camera di consiglio del 16/05/2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
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