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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 14/03/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2673/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristina Benazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2673/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CIMINO LUIGI (pec: )e dell'avv. Email_1
MESSINA GIOVANNI ) ( pec: C.F._2
elettivamente domiciliati in Verona Email_2
Corso Castevecchio 27 presso lo studio dell'Avv Gioacchino Villanti
( Email_3
ATTORE opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. BOTTER MASSIMO (C.F ) e dell'avv. BUFI C.F._3
AMEDEO ( ) elettivamente domiciliata in Verona VICOLO C.F._4
SAN DOMENICO, 16 37122 presso il difensore avv. BOTTER MASSIMO (pec e Bufi Amedeo ( pec Email_4
Email_5
pagina 1 di 9 Convenuta opposta
1)CONCLUSIONI
-Parte attrice-opponente precisava le conclusioni come da note scritte depositate in data 24/05/2024 che di seguito si trascrivono:
“Voglia il Giudice adito, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, preliminarmente
Sospendere ex art. 295 c.p.c. la presente causa in attesa dell'esito del giudizio in riassunzione pendente dinnanzi al Tribunale di Palermo, sez. lavoro, RG. 8698/2021 essendo quest'ultimo pregiudiziale per la definizione del presente giudizio per le ragioni esposte in seno all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e negli ulteriori atti e verbali di causa, adottando ogni più opportuno provvedimento anche in merito all'ordinanza con la quale è stata concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.-
In ogni caso, dichiarare il proprio difetto di competenza territoriale nell'emissione del decreto ingiuntivo opposto in favore del Tribunale di Palermo, e quindi revocare il decreto ingiuntivo opposto o comunque ritenere il medesimo nullo e/o privo di effetto.-
Nel merito, in accoglimento dei motivi esposti in seno all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e negli ulteriori atti e verbali di causa, dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente opposta ovvero che l'importo ingiunto deve essere rideterminato tenendo conto delle vendite di prodotti non contestate e, per l'effetto, revocare e dunque dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 370/2021 reso dal Tribunale di Verona,
Giudice dott. Virginia Manfroni, in data 05.02.2021, nel giudizio RG. n. 700/2021, notificato il 18.02.2021, perché inesistente il credito e il rapporto sottostante per il quale è stato azionato il presunto credito.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.-
Con condanna della società ex art. 96 c.p.c.-” Controparte_1
pagina 2 di 9 -Parte convenuta-opposta precisava le conclusioni come da note scritte depositate in data 24/05/2024 che di seguito si trascrivono:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa:
In via principale
1. Respingere tutte le domande ed eccezioni proposte dall'opponente nei confronti della società convenuta-opposta in quanto infondate in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto, con condanna del sig. al pagamento in favore della società Parte_1
convenuta-opposta dell'importo dallo stesso portato, oltre agli interessi di mora dalla domanda fino al saldo effettivo e alle spese e competenze del ricorso per ingiunzione.
In via subordinata
2. Condannare, comunque, l'opponente per le causali di cui in atti, al pagamento in favore della società convenuta-opposta dell'importo di Euro 13.632,54, oppure di quello maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre agli interessi di mora dalla domanda al saldo effettivo sino al saldo effettivo ed alle spese e competenze del ricorso per ingiunzione.
3. Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie, compensarsi i reciproci crediti sino alla concorrenza del loro ammontare, con condanna dell'opponente al versamento del residuo, maggiorato degli interessi di mora dalla domanda sino al saldo effettivo e delle spese e competenze del ricorso per ingiunzione.
In ogni caso
4. Con vittoria di spese e competenze di lite, ivi comprese le competenze di TU.
Si chiede, da ultimo, la concessione dei termini massimi ex art. 190 c.p.c. ove
l'Ill.mo Giudice non dovesse ritenere di procedere ex art. 281 sexies c.p.c.”
2) Concisa esposizione delle ragioni di fatto:
pagina 3 di 9 Con atto di citazione notificato in data 30/03/2021 il sig. Parte_1
conveniva in giudizio la società per contestare il pagamento Controparte_1
della somma di € 13.632,54 oltre interessi e spese di procedura richiesto dalla con ingiunzione di pagamento e successivo decreto n. 370 del CP_1
05/02/2021 del Tribunale di Verona.
