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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 09/07/2025, n. 1797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1797 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
- Dott. Domenico Pellegrini Presidente
- Dott. Giovanni Maddaleni Giudice rel. est.
- Dott. Domenico Corvacchiola Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 20.6.2025 sentita la relazione del giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto a R.G. 8535/2023 pendente tra
Parte_1
( c.f. ) C.F._1
Difensore: avv. Viola Parodi
Domicilio eletto: Genova via Colombo 12/14 sc. Sin. presso lo studio del difensore
E
Controparte_1
( c.f. C.F._2
Difensore: avv. ti Carlo Fusco e Michele innocenti
Domicilio eletto: pec: Email_1
1 Con l'intervento del Pubblico Ministero .
avente ad oggetto ricorso ex art. 473 bis. 29 cpc
CONCLUSIONI:
ricorrente: come all'udienza del 17.6.2025 resistente: come all'udienza del 17.6.2025
Pubblico Ministero: come da parere depositato il 4.10.2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo ( da ora anche la ricorrente o la madre ) allegava in Parte_1 estrema sintesi e per quanto di rilevanza le seguenti circostanze:
- Di essere madre del minore nato a [...] in data [...], dal Persona_1 rapporto di convivenza intrattenuto con;
Controparte_1
- Che il rapporto di convivenza si interrompeva nel corso dell'estate 2019
- Che nel mese di ottobre 2020 le parti raggiungevano un accordo, mai portato all'attenzione del Tribunale, che, in estrema sintesi, prevedeva: affidamento condiviso;
prevalente collocazione presso la madre;
regolamentazione delle frequentazioni col padre;
obbligo del padre di contribuzione al mantenimento ordinario del figlio mediante corresponsione alla madre, al momento della sottoscrizione dell'accordo, della somma di euro 100, 00 mensili;
compartecipazione dei genitori alle spese straordinarie relative al figlio nella misura del 50% ciascuno;
- Che fino a tale momento il padre non aveva mai corrisposto alcunchè per il mantenimento del figlio
- Che le modalità di frequentazione padre e figlio sono state più volte modificate a Per_ seconda delle concrete contingenze della famiglia: “ attualmente, trascorre col sig.
tutte le settimane il mercoledì dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva quando CP_1 mpagna a scuola, nonché tutte le settimane il sabato pomeriggio dalle ore 17 circa sino alla domenica pomeriggio, quando lo riaccompagna presso la madre “.
- Che al momento della sottoscrizione dell'accordo la ricorrente era dipendente di una cooperativa da cui percepiva una retribuzione media mensile di circa euro 600,
00
- Di avere dato le dimissioni dal rapporto di lavoro nel mese di febbraio 2023 a seguito dei ritardi accumulati nei pagamenti
- Di conseguire modeste entrate attraverso l'attività della musica lirica e del canto
- Di essere proprietaria al 50% di un magazzino sito in Ceranesi locato da cui percepisce per il corrispettivo mensile complessivo di euro 1026, 30.
- Di percepire per intero l'assegno unico
- Di vivere in locazione, unitamente al figlio, in Sori, corrispondendo un canone di
2 locazione di euro 400, 00 mensili
- Che il padre svolge attività di lavoro dipendente, pur ignorando la ricorrente l'ammontare della sua retribuzione
- Che anche il padre vive in locazione
- Che lo stesso si sarebbe rifiutato di adeguare le condizioni pattuite alla nuova situazione
Su tali premesse chiedeva:
- Affidamento condiviso del figlio e sua prevalente collocazione presso la madre
- Conferma delle attuali modalità di frequentazione padre – figlio
- Prevedere l'obbligo a carico del padre di corrispondere alla ricorrente la somma di euro 350, 00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio
- Ripartizione delle spese ordinarie nella misura del 50% ciascuno
- Prevedere che l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla madre
- Condannare il a corrispondere alla madre quanto dovuto a titolo di CP_1 contributo al mantenimento del figlio con riferimento al periodo luglio 2019-ottobre
2020
Con vittoria delle spese si costituiva mediante comparsa con la quale, in estrema sintesi e per Controparte_1 quanto di rilevanza, allegava quanto segue:
- Di essere invalido al 68% e di svolgere orario di lavoro ridotto ( concentrato nella sola fascia del mattino ) a cagione di tale invalidità
- Di percepire un corrispettivo medio di euro 1000, 00 mensili
- Di corrispondere a titolo di locazione l'importo di euro 450, 00 mensili
- Che la madre percepisce per intero l'assegno unico nella misura di euro 199, 00 mensili
- Di non potere corrispondere più dell'importo di euro 100, 00 mensili ma di potere, in virtù del tempo libero, gestire il figlio per più giorni alla settimana in modo da alleggerire la madre, anche sotto il profilo economico.
Su tali premesse chiedeva:
- L'ampliamento delle frequentazioni padre – figlio come indicato in ricorso
- La conferma in euro 100, 00 mensili della misura del contributo al mantenimento ordinario del figlio
- La ripartizione in misura paritaria delle spese straordinarie
Con vittoria delle spese
All'udienza di comparizione delle parti, in data 29.1.2024, la madre dichiarava di svolgere a titolo privato attività di assistenza domiciliare percependo la somma di circa euro 500, 00 mensili, nonchè euro 1000, 00 lordi dalla locazione di un magazzino;
il padre dichiarava di percepire lo stipendio di euro 1100, 00 per tredici mensilità.
3 Le parti raggiungevano un accordo provvisorio che prevedeva:
- Mantenimento ordinario euro 200, 00 mensili più rinuncia da parte del padre alla propria quota di assegno unico
- Suddivisione delle spese straordinarie nella misura del 50% a carico di ciascun genitore
- Nuova regolamentazione delle frequentazioni con relativo ampliamento.
La causa era poi rinviata ai fini della verifica dell'ammontare dell'assegno unico per l'anno 2024
All'udienza del 2.5.2024 le parti davano atto che il figlio non aveva gradito il nuovo regime di frequentazioni e ripristinavano nella sostanza il precedente regime
All'udienza del 6.6.2024 le parti davano atto dell'accordo raggiunto in punto di frequentazioni in adesione alle esigenze rappresentate dal minore. La causa veniva rinviata nella prospettiva del raggiungimento di un accordo anche di natura economica.
Con ordinanza in data 17.9.2024 il giudice delegato, provvedendo in via temporanea ed urgente, prendeva atto dell'accordo raggiunto tra i genitori in punto di affidamento e frequentazioni, e per quanto concerne gli aspetti economici quantificava nella misura di euro 200, 00 mensili la misura del contributo ordinario e ripartiva nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie relative al minore. Tali provvedimenti venivano adottati sul presupposto della percezione integrale dell'assegno unico da parte della madre.
Il giudice stabiliva poi i termini per la remissione in decisione ai sensi dell'art. 473 bis. 28 cpc;
Il difensore della ricorrente precisava le conclusioni sostanzialmente confermando quelle del ricorso introduttivo ( solo in punto di frequentazioni padre – figlio sostituite dalle modalità concordate tra le parti in corso di causa ).
Il difensore del resistente chiedeva la integrale conferma di quanto stabilito con la ordinanza ex art. 473 bis. 22 cpc
Con ordinanza in data 4.2.2025 il giudice delegato, prima di rimettere la causa in decisione, disponeva l'ascolto del figlio della coppia, ultradodicenne, che veniva in Per_1 effetti sentito all'udienza del 18.2.2025
Le parti precisavano quindi le conclusioni, confermando le precedenti, all'udienza del 17.6.2025 quando la causa era rimessa in decisione.
Ciò premesso,
4 O S S E R V A
Trattasi di procedimento finalizzato per la regolamentazione dell'affidamento, collocazione e frequentazioni, oltre che degli aspetti economici, relativi al minore nato a Persona_1
Genova, in data 17.11.2012, dalla relazione di convivenza tra le parti.
In punto di affidamento le parti sono concordi nella richiesta della forma condivisa che, ai sensi dell'art. 337 ter comma secondo c.c., rappresenta la forma di affidamento da valutare in via prioritaria e, dunque, da adottare quando non vi siano concreti elementi che sconsiglino, a tutela dell'interesse del minore, l'affidamento ad uno o ad entrambi i genitori. Nello specifico niente si evidenzia e, d'altra parte, il figlio in sede di ascolto ha dichiarato di coltivare un buon rapporto con entrambi i genitori. Va quindi disposto l'affidamento condiviso.
Quanto alla prevalente collocazione e al regime di frequentazioni deve essere confermata la prevalente collocazione presso la madre ed il regime di frequentazioni ad oggi in essere;
in sede di ascolto, infatti, il minore ha dichiarato di desiderare il mantenimento dello status quo, a cui è abituato e che gli consente di frequentare assiduamente entrambi i genitori a cui è affezionato. Il ragazzo si è espresso con sufficiente maturità e ha addotto ragioni concrete e condivisibili. Del resto si tratta di soluzioni che, oltre che già collaudate, sono state concordate tra le parti e che sono conformi ai provvedimenti adottati in via temporanea e urgente dal giudice delegato. Rispetto alla soluzione adottata in via temporanea e urgente il minore ha espresso il desiderio di trascorrere tutti i venerdì pomeriggio col padre per essere dallo stesso accompagnato agli allenamenti di rugby e quindi riportato presso l'abitazione materna. Tale aggiunta appare ragionevole e deve essere inserita.
Parimenti vanno confermate, come da concorde richiesta delle parti, i provvedimenti adottati in via temporanea e urgente con riferimento alla gestione del minore in occasione delle festività e del periodo estivo.
Poiché madre e figlio si sono da tempo trasferiti dalla casa familiare e non vi è richiesta di rientro niente deve essere disposto in punto di assegnazione;
il fatto che il minore più non vi abiti dal 2019 consente di escludere l'interesse del minore a farvi rientro.
Quanto agli aspetti economici le parti sono concordi nel richiedere che sia la madre, sulla quale grava in misura prevalente il peso economico e materiale della gestione del figlio, a percepire per intero l'assegno unico universale. Tale accordo non può che essere recepito. Poiché l'assegno ammonta ad euro 104, 00 mensili ciò significa che, attraverso tale previsione, il padre già indirettamente contribuisce al mantenimento del figlio cedendo alla madre la quota che gli sarebbe spettata per disposizione di legge, nello specifico pari ad euro 52, 00 mensili.
Quanto al contributo di mantenimento ordinario la ricorrente conferma la richiesta originaria di liquidazione di contributo di euro 350, 00 mensili mentre il resistente, che in comparsa di costituzione aveva offerto un contributo di euro 100, 00 mensili, in sede di precisazione ha chiesto la conferma dei provvedimenti temporanei e urgenti del giudice delegato, che indicavano una contribuzione di euro 200, 00 mensili. CP_ Al padre, in effetti, è stata riconosciuta dall' una invalidità al lavoro nella misura del 68% in ragione della quale presta attività lavorativa con orario ridotto. Egli, come già
5 valutato da parte del giudice delegato, ha un reddito mensile netto, spalmato per dodici mensilità, di circa 1000, 00 euro;
a titolo di locazione ( cfr. contratto di locazione registrato
) paga la somma di euro 475, 00 mensili oltre spese condominiali. E' pertanto evidente che un contributo maggiore non gli consentirebbe di provvedere neppure al proprio mantenimento. D'altra, parte, come già osservato, egli di fatto contribuisce per ulteriori euro 52, 00 consentendo alla di percepire anche la propria quota di assegno Pt_1 unico. Va evidenziato, poi, che il padre provvede alla gestione diretta del figlio in via diretta per circa 10 giorni al mese ( tre fine settimana ed un giorno infrasettimanale pari a 1/3 dell'intero )
E' ben vero che anche la madre si trova in ristrettezze economiche e tuttavia ella percepisce dalla locazione di un immobile un reddito sostanzialmente analogo a quello del oltre a percepire in nero somme, di mese in mese differenti ( CP_1 approssimativamente 500, 00 euro al mese come dalla dichiarato al giudice Pt_1 delegato ), attraverso lo svolgimento di attività di assistenza domiciliare o lezioni di musica. Si ritiene pertanto che debba essere confermato quanto stabilito in punto di mantenimento ordinario e straordinario ( stante la sostanziale identità di condizione delle parti-anche la madre vive in locazione ) dal giudice delegata con i provvedimenti temporanei e urgenti.
La ricorrente ha inoltre chiesto la condanna del a rifonderle quanto pagato in via CP_1 esclusiva a titolo di mantenimento del figlio nel periodo luglio 2019-ottobre 2020 durante il quale la ricorrente allega di avere integralmente provveduto al mantenimento del figlio.
Va osservato che il padre non ha mai contestato ( se non tardivamente in sede di repliche
), di non avere contribuito al mantenimento del figlio nel periodo luglio 2019 – ottobre 2020 né tanto meno ha dimostrato di avere contribuito;
ora, a fronte dell'allegazione dell'inadempimento all'obbligo di mantenimento ( previsto dagli artt. 315 bis, 316 c.c. e 337 ter c.c. ) sarebbe stato il padre a dovere dimostrare di avere adempiuto;
nello specifico, invece, non solo la dimostrazione non vi è stata ma la circostanza neppure è stata oggetto di specifica contestazione, con le conseguenze di cui all'art. 115 cpc.
In diritto si osserva che la giurisprudenza è consolidata nell'affermare ( principio espresso principalmente nell'ipotesi di figlio riconosciuto da un solo genitore ma mutuabile anche al caso di specie ) che il genitore che abbia anticipato il mantenimento per conto dell'altro ( cfr. ex multis Cass. Civ. n. 1017/2023; Cass. Civ. n. 15063/2000 ) ha diritto, in quanto condebitore in solido verso il figlio ai sensi dell'art. 316 bis c.c., di agire in regresso nei confronti del genitore inadempiente secondo la regola di cui all'art. 1299 c.c.; naturalmente, tenuto conto dell'impossibilità di documentare, tanto più a distanza di anni, quanto spese nell'arco di un lungo periodo la giurisprudenza consente la determinazione anche in via equitativa.
A tal fine in considerazione del fatto che a partire dall'ottobre 2020, a seguito di accordo, il padre ha iniziato a corrispondere la somma di euro 100, 00 mensili, tenuto conto della modestia di tale importo e della necessità di rifusione anche di quanto stabilito a titolo di spese straordinarie, si ritiene equo determinare l'importo complessivo tenuto conto della misura ad oggi stabilita per il mantenimento ordinario, euro 200, 00 al mese, e così per 16 mensilità complessivi euro 3200, 00.
In punto di spese si osserva che le parti, sostanzialmente d'accordo su quasi tutto quanto oggetto del processo, soccombono reciprocamente, la ricorrente sulla misura
6 dell'assegno di mantenimento e il resistente sugli arretrati;
ciò comporta la integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale definitivamente pronunciando,
( nato a [...] il [...] ) in forma condivisa a entrambi i Parte_2 genitori disponendone la prevalente collocazione presso l'abitazione della madre dove assumerà la residenza anagrafica.
DISPONE che il padre tenga con sé il figlio tutte le settimane nella giornata del mercoledì dalle ore 17.00 fino al giovedì mattina nonché il venerdì pomeriggio quando il minore sarà impegnato nello svolgimento di attività sportiva al termine della quale lo stesso sarà accompagnato presso l'abitazione della madre;
il padre terrà inoltre con sé il figlio tre fine settimana al mese dal sabato pomeriggio alla domenica sera, ovvero al lunedì mattina a seconda delle esigenze e preferenze di volta in volta espresse da con la precisazione Per_1 che il primo week end di ogni mese sarà di competenza della madre.
DISPONE che il minore trascorra le principali festività con ciascuno dei genitori secondo il principio dell'alternanza; nonché una settimana di vacanza estiva con ciascuno dei genitori nei periodi previamente tra loro concordati.
DISPONE che l'assegno unico universale relativo al figlio sia percepito per intero da
. Parte_1
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il Controparte_1 Parte_1 giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio a Per_1 somma di euro 200, 00 con rivalutazione annuale Istat
DISPONE che le spese straordinarie relative al figlio individuare e disciplinate Per_1 secondo quanto previsto col verbale della riunione ex art. 47 ord. giud, del 15.9.2016 della
IV sezione civile del Tribunale di Genova, siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
CONDANNA a rifondere a a titolo di mantenimento Controparte_1 Parte_1 del figlio sostenuto dalla donna in via esclusiva tra il luglio 2019 e l'ottobre 2020 la complessiva somma di euro 3200, 00.
DISPONE la integrale compensazione delle spese di lite
Così deciso in Genova nella sopra richiamata camera di consiglio del 20.6.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Giovanni Maddaleni dott. Domenico Pellegrini
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