Articolo 2 della Legge 6 agosto 1966, n. 642
Articolo 1Articolo 3
Versione
6 settembre 1966
Art. 2.
Il bene di cui sopra dovra' essere destinato, per almeno venti anni, dall'acquirente ad attivita' educative, assistenziali e religiose.
Sopra di esso dovranno essere mantenuti i vincoli imposti dalla Sovrintendenza ai monumenti.
Entrata in vigore il 6 settembre 1966