CASS
Ordinanza 12 aprile 2023
Ordinanza 12 aprile 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., ordinanza 12/04/2023, n. 9768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9768 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2023 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12083/2022 R.G. proposto da: RE CK, elettivamente domiciliato in MILANO VIA TO RO, presso lo studio dell’avvocato PISAPIA MAURO ([...]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LEANZA CO ENRICO ([...]), PONTRELLI LUIGI ([...]) -ricorrente- contro PROCURA REGIONALE SEZIONE GIURISDIZIONALE CORTE CONTI TRENTINO ALTO ADIGE, elettivamente domiciliato in Roma 25 VIA BAIAMONTI, in persona del PROCURATORE GENERALE CORTE DEI CONTI Civile Ord. Sez. U Num. 9768 Anno 2023 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: FERRO MA Data pubblicazione: 12/04/2023 R.G. 12083/2022 adunanza S.U. 4 aprile 2023 - pag. 2 di 15 - cons. est. M. Ferro -controricorrente sul ricorso di RE e controricorrente sui ricorsi indentali adesivi di NAcci, Deloitte Consulting s.r.l. e RI- nonché contro AC MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI AVIGNONESI 5, presso lo studio dell’avvocato ABBAMONTE DR ([...]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro EN GI, EL TI S.R.L., elettivamente domiciliati in ROMA VIA VITTORIA COLONNA N. 40, presso lo studio dell’avvocato LIPANI DAMIANO ([...]) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati MAZZONE GIORGIO ([...]), FERRARESI RO ([...]), NA RA ([...]) -controricorrenti- nonché contro OM AL, NC AU, ON RO, NT DR, RD IA -intimati- per regolamento di giurisdizione nel GIUDIZIO PENDENTE avanti alla CORTE CONTI TRENTINO ALTO ADIGE SEZ. GIURISD. TRENTO n. 4596/2021; lette le memorie del Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, in persona del sostituto dott. Stefano Visonà e delle parti;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023 dal Consigliere MA FERRO. R.G. 12083/2022 adunanza S.U. 4 aprile 2023 - pag. 3 di 15 - cons. est. M. Ferro FATTI DI CAUSA 1. CK RE propone ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione nel giudizio promosso dal Procuratore regionale PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE della CORTE DI CONTI PER IL TRENTINO ALTO ADIGE SEDE DI TRENTO con atto di citazione
contro
NC AU (presidente dell’Associazione TRENTO RISE), AC AS (partner e responsabile per NT della EL TI S.r.l.), ON RO (dipendente di INFORMATICA TRENTINA Spa), NT DR (responsabile dell’Area Business dell’Associazione TRENTO RISE), RE AT (senior manager di EL TI S.r.l.), EN Pierluigi (partner ed amministratore delegato di EL TI S.r.l.), EL TI SRL, OM LB e RD AC (liquidatori dell’associazione NT RI); 2. le domande della Procura espongono fatti illeciti fonte di responsabilità amministrativa;
secondo l’atto di citazione essi concernevano l’affidamento da parte dell’associazione NT RI di un appalto (pre commercial procurement – PCP Modelli organizzativi e di processo abilitanti al trasferimento tecnologico e all’applicazione di soluzioni innovative) in favore di Deloitte Consulting s.r.l., sulla base dei seguenti elementi e considerazioni, tratti anche da informative della GdF: a) la sentenza penale (GUP Trib. NT) con le condanne di GR (con un ruolo nell’associazione), NA (dipendente di Informatica Trentina s.p.a. e membro della commissione tecnica affidante l’appalto), Dalmonego (direttore generale della Provincia di NT, assolto in secondo grado), poi la transazione tra l’associazione e Deloitte sul risarcimento dei danni patiti dalla prima e derivanti dai predetti reati, infine la nomina diretta dei liquidatori dell’associazione, con danno anche a seguito R.G. 12083/2022 adunanza S.U. 4 aprile 2023 - pag. 4 di 15 - cons. est. M. Ferro della determinazione dei compensi;
b) il danno erariale era ricostruito per l’associazione e la provincia trentina per tutti gli atti (dalla preparazione alla esecuzione) dell’appalto, già con la scelta del modello, l’ammissione di Deloitte priva però dei requisiti, l’esclusione di altra partecipante alla selezione e così la richiesta di prestazioni diverse da quelle oggetto dell’affidamento e l’utilizzo strumentale per esse, affidate fuori dal contratto, senza copertura finanziaria e senza gara;
c) a fianco, la responsabilità per colpa grave dei liquidatori era conseguenza della revoca di costituzione di parte civile in sede penale e della citata transazione a condizioni illogiche, con sostanziale rinuncia ad ogni danno patrimoniale e non, tanto più dopo la revoca dei finanziamenti provinciali ed invece il riconoscimento (dei liquidatori) a Deloitte di consistenti crediti;
d) l’associazione è partecipata da soggetti pubblici (Fondazione RU SL e Università di NT) con dotazione patrimoniale costituita essenzialmente dalla locale provincia, ha obiettivi d’interesse pubblico (pag.9) nell’ambito del PCP Modelli (la realizzazione di un modello di ricerca orientata, ricerca e sviluppo e modelli organizzativi e di processo abilitanti al trasferimento tecnologico ed all’applicazione di soluzioni innovative) e dunque è essa stessa soggetto pubblico, come anche descritto nelle sentenze penali relative (Cass. pen. 30726/2020) e sussiste rapporto di servizio in primo luogo per GI, GR e NA (per i ruoli formali e sostanziali ricoperti); e) la giurisdizione contabile sussiste anche per i rappresentanti e dirigenti di Deloitte, dunque NAcci, RE, ingeritisi nella formazione del bando e poi con esecuzione dell’appalto ma con prestazioni diverse, nonché RI, per la gestione di finanziamenti pubblici distratti ad altri fini rispetto al contratto, posto che il PCP si sarebbe dovuto attuare mediante un’attività di ricerca congiunta con la stazione appaltante, ma svolta in modo e con metodo competitivo tra imprese (p.14), mentre invece Deloitte, unico partner, riuscì ad inserirsi stabilmente nelle attività R.G. 12083/2022 adunanza S.U. 4 aprile 2023 - pag. 5 di 15 - cons. est. M. Ferro operative di NT RI e ad affiancarsi all’amministrazione della PAT nella definizione dei propri compiti operativi, nonché con condotta volta allo sviamento delle risorse pubbliche dalle finalità cui erano destinate, come ripercorso nei fatti di turbativa d’asta e falso ideologico e materiale di cui alle citate sentenze penali;
