Decreto cautelare 10 luglio 2014
Ordinanza cautelare 10 settembre 2014
Sentenza 4 settembre 2017
Decreto cautelare 11 dicembre 2018
Ordinanza collegiale 8 febbraio 2019
Ordinanza collegiale 8 aprile 2019
Sentenza 11 luglio 2019
Sentenza 19 agosto 2019
Decreto decisorio 3 ottobre 2019
Decreto cautelare 20 marzo 2020
Ordinanza cautelare 17 aprile 2020
Parere definitivo 25 gennaio 2021
Ordinanza collegiale 24 maggio 2021
Ordinanza collegiale 24 settembre 2021
Accoglimento
Sentenza 26 luglio 2022
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- 1. CGA Regione Siciliana, sentenza 27 gennaio 2026, n. 64https://www.eius.it/articoli/ · 9 febbraio 2026
FATTO E DIRITTO 1. Parte appellante col ricorso principale proposto in primo grado ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 816 del 5 settembre 2018 con la quale il Comune di Lampedusa e Linosa le ha ingiunto la demolizione di opere abusive consistenti in una struttura precaria in legno delle dimensioni di mq. 16, adibita alla vendita di frutta e verdura, sita in via Tomasi 4, sul marciapiede comunale antistante il fabbricato identificato in catasto al foglio di mappa 18, particella 362. Il ricorso era stato basato su un unico motivo, ovvero la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della l.r. n. 37/1985 e dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, in quanto il manufatto in oggetto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, decreto decisorio 03/10/2019, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/10/2019
N. 00184/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 184 del 2008, proposto da
Ditta Cts Marmore di VE FR, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Grisante Diofebi, con domicilio eletto presso lo studio BE Baldoni in Perugia, via Pievaiola, 21;
contro
Comune di Terni in persona del Sindaco pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Alessandro, con domicilio eletto presso lo studio SA RB in Perugia, via Palermo S.n.c.;
per l'annullamento
- dell’ordinanza di prot.n. 0021798 datata 1° febbraio e notificata il successivo 7 febbraio 2008 con cui il Dirigente della Direzione Assetto del Territorio-Edilizia “Vigilanza Edilizia” del Comune di Temi ha ingiunto alla odierna ricorrente, entro il termine di novanta giorni, la demolizione di opere asseritamente abusive realizzate nell’area sita in località Monte Rocca Sant’Angelo ed il ripristino dello stato dei luoghi a pena, in caso di inottemperanza, della demolizione delle opere e del successivo ripristino a cura del Comune ed a spese dei responsabili dell’abuso;
- di ogni altro atto conseguente, presupposto e/o comunque connesso anche al momento non conosciuto all’odierna ricorrente ivi incluso, per quanto occorrer possa, la nota di prot.n. 6538 dell’undici gennaio 2008 redatta dalla Direzione Sicurezza e Polizia Locale del Comune di Terni con cui è stata segnalata alla Direzione Assetto del Territorio-Edilizia “Vigilanza Edilizia” l’esecuzione di opere asseritamente abusive in Località Monte Rocca Sant’Àngelo ed i verbali dei sopralluoghi effettuati in data 9 ottobre e 19 ottobre 2007 conosciuti soltanto negli estremi al momento della notifica dell’ordinanza di ingiunzione alla demolizione ed al ripristino n. 2 1798/08..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'Ordinanza Collegiale n. 692 del 07 Novembre 2016 per effetto della quale il processo avviato con il predetto ricorso è stato dichiarato interrotto;
Visti gli artt. 35 co. 2 lett. a), 79 e l'art. 85, co. 1 e 3 c.p.a.;
Ritenuto che il giudizio debba essere dichiarato estinto per mancata riassunzione nel termine di legge;
P.Q.M.
Dichiara il giudizio estinto.
Spese compensate.
Ai sensi dell'art.85, co. 3 c.p.a. nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Manda alla segreteria per la comunicazione del presente decreto alle parti costituite.
Così deciso in Perugia il giorno 2 ottobre 2019.
| Il Presidente |
| Raffaele Potenza |
IL SEGRETARIO