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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/01/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 12583/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 11.12.2024, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n.R.G. 12583/2022
TRA
, rapp.ta e difesa come in atti dagli avv.ti Passariello Maria e Capasso Parte_1
Roberto;
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rapp.te “pro tempore” dom.to Controparte_1 per la carica in Napoli, via A. De Gasperi n.55;
Resistente
Oggetto: opposizione ad atpo
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.10.2022 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., dott. presentava rituale opposizione Per_1
chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (assegno di invalidità).
L' si costituiva opponendosi alla domanda. CP_1
Disposto il rinnovo delle operazioni peritali, alla luce delle censure alla perizia e dell'esame degli atti di causa, è pronunciata la presente sentenza.
1 Tanto brevemente premesso in fatto, occorre, in primis, verificare la tempestività della presente opposizione in quanto, ai sensi dell'art. 445 bis comma 6, c.p.c. “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”
Deve, dunque, darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione.
Nel merito, si osserva che il ctu dott. , nominato nella presente fase, in seguito Per_2 all'esame obiettivo eseguito sulla persona della ricorrente e dell'esame degli atti di causa, ha affermato che la ricorrente risulta affetta da:
- ESITI DI CARCINOMA PAPILLIFERO DELLA TIROIDE TRATTATO
CHIRURGICAMENTE (11/20) => COD. 9322-23 IND. INV. 60%;
- ARTROSI POLISTAZIONALE A PREVALENTE IMPEGNO CERVICO-LOMBARE
- OBESITA' (04/21) => COD. 7321 IND. INV. 25%;
-MIOCARDIO-VALVULOPATIA SCLERO-IPERTENSIVA (05/24) - CL. FUNZ. NYHA
1-2^ => COD 6441-42 IND. INV. 35%;
- NEVROSI ANSIOSA => COD 2207 IND. INV. 15%.
La ricorrente, di anni 46 al momento della visita, a giudizio del ctu “è da considerarsi soggetto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura percentuale dell'83% (ottantatré per cento) con decorrenza dal mese di Aprile 2021”.
Secondo il ctu la patologia osteoarticolare, diversamente da quanto risulta dalla perizia redatta dal ctu della fase atp, dott. risulta documentata strumentalmente già dall'Aprile 2021, Per_1
oltre che obiettivabile, mentre la fibrosclerosi miocardiaca, successivamente diagnosticata, è una patologia che non può essere insorta ex abrupto al momento della diagnosi medesima
(così ctu dott. in perizia, cf. Apparati atrio-ventricolari fibrocalcifici, emiculus Per_2
posteriore calcifico).
Pertanto, il ctu dott. ha ritenuto di dover riconoscere in capo alla ricorrente per i Per_2
motivi esposti una invalidità pari all'83% (ottantatré per cento), con decorrenza dal mese di aprile 2021, data in cui risulta diagnosticata la patologia osteoarticolare.
Alla luce di quanto esposto, e dell'esame della documentazione in atti, si ritiene la perizia redatta dal ctu maggiormente conforme alle condizioni della ricorrente quali Per_2
risultanti ex actis in quanto le relative conclusioni condivisibili e supportate dalla documentazione in atti;
vengono pertanto qui condivise e fatte proprie.
2 Il ricorso merita pertanto accoglimento, essendo soddisfatti i requisiti necessari per il riconoscimento dell'assegno di invalidità con decorrenza dal mese di aprile 2021.
L'opposizione va quindi accolta per quanto di ragione.
Val la pena, infine, ribadire a tale scopo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004;
2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e
l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice”
(Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Le spese di lite di entrambe le fasi seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio, liquidate con separato decreto contestuale alla presente sentenza, si pongono a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara concluso il procedimento di ATP n. R.G. 8139/2021 e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
- accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara che la ricorrente è invalida nella misura dell'83% a partire dal mese di aprile 2021; CP_
- condanna al pagamento delle spese di lite di entrambe le fasi che si liquidano nella complessiva somma di euro 2697,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi;
- spese di ctu come da separato decreto.
3 Aversa, 10/1/2025.
Si comunichi.