f) lo stravolgimento dell’appalto (dato invece per ricerca e innovazione scientifica dello sviluppo tecnologico) era conseguente al riscontro che elemento essenziale del Pre Commercial Procurement è ... (o dovrebbe essere, considerato quanto accadde invece nel PCP MODELLI) un’attività di ricerca congiunta che coinvolge sia l’aggiudicatario (o meglio, i possibili aggiudicatari offerenti) che la stazione appaltante, svolta tuttavia in modo e con metodo competitivo tra imprese, (tant’è che uno dei rilievi di illiceità penale, nella vicenda ... ha infatti riguardato la circostanza che l’appalto PCP è stato caratterizzato dalla sola partecipazione di EL a seguito dell’esclusione dell’offerta dell’unica altra partecipante PNO- CIAOTECH, mentre invece la scelta del modello PCP fu concordata, tra la fine del 2011 ed il giugno del 2012, da NC AU, NT DR, ON RO per TRENTO RISE, e da AC MA, per conto di EL, i quali confezionarono un bando con oggetto talmente generico da poter consentire l’affidamento a EL di attività meramente consulenziale, a dispetto della natura dello strumento utilizzato del PCP, oltre che della disciplina europea di PCP, così che fine ultimo dell’affidamento a EL divenne quello di consentirle, per come già inserita in altri rapporti contrattuali con i diversi soggetti istituzionali interessati operanti nel sistema dell’innovazione (Provincia di NT, Informatica Trentina), dei meri compiti di riorganizzazione delle competenze gestionali di TRENTO RISE, da estendersi poi, successivamente, alla stessa Provincia di TRENTO;
g) quanto alla transazione conclusa dai liquidatori di RISE, la sua irrazionalità derivava dal riconoscimento sia di un non giustificato credito in compensazione sia di altro credito R.G. 12083/2022 adunanza S.U. 4 aprile 2023 - pag. 6 di 15 - cons. est. M. Ferro (maggiore e non provato, nonché vantato da Deloitte verso un soggetto terzo, Informatica Trentina, non coinvolta nel riscontro) condizionante la ricezione della eccessivamente ridotta e immotivata somma concordata a risarcimento, tant’è che la contestazione del debito del terzo originò una nuova transazione ancora a condizioni sfavorevoli per RISE e poco motivate nei presupposti dei crediti verso di essa ed in capo ancora Deloitte;
3. la Procura ha concluso per la condanna a titolo risarcitorio in favore dell’Associazione NT RI e della Provincia Autonoma di NT: 4. 1) a titolo di danno patrimoniale per illecita conclusione ed esecuzione dell’appalto PCP Modelli, a) in favore dell’associazione NT RI, con suddivisione dell’importo complessivo di euro 1.706.386,03 fra NC AU, AC MA, e EL TI a titolo doloso ed in solido tra loro;
NT DR, a titolo di dolo ed in solido, fino al 50%; ON RO e RE CK, a titolo doloso e in solido fino alla concorrenza del 15%, ciascuno;
b) in favore della Provincia Autonoma di NT l’importo di euro 1.417.621,70, così suddiviso: NC AU, AC MA, e EL TI euro 1.417.621,70 a titolo doloso in solido tra loro;
NT DR, a titolo doloso ed in solido, fino alla concorrenza del 50%; ON RO e RE CK, a titolo doloso ed in solido fino alla concorrenza del 15% ciascuno, con assorbimento degli importi in caso diversa condanna in favore dell’Associazione NT RI;
c) in subordine, con condanna dei medesimi, per gli stessi titoli e con le medesime percentuali, a pagare in favore di NT RI il danno erariale alla concorrenza da valutarsi equitativamente nella misura di euro 706.386,00 ovvero, in ulteriore subordine in misura di euro 243.769,26; R.G. 12083/2022 adunanza S.U. 4 aprile 2023 - pag. 7 di 15 - cons. est. M. Ferro 5. 2) a titolo di illecita conclusione ed esecuzione degli accordi di transazione, ed in favore di NT RI: a) in conseguenza dell’omesso incameramento degli importi indicati come danno non patrimoniale, euro 1.236.000,00, così suddivisi: EN GI e EL TI, a titolo doloso, per l’intero importo di euro 1.236.000,00; OM AL e RD IA, a titolo di concorso gravemente colposo e fino alla concorrenza del 50%, euro 618.000,00, danno da ritenersi autonomo e concorrente con quello di cui al superiore punto 1; b) in conseguenza dell’omesso incameramento del danno patrimoniale euro 1.706.386, da imputarsi integralmente ed a titolo doloso, a EN GI e EL TI per l’intero importo di euro 1.706.386,00 e a titolo di concorso gravemente colposo a OM AL e RD IA, danno da ritenersi operante in via sussidiaria rispetto a quello di cui al precedente punto 1-a delle conclusioni ed in via concorrente per l’eventuale eccedenza;
c) in subordine al precedente punto 2-b delle conclusioni, in favore dell’Associazione NT RI, in conseguenza dell’omesso incameramento del danno patrimoniale, euro 723.724,00, da imputarsi integralmente ed a titolo doloso, a EN GI e EL TI per l’intero importo di euro 723.724,00 ed a titolo di concorso gravemente colposo a OM AL e RD IA, danno da ritenersi operante in via sussidiaria rispetto a quello di cui al precedente punto 1-a delle conclusioni ed in via concorrente per l’eventuale eccedenza;
6. il ricorso è volto alla declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario in quanto NT RI non sarebbe un organismo di diritto pubblico e nessun rapporto di servizio sarebbe intercorso fra essa e la provincia trentina, da un lato e RE (all’epoca dipendente Deloitte) dall’altro; il ricorrente, inoltre, in ragione della prospettata mera partecipazione alla preparazione del bando e alla documentazione per Deloitte dei requisiti di partecipazione di nulla R.G. 12083/2022 adunanza S.U. 4 aprile 2023 - pag. 8 di 15 - cons. est. M. Ferro avrebbe dovuto rispondere per ogni altra fase, specie esecutiva o connessa alle transazioni;
si oppone al ricorso la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la provincia di NT;
7. NAcci, con un atto e Deloitte Consulting s.r.l. e RI, con altro, hanno depositato rispettivi controricorsi, adesivi rispetto al ricorso di RE;
ad essi si è opposta la medesima Procura regionale con controricorso;
8. il Procuratore generale della Corte di cassazione ha concluso per la declaratoria della giurisdizione della Corte dei Conti;
9. hanno depositato memoria NAcci, RE e Deloitte. RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: 1. il ricorso di RE non può essere accolto, nei termini proposti, al pari delle ulteriori contestazioni sulla giurisdizione contabile per come introdotte nei controricorsi di NAcci, nonché Deloitte Consulting s.r.l. e RI, anche sul punto di dubitata natura pubblica dell’ente NT RI, conseguendone la declaratoria di giurisdizione del giudice contabile, già adito dal Procuratore generale regionale;
