Ordinanza presidenziale 21 maggio 2020
Decreto decisorio 28 settembre 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, decreto decisorio 28/09/2021, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/09/2021
N. 00615/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 615 del 2008, proposto da
BA AN AN, Mobilificio Due P, Meneghello s.n.c. di GH TT & C., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Coronin, Franco Zambelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;
contro
Comune di Boschi Sant'Anna, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti
Veneto Strade Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della Deliberazione del Consiglio comunale di Boschi di Sant’Anna n. 2 del 21 gennaio 2008 di adozione variante urbanistica e contestuale approvazione progetto definitivo per la realizzazione di sottopasso ferroviario alla progressiva Km 141+120 della linea ferroviaria Mantova - Monselice con collegamento con Via Olmo;
Ogni altro atto a questo antecedente e connesso compresa la Deliberazione della Giunta Comunale di Boschi S. Anna n. 16 del 28 febbraio 2005 di approvazione del progetto preliminare
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’Ordinanza Presidenziale istruttoria n. 494 del 21 maggio 2020;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), 85 c.p.a.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto;
che, con l’ordinanza presidenziale 494 del 21 maggio 2020, il Presidente assegnava termine di trenta giorni alla parte ricorrente per il deposito una memoria che comprovasse la persistenza dell’interesse alla decisione di merito del ricorso, con l’avvertenza della valutabilità dell’inerzia quale contegno concludente nel senso della sopravvenuta carenza di interesse al ricorso;
che, nel termine fissato, nessuna utile produzione è stata effettuata, e ciò è sufficiente a confermare l’attuale carenza d’interesse alla decisione di merito;
che, pertanto, il ricorso va dichiarato improcedibile, e che non necessita provvedersi sulle spese in quanto le controparti non si sono costituite;
P.Q.M.
Dichiara l 'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Nulla per le spese.
Così deciso in Venezia il giorno 28 settembre 2021.
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO