Art. 2.
Il bene di cui sopra dovra' essere destinato, per almeno venti anni, dall'acquirente ad attivita' educative, assistenziali e religiose.
Sopra di esso dovranno essere mantenuti i vincoli imposti dalla Sovrintendenza ai monumenti.
Il bene di cui sopra dovra' essere destinato, per almeno venti anni, dall'acquirente ad attivita' educative, assistenziali e religiose.
Sopra di esso dovranno essere mantenuti i vincoli imposti dalla Sovrintendenza ai monumenti.