è consolidato indirizzo di queste Sezioni Unite che la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, «rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il "petitum" sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione» (Cass. s.u. 20350/2018); R.G. 12083/2022 adunanza S.U. 4 aprile 2023 - pag. 9 di 15 - cons. est. M. Ferro 2. nella vicenda, le condotte ascritte a fattori di responsabilità contabile del ricorrente principale rispondono pienamente a quell‘inserimento funzionale nell’ente (NT RI) in cui egli – secondo la citazione – avrebbe assunto un ruolo determinante per l’allestimento delle condizioni organizzative (bando di gara, contratto PCP-Modelli) sin dall’origine volte a far acquisire a Deloitte (la società di cui era dipendente) un appalto senza averne i requisiti, svolgendo essa attività genericamente consulenziali e non afferenti alla realizzazione di un progetto di ricerca orientata, ricerca e sviluppo su modelli organizzativi e di processo abilitanti al trasferimento tecnologico e all’applicazione di soluzioni innovative (Pre Commercial Procurement); la deviazione dei fondi pubblici, affluiti dagli enti pubblici partecipanti all’associazione e la destinazione alle predette finalità pubbliche cui era orientata l’attività di RI, per atto istitutivo e relazione operativa con i soci stessi, permettono così di rinvenire rispettato l’ulteriore principio per cui, come ribadito (tra le altre) da Cass. s.u. 1782/2022, l'esistenza di una relazione funzionale tra l'ente pubblico danneggiato e l'autore - che può anche essere un soggetto privato - dell'illecito causativo di un danno patrimoniale, risulta idonea a radicare la responsabilità contabile e «tale relazione è configurabile non solo in costanza di un rapporto d'impiego in senso proprio e ristretto, ma anche in presenza di un rapporto di servizio, per tale intendendosi una relazione funzionale in virtù della quale tale soggetto debba ritenersi inserito - in considerazione dell'attività svolta continuativamente, ancorché temporaneamente o solo in via di fatto - nell'apparato organizzativo e nell'iter procedimentale dell'ente, sì da rendere il primo compartecipe dell'operato del secondo»; il radicamento della giurisdizione contabile ricorre invero, come anche di recente ulteriormente precisato, ove «la risorsa sia stata illegittimamente percepita dal beneficiario;
ciò perché un rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione erogatrice di contributo e il soggetto privato si configura in tutti i casi in cui R.G. 12083/2022 adunanza S.U. 4 aprile 2023 - pag. 10 di 15 - cons. est. M. Ferro quest’ultimo, ponendo in essere i presupposti per la illegittima percezione di un finanziamento pubblico o disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato, abbia frustrato lo scopo perseguito dall'amministrazione, distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate» (Cass. s.u. 7740/2023); ogni censura sulla corrispondenza della condotta tratteggiata nell’atto di citazione della Procura con l’effettività del relativo svolgimento da parte di RE appartiene al merito, oggetto di riscontro del giudice del plesso la cui prerogativa di giudizio è invece individuata in base all’enunciazione, già analizzata e a monte, del petitum sostanziale;
3. la sussistenza della giurisdizione contabile si configura anche per Deloitte, RI (suo legale rappresentante) e NAcci (partner e responsabile per NT), posto che - come illustrato - il rapporto di servizio non esige una formalizzazione dell'impiego nell'ente pubblico, né un suo inserimento (pacificamente anche di fatto) in via stabile, essendo sufficiente un'ingerenza significativa e che concorra, come causa efficiente, alle attività produttive del danno erariale;
4. come ancora di recente ribadito da Cass. s.u. n. 1994 del 2022, per incardinare la giurisdizione contabile occorre che al convenuto venga contestato di essersi «inserito, in via di fatto, nell'iter procedimentale dell'amministrazione di realizzazione del programma pubblico, concorrendo con la propria opera alla produzione del danno erariale»; nemmeno infine è necessaria la percezione diretta, da parte del privato, di «contributi pubblici», se il terzo ha concorso «con la propria opera alla produzione del danno erariale»; ciò che, appunto, è stato contestato a Deloitte e alle persone fisiche che la gestivano, mediante l'addebito (la cui fondatezza è irrilevante ai fini della giurisdizione, attenendo il relativo accertamento al merito) di aver posto in essere un contratto (PCP-Modelli) deviato nella sua funzionalità verso ben altre prestazioni, in realtà erogate da Deloitte e con corrispettivi percepiti, così distraendo la dotazione R.G. 12083/2022 adunanza S.U. 4 aprile 2023 - pag. 11 di 15 - cons. est. M. Ferro patrimoniale pubblica ricevuta da RI rispetto alla «destinazione impressa dalla pubblica amministrazione»; 5. né vale opporre l'alterità soggettiva fra le parti, alla ovvia base del presupposto di ogni contratto, ciò che rileva essendo il modo con cui l’agente formalmente esterno alla P.A. abbia materialmente interloquito con essa, come descritto nella citazione contabile, all'uso delle risorse pubbliche;
nella vicenda, l'apporto cooperativo della società (come segnalato nei riferimenti alla turbativa d'asta e ai falsi di cui alla sentenza penale) ha attraversato tutte le fasi del PCP- Modelli, dalla sua individuazione come fattispecie relazionale idonea ad un esito positivo e però concorrenziale alterato della gara, sino all'attuazione e protratta utilità senza corrispondenti corrispettivi per la P.A., deviata rispetto allo scopo della Convenzione e quanto alle risorse pubbliche ciononostante conseguite, inclusa la coppia delle transazioni post liquidatorie, attraversando così in termini di affiancamento-influenza-sostituzione stringenti tutte le attività amministrative espletate da RI;
ne consegue che il danno, al di là della sua prova (di rinvio al giudice contabile, per il merito), appare essere stato prospettato non come l'effetto a posteriori di un comune cattivo adempimento contrattuale, bensì quale connotato (anche) economico originario di un'intera operazione illecita concepita, realizzata e perseguita mediante ingerenza in fatto nella fase dell'affidamento e, per ogni ulteriore, al di fuori dei vincoli pubblicistici di destinazione dell'istituto prescelto (il PCP-Modelli), oltre che delle finalizzazioni orientate ad interessi pubblici dei finanziamenti ricevuti dal destinatario RI;
in tal modo, vi sono state l’esposizione in sequenza di sviamento di risorse, pregiudizio per danno concorrenziale e danno erariale da transazione;
