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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/06/2025, n. 2916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2916 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 18646/2023 tra:
Parte_1
(p. i.v.a. ) P.IVA_1 in persona del rappresentante legale pro tempore rappresentata e difesa dall'avvocato Paola Zuppardo del
Foro di Torino nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Torino al corso Matteotti n. 41
parte opponente
e
CP_1
(p. i.v.a. ) P.IVA_2 in persona del rappresentante legale pro tempore rappresentata e difesa dall'avvocato Giacomo Santonastaso del Foro di Torino nonché elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Torino alla via Torricelli 4 bis n.
134 parte opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 del c.p.c.; contratto di appalto;
fornitura e installazione di quadri e componenti elettrici;
corrispettivo; domanda di pagamento somme;
inadempimento; risarcimento del danno.
1
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte opponente Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Torino Respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione Nel merito in via principale Revocarsi il decreto ingiuntivo N. 6294/23 – RG. 17078/23 poiché richiesto ed ottenuto su un credito ancora non scaduto e, per l'effetto, inesigibile. Nel merito in via riconvenzionale Accertati i maggiori costi in capo ad ed i Parte_1 danni ristorati da alla propria Parte_1 committente, tutti documentati e quantificabili in € 11.117,25 IVA compresa, dichiarare tenuta e condannare la
al rimborso di tale importo. CP_1 Dichiarare tenuta e condannare al pagamento di CP_1 una somma da liquidarsi in via equitativa ma, comunque, non inferiore ad € 50.000,00 a titolo di danno indiretto per le mancate commesse di nell'anno 2024 ed in ipotesi, Pt_2 anche per quelli a venire e ciò a causa dell'inadempimento della CP_1
O quell'altra somma maggiore o minore in corso di causa accertanda a titolo di risarcimento del danno patrimoniale patito, da calcolare in eventuale compensazione nel caso in cui il decreto ingiuntivo non venisse revocato. In via istruttoria Si insiste per l'ammissione delle proprie istanze istruttorie come formulate nelle memorie 19 e 28/06/24, per interpello formale del legale rappresentante e con i testi indicati anche a prova contraria e ci si oppone a quelle avversarie per i motivi già esposti. Si dichiara, sin da ora, di rifiutare il contraddittorio su eventuali domande nuove. Con il favore del Compenso Professionale ex D.M. N. 147/22 oltre il 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA di legge”.
Parte opposta CP_1
“Voglia il Giudice Unico del Tribunale Civile di Torino;
Respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
Nel merito: respingere ogni domanda proposta dalla Parte_1 nei confronti della e, conseguentemente, CP_1 confermare il decreto ingiuntivo n. 6294/23 emesso il giorno 19/10/23 dal Giudice Unico del Tribunale Civile di
2 Torino e portante la condanna della al Parte_1 pagamento della somma di Euro 13.908,00 oltre agli interessi ed alle spese;
condannare, qualora occorra, la al Parte_1 pagamento a favore della della somma di Euro CP_1 13.908,00 o di quell'altra, maggiore o minore, che risulterà dovuta in corso di causa, oltre a tutti gli importi indicati nel decreto e successivi. Con gli interessi dal dovuto al saldo. Con vittoria di diritti, onorari e spese di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del presente giudizio di opposizione ex art. 645 del c.p.c..
Come è noto, oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la domanda di pagamento somme avanzata con il ricorso monitorio, e non già la verifica della ricorrenza, in fatto e in diritto, delle condizioni di legge per l'emissione del provvedimento di ingiunzione in sede monitoria, giacché una volta emesso il decreto ingiuntivo, in sede di opposizione ex art 645 del c.p.c.,
l'oggetto del contendere concerne esclusivamente la fondatezza in fatto e in diritto dell'avanzata pretesa creditoria.
Ciò posto, con il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 6294/2023 (R.G. n. 17078/2023) qui opposto, il
Tribunale Ordinario di Torino ha ingiunto all'opponente il pagamento della somma di € 13.908,00, Parte_1 oltre accessori e spese legali in favore della parte opposta CP_1
La parte opposta ha dedotto nel ricorso CP_1 per decreto ingiuntivo quanto segue:
1) con e-mail del 13 aprile 2023 essa ricorrente CP_1
ha inviato a il preventivo n.