Si costituiva in giudizio la contestando tutte le argomentazioni Controparte_1
avversarie e insistendo per il pagamento della somma richiesta nel ricorso per ingiunzione.
La causa veniva istruita sia documentalmente sia con le prove orali e con lespletamento della TU .
All'udienza del 03/06/2024 il GOT dava atto che entrambe le parti avevano depositato le note scritte contenenti le conclusioni reciproche riportate sopra.
Venivano quindi concessi i termini massimi di legge ex art. 190 cpc e la causa veniva trattenuta in decisione.
3) Nel merito:
L'opposizione al decreto ingiuntivo n. 370 del 05/02/2021 emesso dal Tribunale di
Verona è infondata e viene rigettata.
L'opposizione a decreto ingiuntivo genera un ordinario giudizio di cognizione nel quale l'opposto assume la veste di attore in senso sostanziale e, per contro, l'opponente sul quale incombe l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso assume la posizione di convenuto sempre in senso sostanziale.
Sono fatti non contestati:
1) Tra il 2018 e il 2020 veniva consegnata al sig. la merce indicata nel doc. Pt_1
1 allegato al ricorso monitorio;
2) In data 01/07/2020 la società emetteva la fattura n. 143 del 2020 CP_1
chiedendo il pagamento della merce “vini” non restituiti dal sig. alla Pt_1
CP_1
Sono fatti contestati:
pagina 4 di 9 1) Il rapporto in essere tra la società e il sig. CP_1 Pt_1
Secondo parte opponente tra la società e il sig. era intercorso CP_1 Pt_1
un rapporto di collaborazione nel quale il sig. svolgeva il ruolo di Pt_1
agente o comunque di rappresentante di commercio, provvedendo a collocare i vini della ditta sul mercato, sia in Italia che all'estero, ricevendo per il CP_1
proprio lavoro delle provvigioni da parte delle società Secondo Controparte_1
parte opponente non vi era un rapporto di conto vendita o conto deposito, e sin dal settembre 2018 il sig. aveva a suo dire assunto stabilmente l'incarico di Pt_1
promuovere per conto della la conclusione di Controparte_1
contratti in zone determinate in cambio di provvigioni sui contratti conclusi.
Secondo parte opposta il sig. non svolgeva un CP_1 Parte_1
ruolo di agente o rappresentante di commercio ma al contrario assumeva il ruolo di mero prestatore d'opera occasionale.
2) Il sig. sosteneva di svolgere l'attività di agente o rappresentante di Pt_1
commercio mentre secondo la il rapporto era quello di un prestatore CP_1
d'opera occasionale in quanto il sig. tra le altre cose svolgeva attività di Pt_1
gestore di Bed and Breakfast come sostenuto dallo stesso in una missiva inviata alla in data 29/06/2020. CP_1
Questo giudicante, esaminando i documenti di causa e le prove orali espletate, ritiene essere circostanza pacifica che la società negli anni 2018, 2019 e 2020 CP_1
inviava in conto vendita - conto deposito la merce descritta nei DDT n. 128/2018,
132/2018, 167/2018, 190/2018, 4/2019, 24/2019, 40/2019, 53/2019, 82/2019, 104/2019,
128/2019, 150/2019, 172/2109, 176/2019, 182/2019 e 15/2020 e il sig. non restituiva la merce ricevuta. Legittimamente quindi la Parte_1
società in data 01/07/2020 emetteva la fattura n. 143/2020 per ottenere Controparte_1
il pagamento di quanto non restituito al mittente. Nei DDT n. 132/2018, 167/2018 e
4/2019 veniva indicata la causale “conto vendita” e nei DDT n. 24/2019, 40/2019,
53/2019, 82/2019, 128/2019, 150/2019, 172/2019, 176/2019, 182/2019 e 15/2020
pagina 5 di 9 indicata la causale “conto deposito”. Tali circostanze non venivano contestate dal sig.
