TRIB
Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 21/07/2025, n. 1899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1899 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. 5732/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli avv.ti Giuseppe Muscolo e Antonella
Castagnola,
Attrice
nei confronti di
, C.F. nato a [...], il [...], rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso, come da procura in atti, dagli avv.ti Marina Amelia Aleotti e Andrea Casella,
Convenuto
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dell'attrice: come da verbale di udienza del 15.7.2025;
conclusioni del convenuto: come da verbale di udienza del 15.7.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 14.6.2024.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
con ricorso depositato il 4.6.2024 ha adito questo Tribunale chiedendo che Parte_1
fosse pronunciata la separazione personale dal marito, , alle condizioni ivi CP_1
Per_ enucleate, anche concernenti il figlio minore della coppia (nato dall'unione coniugale il
4.4.2019);
con comparsa di risposta del 25.10.2024 si è costituito in giudizio il convenuto, il quale ha prestato adesione alla domanda di separazione personale, ma ha formulato, per il resto, richieste parzialmente difformi rispetto a quelle di controparte;
con ordinanza del 12.5.2025 il giudice delegato, preso atto del carattere ormai conclamato della crisi coniugale, ha autorizzato le parti a vivere separate e ha adottato le ulteriori statuizioni provvisorie reputate opportune;
all'udienza del 15.7.2025 il giudice delegato, richiamato l'art. 473 bis.22, comma 4, terzo periodo, c.p.c., ha invitato le parti a precisare le conclusioni e ha quindi rimesso la causa al collegio per la decisione;
***
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che attrice e convenuto hanno contratto matrimonio civile a Genova (GE), il
31.8.2017 (atto ritualmente trascritto nei registri di stato civile del Comune competente);
preso atto che, alla stregua delle dichiarazioni delle parti e degli ulteriori elementi acquisiti, è emerso che la prosecuzione della convivenza matrimoniale è ormai divenuta intollerabile;
ritenuto conseguentemente che la domanda di separazione personale spiegata dall'attrice, alla quale il convenuto si è associato, meriti accoglimento;
2. ravvisata per altro verso la necessità, alla luce delle risultanze dell'istruttoria fin qui espletata, e tenuto conto delle richieste delle parti, di disporre la prosecuzione del procedimento per la definizione delle ulteriori domande;
3. considerato di dover rimettere la liquidazione delle spese processuali alla sentenza che definisca il giudizio dinanzi a questa autorità giudiziaria,
2
P.Q.M.
il Tribunale, non definitivamente statuendo,
- pronuncia la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 CP_1
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 323, parte I, anno 2017), e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza;
- spese di lite al definitivo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 18.7.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli avv.ti Giuseppe Muscolo e Antonella
Castagnola,
Attrice
nei confronti di
, C.F. nato a [...], il [...], rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso, come da procura in atti, dagli avv.ti Marina Amelia Aleotti e Andrea Casella,
Convenuto
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dell'attrice: come da verbale di udienza del 15.7.2025;
conclusioni del convenuto: come da verbale di udienza del 15.7.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 14.6.2024.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
con ricorso depositato il 4.6.2024 ha adito questo Tribunale chiedendo che Parte_1
fosse pronunciata la separazione personale dal marito, , alle condizioni ivi CP_1
Per_ enucleate, anche concernenti il figlio minore della coppia (nato dall'unione coniugale il
4.4.2019);
con comparsa di risposta del 25.10.2024 si è costituito in giudizio il convenuto, il quale ha prestato adesione alla domanda di separazione personale, ma ha formulato, per il resto, richieste parzialmente difformi rispetto a quelle di controparte;
con ordinanza del 12.5.2025 il giudice delegato, preso atto del carattere ormai conclamato della crisi coniugale, ha autorizzato le parti a vivere separate e ha adottato le ulteriori statuizioni provvisorie reputate opportune;
all'udienza del 15.7.2025 il giudice delegato, richiamato l'art. 473 bis.22, comma 4, terzo periodo, c.p.c., ha invitato le parti a precisare le conclusioni e ha quindi rimesso la causa al collegio per la decisione;
***
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che attrice e convenuto hanno contratto matrimonio civile a Genova (GE), il
31.8.2017 (atto ritualmente trascritto nei registri di stato civile del Comune competente);
preso atto che, alla stregua delle dichiarazioni delle parti e degli ulteriori elementi acquisiti, è emerso che la prosecuzione della convivenza matrimoniale è ormai divenuta intollerabile;
ritenuto conseguentemente che la domanda di separazione personale spiegata dall'attrice, alla quale il convenuto si è associato, meriti accoglimento;
2. ravvisata per altro verso la necessità, alla luce delle risultanze dell'istruttoria fin qui espletata, e tenuto conto delle richieste delle parti, di disporre la prosecuzione del procedimento per la definizione delle ulteriori domande;
3. considerato di dover rimettere la liquidazione delle spese processuali alla sentenza che definisca il giudizio dinanzi a questa autorità giudiziaria,
2
P.Q.M.
il Tribunale, non definitivamente statuendo,
- pronuncia la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 CP_1
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 323, parte I, anno 2017), e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza;
- spese di lite al definitivo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 18.7.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
3