[...] Parte_1
61/23 avente ad oggetto l'esecuzione da parte di Elcab
3 s.r.l. delle opere di montaggio e cablaggio di n. 36
(trentasei) quadri elettrici modello OR da eseguirsi in Nichelino (TO) presso la sede di Parte_1 dietro pagamento di un corrispettivo commisurato in €
1.000,00 oltre i.v.a. cadauno;
2) in un secondo momento le parti si sono accordate per ridurre da n. 36 (trentasei) a n. 12 (dodici) la quantità dei quadri elettrici oggetto del contratto;
3) ha provveduto all'esecuzione delle CP_1 operazioni di montaggio e cablaggio dei dodici quadri elettrici;
4) dopo l'integrale esecuzione delle operazioni commissionate, in data 21 giugno 2023, le parti hanno modificato il preventivo iniziale concordando la riduzione del corrispettivo unitario da € 1.000,00 ad € 950,00 oltre i.v.a.;
5) attraverso l'appena citato documento redatto alla fine delle opere, le parti hanno concordemente riconosciuto l'esatta quantità dei quadri elettrici effettivamente installati ed il loro ammontare;
6) il menzionato documento, sottoscritto dalla parte intimata all'esito delle opere compiute, costituisce un riconoscimento della stessa intimata dei quadri effettivamente installati e del corrispettivo dovuto, integrando così la fattispecie del riconoscimento del debito da considerare anche ai sensi dell'articolo 642 comma 2 del c.p.c.;
7) essa ricorrente ha emesso la fattura CP_1
n. 133/23 dell'importo di € 13.908,00;
8) a fronte di ciò, nessuna somma è stata corrisposta dal debitore.
4
2. I motivi di opposizione.
L'odierna opponente ha promosso la Parte_1 presente opposizione ex art. 645 del c.p.c. sulla base dei seguenti motivi:
1) mancanza del requisito dell'esigibilità del credito ex art. 633 del c.p.c. (v. pagg. da 1 a 3 dell'atto di citazione in opposizione);
2) inadempimento contrattuale e sussistenza di vizi e difetti nelle opere realizzate (v. pagg. 4 e 5 dell'atto di citazione in opposizione).
In particolare, l'odierna opponente ha lamentato e dedotto la mancanza di collaudi e certificazioni di conformità per ciascun quadro elettrico realizzato, oltre al sostenimento di costi aggiuntivi per poter ripristinare le anomalie dei lavori eseguiti.
3. L'istruttoria svolta.
L'odierna causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.
Nel corso del giudizio, peraltro, con ordinanza del 5 febbraio 2024, è stata sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 649 del c.p.c.
4. Sul merito dell'opposizione e la domanda di pagamento somme avanzata dalla parte opposta mediante presentazione del ricorso monitorio.
L'opposizione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Come sopra detto, l'oggetto del presente giudizio è la domanda di pagamento somme avanzata dalla parte opposta nei confronti della parte opponente CP_1 [...]
mediante l'iniziativa monitoria assunta. CP_2
Parte opposta rivendica il pagamento della somma di €
11.400,00 quale corrispettivo per la fornitura e l'installazione di n. 12 quadri elettrici.
5 A fronte di tale pretesa creditoria la parte opponente eccepisce, oppone e formula un'eccezione di inadempimento ex art. 1460 del codice civile quale giustificato motivo per il mancato pagamento del corrispettivo richiesto.
Sul punto la parte opponente ha Parte_1 rappresentato in atti quanto segue:
- il committente finale era la società OR S.p.A. che commercializza in tutto il mondo forcole telescopiche e sistemi di pallet shuttle;
- quest'ultima società ha commissionato chiavi in mano alla società l'”impiantizzazione” elettrica Parte_2 completa di 36 pallet;
- a sua volta, ha ordinato ad Parte_2 Parte_1
(odierna opponente) la fornitura per la sola
[...] manodopera di n. 36 quadri elettrici + n. 36 impianti di bordo macchina;
- essa opponente da ultimo, a sua volta, Parte_1 si è rivolta ad commissionandole la fornitura CP_1 per la sola manodopera di n. 36 quadri elettrici, poi ridotti a 12.
Parte opponente deduce l'inadempimento di parte opposta sia per l'impreparazione del personale sia per le gravi carenze dell'attività svolta.
Secondo la parte opponente l'attività svolta è stata del tutto carente:
“risultano ancora mancanti, ad oggi, fogli di collaudo
e le relative dichiarazioni di conformità, per ogni singolo quadro realizzato.
Sono necessari la dichiarazione di conformità con riferimento alla norma CEI EN 60204, la check list di collaudo ed il report con misurazioni delle tre prove obbligatorie: dielettrica, isolamento e continuità”.
(v. pag. 4 della comparsa conclusionale).