Nessuna contestazione risulta essere stata effettuata sui conteggi delle Pt_1
provvigioni calcolati dalla al sig. e dai documenti CP_1 Parte_1
prodotti risulta che gli importi oggetto di domanda riconvenzionale sono stati regolarmente pagati nel tempo (cfr pagamento del 04/03/2020 eseguito con bonifico di €
1.477,36 a saldo della ricevuta per prestazione d'opera occasionale n. 2/2020). Per quanto riguarda la merce oggetto della fattura alla base del decreto ingiuntivo,
l'opponente ammette di aver ricevuto in deposito tale merce. Il sig. Parte_1
chiamato a restituire la merce ricevuta in conto deposito/conto vendita si è sempre rifiutato di restituirla, nonostante parte opposta avesse addirittura intrapreso il procedimento di negoziazione nei suoi confronti. In considerazione del fatto che l'opponente non ha contestato di aver ricevuto la merce e nemmeno ha contestato i documenti allegati al ricorso per ingiunzione, legittimamente parte opposta ne chiede il pagamento.
Sulla fattura emessa da parte opposta
L'opposizione al decreto ingiuntivo ha ad oggetto e la fattura azionata in via monitoria.
I valori della merce consegnata e l'elenco dei beni residui non restituiti emergono da tutta la documentazione presente in atti documenti di trasporto (doc. 1 parte opposta) e resoconti del conto deposito (doc. 2-3-32 parte opposta). Tale documentazione non è stata contestata da parte opponente. Inoltre tali documenti sono stati confermati dalla teste che all'udienza del 02/02/2023 confermava che tra la Testimone_1 CP_1
e il sig. era in essere un contratto di consulenza e di conto deposito.
[...] Pt_1
Inoltre la teste confermava i documenti 1-2-3-4-17-32 e 36 di parte opposta, emessi proprio dalla stessa sig.ra che era stata impiegata nell'amministrazione della Tes_1
fino al 30/05/2022. La teste confermava altresì che la merce CP_1
corrispondente a cartoni di vino era stata inviata al sig. proprio in conto Pt_1
deposito.
pagina 6 di 9 Parte opponente contesta altresì il rapporto in essere tra il sig. e la Pt_1 CP_1
[...]
Dalla documentazione esaminata e dalle prove orali espletate (testi e Testimone_1
) si evince che il sig. ha sì collaborato con la Testimone_2 Pt_1 CP_1
ma questo non significa che il avesse un ruolo di agente .
[...] Pt_1
In ogni caso il Sig. , per i fatti alla base della presente controversia, non ha Pt_1
contestato di aver ricevuto la merce dalla e nemmeno di non averla CP_1
restituita e tutti i DDT prodotti riportano proprio la scritta “conto vendita”.
Tra l'altro , il Sig. nelle proprie comunicazioni fa personalmente riferimento al Pt_1
fatto di aver ricevuto la merce in deposito;
nel doc 15 di parte opposta si legge ““Ho fatto un controllo generale dei vini che ho in deposito…”.
Dai documenti prodotti e dalle prove orali questo giudicante ritiene quindi che effettivamente il sig.. abbia collaborato occasionalmente con la Parte_1
società per promuovere la vendita di vini, ma questo non significa Controparte_1
che terminata la collaborazione l'opponente fosse legittimato a trattenere la partita di vini.
La merce non restituita dovrà pertanto essere pagata.
3)Sulle eccezioni di parte opponente di incompetenza funzionale e di incompetenza per territorio.
-Per quanto riguarda l'eccezione di incompetenza funzionale eccepita da parte opponente, questo giudicante si riporta al provvedimento del 5 Agosto 2021 che qui viene confermato
-Per quanto riguarda l'eccezione di incompetenza per territorio formulata da parte opponente questo giudicante ritiene che il Tribunale di Verona sia competente territorialmente a decidere il presente procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo.
“Per giurisprudenza costante, in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri
pagina 7 di 9 concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., con l'indicazione specifica del giudice ritenuto competente in relazione a ciascuno di essi, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice adito possa rilevare
d'ufficio profili d'incompetenza non prospettati, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato” (ex plurimis, Cass civ.
2018 n. 26985).
Pertanto, l'eccezione avversaria non è stata efficacemente proposta, avendo parte opponente omesso ogni valutazione circa l'applicabilità al caso di specie dell'art. 20
c.p.c.
