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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 08/07/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 1890/2025 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice relatore dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione consensuale tra
(c.f. , nata a [...] il08.06.1986, ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...]
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], ed ivi Parte_2 C.F._2
residente in [...]
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura allegata al ricorso, dall' avv. Martino Pozzan,
C.F. del Foro di Trento ed elettivamente domiciliati presso il suo C.F._3 studio sito in 38017 Mezzolombardo (TN), Via G. Garibaldi 48
con l'intervento del
Pubblico Ministero CONCLUSIONI: le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente confermate all'udienza del 03 luglio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 18 aprile 2025.
All'udienza del 03 luglio 2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'emissione della pronuncia di separazione alle condizioni dalle stesse concordate.
Tanto premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso e che in questa sede si richiamano: “1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati, fermi gli obblighi di legge e con l'obbligo del reciproco rispetto;
2)
Il IG. si impegna a trasferire la propria residenza in altra abitazione diversa Parte_2
Per_ da quella coniugale entro la data dell'udienza presidenziale;
3) I figli minori e Per_2
vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e per l'effetto le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni degli stessi secondo il protocollo di cui al piano genitoriale ex art.473bis-12 comma IV c.p.c., allegato al presente ricorso, da considerarsi parte integrante del presente ricorso e da aversi qui interamente per riportato
(doc. 13: piano genitoriale); 4) la residenza anagrafica dei figli minori sarà stabilita presso l'abitazione di proprietà della madre, sita in 38123 Trento – loc. Romagnano, Via S.Brigida
n. 4; 5) il collocamento dei figli minori viene concordato tra i genitori secondo le disposizioni contenute nel protocollo di cui al piano genitoriale allegato al presente ricorso (doc. 13: Per_ piano genitoriale); 6) considerato la parità del tempo trascorso da ciascun genitore con e nessun contributo di mantenimento è previsto a carico e a favore di uno dei Per_2 genitori;
7) i IG. ri e sin d'ora si accordano nel dividersi al 50%,le spese Pt_1 Pt_2
Per_ straordinarie dei figli e così come concordate nel piano genitoriale (cfr. doc. Per_2
13), con eventuale rinvio alle Linee Guida del C.N.F. per quanto concerne la loro individuazione e le loro modalità di concertazione. A tal proposito, le parti danno atto che è stato acceso presso la conto Controparte_1 corrente cointestato, nel quale le parti provvederanno a versare la somma mensile di € 200,00 cada uno per far fronte a dette spese;
8) Le relative fatture dovranno essere emesse al nome di entrambi i genitori, al fine degli spettanti sgravi fiscali;
9) l'assegno unico verrà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore;
10) entrambi i coniugi fruiranno nella misura del
50% ciascuno delle detrazioni o deduzioni previste per i figli a carico;
11)i coniugi prestano il loro consenso affinché sia rilasciato il passaporto e/o il documento d'identità valido per Per_ l'espatrio per i figli minori e;
12)I coniugi dichiarano di essere Persona_3 economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad assegni e/o contributi di mantenimento, dichiarando di avere definitivamente regolato ogni loro pregresso rapporto economico derivante e conseguente dal matrimonio e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro a tale titolo per ragioni comunque legate al vincolo matrimoniale e agli acquisti effettuati nel corso dello stesso;
13) A tal fine è intenzione del IG. Parte_2 cedere alla IG.ra , che accetta, la propria quota parte indivisa di ½ di Parte_1
proprietà del suddetto immobile tavolarmente identificato in C.C. 308ROMAGNANO – P.T.
847 II - p.ed.
3 - p.m. 5 e relative parti comuni ed evidenze di servitù; Ai fini dell' intavolabilità del presente atto le parti precisano quanto qui di seguito: a)CONSISTENZA.
Il IG. trasferisce - per le ragioni tutte esposte in ricorso – la propria quota Parte_2
indivisa di ½ di proprietà e i propri diritti, alla IG.ra , che accetta ed acquista Parte_1 la piena proprietà per intero del seguente bene immobile tavolarmente individuato sub C.C.
