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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 27/09/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 106/2022
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
Il Giudice, dott.ssa Alessia Annunziata, considerato che la causa è stata chiamata all'udienza del 16/9/2025 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; dato atto della regolare comunicazione del menzionato provvedimento alle parti costituite;
considerato che le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art.127 c.p.c.; pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto d egli artt. 281 sexies e
127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice, dott. Alessia Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pagina 1 di 7 nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 106/2022 promossa da:
(P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv.
Vignola Alessandra, elettivamente domiciliata presso il predetto difensore
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. Raffaele Marciano, elettivamente domiciliato presso il predetto difensore
APPELLATO
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615 comma 1 c.p.c.)
Conclusioni
Le parti concludevano come da note scritte depositate ex art. 127 c.p.c. per l'udienza del 16/9/2025, che si intendono integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla L. n. 69/2009, in combinato disposto con l'articolo 281 sexies c.p.c., mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, richiamandosi a tal fine gli atti delle parti e i verbali di causa.
Con atto di citazione in appello, iscritto a ruolo in data 28/1/2022,
[...] diva l'intestato Tribunale per la riforma della Parte_2 sentenza di primo grado resa, in data 5/7/2021, dal Giudice di Pace di
Agropoli, n. 38/2021, mai notificata, con cui il giudice di prime cure, in accoglimento della domanda di accertamento negativo del credito avanzata da annullava la cartella esattoriale n. Controparte_1
10020190006494755000, con la quale veniva richiesto il pagamento di €
pagina 2 di 7 2183,60 per il mancato pagamento di sanzioni amministrative . Più in particolare, il giudice di primo grado accoglieva la domanda ritenendo che non fosse stata fornita la prova della notifica de l verbale di accertamento, quale atto prodromico necessario per l'avvio della riscossione coattiva.
Inoltre, il giudice di prime cure condannava l'odierna appellante alla corresponsione delle spese di lite.
L' roponeva gravame sulla base di tre Parte_2 motivi e, nel dettaglio, deduceva: che, in via pregiudiziale, l'azione di opposizione proposta era inammissibile e tardiva, in quanto il ricorso veniva iscritto a ruolo oltre il termine di trenta giorni previsto dal d.lgs. n.
250/2011; che il giudice di prime cure avrebbe dovuto disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore, in qualità di litisconsorte necessario, in quanto non sussistevano vizi imputabili all essendo questi estraneo alla Controparte_2 procedura che precede la notifica della cartella esattoriale;
che, infine, la sentenza andava riformata anche nella parte inerente alla condanna alla corresponsione delle spese di lite, in considerazione del differente esito che il giudizio avrebbe dovuto avere.
Su tali basi, concludeva, dunque, l'appellante perché l'adito Tribunale volesse riformare la sentenza impugnata, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Ritualmente costituitosi in giudizio con comparsa di costituzione del
27/4/2022, contestava in fatto ed in diritto la Controparte_1 prospettazione dell'appellante, concludendo per il rigetto dell'appello e, dunque, per la conferma della sentenza gravata.
In particolare, la parte appellata eccepiva: in primo luogo, l'infondatezza del primo motivo di appello, in quanto l'opposizione veniva depositata entro il termine di legge;
che, con riguardo al secondo motivo di gravame, non sussisteva alcun litisconsorzio necessario tra ente impositore e concessionario della riscossione, sul quale, piuttosto, ricade l'onere di chiamare in giudizio l'ente; che era infondata la doglianza relativa alla pagina 3 di 7 condanna al pagamento delle spese di lite, attesa la correttezza della sentenza appellata.
Concludeva, pertanto, l'appellato affinché il Tribunale volesse rigettare l'appello, confermando la sentenza gravata e, inoltre, chiedeva la condanna dell'appellante al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Istruita la causa documentalmente, mutato più volte il magistrato, la causa perveniva all'udienza odierna per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'appello è infondato e, pertanto, non merita accoglimento .
Ai fini della risoluzione della controversia, giova ricordare che la rituale e tempestiva notificazione dell'atto presupposto alla cartella esattoriale attiene al fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria, con conseguente possibilità, per il soggetto che riceva direttamente la cartella, senza aver prima ricevuto la notificazione dell'atto ad essa presupposto, di spiegare opposizione avverso l'unico atto notificatogli, nelle forme di cui all'art. 7 del
D. Lgs. n. 150 del 2011, al fine di dedurre il fatto estintivo o impeditivo costituito dalla omessa, tardiva od invalida notificazione del verbale di accertamento.
L'azione si differenzia da quella prevista ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n.