Comunque, nel caso di specie il credito azionato in via monitoria è riferibile al pagamento di una fattura riferibile ad un credito di somma di denaro , pertanto un credito liquido “Al fine di stabilire il carattere liquido del credito, non è sufficiente la quantificazione della propria pretesa da parte dell'attore, ma questa deve essere ancorata a dati oggettivi, quando l'ammontare, cioè, sia determinato direttamente dal titolo ovvero quando, in base ad esso, sia determinato dal Giudice nel decreto ingiuntivo con un semplice calcolo aritmetico” (Cass civ. ord, 2020 n. 19894), e che: “Ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c., il "forum destinatae solutionis", previsto dal terzo comma di tale ultima disposizione, è applicabile a tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro, qualora l'attore abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito.
Ogni eccezione pertanto viene rigettata.
4)Sulla TU:
La TU espletata confermava la bontà dei conteggi effettuati e la congruità dell'importo portato dalla fattura 143/2020 del 01/07/2020 di € 13.632,54.
5) Conclusioni:
pagina 8 di 9 Questo Giudicante ritiene che legittimamente la abbia chiesto il CP_1
pagamento della merce consegnata al e mai da quest'ultimo restituita con il Pt_1
deposito del ricorso per ingiunzione.
L'opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Verona è pertanto infondata e viene rigettata.
Le spese di lite del presente giudizio - così come liquidate d'ufficio nella misura indicata in dispositivo - seguono la soccombenza e vengono, pertanto, poste a carico della parte opponente;
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Verona in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Cristina Benazzi, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al numero n.
2673/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi relativo all'anno 2021, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione rigettate, così provvede:
1) RIGETTA L'OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO N. 370 emesso dal Tribunale di
Verona in data 5-02-2021 e conferma il decreto ingiuntivo;
2)CONDANNA parte opponente (C.F. Parte_1 C.F._1
al pagamento, in favore di parte opposta delle spese processuali, Controparte_1
liquidate complessivamente € 5077,00 oltre spese generali e accessori di legge.
3) PONE definitivamente a carico di parte opponente le spese di TU così come liquidate nel decreto di liquidazione.
Così deciso in data 13 Marzo 2025
Il Got
Dott Cristina Benazzi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristina Benazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2673/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CIMINO LUIGI (pec: )e dell'avv. Email_1
MESSINA GIOVANNI ) ( pec: C.F._2
elettivamente domiciliati in Verona Email_2
Corso Castevecchio 27 presso lo studio dell'Avv Gioacchino Villanti
( Email_3
ATTORE opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. BOTTER MASSIMO (C.F ) e dell'avv. BUFI C.F._3
AMEDEO ( ) elettivamente domiciliata in Verona VICOLO C.F._4
SAN DOMENICO, 16 37122 presso il difensore avv. BOTTER MASSIMO (pec e Bufi Amedeo ( pec Email_4
Email_5
pagina 1 di 9 Convenuta opposta
1)CONCLUSIONI
-Parte attrice-opponente precisava le conclusioni come da note scritte depositate in data 24/05/2024 che di seguito si trascrivono:
“Voglia il Giudice adito, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, preliminarmente
Sospendere ex art. 295 c.p.c. la presente causa in attesa dell'esito del giudizio in riassunzione pendente dinnanzi al Tribunale di Palermo, sez. lavoro, RG. 8698/2021 essendo quest'ultimo pregiudiziale per la definizione del presente giudizio per le ragioni esposte in seno all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e negli ulteriori atti e verbali di causa, adottando ogni più opportuno provvedimento anche in merito all'ordinanza con la quale è stata concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.-
In ogni caso, dichiarare il proprio difetto di competenza territoriale nell'emissione del decreto ingiuntivo opposto in favore del Tribunale di Palermo, e quindi revocare il decreto ingiuntivo opposto o comunque ritenere il medesimo nullo e/o privo di effetto.-
Nel merito, in accoglimento dei motivi esposti in seno all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e negli ulteriori atti e verbali di causa, dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente opposta ovvero che l'importo ingiunto deve essere rideterminato tenendo conto delle vendite di prodotti non contestate e, per l'effetto, revocare e dunque dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 370/2021 reso dal Tribunale di Verona,
Giudice dott. Virginia Manfroni, in data 05.02.2021, nel giudizio RG. n. 700/2021, notificato il 18.02.2021, perché inesistente il credito e il rapporto sottostante per il quale è stato azionato il presunto credito.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.-
Con condanna della società ex art. 96 c.p.c.-” Controparte_1
pagina 2 di 9 -Parte convenuta-opposta precisava le conclusioni come da note scritte depositate in data 24/05/2024 che di seguito si trascrivono:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa:
In via principale
1. Respingere tutte le domande ed eccezioni proposte dall'opponente nei confronti della società convenuta-opposta in quanto infondate in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto, con condanna del sig. al pagamento in favore della società Parte_1
convenuta-opposta dell'importo dallo stesso portato, oltre agli interessi di mora dalla domanda fino al saldo effettivo e alle spese e competenze del ricorso per ingiunzione.