nell'atto di citazione si legge che la realizzazione dell'iniziativa NT RI, definita dall'articolo 21 bis della L.P. n. 14 del 2 agosto 2005 norma di rilevanza pubblicistica, richiama l'intento, fissato poi con la Convenzione, di rafforzare la cooperazione dei soggetti operanti nel R.G. 12083/2022 adunanza S.U. 4 aprile 2023 - pag. 12 di 15 - cons. est. M. Ferro campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con riferimento alla ricerca all'innovazione e all'alta formazione e comunque per finalità di interesse generale non economico, per cui la stessa Provincia può sostenere programmi di attività - anche partecipando ai soggetti che ne attuano la realizzazione - dell'iniziativa NT RI, selezionata dall’Istituto europeo di tecnologia e di innovazione istituito dal regolamento (CE) n. 294 del 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, mediante convenzione stipulata con enti o organismi costituiti da soggetti pubblici aderenti all'iniziativa; 6. tali ultimi elementi agevolano altresì la valutazione – comune ai controricorsi - della principale eccezione sollevata dal ricorrente, in punto di contestazione della natura pubblica di RI, invocandosene l’operatività, e piuttosto, come operatore imprenditoriale commerciale, aperto al mercato concorrenziale e dunque estraneo alla natura di ‘organismo pubblico’; la censura non è accoglibile;
7. come persuasivamente ricordato dal P.G. di questa Corte nella memoria, in termini adesivi alla giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cass. s.u. 15893/2022), la giurisdizione contabile sul danno erariale è configurabile allorché il soggetto privato, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato, abbia frustrato lo scopo perseguito dall’Amministrazione, distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate, «risultando decisiva la natura del danno conseguente alla mancata realizzazione degli scopi conseguiti con la contribuzione, non avendo rilevanza la qualità del soggetto che gestisce il denaro pubblico»; l’affermazione va intermediata con la deduzione della Procura attrice per cui l’Associazione NT RI era pacificamente partecipata dai soggetti pubblici (RU SL e Università di NT), dotata di un patrimonio pubblico (essenzialmente i contributi erogati dalla Provincia di NT), aveva stipulato con la PAT una Convenzione per R.G. 12083/2022 adunanza S.U. 4 aprile 2023 - pag. 13 di 15 - cons. est. M. Ferro promozione e svolgimento di attività di rilevanza pubblica a sostegno di soggetti che operano nel settore della ricerca e dell’innovazione, ai sensi dell’art. 21-bis della l.p. n. 14 del 2005, le deliberazioni giuntali di finanziamento in più atti confluivano nel patrimonio di RI ma con destinazione specifica ai compiti della Convenzione, per la cui attuazione RI aveva concluso con Deloitte l’apposito citato appalto PCP;
8. le riportate circostanze hanno rinvenuto una significativa ripresa confermativa in Cass. pen. 30726 del 2020 (di inammissibilità dei ricorso di alcuni condannati tra cui anche parti del processo contabile) la quale ha dato atto (ai fini dell’applicazione della circostanza aggravante della truffa di cui all’art.640 co.2 n.1 c.p., in danno di un ente pubblico) che «le finalità perseguite dalla NT RI rispondono ad esigenze di interesse generale, in coerenza con gli scopi propri degli enti che ne sono stati i creatori, al di fuori di ogni logica di tipo industriale o commerciale finalizzata al perseguimento di obiettivi di natura imprenditoriale o con scopo di lucro, tipici di chi opera in un regime concorrenziale» (pag.18); tali conclusioni, oltre che per la omologia dei presupposti valutativi, appaiono coerenti, in ogni caso, con la valenza generale assunta, presso le Sezioni Unite civili, dal principio per cui la categoria dell'organismo di diritto pubblico - elaborata nel diritto eurounitario per individuare le cd. amministrazioni aggiudicatrici, ossia i soggetti tenuti al rispetto delle regole dell'evidenza pubblica, cui consegue la giurisdizione amministrativa sulle relative controversie - è ravvisabile quando ricorrano cumulativamente (al pari di quanto osservato dalla cit. pronuncia della Cassazione penale) i tre requisiti previsti dall'art. 3, lett. d), del d.lgs. n. 50 del 2016, la cui interpretazione va condotta privilegiando un approccio non formalistico ma funzionale, che tenga conto delle concrete modalità di azione della società, ed in particolare: 1) la "personalità giuridica" intesa in senso ampio, comprensiva degli enti di fatto;
2) R.G. 12083/2022 adunanza S.U. 4 aprile 2023 - pag. 14 di 15 - cons. est. M. Ferro l'"influenza pubblica dominante", integrata da almeno uno dei fattori (partecipazione, finanziamento o controllo pubblico) previsti dalla citata norma;
3) il requisito "teleologico", da valutarsi avendo riguardo, in primo luogo, all'accertamento che l'attività sia rivolta, anche non esclusivamente o prevalentemente, alla realizzazione di un interesse generale, ovvero che sia necessaria a soddisfare tale interesse, e che il soggetto, pur eventualmente operando in un mercato concorrenziale, non fondi la propria attività principale esclusivamente su criteri di rendimento, efficacia e redditività e non assuma su di sé i rischi collegati allo svolgimento di tale attività, i quali devono ricadere sulla P.A. controllante, nonché, in secondo luogo, alla circostanza che il servizio d'interesse generale, oggetto di detta attività, non possa essere rifiutato per ragioni di convenienza economica (così Cass. s.u. 8673/2019, poi ripresa in Cass. s.u. 17567/2019, Cass. 24375/2019, Cass. s.u. 33482/2022, Cass. s.u. 974/2023); 9. tali principi si rinvengono, come anticipato, anche nella vigenza della precedente versione del codice dei contratti pubblici, applicabile alla gara su PCP-Modelli, ai sensi dell'art.3 d.lgs. n. 163 del 2006 (parimenti interpretato secondo la giurisprudenza eurounitaria: Cass. s.u. 8225 del 2010), in quanto: a) il requisito della personalità giuridica, come visto, ben è compatibile con l'assunzione di una soggettività giuridica che permetta all'ente la titolarità di rapporti giuridici attivi e passivi e dunque il requisito personalistico;
b) l'istituzione dell'ente sia avvenuta per la realizzazione di specifiche finalità di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale (requisito teleologico); c) l'attività sia finanziata, in prevalenza, da pubbliche amministrazioni o direttamente controllata dalle stesse o orientata da un organo di gestione a prevalente designazione pubblica (influenza dominante) (così, già, Cass. 2483/2017, 24375/2019); tutti tali requisiti risultano nella prospettazione dell'atto di citazione, nella caratterizzazione R.G. 12083/2022 adunanza S.U. 4 aprile 2023 - pag. 15 di 15 - cons. est. M. Ferro programmatica testuale dell'azione della provincia trentina e nei riscontri offerti al dibattito processuale sinora espletato avanti al giudice contabile;
conclusivamente, il regolamento va definito con la dichiarazione della giurisdizione del giudice contabile;
non vi è luogo a pronuncia sulle spese, stante la posizione di parte solo in senso formale del Procuratore generale della Corte dei conti (Cass. s.u. 30990/2017, 3146/2018);
P.Q.M.