Il giudice del lavoro dott.ssa Federica Izzo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 11.12.2024, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n.R.G. 12583/2022
TRA
, rapp.ta e difesa come in atti dagli avv.ti Passariello Maria e Capasso Parte_1
Roberto;
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rapp.te “pro tempore” dom.to Controparte_1 per la carica in Napoli, via A. De Gasperi n.55;
Resistente
Oggetto: opposizione ad atpo
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.10.2022 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., dott. presentava rituale opposizione Per_1
chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (assegno di invalidità).
L' si costituiva opponendosi alla domanda. CP_1
Disposto il rinnovo delle operazioni peritali, alla luce delle censure alla perizia e dell'esame degli atti di causa, è pronunciata la presente sentenza.
1 Tanto brevemente premesso in fatto, occorre, in primis, verificare la tempestività della presente opposizione in quanto, ai sensi dell'art. 445 bis comma 6, c.p.c. “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”
Deve, dunque, darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione.
Nel merito, si osserva che il ctu dott. , nominato nella presente fase, in seguito Per_2 all'esame obiettivo eseguito sulla persona della ricorrente e dell'esame degli atti di causa, ha affermato che la ricorrente risulta affetta da:
- ESITI DI CARCINOMA PAPILLIFERO DELLA TIROIDE TRATTATO
CHIRURGICAMENTE (11/20) => COD. 9322-23 IND. INV. 60%;
- ARTROSI POLISTAZIONALE A PREVALENTE IMPEGNO CERVICO-LOMBARE
- OBESITA' (04/21) => COD. 7321 IND. INV. 25%;
-MIOCARDIO-VALVULOPATIA SCLERO-IPERTENSIVA (05/24) - CL. FUNZ. NYHA
1-2^ => COD 6441-42 IND. INV. 35%;
- NEVROSI ANSIOSA => COD 2207 IND. INV. 15%.
La ricorrente, di anni 46 al momento della visita, a giudizio del ctu “è da considerarsi soggetto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura percentuale dell'83% (ottantatré per cento) con decorrenza dal mese di Aprile 2021”.
Secondo il ctu la patologia osteoarticolare, diversamente da quanto risulta dalla perizia redatta dal ctu della fase atp, dott. risulta documentata strumentalmente già dall'Aprile 2021, Per_1
oltre che obiettivabile, mentre la fibrosclerosi miocardiaca, successivamente diagnosticata, è una patologia che non può essere insorta ex abrupto al momento della diagnosi medesima
(così ctu dott. in perizia, cf. Apparati atrio-ventricolari fibrocalcifici, emiculus Per_2
posteriore calcifico).
Pertanto, il ctu dott. ha ritenuto di dover riconoscere in capo alla ricorrente per i Per_2
motivi esposti una invalidità pari all'83% (ottantatré per cento), con decorrenza dal mese di aprile 2021, data in cui risulta diagnosticata la patologia osteoarticolare.
Alla luce di quanto esposto, e dell'esame della documentazione in atti, si ritiene la perizia redatta dal ctu maggiormente conforme alle condizioni della ricorrente quali Per_2
risultanti ex actis in quanto le relative conclusioni condivisibili e supportate dalla documentazione in atti;
vengono pertanto qui condivise e fatte proprie.
2 Il ricorso merita pertanto accoglimento, essendo soddisfatti i requisiti necessari per il riconoscimento dell'assegno di invalidità con decorrenza dal mese di aprile 2021.
L'opposizione va quindi accolta per quanto di ragione.
Val la pena, infine, ribadire a tale scopo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004;
2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e
l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice”
(Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Le spese di lite di entrambe le fasi seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio, liquidate con separato decreto contestuale alla presente sentenza, si pongono a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara concluso il procedimento di ATP n. R.G. 8139/2021 e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
- accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara che la ricorrente è invalida nella misura dell'83% a partire dal mese di aprile 2021; CP_
- condanna al pagamento delle spese di lite di entrambe le fasi che si liquidano nella complessiva somma di euro 2697,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi;
- spese di ctu come da separato decreto.
3 Aversa, 10/1/2025.
Si comunichi.
Il giudice del lavoro dott.ssa Federica Izzo
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