In via subordinata
2. Condannare, comunque, l'opponente per le causali di cui in atti, al pagamento in favore della società convenuta-opposta dell'importo di Euro 13.632,54, oppure di quello maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre agli interessi di mora dalla domanda al saldo effettivo sino al saldo effettivo ed alle spese e competenze del ricorso per ingiunzione.
3. Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie, compensarsi i reciproci crediti sino alla concorrenza del loro ammontare, con condanna dell'opponente al versamento del residuo, maggiorato degli interessi di mora dalla domanda sino al saldo effettivo e delle spese e competenze del ricorso per ingiunzione.
In ogni caso
4. Con vittoria di spese e competenze di lite, ivi comprese le competenze di TU.
Si chiede, da ultimo, la concessione dei termini massimi ex art. 190 c.p.c. ove
l'Ill.mo Giudice non dovesse ritenere di procedere ex art. 281 sexies c.p.c.”
2) Concisa esposizione delle ragioni di fatto:
pagina 3 di 9 Con atto di citazione notificato in data 30/03/2021 il sig. Parte_1
conveniva in giudizio la società per contestare il pagamento Controparte_1
della somma di € 13.632,54 oltre interessi e spese di procedura richiesto dalla con ingiunzione di pagamento e successivo decreto n. 370 del CP_1
05/02/2021 del Tribunale di Verona.
Si costituiva in giudizio la contestando tutte le argomentazioni Controparte_1
avversarie e insistendo per il pagamento della somma richiesta nel ricorso per ingiunzione.
La causa veniva istruita sia documentalmente sia con le prove orali e con lespletamento della TU .
All'udienza del 03/06/2024 il GOT dava atto che entrambe le parti avevano depositato le note scritte contenenti le conclusioni reciproche riportate sopra.
Venivano quindi concessi i termini massimi di legge ex art. 190 cpc e la causa veniva trattenuta in decisione.
3) Nel merito:
L'opposizione al decreto ingiuntivo n. 370 del 05/02/2021 emesso dal Tribunale di
Verona è infondata e viene rigettata.
L'opposizione a decreto ingiuntivo genera un ordinario giudizio di cognizione nel quale l'opposto assume la veste di attore in senso sostanziale e, per contro, l'opponente sul quale incombe l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso assume la posizione di convenuto sempre in senso sostanziale.
Sono fatti non contestati:
1) Tra il 2018 e il 2020 veniva consegnata al sig. la merce indicata nel doc. Pt_1
1 allegato al ricorso monitorio;
2) In data 01/07/2020 la società emetteva la fattura n. 143 del 2020 CP_1
chiedendo il pagamento della merce “vini” non restituiti dal sig. alla Pt_1
CP_1
Sono fatti contestati:
pagina 4 di 9 1) Il rapporto in essere tra la società e il sig. CP_1 Pt_1
Secondo parte opponente tra la società e il sig. era intercorso CP_1 Pt_1
un rapporto di collaborazione nel quale il sig. svolgeva il ruolo di Pt_1
agente o comunque di rappresentante di commercio, provvedendo a collocare i vini della ditta sul mercato, sia in Italia che all'estero, ricevendo per il CP_1
proprio lavoro delle provvigioni da parte delle società Secondo Controparte_1
parte opponente non vi era un rapporto di conto vendita o conto deposito, e sin dal settembre 2018 il sig. aveva a suo dire assunto stabilmente l'incarico di Pt_1
promuovere per conto della la conclusione di Controparte_1
contratti in zone determinate in cambio di provvigioni sui contratti conclusi.