6 In particolare, la Difesa opponente, dopo aver richiamato le contestazioni già formalizzate in corso di rapporto con messaggio mail del 13 giugno 2023 (v. il doc.
n. 7 del fascicolo di parte opponente) ha dedotto quanto segue:
7 Ebbene, a fronte della contestazione della parte opponente, la parte opposta su cui gravava il CP_1 relativo onere della prova, non ha dimostrato di aver correttamente adempiuto alla propria obbligazione contrattuale.
In tema di contratto d'opera, infatti, l'appaltatore che agisce in giudizio per il pagamento del corrispettivo pattuito ha l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa e quindi di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione conformemente al contratto e alle regole dell'arte (Cass.,
Sez.
2. Ord. n. 25410/2024).
L'odierna parte opposta non ha prodotto in atti alcuna documentazione contrattuale, tecnica, progettuale, peritale, fotografica o certificativa dalla quale risulti che essa ha effettivamente fornito, realizzato e installato a regola d'arte i quadri elettrici di cui trattasi.
In atti parte opposta si è limitata a CP_1 produrre il documento n. 4 del proprio fascicolo qualificando come riconoscimento del debito.
Tuttavia, tale documento in realtà non può affatto qualificarsi come riconoscimento del debito, trattandosi di mera annotazione generica (“ordine del 21/06/2023” “9,5000
x 12 = 11.400,00”) apposta sul preventivo n. 61 del 13 aprile 2023 predisposto dalla CP_1
Piuttosto, detta annotazione – in quanto priva di dizioni o frasi letterali conducenti in senso contrario – va qualificata quale mera puntuazione della modifica d'ordine intervenuta fra le parti (da n. 36 a n. 12 quadri elettrici, con prezzo da € 1.000,00 cadauno ad € 950,00
8 cadauno), ciò che risulta coerente con l'avvenuta rettifica a mano del prezzo originario sopra stampato nel preventivo di cui trattasi.
Dunque, non vi è in atti nessun documento che provi l'avvenuta esecuzione a regola d'arte dell'oggetto dell'accordo contrattuale intervenuto fra le parti.
La parte opposta – inoltre – non si è CP_1 neanche validamente offerta di provare detta corretta esecuzione atteso che essa ha articolato sul punto capitoli di prova (v. i capitoli riportati alle pagine 14 e 15 della comparsa di costituzione e risposta) del tutto generici e comunque inammissibili in quanto valutativi, aventi ad oggetto circostanze tecniche non demandabili a testimoni.
In via generale va invero osservato che allorquando le parti controvertano su questioni di tipo tecnico, come l'adempimento di un opus spiccatamente tecnico e la sua conformità alla regole dell'arte (tecnica), non può certo ovviarsi al difetto di minima formalizzazione del rapporto contrattuale intercorso fra le parti e della sua concreta attuazione mediante ricorso alla prova testimoniale, la quale presenta degli evidenti, connaturati e intrinsechi limiti - dovuti alla labilità, genericità, volubilità, parzialità e soggettività delle dichiarazioni testimoniali
- che la rendono inidonea all'accertamento di fatti tecnici che invece richiedono misurazioni, valutazioni specifiche, puntuali acquisizioni di tipo tecnico, calcoli, accertamenti empirici documentabili, attestazioni di conformità ad analitici prontuari e manuali, riscontri di precisione et similia.
D'altra parte, proprio detti elementi (di labilità, genericità, volubilità, parzialità e soggettività delle dichiarazioni testimoniali) fondano e motivano lo sfavore del legislatore il quale, mediante gli articoli 2721 e seguenti del codice civile, ne ha fortemente circoscritto l'operatività nella materia contrattuale.
9 La domanda di pagamento somme avanzata dalla parte opposta deve pertanto essere rigettata per difetto di prova.
5. Sulle domande riconvenzionali di tipo risarcitorio avanzate dalla parte opponente nei confronti di parte opposta.
La parte opponente chiede a sua volta la condanna di parte opposta al pagamento a titolo risarcitorio delle seguenti poste monetarie:
- € 11.117,25 i.v.a. compresa quali costi necessari a porre rimedio al nocumento cagionato dalla parte opposta mediante la sua fornitura incompleta e difettosa di quadri elettrici;
- € 50.000,00 quale danno da lucro cessate in considerazione dell'asserito venir meno di commesse da parte della società Parte_2
Entrambe le domande vanno rigettate per difetto di prova.