la Corte dichiara la giurisdizione del giudice contabile. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 4 aprile 2023
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023 dal Consigliere MA FERRO. R.G. 12083/2022 adunanza S.U. 4 aprile 2023 - pag. 3 di 15 - cons. est. M. Ferro FATTI DI CAUSA 1. CK RE propone ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione nel giudizio promosso dal Procuratore regionale PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE della CORTE DI CONTI PER IL TRENTINO ALTO ADIGE SEDE DI TRENTO con atto di citazione
contro
NC AU (presidente dell’Associazione TRENTO RISE), AC AS (partner e responsabile per NT della EL TI S.r.l.), ON RO (dipendente di INFORMATICA TRENTINA Spa), NT DR (responsabile dell’Area Business dell’Associazione TRENTO RISE), RE AT (senior manager di EL TI S.r.l.), EN Pierluigi (partner ed amministratore delegato di EL TI S.r.l.), EL TI SRL, OM LB e RD AC (liquidatori dell’associazione NT RI); 2. le domande della Procura espongono fatti illeciti fonte di responsabilità amministrativa;
secondo l’atto di citazione essi concernevano l’affidamento da parte dell’associazione NT RI di un appalto (pre commercial procurement – PCP Modelli organizzativi e di processo abilitanti al trasferimento tecnologico e all’applicazione di soluzioni innovative) in favore di Deloitte Consulting s.r.l., sulla base dei seguenti elementi e considerazioni, tratti anche da informative della GdF: a) la sentenza penale (GUP Trib. NT) con le condanne di GR (con un ruolo nell’associazione), NA (dipendente di Informatica Trentina s.p.a. e membro della commissione tecnica affidante l’appalto), Dalmonego (direttore generale della Provincia di NT, assolto in secondo grado), poi la transazione tra l’associazione e Deloitte sul risarcimento dei danni patiti dalla prima e derivanti dai predetti reati, infine la nomina diretta dei liquidatori dell’associazione, con danno anche a seguito R.G. 12083/2022 adunanza S.U. 4 aprile 2023 - pag. 4 di 15 - cons. est. M. Ferro della determinazione dei compensi;
b) il danno erariale era ricostruito per l’associazione e la provincia trentina per tutti gli atti (dalla preparazione alla esecuzione) dell’appalto, già con la scelta del modello, l’ammissione di Deloitte priva però dei requisiti, l’esclusione di altra partecipante alla selezione e così la richiesta di prestazioni diverse da quelle oggetto dell’affidamento e l’utilizzo strumentale per esse, affidate fuori dal contratto, senza copertura finanziaria e senza gara;
c) a fianco, la responsabilità per colpa grave dei liquidatori era conseguenza della revoca di costituzione di parte civile in sede penale e della citata transazione a condizioni illogiche, con sostanziale rinuncia ad ogni danno patrimoniale e non, tanto più dopo la revoca dei finanziamenti provinciali ed invece il riconoscimento (dei liquidatori) a Deloitte di consistenti crediti;
d) l’associazione è partecipata da soggetti pubblici (Fondazione RU SL e Università di NT) con dotazione patrimoniale costituita essenzialmente dalla locale provincia, ha obiettivi d’interesse pubblico (pag.9) nell’ambito del PCP Modelli (la realizzazione di un modello di ricerca orientata, ricerca e sviluppo e modelli organizzativi e di processo abilitanti al trasferimento tecnologico ed all’applicazione di soluzioni innovative) e dunque è essa stessa soggetto pubblico, come anche descritto nelle sentenze penali relative (Cass. pen. 30726/2020) e sussiste rapporto di servizio in primo luogo per GI, GR e NA (per i ruoli formali e sostanziali ricoperti); e) la giurisdizione contabile sussiste anche per i rappresentanti e dirigenti di Deloitte, dunque NAcci, RE, ingeritisi nella formazione del bando e poi con esecuzione dell’appalto ma con prestazioni diverse, nonché RI, per la gestione di finanziamenti pubblici distratti ad altri fini rispetto al contratto, posto che il PCP si sarebbe dovuto attuare mediante un’attività di ricerca congiunta con la stazione appaltante, ma svolta in modo e con metodo competitivo tra imprese (p.14), mentre invece Deloitte, unico partner, riuscì ad inserirsi stabilmente nelle attività R.G. 12083/2022 adunanza S.U. 4 aprile 2023 - pag. 5 di 15 - cons. est. M. Ferro operative di NT RI e ad affiancarsi all’amministrazione della PAT nella definizione dei propri compiti operativi, nonché con condotta volta allo sviamento delle risorse pubbliche dalle finalità cui erano destinate, come ripercorso nei fatti di turbativa d’asta e falso ideologico e materiale di cui alle citate sentenze penali;
f) lo stravolgimento dell’appalto (dato invece per ricerca e innovazione scientifica dello sviluppo tecnologico) era conseguente al riscontro che elemento essenziale del Pre Commercial Procurement è ... (o dovrebbe essere, considerato quanto accadde invece nel PCP MODELLI) un’attività di ricerca congiunta che coinvolge sia l’aggiudicatario (o meglio, i possibili aggiudicatari offerenti) che la stazione appaltante, svolta tuttavia in modo e con metodo competitivo tra imprese, (tant’è che uno dei rilievi di illiceità penale, nella vicenda ... ha infatti riguardato la circostanza che l’appalto PCP è stato caratterizzato dalla sola partecipazione di EL a seguito dell’esclusione dell’offerta dell’unica altra partecipante PNO- CIAOTECH, mentre invece la scelta del modello PCP fu concordata, tra la fine del 2011 ed il giugno del 2012, da NC AU, NT DR, ON RO per TRENTO RISE, e da AC MA, per conto di EL, i quali confezionarono un bando con oggetto talmente generico da poter consentire l’affidamento a EL di attività meramente consulenziale, a dispetto della natura dello strumento utilizzato del PCP, oltre che della disciplina europea di PCP, così che fine ultimo dell’affidamento a EL divenne quello di consentirle, per come già inserita in altri rapporti contrattuali con i diversi soggetti istituzionali interessati operanti nel sistema dell’innovazione (Provincia di NT, Informatica Trentina), dei meri compiti di riorganizzazione delle competenze gestionali di TRENTO RISE, da estendersi poi, successivamente, alla stessa Provincia di TRENTO;
