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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13781/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
DECRETO
Il Giudice Tutelare dott. Roberta Cinosuro, visti gli atti del procedimento sopra emarginato, relativo all'amministrazione di sostegno in favore di;
Parte_1 vista l'istanza depositata i 20.03.2025 nell'interesse di , figlio della beneficiaria, Parte_2
volta ad ottenere accesso a tutti gli atti del procedimento sopra indicato;
evidenziato che tutti i dati personali raccolti nella procedura giudiziaria devono essere trattati nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali (art. 2 Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196); e che il beneficiario della amministrazione di sostegno “ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano” (art. 1 Decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196). Conseguentemente, in forza della predetta normativa, l'accesso ai dati del beneficiario deve essere riservato al solo amministratore di sostegno (ed al solo fine dell'esercizio della funzione pubblicistica a lui assegnata) mentre ne è vietata la divulgazione a terzi;
evidenziato inoltre che per i dati attinenti alle condizioni di salute (ossia per i “dati sensibili” che costituiscono la componente spesso maggioritaria nei procedimenti di ads), l'ostensione a terzi è vietata in ogni caso;
ritenuto che
il combinato disposto degli artt. 2 duodecies e 51 d.lgs. 196/2003 e ss. modd. rimanda, per quanto attiene all'accesso ad atti e documenti giudiziari, alle disposizioni processuali, con conseguente applicabilità della sola normativa civilistica e processualcivilistica e non anche dell'art.2 terdecies del medesimo d.lgs.;
P.Q.M.
rigetta l'istanza di accesso all'intero fascicolo.
Si comunichi
Così provveduto, 13.04.2025
Il Giudice tutelare dott. Roberta Cinosuro
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
DECRETO
Il Giudice Tutelare dott. Roberta Cinosuro, visti gli atti del procedimento sopra emarginato, relativo all'amministrazione di sostegno in favore di;
Parte_1 vista l'istanza depositata i 20.03.2025 nell'interesse di , figlio della beneficiaria, Parte_2
volta ad ottenere accesso a tutti gli atti del procedimento sopra indicato;
evidenziato che tutti i dati personali raccolti nella procedura giudiziaria devono essere trattati nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali (art. 2 Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196); e che il beneficiario della amministrazione di sostegno “ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano” (art. 1 Decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196). Conseguentemente, in forza della predetta normativa, l'accesso ai dati del beneficiario deve essere riservato al solo amministratore di sostegno (ed al solo fine dell'esercizio della funzione pubblicistica a lui assegnata) mentre ne è vietata la divulgazione a terzi;
evidenziato inoltre che per i dati attinenti alle condizioni di salute (ossia per i “dati sensibili” che costituiscono la componente spesso maggioritaria nei procedimenti di ads), l'ostensione a terzi è vietata in ogni caso;
ritenuto che
il combinato disposto degli artt. 2 duodecies e 51 d.lgs. 196/2003 e ss. modd. rimanda, per quanto attiene all'accesso ad atti e documenti giudiziari, alle disposizioni processuali, con conseguente applicabilità della sola normativa civilistica e processualcivilistica e non anche dell'art.2 terdecies del medesimo d.lgs.;
P.Q.M.
rigetta l'istanza di accesso all'intero fascicolo.
Si comunichi
Così provveduto, 13.04.2025
Il Giudice tutelare dott. Roberta Cinosuro