Secondo parte opposta il sig. non svolgeva un CP_1 Parte_1
ruolo di agente o rappresentante di commercio ma al contrario assumeva il ruolo di mero prestatore d'opera occasionale.
2) Il sig. sosteneva di svolgere l'attività di agente o rappresentante di Pt_1
commercio mentre secondo la il rapporto era quello di un prestatore CP_1
d'opera occasionale in quanto il sig. tra le altre cose svolgeva attività di Pt_1
gestore di Bed and Breakfast come sostenuto dallo stesso in una missiva inviata alla in data 29/06/2020. CP_1
Questo giudicante, esaminando i documenti di causa e le prove orali espletate, ritiene essere circostanza pacifica che la società negli anni 2018, 2019 e 2020 CP_1
inviava in conto vendita - conto deposito la merce descritta nei DDT n. 128/2018,
132/2018, 167/2018, 190/2018, 4/2019, 24/2019, 40/2019, 53/2019, 82/2019, 104/2019,
128/2019, 150/2019, 172/2109, 176/2019, 182/2019 e 15/2020 e il sig. non restituiva la merce ricevuta. Legittimamente quindi la Parte_1
società in data 01/07/2020 emetteva la fattura n. 143/2020 per ottenere Controparte_1
il pagamento di quanto non restituito al mittente. Nei DDT n. 132/2018, 167/2018 e
4/2019 veniva indicata la causale “conto vendita” e nei DDT n. 24/2019, 40/2019,
53/2019, 82/2019, 128/2019, 150/2019, 172/2019, 176/2019, 182/2019 e 15/2020
pagina 5 di 9 indicata la causale “conto deposito”. Tali circostanze non venivano contestate dal sig.
Nessuna contestazione risulta essere stata effettuata sui conteggi delle Pt_1
provvigioni calcolati dalla al sig. e dai documenti CP_1 Parte_1
prodotti risulta che gli importi oggetto di domanda riconvenzionale sono stati regolarmente pagati nel tempo (cfr pagamento del 04/03/2020 eseguito con bonifico di €
1.477,36 a saldo della ricevuta per prestazione d'opera occasionale n. 2/2020). Per quanto riguarda la merce oggetto della fattura alla base del decreto ingiuntivo,
l'opponente ammette di aver ricevuto in deposito tale merce. Il sig. Parte_1
chiamato a restituire la merce ricevuta in conto deposito/conto vendita si è sempre rifiutato di restituirla, nonostante parte opposta avesse addirittura intrapreso il procedimento di negoziazione nei suoi confronti. In considerazione del fatto che l'opponente non ha contestato di aver ricevuto la merce e nemmeno ha contestato i documenti allegati al ricorso per ingiunzione, legittimamente parte opposta ne chiede il pagamento.
Sulla fattura emessa da parte opposta
L'opposizione al decreto ingiuntivo ha ad oggetto e la fattura azionata in via monitoria.
I valori della merce consegnata e l'elenco dei beni residui non restituiti emergono da tutta la documentazione presente in atti documenti di trasporto (doc. 1 parte opposta) e resoconti del conto deposito (doc. 2-3-32 parte opposta). Tale documentazione non è stata contestata da parte opponente. Inoltre tali documenti sono stati confermati dalla teste che all'udienza del 02/02/2023 confermava che tra la Testimone_1 CP_1
e il sig. era in essere un contratto di consulenza e di conto deposito.
[...] Pt_1
Inoltre la teste confermava i documenti 1-2-3-4-17-32 e 36 di parte opposta, emessi proprio dalla stessa sig.ra che era stata impiegata nell'amministrazione della Tes_1
fino al 30/05/2022. La teste confermava altresì che la merce CP_1
corrispondente a cartoni di vino era stata inviata al sig. proprio in conto Pt_1
deposito.
pagina 6 di 9 Parte opponente contesta altresì il rapporto in essere tra il sig. e la Pt_1 CP_1
[...]
Dalla documentazione esaminata e dalle prove orali espletate (testi e Testimone_1
) si evince che il sig. ha sì collaborato con la Testimone_2 Pt_1 CP_1
ma questo non significa che il avesse un ruolo di agente .