g) quanto alla transazione conclusa dai liquidatori di RISE, la sua irrazionalità derivava dal riconoscimento sia di un non giustificato credito in compensazione sia di altro credito R.G. 12083/2022 adunanza S.U. 4 aprile 2023 - pag. 6 di 15 - cons. est. M. Ferro (maggiore e non provato, nonché vantato da Deloitte verso un soggetto terzo, Informatica Trentina, non coinvolta nel riscontro) condizionante la ricezione della eccessivamente ridotta e immotivata somma concordata a risarcimento, tant’è che la contestazione del debito del terzo originò una nuova transazione ancora a condizioni sfavorevoli per RISE e poco motivate nei presupposti dei crediti verso di essa ed in capo ancora Deloitte;
3. la Procura ha concluso per la condanna a titolo risarcitorio in favore dell’Associazione NT RI e della Provincia Autonoma di NT: 4. 1) a titolo di danno patrimoniale per illecita conclusione ed esecuzione dell’appalto PCP Modelli, a) in favore dell’associazione NT RI, con suddivisione dell’importo complessivo di euro 1.706.386,03 fra NC AU, AC MA, e EL TI a titolo doloso ed in solido tra loro;
NT DR, a titolo di dolo ed in solido, fino al 50%; ON RO e RE CK, a titolo doloso e in solido fino alla concorrenza del 15%, ciascuno;
b) in favore della Provincia Autonoma di NT l’importo di euro 1.417.621,70, così suddiviso: NC AU, AC MA, e EL TI euro 1.417.621,70 a titolo doloso in solido tra loro;
NT DR, a titolo doloso ed in solido, fino alla concorrenza del 50%; ON RO e RE CK, a titolo doloso ed in solido fino alla concorrenza del 15% ciascuno, con assorbimento degli importi in caso diversa condanna in favore dell’Associazione NT RI;
c) in subordine, con condanna dei medesimi, per gli stessi titoli e con le medesime percentuali, a pagare in favore di NT RI il danno erariale alla concorrenza da valutarsi equitativamente nella misura di euro 706.386,00 ovvero, in ulteriore subordine in misura di euro 243.769,26; R.G. 12083/2022 adunanza S.U. 4 aprile 2023 - pag. 7 di 15 - cons. est. M. Ferro 5. 2) a titolo di illecita conclusione ed esecuzione degli accordi di transazione, ed in favore di NT RI: a) in conseguenza dell’omesso incameramento degli importi indicati come danno non patrimoniale, euro 1.236.000,00, così suddivisi: EN GI e EL TI, a titolo doloso, per l’intero importo di euro 1.236.000,00; OM AL e RD IA, a titolo di concorso gravemente colposo e fino alla concorrenza del 50%, euro 618.000,00, danno da ritenersi autonomo e concorrente con quello di cui al superiore punto 1; b) in conseguenza dell’omesso incameramento del danno patrimoniale euro 1.706.386, da imputarsi integralmente ed a titolo doloso, a EN GI e EL TI per l’intero importo di euro 1.706.386,00 e a titolo di concorso gravemente colposo a OM AL e RD IA, danno da ritenersi operante in via sussidiaria rispetto a quello di cui al precedente punto 1-a delle conclusioni ed in via concorrente per l’eventuale eccedenza;
c) in subordine al precedente punto 2-b delle conclusioni, in favore dell’Associazione NT RI, in conseguenza dell’omesso incameramento del danno patrimoniale, euro 723.724,00, da imputarsi integralmente ed a titolo doloso, a EN GI e EL TI per l’intero importo di euro 723.724,00 ed a titolo di concorso gravemente colposo a OM AL e RD IA, danno da ritenersi operante in via sussidiaria rispetto a quello di cui al precedente punto 1-a delle conclusioni ed in via concorrente per l’eventuale eccedenza;
6. il ricorso è volto alla declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario in quanto NT RI non sarebbe un organismo di diritto pubblico e nessun rapporto di servizio sarebbe intercorso fra essa e la provincia trentina, da un lato e RE (all’epoca dipendente Deloitte) dall’altro; il ricorrente, inoltre, in ragione della prospettata mera partecipazione alla preparazione del bando e alla documentazione per Deloitte dei requisiti di partecipazione di nulla R.G. 12083/2022 adunanza S.U. 4 aprile 2023 - pag. 8 di 15 - cons. est. M. Ferro avrebbe dovuto rispondere per ogni altra fase, specie esecutiva o connessa alle transazioni;
si oppone al ricorso la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la provincia di NT;
7. NAcci, con un atto e Deloitte Consulting s.r.l. e RI, con altro, hanno depositato rispettivi controricorsi, adesivi rispetto al ricorso di RE;
ad essi si è opposta la medesima Procura regionale con controricorso;
8. il Procuratore generale della Corte di cassazione ha concluso per la declaratoria della giurisdizione della Corte dei Conti;
9. hanno depositato memoria NAcci, RE e Deloitte. RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: 1. il ricorso di RE non può essere accolto, nei termini proposti, al pari delle ulteriori contestazioni sulla giurisdizione contabile per come introdotte nei controricorsi di NAcci, nonché Deloitte Consulting s.r.l. e RI, anche sul punto di dubitata natura pubblica dell’ente NT RI, conseguendone la declaratoria di giurisdizione del giudice contabile, già adito dal Procuratore generale regionale;
è consolidato indirizzo di queste Sezioni Unite che la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, «rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il "petitum" sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione» (Cass. s.u. 20350/2018); R.G. 12083/2022 adunanza S.U. 4 aprile 2023 - pag. 9 di 15 - cons. est. M. Ferro 2. nella vicenda, le condotte ascritte a fattori di responsabilità contabile del ricorrente principale rispondono pienamente a quell‘inserimento funzionale nell’ente (NT RI) in cui egli – secondo la citazione – avrebbe assunto un ruolo determinante per l’allestimento delle condizioni organizzative (bando di gara, contratto PCP-Modelli) sin dall’origine volte a far acquisire a Deloitte (la società di cui era dipendente) un appalto senza averne i requisiti, svolgendo essa attività genericamente consulenziali e non afferenti alla realizzazione di un progetto di ricerca orientata, ricerca e sviluppo su modelli organizzativi e di processo abilitanti al trasferimento tecnologico e all’applicazione di soluzioni innovative (Pre Commercial Procurement); la deviazione dei fondi pubblici, affluiti dagli enti pubblici partecipanti all’associazione e la destinazione alle predette finalità pubbliche cui era orientata l’attività di RI, per atto istitutivo e relazione operativa con i soci stessi, permettono così di rinvenire rispettato l’ulteriore principio per cui, come ribadito (tra le altre) da Cass. s.u. 1782/2022, l'esistenza di una relazione funzionale tra l'ente pubblico danneggiato e l'autore - che può anche essere un soggetto privato - dell'illecito causativo di un danno patrimoniale, risulta idonea a radicare la responsabilità contabile e «tale relazione è configurabile non solo in costanza di un rapporto d'impiego in senso proprio e ristretto, ma anche in presenza di un rapporto di servizio, per tale intendendosi una relazione funzionale in virtù della quale tale soggetto debba ritenersi inserito - in considerazione dell'attività svolta continuativamente, ancorché temporaneamente o solo in via di fatto - nell'apparato organizzativo e nell'iter procedimentale dell'ente, sì da rendere il primo compartecipe dell'operato del secondo»; il radicamento della giurisdizione contabile ricorre invero, come anche di recente ulteriormente precisato, ove «la risorsa sia stata illegittimamente percepita dal beneficiario;