308 ROMAGNANO – P.T. 847II - p.ed.
3 - p.m. 5 (censita nel Catasto Fabbricati al foglio
2, p.m.5 sub 6 cat. C/6, classe 1, – consistenza metri quadri 45 – superfici e metri quadrati
45, Rendita Catastale Euro 92,96, via S. Brigida –Romagnano n. 2 piani: T-1) nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, compresi locali, spazi e servizi di uso comune, comproprietà
e consortilità come risultano dal Libro Fondiario. La IG.ra dichiara di Parte_1
conoscere e accettare lo stato dell'immobile e la sua provenienza;
Si precisa che i dati di identificazione catastale, come soprariportati, riguardano l'unità immobiliare raffigurata nella planimetria depositata in Catasto dei Fabbricati in data 25 febbraio2013 con prot.n.950.001.2013 (planimetria derivante daprot.n.6340.001.2009 di data 10 novembre
2009); b) . Il IG. garantisce la proprietà e la disponibilità di CP_2 Parte_2
quanto gli è stato donato, nonché la libertà da persone, cose, canoni, censi, vincoli, servitù oltre a quelle apparenti al Libro Fondiario, altri oneri pregiudizievoli od aggravi, privilegi anche fiscali ed ipoteche e rinuncia per quanto occorrer possa all'ipoteca legale. c)
NORMATIVA URBANISTICA ED EDILIZIA -DICHIARAZIONI DI LEGGE. Il IG.
ai sensi dell'art.76del D.P.R. n.445/2000 sulle responsabilità penali in caso di Pt_2 dichiarazioni mendaci, dichiara che l'inizio della costruzione dell'immobile oggetto del presente atto è anteriore al giorno 1 settembre 1967. Dichiara inoltre: -che successivamente non sono stati realizzati a carico dell'immobile donato lavori od opere comportanti la necessità del rilascio di licenze, concessioni edilizie, permessi o denunce di inizio attività; - che a carico dell'immobile suddetto non sono stati adottati da parte del CP_3 provvedimenti sanzionatori di cui alla normativa in materia.
Le parti danno atto che non si fa luogo ad allegare il certificato di destinazione urbanistica concernente le aree scoperte, terreni, consortalità e comproprietà dell'immobile in oggetto, in quanto pertinenziali all'edificio censito al Catasto Fabbricati e di superficie complessiva inferiore a mq. 5.000.
d) MENZIONI AI SENSI DELLA LEGGE 122/2010. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1 bis, della Legge 27 febbraio 1985 n.52: Si precisa che i dati di identificazione catastale quali riportati nel presente atto, riguardano l'unità immobiliare contraddistinta dalla C.C. 308 ROMAGNANO – P.T. 847 II - p.ed.
3 - p.m. 5 (censita nel Catasto Fabbricati al foglio 2, p.m. 5 sub 6 cat. C/6, classe 1, –consistenza metri quadri 45 – superficie metri quadrati 45, Rendita Catastale Euro 92,96, via S. Brigida – Romagnano n. 2 piani: T-1) A primo piano: posto auto, A secondo piano-sottotetto: legnaia, A piano tetto: tetto.
Il IG. dichiara, e la IG.ra ne prende atto, che i dati catastali Parte_2 Parte_1
e la planimetria sono conformi allo stato di fatto e, in particolare, che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sulla categoria, sulla classe, sulla consistenza e quindi sul calcolo della rendita catastale e da dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa. Si precisa che l'intestazione catastale dell'unità immobiliare in oggetto è conforme alle risultanze del Libro Fondiario;
e) ATTESTAZIONE ENERGETICA. Con riferimento alla normativa di cui al D.Lgs.