Sul punto è sufficiente osservare come – a prescindere da ogni altra questione – la documentazione prodotta in atti, che pur testimonia delle criticità emerse e comunicate dai subappaltanti e clienti finali di
[...]
, non consente di ritenere provato - con certezza CP_2
- che gli interventi dedotti riguardino i quadri forniti da
CP_1
Si tratta invero di documentazione contabile o bancaria di provenienza unilaterale del tutto generica in alcun modo riferibile in modo sicuro e non controvertibile ai quadri di cui trattasi.
10 Si veda per esempio la fattura prodotta sub doc. n. 22 del fascicolo di parte opponente ove è recata la seguente descrizione:
Si tratta documento dal quale non può evincersi con certezza la riferibilità alla vicenda in argomento.
Allo stesso modo nessuna documentazione fra quella prodotta in atti è indicativa degli effettivi rapporti commerciali intercorsi con la società nel Parte_2 passato né fornisce all'attualità elementi certi e sicuri utili ad affermare che eventuali mancate future commesse devono imputarsi all'esito della vicenda per cui è causa.
Si tratta – allo stato degli atti - di una mera supposizione, al momento del tutto sfornita di adeguata prova, fondata quindi su dati meramente probabilistici o di affermazione meramente unilaterale (si vedano ad esempi i dati di fatturato riconducibili alle commesse passate di
; essi sono solo enunciati unilateralmente dalla Parte_2 parte opponente nei propri scritti difensivi senza che vi sia in atti alcun documento che provi l'effettività di tali indicazioni).
Peraltro, anche in questo caso, le istanze istruttorie avanzate dalla parte opponente in corso di causa vanno rigettate in quanto, parimenti a quelle formulate da parte opposta, esse sono del tutto generiche e inammissibili avendo ad oggetto valutazioni ed accertamenti tecnici non demandabili a testimoni.
A tanto consegue il rigetto delle domande riconvenzionali avanzate dalla parte opponente
11
6. Sulle statuizioni finali di causa, le istanze istruttorie e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.
Le sopra svolte considerazioni motivano, altresì, il rigetto delle istanze istruttorie avanzate in atti in quanto inammissibili per le ragioni sopra illustrate e comunque giacché non rilevanti al fine del decidere, tenuto anche conto che la documentazione versata in atti è risultata idonea a fornire un'esaustiva rappresentazione dei fatti di causa.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono pertanto rassegnarsi le analitiche statuizioni di cui in dispositivo.
Stante la reciproca soccombenza (parte opposta, alla cui iniziativa monitoria deve imputarsi il sorgere del presente contenzioso, è soccombente in ordine alla domanda principale di pagamento somme;
parte opponente è soccombente in ordine alle domande riconvenzionali svolte in via risarcitoria), risulta equo e conforme a legge compensare ex art. 92 del c.p.c. le spese di lite per la metà del loro ammontare.
La restante metà deve essere regolata secondo il principio della soccombenza (avendo riguardo alla domanda principale avanzata in via monitoria) come imposto dall'articolo 91 del c.p.c. il quale testualmente così recita:
“Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso
12 delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida
l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
Non ricorre infatti alcuna delle ipotesi ex art. 92 del c.p.c. che consentono la compensazione delle spese di giudizio.
Le spese seguono allora la soccombenza ai sensi dell'articolo 91 del c.p.c. e si liquidano come in dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M.
55/2014 (come aggiornato dal D.M. n. 147/2022), tenendo conto dei parametri indicati all'art. 4 del citato D.M., e sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento
(da € 5.200,01 a € 26.000,01), nonché delle seguenti analitiche voci:
a) fase di studio → € 919,00
b) fase introduttiva → € 777,00
c) fase istruttoria → € 1.680,00
d) fase decisionale → € 1.701,00
- per un totale di € 5.077,00.
- 50% = € 2.538,50.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta ex art. 645 del c.p.c. e per l'effetto revoca il decreto qui opposto n.
6294/2023.
2) Rigetta la domanda di pagamento somme avanzata dalla parte opposta nei confronti CP_1 dell'opponente mediante la presentazione Parte_1 del ricorso monitorio.
3) Rigetta le domande riconvenzionali avanzate dalla parte opponente Parte_1
4) Compensa fra le parti ex art. 92 del c.p.c. le spese di lite per la metà del loro ammontare e condanna la
13 parte opposta al pagamento, in favore della CP_1 parte opponente della restante metà che Parte_1 liquida in € 118,50 per esposti ed € 2.538,50 per compenso professionale oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino il giorno 14 giugno 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
14