150 del 2011, con la quale si intende recuperare, dopo la notificazione della cartella di pagamento, il mezzo di tutela del quale la parte non si è potuta tempestivamente avvalere per l'omessa od invalida notificazione dell'ordinanza-ingiunzione.
In entrambe le evenienze, il termine per la proposizione del ricorso è di 30 giorni a decorrere dalla notificazione del provvedimento (ai sensi dell'art. 6, comma 6 d.lgs. cit.) e dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento (ai sensi dell'art. 7, comma 3
d.lgs. cit.).
Nel caso di specie, l'appellato ha correttamente articolato, in primo grado, la propria domanda con ricorso ed è, pertanto, dal relativo deposito che va individuata la pendenza della lite.
pagina 4 di 7 Tanto premesso, visionata la documentazione in atti, è stato accertato che il ricorso esperito era da ritenersi tempestivo, in quanto depositato in data
18/11/2019 e non, come invece sostenuto dall'appellante in data 20/11/2019, come risultante dal timbro di cancelleria apposto alla produzione di parte ricorrente (ivi compreso il ricorso introduttivo); dunque, l'opposizione è stata articolata entro trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, incontestatamente avvenuta in data 19/10/2019, con la conseguenza che non può che ritenersi privo di pregio il primo motivo di appello, relativo alla intempestività dell'azione proposta da CP_1
[...]
Con riferimento al secondo motivo di gravame, in ordine alla sussistenza di un litisconsorzio necessario nei confronti dell'ente impositore, occorre evidenziare quanto segue.
L'azione proposta è stata correttamente instaurata nei confronti della sola
, in qualità di agente della riscossione, in Controparte_3 virtù dell'orientamento giurisprudenziale, applicabile anche nel caso di specie, per cui “il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall'agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore” (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 10528 del 28/04/2017).
Tale orientamento risulta senz'altro applicabile anche alla presente controversia. Invero, giova osservare che non può trovare applicazione l'art. 58, comma 7, del d.lgs. 175/2024 Testo unico della giustizia tributaria
(preceduto dall'introduzione del comma 6 bis dell'art. 14, d.lgs. 546/1992 in forza del d.lgs. 220/2023) secondo cui “in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei pagina 5 di 7 confronti di entrambi i soggetti”, in primo luogo poiché l'art. 131 del predetto Testo Unico, nel precisarne la decorrenza, evidenzia che le disposizioni ivi contenute trovano applicazione a partire dal 1/1/2026 e, in secondo luogo, in quanto la normativa predisposta riguarda le controversie rientranti nella giurisdizione tributaria, trovando, per queste ultime, applicazione, laddove non diversamente previsto, le norme del codice di procedura civile, ma non trovando, viceversa, applicazione il suddetto Testo per le controversie rientranti nella giurisdizione ordinaria.
L'appello deve, dunque, essere rigettato e deve confermarsi la sentenza di prime cure, come integrata, in punto di motivazione, dalla presente pronuncia.
La domanda di condanna dell'appellante al risarcimento del danno per lite temeraria, articolata dalla parte appellata deve, infine, essere rigettata, poiché, trattandosi di domanda risarcitoria a tutti gli effetti, la relativa pretesa va supportata da idonea prova in punto di danno, che, nel caso di specie, è totalmente mancata, con la precisazione che il rigetto della suddetta domanda, per costante giurisprudenza, non comporta l'integrazione di reciproca soccombenza, idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite.
Con riguardo alle spese di lite, esse , con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e , confermata la statuizione di primo grado in merito, sono quantificate, per il presente gravame, sulla base dei parametri medi dello scaglione di valore di riferimento ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n.
147/2022.
Visto l'esito dell'appello e considerato il disposto dell'art. 13, co.
1-quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17, Legge n.
228/2012, che prevede l'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di definizione negativa in rito del gravame – come nel caso di specie – previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30/1/2013 (cfr. Cass. Civ., SS.UU. n. 9938/2014 e
Circolare del Ministero della Giustizia del 6/7/2015), l'appellante è tenuto pagina 6 di 7 alla refusione del doppio del contributo unificato, mandando alla
Cancelleria per le cure del relativo adempimento .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando dinanzi a sé, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza resa dal Giudice di Pace di Agropoli, n. 38/2021.
- Condanna l' alla corresponsione Parte_2 delle spese di lite che si liquidano, con riferimento al presente grado, in € 2915,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Raffaele Marciano per dichiarato anticipo.
- Manda la Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato.