192/2005 e successive modifiche le parti danno atto di essere informate che non è necessario dotarlo di attestazione di prestazione energetica in quanto trattasi di garage. f) DICHIARAZIONI FISCALI: Ai fini fiscali le parti chiedono che, in applicazione del disposto di cui all'art. 9d della L. 6/3/1987 n. 74e della sentenza della Corte Costituzionale
n. 54 del 24/4-10/5/99 e dei principi di cui alle circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 49/Edel
16 marzo 2000, nr. 27/E del 21.6.2012 e nr. 2/E del 21/2 2014, ogni ulteriore successivo incombente, anche relativo al passaggio immobiliare di cui sopra, sia considerato in regime di esenzione da qualsiasi tassa ed imposta bollo, registro, catastale, ipotecaria, ecc;
g ) IMPOSTA SUGLI IMMOBILI: Le parti dichiarano di essere a conoscenza che, alla luce della variazione del patrimonio immobiliare (variazioni di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi superficie), devono informarsi presso il comune competente per gli eventuali adempimenti dichiarativi ai fini delle imposte immobiliari;
h) INTAVOLAZIONE. Ai sensi della legge sul libro fondiario le parti autorizzano l'intavolazione del presente atto ad istanza di chiunque, con notifica dei relativi atti e decreto in unico esteso a (c.f. , nata a [...]_1 C.F._1 il08.06.1986, ed ivi residente in [...], e Parte_2
(C.F. ), nato a [...] il [...], ed ivi residente in [...]. C.F._2
Romagnano, via S.Brigida n. 4, i quali eleggono domicilio speciale presso l'avv. Martino
Pozzan, C.F. del Foro di Trento con studio sito in 38017 C.F._3
Mezzolombardo (TN), Via G. Garibaldi 48e disponibile a ricevere comunicazioni o avvisi al seguente numero di fax 0461 1860286 o alla seguente e-mail
PEC: Email_1
Il IG. , si impegna sin d'ora a formalizzare il trasferimento della propria Parte_2 quota indivisa di ½ di proprietà, come previsto nel presente atto, innanzi ad un Notaio, con assunzione di ogni relativo onere da parte di , qualora – per qualsiasi motivo Parte_1
- non risultasse possibile perfezionare l'accordo qui convenuto all'interno del procedimento di separazione congiunta;
l'atto notarile e la successiva intavolazione dovranno intervenire al massimo entro tre mesi dalla pubblicazione della sentenza di separazione;
i) Il IG. , rinuncia espressamente all'iscrizione dell'ipoteca legale;
Parte_2
j) SPESE: ogni spesa, tassa e/o imposta connessa al trasferimento dell'immobile di cui al presente accordo, di trascrizione, annotazione tavolare e catastale sarà a carico della IG.ra
. Parte_1 Le parti esentano in ogni caso l'avv. Martino Pozzan del Foro di Trento da ogni eventuale responsabilità connessa agli adempimenti e conseguenze tributarie e tavolari del presente atto.
14)Le spese della presente procedura di separazione sono poste a carico di entrambe le parti”.
Va, dunque, omologata la separazione consensuale tra le parti alle condizioni sopra indicate, in quanto non contrarie né al buon costume né all'ordine pubblico. Si evidenzia, inoltre, quanto al trasferimento immobiliare, che le SS.UU. della Cassazione (CASS. 21761/2021) hanno definitivamente risolto in senso positivo l'ammissibilità del negozio di trasferimento immobiliare in sede di pronuncia di separazione e divorzio;
trattasi di accordo meritevole, ex art. 1322 c.c., che si colloca nel contesto del regolamento definitivo della separazione, rinvenendo ivi la propria causa.
La causa va, inoltre, rimessa sul ruolo come da separata ordinanza avendo le parti richiesto anche la pronuncia di divorzio.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto iscritto in data 18-04-2025, riportate in parte motiva e confermate all'udienza del
03-07-2025;
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000
n. 369 (matrimonio celebrato il 21-05-2016 a Trento, atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Trento al n.
6 - P. I – Anno 2016).
Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio ai fini della pronuncia di divorzio.
Così deciso in Trento, nella Camera di ConIGlio del giorno 07 luglio 2025
Il giudice relatore Il Presidente
Luciano Spina
Laura Di Bernardi