Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 26/03/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18.11.2024 da
, (C.F. ); Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ); CP_1 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. DI FRANCESCO SIMONA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto difensore sito in Opera (MI), Via Torquato Tasso
n. 9;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in BORNASCO, in data 14/01/2006,
(atto n. 1, Parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006);
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18.11.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I figli sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori. Per quanto concerne le tempistiche di permanenza presso ciascun genitore, le parti concordano un affidamento paritetico che preveda la permanenza dei figli presso ciascun genitore a settimane alterne
(dal venerdì al venerdì successivo);
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- l'appartamento posto al piano terra verrà assegnato alla moglie, unitamente a quanto l'arreda, e ivi saranno prevalentemente collocati i figli;
- la mansarda posta al piano rialzato verrà assegnata al marito, unitamente a quanto l'arreda.
Il padre, considerata l'attiguità delle abitazioni, ove la moglie non sia presente, potrà accedere anche all'abitazione del piano terra nella settimana in cui starà con i figli, essendo autorizzato a tal fine dalla moglie.
I coniugi danno atto che la convivenza è cessata in data anteriore al deposito presente ricorso.
3) considerata la condivisione dell'immobile, seppur suddiviso con le modalità descritte al punto 2), i coniugi concorreranno in pari misura alla corresponsione del 50% di tutte le spese relative all'abitazione (ivi compresa spesa alimentare, utenze e spese inerenti ai tre figli). Per permettere alle parti di adempiere a tali oneri i coniugi prevedono quanto segue:
a) la sig.ra a prescindere da quanto previsto dal punto 2), avrà diritto a Pt_1 percepire il 100% dell'AUF o altra misura fiscale in favore dei figli. L'importo percepito a tale titolo, attualmente pari ad € 585,00, sin tanto che permarrà la condizione di cui all'articolo 2), sarà versato mensilmente sul conto corrente cointestato tra le parti. Ove suddetta condizione dovesse cessare, permarrà il diritto della moglie di trattenere per sé suddetti importi. Le parti concordano sin d'ora che, ove l'importo attualmente percepito dalla sig.ra a titolo di AUF dovesse diminuire, entrambi si impegnano a Pt_1
corrispondere in pari quota la differenza tra quanto percepito ora e quanto verrà percepito effettivamente.
CP_ b) Il sig. verserà mensilmente sul conto corrente cointestato tra le parti un importo mensile pari ad € 650,00.
c) Eventuali integrazioni che si rendessero necessarie durante ciascun mese per fronteggiare ulteriori spese, siano esse ordinarie o straordinarie, siano esse inerenti la casa, i consumi delle utenze e/o i figli, verranno ripartite in parti uguali;
pag. 2 di 6 d) Eventuali costi per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria inerenti l'immobile, purché preventivamente concordati tra le parti, verranno ripartiti in pari quota.
4) Considerata la ripartizione di tutte le spese secondo quanto sopra indicato, resta inteso che:
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
pag. 3 di 6 5) i coniugi, come in premessa già evidenziato, si riconoscono entrambi debitori della complessiva somma di € 150.000,00 nei confronti della sig.ra (CF Persona_1
, madre della sig.ra impegnandosi a C.F._3 Parte_1 restituire suddetta somma alla loro creditrice quando l'immobile di cui sono comproprietari verrà venduto. Saldato tale debito nonché l'eventuale mutuo residuo, il ricavato della vendita verrà ripartito in parti uguali tra i coniugi;
6) Il sig. , ove cessi la condizione di cui al punto 2) sopra riportato, si CP_1
impegna a rivedere le condizioni di mantenimento della moglie e dei figli;
7) I coniugi dichiarano di aver già provveduto alla divisione dei risparmi accumulati nel corso del matrimonio”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni di cui al ricorso.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
In merito alla regolamentazione dei rapporti economici, del pari, la domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto indica compiutamente le relative condizioni.
Ai sensi dell'art 191 c.c. si dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, le condizioni proposte non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
pag. 4 di 6 Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n.
898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il
Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio concordatario in CP_1
BORNASCO, in data 14/01/2006, (atto n. 1, Parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006);
2. omologa le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
pag. 5 di 6 4. spese di lite al definitivo;
5. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Claudia Caldore.
Così deciso in data 24.3.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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