ciò perché un rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione erogatrice di contributo e il soggetto privato si configura in tutti i casi in cui R.G. 12083/2022 adunanza S.U. 4 aprile 2023 - pag. 10 di 15 - cons. est. M. Ferro quest’ultimo, ponendo in essere i presupposti per la illegittima percezione di un finanziamento pubblico o disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato, abbia frustrato lo scopo perseguito dall'amministrazione, distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate» (Cass. s.u. 7740/2023); ogni censura sulla corrispondenza della condotta tratteggiata nell’atto di citazione della Procura con l’effettività del relativo svolgimento da parte di RE appartiene al merito, oggetto di riscontro del giudice del plesso la cui prerogativa di giudizio è invece individuata in base all’enunciazione, già analizzata e a monte, del petitum sostanziale;
3. la sussistenza della giurisdizione contabile si configura anche per Deloitte, RI (suo legale rappresentante) e NAcci (partner e responsabile per NT), posto che - come illustrato - il rapporto di servizio non esige una formalizzazione dell'impiego nell'ente pubblico, né un suo inserimento (pacificamente anche di fatto) in via stabile, essendo sufficiente un'ingerenza significativa e che concorra, come causa efficiente, alle attività produttive del danno erariale;
4. come ancora di recente ribadito da Cass. s.u. n. 1994 del 2022, per incardinare la giurisdizione contabile occorre che al convenuto venga contestato di essersi «inserito, in via di fatto, nell'iter procedimentale dell'amministrazione di realizzazione del programma pubblico, concorrendo con la propria opera alla produzione del danno erariale»; nemmeno infine è necessaria la percezione diretta, da parte del privato, di «contributi pubblici», se il terzo ha concorso «con la propria opera alla produzione del danno erariale»; ciò che, appunto, è stato contestato a Deloitte e alle persone fisiche che la gestivano, mediante l'addebito (la cui fondatezza è irrilevante ai fini della giurisdizione, attenendo il relativo accertamento al merito) di aver posto in essere un contratto (PCP-Modelli) deviato nella sua funzionalità verso ben altre prestazioni, in realtà erogate da Deloitte e con corrispettivi percepiti, così distraendo la dotazione R.G. 12083/2022 adunanza S.U. 4 aprile 2023 - pag. 11 di 15 - cons. est. M. Ferro patrimoniale pubblica ricevuta da RI rispetto alla «destinazione impressa dalla pubblica amministrazione»; 5. né vale opporre l'alterità soggettiva fra le parti, alla ovvia base del presupposto di ogni contratto, ciò che rileva essendo il modo con cui l’agente formalmente esterno alla P.A. abbia materialmente interloquito con essa, come descritto nella citazione contabile, all'uso delle risorse pubbliche;
nella vicenda, l'apporto cooperativo della società (come segnalato nei riferimenti alla turbativa d'asta e ai falsi di cui alla sentenza penale) ha attraversato tutte le fasi del PCP- Modelli, dalla sua individuazione come fattispecie relazionale idonea ad un esito positivo e però concorrenziale alterato della gara, sino all'attuazione e protratta utilità senza corrispondenti corrispettivi per la P.A., deviata rispetto allo scopo della Convenzione e quanto alle risorse pubbliche ciononostante conseguite, inclusa la coppia delle transazioni post liquidatorie, attraversando così in termini di affiancamento-influenza-sostituzione stringenti tutte le attività amministrative espletate da RI;
ne consegue che il danno, al di là della sua prova (di rinvio al giudice contabile, per il merito), appare essere stato prospettato non come l'effetto a posteriori di un comune cattivo adempimento contrattuale, bensì quale connotato (anche) economico originario di un'intera operazione illecita concepita, realizzata e perseguita mediante ingerenza in fatto nella fase dell'affidamento e, per ogni ulteriore, al di fuori dei vincoli pubblicistici di destinazione dell'istituto prescelto (il PCP-Modelli), oltre che delle finalizzazioni orientate ad interessi pubblici dei finanziamenti ricevuti dal destinatario RI;
in tal modo, vi sono state l’esposizione in sequenza di sviamento di risorse, pregiudizio per danno concorrenziale e danno erariale da transazione;
nell'atto di citazione si legge che la realizzazione dell'iniziativa NT RI, definita dall'articolo 21 bis della L.P. n. 14 del 2 agosto 2005 norma di rilevanza pubblicistica, richiama l'intento, fissato poi con la Convenzione, di rafforzare la cooperazione dei soggetti operanti nel R.G. 12083/2022 adunanza S.U. 4 aprile 2023 - pag. 12 di 15 - cons. est. M. Ferro campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con riferimento alla ricerca all'innovazione e all'alta formazione e comunque per finalità di interesse generale non economico, per cui la stessa Provincia può sostenere programmi di attività - anche partecipando ai soggetti che ne attuano la realizzazione - dell'iniziativa NT RI, selezionata dall’Istituto europeo di tecnologia e di innovazione istituito dal regolamento (CE) n. 294 del 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, mediante convenzione stipulata con enti o organismi costituiti da soggetti pubblici aderenti all'iniziativa; 6. tali ultimi elementi agevolano altresì la valutazione – comune ai controricorsi - della principale eccezione sollevata dal ricorrente, in punto di contestazione della natura pubblica di RI, invocandosene l’operatività, e piuttosto, come operatore imprenditoriale commerciale, aperto al mercato concorrenziale e dunque estraneo alla natura di ‘organismo pubblico’; la censura non è accoglibile;