Vallo della Lucania, 27/09/2025
Il Giudice
Alessia Annunziata
pagina 7 di 7
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
Il Giudice, dott.ssa Alessia Annunziata, considerato che la causa è stata chiamata all'udienza del 16/9/2025 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; dato atto della regolare comunicazione del menzionato provvedimento alle parti costituite;
considerato che le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art.127 c.p.c.; pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto d egli artt. 281 sexies e
127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice, dott. Alessia Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pagina 1 di 7 nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 106/2022 promossa da:
(P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv.
Vignola Alessandra, elettivamente domiciliata presso il predetto difensore
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. Raffaele Marciano, elettivamente domiciliato presso il predetto difensore
APPELLATO
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615 comma 1 c.p.c.)
Conclusioni
Le parti concludevano come da note scritte depositate ex art. 127 c.p.c. per l'udienza del 16/9/2025, che si intendono integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla L. n. 69/2009, in combinato disposto con l'articolo 281 sexies c.p.c., mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, richiamandosi a tal fine gli atti delle parti e i verbali di causa.
Con atto di citazione in appello, iscritto a ruolo in data 28/1/2022,
[...] diva l'intestato Tribunale per la riforma della Parte_2 sentenza di primo grado resa, in data 5/7/2021, dal Giudice di Pace di
Agropoli, n. 38/2021, mai notificata, con cui il giudice di prime cure, in accoglimento della domanda di accertamento negativo del credito avanzata da annullava la cartella esattoriale n. Controparte_1
10020190006494755000, con la quale veniva richiesto il pagamento di €
pagina 2 di 7 2183,60 per il mancato pagamento di sanzioni amministrative . Più in particolare, il giudice di primo grado accoglieva la domanda ritenendo che non fosse stata fornita la prova della notifica de l verbale di accertamento, quale atto prodromico necessario per l'avvio della riscossione coattiva.
Inoltre, il giudice di prime cure condannava l'odierna appellante alla corresponsione delle spese di lite.
L' roponeva gravame sulla base di tre Parte_2 motivi e, nel dettaglio, deduceva: che, in via pregiudiziale, l'azione di opposizione proposta era inammissibile e tardiva, in quanto il ricorso veniva iscritto a ruolo oltre il termine di trenta giorni previsto dal d.lgs. n.
250/2011; che il giudice di prime cure avrebbe dovuto disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore, in qualità di litisconsorte necessario, in quanto non sussistevano vizi imputabili all essendo questi estraneo alla Controparte_2 procedura che precede la notifica della cartella esattoriale;
che, infine, la sentenza andava riformata anche nella parte inerente alla condanna alla corresponsione delle spese di lite, in considerazione del differente esito che il giudizio avrebbe dovuto avere.
Su tali basi, concludeva, dunque, l'appellante perché l'adito Tribunale volesse riformare la sentenza impugnata, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Ritualmente costituitosi in giudizio con comparsa di costituzione del
27/4/2022, contestava in fatto ed in diritto la Controparte_1 prospettazione dell'appellante, concludendo per il rigetto dell'appello e, dunque, per la conferma della sentenza gravata.
In particolare, la parte appellata eccepiva: in primo luogo, l'infondatezza del primo motivo di appello, in quanto l'opposizione veniva depositata entro il termine di legge;
che, con riguardo al secondo motivo di gravame, non sussisteva alcun litisconsorzio necessario tra ente impositore e concessionario della riscossione, sul quale, piuttosto, ricade l'onere di chiamare in giudizio l'ente; che era infondata la doglianza relativa alla pagina 3 di 7 condanna al pagamento delle spese di lite, attesa la correttezza della sentenza appellata.
Concludeva, pertanto, l'appellato affinché il Tribunale volesse rigettare l'appello, confermando la sentenza gravata e, inoltre, chiedeva la condanna dell'appellante al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Istruita la causa documentalmente, mutato più volte il magistrato, la causa perveniva all'udienza odierna per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'appello è infondato e, pertanto, non merita accoglimento .
Ai fini della risoluzione della controversia, giova ricordare che la rituale e tempestiva notificazione dell'atto presupposto alla cartella esattoriale attiene al fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria, con conseguente possibilità, per il soggetto che riceva direttamente la cartella, senza aver prima ricevuto la notificazione dell'atto ad essa presupposto, di spiegare opposizione avverso l'unico atto notificatogli, nelle forme di cui all'art. 7 del
D. Lgs. n. 150 del 2011, al fine di dedurre il fatto estintivo o impeditivo costituito dalla omessa, tardiva od invalida notificazione del verbale di accertamento.
L'azione si differenzia da quella prevista ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n.
150 del 2011, con la quale si intende recuperare, dopo la notificazione della cartella di pagamento, il mezzo di tutela del quale la parte non si è potuta tempestivamente avvalere per l'omessa od invalida notificazione dell'ordinanza-ingiunzione.
In entrambe le evenienze, il termine per la proposizione del ricorso è di 30 giorni a decorrere dalla notificazione del provvedimento (ai sensi dell'art. 6, comma 6 d.lgs. cit.) e dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento (ai sensi dell'art. 7, comma 3
d.lgs. cit.).
Nel caso di specie, l'appellato ha correttamente articolato, in primo grado, la propria domanda con ricorso ed è, pertanto, dal relativo deposito che va individuata la pendenza della lite.
pagina 4 di 7 Tanto premesso, visionata la documentazione in atti, è stato accertato che il ricorso esperito era da ritenersi tempestivo, in quanto depositato in data
18/11/2019 e non, come invece sostenuto dall'appellante in data 20/11/2019, come risultante dal timbro di cancelleria apposto alla produzione di parte ricorrente (ivi compreso il ricorso introduttivo); dunque, l'opposizione è stata articolata entro trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, incontestatamente avvenuta in data 19/10/2019, con la conseguenza che non può che ritenersi privo di pregio il primo motivo di appello, relativo alla intempestività dell'azione proposta da CP_1
[...]
Con riferimento al secondo motivo di gravame, in ordine alla sussistenza di un litisconsorzio necessario nei confronti dell'ente impositore, occorre evidenziare quanto segue.
L'azione proposta è stata correttamente instaurata nei confronti della sola
, in qualità di agente della riscossione, in Controparte_3 virtù dell'orientamento giurisprudenziale, applicabile anche nel caso di specie, per cui “il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall'agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore” (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 10528 del 28/04/2017).
Tale orientamento risulta senz'altro applicabile anche alla presente controversia. Invero, giova osservare che non può trovare applicazione l'art. 58, comma 7, del d.lgs. 175/2024 Testo unico della giustizia tributaria
(preceduto dall'introduzione del comma 6 bis dell'art. 14, d.lgs. 546/1992 in forza del d.lgs. 220/2023) secondo cui “in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei pagina 5 di 7 confronti di entrambi i soggetti”, in primo luogo poiché l'art. 131 del predetto Testo Unico, nel precisarne la decorrenza, evidenzia che le disposizioni ivi contenute trovano applicazione a partire dal 1/1/2026 e, in secondo luogo, in quanto la normativa predisposta riguarda le controversie rientranti nella giurisdizione tributaria, trovando, per queste ultime, applicazione, laddove non diversamente previsto, le norme del codice di procedura civile, ma non trovando, viceversa, applicazione il suddetto Testo per le controversie rientranti nella giurisdizione ordinaria.
L'appello deve, dunque, essere rigettato e deve confermarsi la sentenza di prime cure, come integrata, in punto di motivazione, dalla presente pronuncia.
La domanda di condanna dell'appellante al risarcimento del danno per lite temeraria, articolata dalla parte appellata deve, infine, essere rigettata, poiché, trattandosi di domanda risarcitoria a tutti gli effetti, la relativa pretesa va supportata da idonea prova in punto di danno, che, nel caso di specie, è totalmente mancata, con la precisazione che il rigetto della suddetta domanda, per costante giurisprudenza, non comporta l'integrazione di reciproca soccombenza, idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite.
Con riguardo alle spese di lite, esse , con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e , confermata la statuizione di primo grado in merito, sono quantificate, per il presente gravame, sulla base dei parametri medi dello scaglione di valore di riferimento ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n.
147/2022.
Visto l'esito dell'appello e considerato il disposto dell'art. 13, co.
1-quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17, Legge n.
228/2012, che prevede l'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di definizione negativa in rito del gravame – come nel caso di specie – previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30/1/2013 (cfr. Cass. Civ., SS.UU. n. 9938/2014 e
Circolare del Ministero della Giustizia del 6/7/2015), l'appellante è tenuto pagina 6 di 7 alla refusione del doppio del contributo unificato, mandando alla
Cancelleria per le cure del relativo adempimento .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando dinanzi a sé, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza resa dal Giudice di Pace di Agropoli, n. 38/2021.
- Condanna l' alla corresponsione Parte_2 delle spese di lite che si liquidano, con riferimento al presente grado, in € 2915,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Raffaele Marciano per dichiarato anticipo.
- Manda la Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato.
Vallo della Lucania, 27/09/2025
Il Giudice
Alessia Annunziata
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