[...] Pt_1
In ogni caso il Sig. , per i fatti alla base della presente controversia, non ha Pt_1
contestato di aver ricevuto la merce dalla e nemmeno di non averla CP_1
restituita e tutti i DDT prodotti riportano proprio la scritta “conto vendita”.
Tra l'altro , il Sig. nelle proprie comunicazioni fa personalmente riferimento al Pt_1
fatto di aver ricevuto la merce in deposito;
nel doc 15 di parte opposta si legge ““Ho fatto un controllo generale dei vini che ho in deposito…”.
Dai documenti prodotti e dalle prove orali questo giudicante ritiene quindi che effettivamente il sig.. abbia collaborato occasionalmente con la Parte_1
società per promuovere la vendita di vini, ma questo non significa Controparte_1
che terminata la collaborazione l'opponente fosse legittimato a trattenere la partita di vini.
La merce non restituita dovrà pertanto essere pagata.
3)Sulle eccezioni di parte opponente di incompetenza funzionale e di incompetenza per territorio.
-Per quanto riguarda l'eccezione di incompetenza funzionale eccepita da parte opponente, questo giudicante si riporta al provvedimento del 5 Agosto 2021 che qui viene confermato
-Per quanto riguarda l'eccezione di incompetenza per territorio formulata da parte opponente questo giudicante ritiene che il Tribunale di Verona sia competente territorialmente a decidere il presente procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo.
“Per giurisprudenza costante, in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri
pagina 7 di 9 concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., con l'indicazione specifica del giudice ritenuto competente in relazione a ciascuno di essi, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice adito possa rilevare
d'ufficio profili d'incompetenza non prospettati, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato” (ex plurimis, Cass civ.
2018 n. 26985).
Pertanto, l'eccezione avversaria non è stata efficacemente proposta, avendo parte opponente omesso ogni valutazione circa l'applicabilità al caso di specie dell'art. 20
c.p.c.
Comunque, nel caso di specie il credito azionato in via monitoria è riferibile al pagamento di una fattura riferibile ad un credito di somma di denaro , pertanto un credito liquido “Al fine di stabilire il carattere liquido del credito, non è sufficiente la quantificazione della propria pretesa da parte dell'attore, ma questa deve essere ancorata a dati oggettivi, quando l'ammontare, cioè, sia determinato direttamente dal titolo ovvero quando, in base ad esso, sia determinato dal Giudice nel decreto ingiuntivo con un semplice calcolo aritmetico” (Cass civ. ord, 2020 n. 19894), e che: “Ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c., il "forum destinatae solutionis", previsto dal terzo comma di tale ultima disposizione, è applicabile a tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro, qualora l'attore abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito.
Ogni eccezione pertanto viene rigettata.
4)Sulla TU:
La TU espletata confermava la bontà dei conteggi effettuati e la congruità dell'importo portato dalla fattura 143/2020 del 01/07/2020 di € 13.632,54.
5) Conclusioni:
pagina 8 di 9 Questo Giudicante ritiene che legittimamente la abbia chiesto il CP_1
pagamento della merce consegnata al e mai da quest'ultimo restituita con il Pt_1
deposito del ricorso per ingiunzione.
L'opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Verona è pertanto infondata e viene rigettata.
Le spese di lite del presente giudizio - così come liquidate d'ufficio nella misura indicata in dispositivo - seguono la soccombenza e vengono, pertanto, poste a carico della parte opponente;
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Verona in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Cristina Benazzi, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al numero n.
2673/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi relativo all'anno 2021, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione rigettate, così provvede:
1) RIGETTA L'OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO N. 370 emesso dal Tribunale di
Verona in data 5-02-2021 e conferma il decreto ingiuntivo;
2)CONDANNA parte opponente (C.F. Parte_1 C.F._1
al pagamento, in favore di parte opposta delle spese processuali, Controparte_1
liquidate complessivamente € 5077,00 oltre spese generali e accessori di legge.
3) PONE definitivamente a carico di parte opponente le spese di TU così come liquidate nel decreto di liquidazione.
Così deciso in data 13 Marzo 2025
Il Got
Dott Cristina Benazzi
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