7. come persuasivamente ricordato dal P.G. di questa Corte nella memoria, in termini adesivi alla giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cass. s.u. 15893/2022), la giurisdizione contabile sul danno erariale è configurabile allorché il soggetto privato, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato, abbia frustrato lo scopo perseguito dall’Amministrazione, distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate, «risultando decisiva la natura del danno conseguente alla mancata realizzazione degli scopi conseguiti con la contribuzione, non avendo rilevanza la qualità del soggetto che gestisce il denaro pubblico»; l’affermazione va intermediata con la deduzione della Procura attrice per cui l’Associazione NT RI era pacificamente partecipata dai soggetti pubblici (RU SL e Università di NT), dotata di un patrimonio pubblico (essenzialmente i contributi erogati dalla Provincia di NT), aveva stipulato con la PAT una Convenzione per R.G. 12083/2022 adunanza S.U. 4 aprile 2023 - pag. 13 di 15 - cons. est. M. Ferro promozione e svolgimento di attività di rilevanza pubblica a sostegno di soggetti che operano nel settore della ricerca e dell’innovazione, ai sensi dell’art. 21-bis della l.p. n. 14 del 2005, le deliberazioni giuntali di finanziamento in più atti confluivano nel patrimonio di RI ma con destinazione specifica ai compiti della Convenzione, per la cui attuazione RI aveva concluso con Deloitte l’apposito citato appalto PCP;
8. le riportate circostanze hanno rinvenuto una significativa ripresa confermativa in Cass. pen. 30726 del 2020 (di inammissibilità dei ricorso di alcuni condannati tra cui anche parti del processo contabile) la quale ha dato atto (ai fini dell’applicazione della circostanza aggravante della truffa di cui all’art.640 co.2 n.1 c.p., in danno di un ente pubblico) che «le finalità perseguite dalla NT RI rispondono ad esigenze di interesse generale, in coerenza con gli scopi propri degli enti che ne sono stati i creatori, al di fuori di ogni logica di tipo industriale o commerciale finalizzata al perseguimento di obiettivi di natura imprenditoriale o con scopo di lucro, tipici di chi opera in un regime concorrenziale» (pag.18); tali conclusioni, oltre che per la omologia dei presupposti valutativi, appaiono coerenti, in ogni caso, con la valenza generale assunta, presso le Sezioni Unite civili, dal principio per cui la categoria dell'organismo di diritto pubblico - elaborata nel diritto eurounitario per individuare le cd. amministrazioni aggiudicatrici, ossia i soggetti tenuti al rispetto delle regole dell'evidenza pubblica, cui consegue la giurisdizione amministrativa sulle relative controversie - è ravvisabile quando ricorrano cumulativamente (al pari di quanto osservato dalla cit. pronuncia della Cassazione penale) i tre requisiti previsti dall'art. 3, lett. d), del d.lgs. n. 50 del 2016, la cui interpretazione va condotta privilegiando un approccio non formalistico ma funzionale, che tenga conto delle concrete modalità di azione della società, ed in particolare: 1) la "personalità giuridica" intesa in senso ampio, comprensiva degli enti di fatto;
2) R.G. 12083/2022 adunanza S.U. 4 aprile 2023 - pag. 14 di 15 - cons. est. M. Ferro l'"influenza pubblica dominante", integrata da almeno uno dei fattori (partecipazione, finanziamento o controllo pubblico) previsti dalla citata norma;
3) il requisito "teleologico", da valutarsi avendo riguardo, in primo luogo, all'accertamento che l'attività sia rivolta, anche non esclusivamente o prevalentemente, alla realizzazione di un interesse generale, ovvero che sia necessaria a soddisfare tale interesse, e che il soggetto, pur eventualmente operando in un mercato concorrenziale, non fondi la propria attività principale esclusivamente su criteri di rendimento, efficacia e redditività e non assuma su di sé i rischi collegati allo svolgimento di tale attività, i quali devono ricadere sulla P.A. controllante, nonché, in secondo luogo, alla circostanza che il servizio d'interesse generale, oggetto di detta attività, non possa essere rifiutato per ragioni di convenienza economica (così Cass. s.u. 8673/2019, poi ripresa in Cass. s.u. 17567/2019, Cass. 24375/2019, Cass. s.u. 33482/2022, Cass. s.u. 974/2023); 9. tali principi si rinvengono, come anticipato, anche nella vigenza della precedente versione del codice dei contratti pubblici, applicabile alla gara su PCP-Modelli, ai sensi dell'art.3 d.lgs. n. 163 del 2006 (parimenti interpretato secondo la giurisprudenza eurounitaria: Cass. s.u. 8225 del 2010), in quanto: a) il requisito della personalità giuridica, come visto, ben è compatibile con l'assunzione di una soggettività giuridica che permetta all'ente la titolarità di rapporti giuridici attivi e passivi e dunque il requisito personalistico;
b) l'istituzione dell'ente sia avvenuta per la realizzazione di specifiche finalità di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale (requisito teleologico); c) l'attività sia finanziata, in prevalenza, da pubbliche amministrazioni o direttamente controllata dalle stesse o orientata da un organo di gestione a prevalente designazione pubblica (influenza dominante) (così, già, Cass. 2483/2017, 24375/2019); tutti tali requisiti risultano nella prospettazione dell'atto di citazione, nella caratterizzazione R.G. 12083/2022 adunanza S.U. 4 aprile 2023 - pag. 15 di 15 - cons. est. M. Ferro programmatica testuale dell'azione della provincia trentina e nei riscontri offerti al dibattito processuale sinora espletato avanti al giudice contabile;
conclusivamente, il regolamento va definito con la dichiarazione della giurisdizione del giudice contabile;
non vi è luogo a pronuncia sulle spese, stante la posizione di parte solo in senso formale del Procuratore generale della Corte dei conti (Cass. s.u. 30990/2017, 3146/2018);
P.Q.M.
la Corte dichiara la giurisdizione del giudice contabile. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 4 aprile 2023